(Ordine pubblico, leggi del paese occupato; diritti degli abitanti).
L'autorita' militare occupante adotta tutti i provvedimenti necessari per ristabilire e assicurare, per quanto e' possibile, l'ordine e la vita pubblica, mantenendo in vigore, salvo impedimento assoluto, le leggi del paese occupato.
Deve in particolare provvedere, perche' siano rispettati l'onore e i diritti di famiglia, la vita degli individui e la proprieta' privata, nonche' le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti.