Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 27/11/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01989/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02059/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2059 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosario Buccella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Di Maio, Gianluca Tellone e Nicola Di Ronza, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di giustizia;
per l’accertamento,
- del diritto al riconoscimento dei benefici di cui all’art. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, e all’art. 1911, comma 3, D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e, quindi, alla rideterminazione del trattamento di fine servizio (T.F.S.), includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali contemplati dalle norme sopra richiamate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il dott. ER US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS-, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto all’applicazione dei benefici di cui all’art. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, e all’art. 1911, comma 3, D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e, quindi, alla rideterminazione del trattamento di fine servizio (T.F.S.), esponendo che:
- è nato il -OMISSIS-, ha prestato servizio nella Polizia di Stato ed è stato collocato, a domanda, in congedo il -OMISSIS- con 58 anni di età e 42 anni di servizio;
- è titolare della pensione diretta ordinaria di anzianità, liquidata col sistema misto ed erogata dalla sede I.N.P.S. di -OMISSIS-;
- in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, è stato escluso dall’applicazione del beneficio dei cd. sei scatti stipendiali;
- in data -OMISSIS-, lo stesso ha inutilmente trasmesso apposita diffida all’Ente previdenziale citato, a mezzo di posta elettronica, tendente ad ottenere l’applicazione del beneficio in argomento.
2. Col ricorso in trattazione l’esponente ha chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento nella base di calcolo del trattamento di fine servizio dei cd. “ sei scatti stipendiali ” e della conseguente rideterminazione del trattamento di fine servizio, con conseguente condanna dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S) a rideterminare il detto trattamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
3. Si è costituito in giudizio l’I.N.P.S., il quale ha dedotto:
- l’intervenuta decadenza del ricorrente rispetto all’ottenimento del beneficio di cui si discute in ragione della mancata proposizione della relativa domanda entro e non oltre il 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio;
- la sopravvenuta prescrizione del diritto del ricorrente alla riliquidazione dei sei scatti per avvenuto decorso del termine di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, senza che alcun effetto di riconoscimento del debito possa essere attribuito alla liquidazione parziale del TFS;
- la non condivisibilità della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in relazione alla spettanza dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo del TFS in favore di tutto il personale appartenente alle forze di polizia;
- che l’art. 6-bis del d.l. 387/1987 a seguire l’interpretazione fatta propria dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato risulterebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 ed 81 Cost. .
4. All’udienza pubblica del-OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Tanto premesso in fatto, per quanto non oggetto di contestazione ad opera dell’I.N.P.S., va prima di tutto affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., in quanto nel presente giudizio si è in presenza di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
6. Ciò posto, questo Collegio ritiene di prestare integrale adesione all’orientamento ormai consolidatosi in materia presso il Consiglio di Stato e presso la giurisprudenza amministrativa di primo grado (anche di questa Sezione staccata: v. di recente tra le tante la sentenza n. 231/2025). Sul punto si ritiene sufficiente riportare di seguito stralcio della motivazione di Consiglio di Stato, II Sez., 15 maggio 2023, n. 4844: “la più recente giurisprudenza, anche di questa Sezione, è costante nel riconoscere il beneficio in questione agli appartenenti alle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, ivi compresi gli appartenenti alla Guardia di Finanza, collocati in congedo a domanda (cfr., ex multis, con specifico riferimento agli appartenenti alla Guardia di Finanza, Cons. Stato sez. II n. 3909, 3910, 3912, 3914 del 18 aprile 2023). 7.2 L’orientamento sopra richiamato si colloca nel solco dei principi espressi dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione -OMISSIS- (cfr. sent. 29 dicembre 2022 n.ri 1329, 1331, 1326) che, dopo aver proceduto ad un’analitica ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia, ha osservato, in sintesi, che: i) l’istituto dell’attribuzione di sei scatti è disciplinato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall’art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza (la disposizione riconosce il beneficio “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”); ii) l’introduzione della disciplina recata dall’art.6-bis del d.l. n. 387/1987 si accompagna all’abrogazione delle previsioni di legge che per prime hanno introdotto l’istituto, tra le quali anche l’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, così come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990 (abrogato dall’art. 2268 comma 1 n. 872 del c.o.m); iii) l’art. 1 comma 15-bis del d.l. 16 settembre 1987 n. 379 come sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231 ha esteso il beneficio dei sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati” ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda; iv) ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15-bis d.l. n. 379/1987, ben si comprende perché l’art. 1911 comma 3 c.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 che ha esteso l’istituto dei sei scatti “anche al personale della Polizia di Stato”; v) quanto all’ambito di applicazione soggettivo dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 -di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato- all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121. Quest’ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987 e perimetra, di conseguenza, la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6-bis. Del resto, il d.P.R. n. 150/1987 (di cui è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica “al personale dei ruoli della Polizia di Stato” (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare; vi) quanto all’ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione contenuta nel citato art. 6 bis d.l. 387/1987 e consistente, da un lato, nel riconoscimento del beneficio al personale che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (comma 1) e, dall’altro lato, nell’attribuzione dei sei scatti anche “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, con la precisazione che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990” (comma 2)…8. A diverse conclusioni non conducono gli assunti difensivi dell’amministrazione appellante secondo cui la domanda è soggetta ad un onere decadenziale dall’art. 6 bis del d.l. 387/1987, dovendo essere deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.
8.1 L’assunto è stato smentito dalla giurisprudenza sopra citata la quale ha osservato che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo. Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo. 9. In ultimo, si osserva che la disciplina sopra richiamata non determina, contrariamente a quanto sostenuto dall’istituto appellante, un’estensione generalizzata del beneficio premiale in origine previsto per una platea ristretta di lavoratori poiché, in primo luogo, il riconoscimento è subordinato al duplice requisito, la cui individuazione è espressione di discrezionalità legislativa, del raggiungimento dell’età anagrafica e contributiva e, in secondo luogo, l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio disposta dal combinato disposto dell’art. 6 d.l. 387/1979 e art. 1191 COM ha proprio lo scopo di evitare disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza ” (con specifico riferimento agli appartenenti ai Carabinieri v. Consiglio di Stato, II Sez., 11 aprile 2024, n. 3317).
Del resto, ancor più di recente a totale confutazione degli assunti portati avanti dall’I.N.P.S. nel presente giudizio il Consiglio di Stato ha osservato quanto segue:
“ 5.2. A diverse conclusioni non conduce l’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che, al comma 2, riconosce i sei scatti al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione, infatti, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione («sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]») e dal riferimento all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987. 5.3. Giova infine precisare che l’inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6-bis, comma 2, per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna decadenza, poiché il rispetto di questo termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo (sul punto si v., ancora, Cons. Stato, sez. II, sent. n. 2984 del 2023). … 6. Nemmeno può accedersi alla lettura costituzionalmente orientata proposta dall’Istituto, né vi è contrasto tra il quadro normativo come interpretato in questa sede le disposizioni della Costituzione invocate come parametro, come già argomentato dalla giurisprudenza amministrativa (su cui si v., ancora, Cons. Stato, sez. II, sent. n. 2988 del 2023). 6.1. Va infatti ribadito come a fronte di un’espressa e chiara previsione di legge quale quella sopra richiamata, per come (ri)collocata nel contesto, anche evolutivo, della materia, non può essere utilizzata l’attività interpretativa, anche se asseritamente costituzionalmente orientata, al fine di attribuire alla medesima un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole. E ciò neppure invocando i principi con i quali la Corte costituzionale ha ribadito la legittimità degli interventi normativi finalizzati a modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, in nome del principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie, o modificato l’orientamento precedente volto ad adeguare, a livello interpretativo, le disposizioni meno favorevoli a quelle più favorevoli. 6.2. Atteso infatti che, per quanto sopra ricostruito in dettaglio, è lo stesso contenuto dell’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987 a essere applicabile al caso di specie, non può affermarsi che si sia di fronte a una sua interpretazione estensiva in contrasto con l’art. 81 della Costituzione. Ciò anche considerando il principio di discrezionalità del legislatore nella determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali, che consente di “aggredirne” la scelta sulla base del solo canone dell’irragionevolezza, rispetto al quale non sono stati dedotti argomenti convincenti a suffragio (sul punto si v. Cons. Stato, sez. II, sentt. n. 2883 e n. 2988 del 2023) ” (Consiglio di Stato, II Sez., 28 ottobre 2024, n. 8598).
6.1. Vanno quindi applicati al caso di specie i principi di diritto enunciati dal Consiglio di Stato.
7. Ebbene, il ricorso proposto è fondato e va accolto.
7.1. Andando con ordine, per le ragioni illustrate dal Consiglio di Stato (come da pronunce richiamate al paragrafo precedente) non coglie nel segno l’eccezione dell’I.N.P.S. relativa alla supposta decadenza del ricorrente rispetto all’ottenimento del beneficio di cui si discute in ragione della mancata proposizione della relativa domanda entro e non oltre il 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio.
7.2. Passando all’eccepita prescrizione del diritto azionato con riferimento al ricorrente anche quest’eccezione non merita condivisione per le seguenti ragioni:
- “ per quanto in passato sia stata sostenuta anche la tesi che individua il dies a quo nella data del collocamento a riposo del dipendente, l’orientamento secondo cui il termine di prescrizione decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale si è ormai consolidato, pertanto il Collegio, che lo ritiene condivisibile, ben può aderirvi senza necessità di una rimessione della questione all’Adunanza Plenaria, essendo invero ormai superato ogni contrasto (tra le tante si v. Cons. Stato, sez. II, 18 aprile 2023, n. 3914 e 5 dicembre 2023, n. 10524).
Inoltre, trattandosi di un’eccezione in senso proprio, è onere della parte debitrice specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del corso prescrizionale (sul punto si v., ancora, Cons. Stato, sent. n. 3807 del 2024). ” (Consiglio di Stato, II Sez., 28 ottobre 2024, n. 8598);
- orbene, facendo applicazione al caso di specie di quanto statuito da quest’ultima pronuncia e stante la natura di eccezione in senso proprio di tale eccezione l’Istituto avrebbe dovuto indicare specificamente il dies a quo ai fini del decorso del termine, dies a quo che, per le ragioni illustrate dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, non può coincidere con la data di cessazione dal servizio;
- del resto, neanche nel presente giudizio l’Istituto ha dato prova del giorno in cui il prospetto di liquidazione è stato trasmesso a tale ricorrente e, quindi, della data in cui questi avrebbero potuto rendersi conto dell’errore nella liquidazione del TFS;
7.3. Sgombrato il campo da tale ulteriore eccezione, sulla scorta della documentazione allegata al ricorso (v. prospetti liquidazione TFS allegati al ricorso) risulta che per il ricorrente, alla data di cessazione dal servizio, risultavano sussistenti i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva indicati dall’art 6-bis D.L. n. 387/1987, in quanto collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio utile e dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età.
7.4. Con riferimento, poi, alle previsioni normative sopra indicate e con precipuo riguardo al rilievo di illegittimità costituzionale sollevato dalla difesa di parte resistente, il Collegio ritiene di non condividerla in ragione del fatto che non risulta irrazionale l’attribuzione del beneficio in argomento a coloro che, in ogni caso, possiedono il duplice requisito di anzianità anagrafica e di servizio di cui al secondo comma dell’art. 6-bis in parola. Invero, l’estensione generalizzata del beneficio premiale in origine previsto per una platea ristretta di lavoratori, in presenza del duplice requisito del raggiungimento dell’età anagrafica e contributiva nonché l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio, ha proprio lo scopo di evitare disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza.
Ne consegue che il beneficio di cui si discute deve essere riconosciuto.
8. In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso proposto va accolto.
Ne consegue l’accertamento dell’obbligo dell'ente previdenziale nei confronti del ricorrente all’applicazione dei sei scatti stipendiali al trattamento di fine servizio liquidato ed alla determinazione della differenza residua tra il trattamento di fine servizio finora versato e quello risultante dovuto a seguito del giusto conteggio ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis del Decreto Legge n. 387/1987, oltre agli interessi legali.
Deve invece negarsi la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria come ritenuto da Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098 “ alla luce di quanto disposto dall’art. 16 comma 6 l. 412/1991 (non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria) ”.
9. Le spese seguono la soccombenza dell’I.N.P.S. nei confronti del ricorrente, pure tenuto conto dell’avvenuto consolidamento dell’orientamento suddetto nella giurisprudenza del Consiglio di Stato prima della proposizione del presente ricorso (nell’anno 2024).
10. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificare lo stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
A) Accoglie il ricorso proposto e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente al beneficio richiesto nei sensi di cui al penultimo paragrafo della parte motiva;
B) Condanna l’I.N.P.S. al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre al rimborso del contributo unificato se versato, da distrarsi in favore dell’avvocato Rosario Buccella, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla segreteria per la comunicazione del provvedimento alle parti e per l’oscuramento.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER US, Presidente, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.