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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/11/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 225/2025 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 18.11.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- Lette le note scritte depositate dalle parti;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
R.G. N. 225/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello, pronunzia, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 225 del Ruolo Generale degli Affari COtenziosi dell'anno 2022
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
P.IVA e C.F: rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e/o P.IVA_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco Catelli e Paolo Severo Ciabatti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anna Capaldi in VE in via S.S. Venafrana n. 230;
- appellante
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. COtroparte_1 C.F._1 CP_2
) C.F._2
- appellati contumaci
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 130/2021 del Giudice di Pace di VE, depositata in data 14.9.2021
COclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
18.11.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre
2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile.
CO atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi al Giudice di COtroparte_1
Pace di VE CO e chiedendo dichiararsi l'esclusiva COtroparte_3 CP_2 responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat Panda tg. FN252YA in ordine al sinistro stradale del 13.2.2020, alle ore 10.00, in Mondragone (CE), allorquando l'attore, in sella alla propria bici, veniva tamponato dal suddetto veicolo, di proprietà di ed CP_2 assicurato con la compagnia assicurativa chiedeva, per l'effetto, COtroparte_4 condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva eccependo l' “improcedibilità della COtroparte_5 domanda per nullità e/o mancata formulazione dell'invito alla negoziazione assistita”, l'
“improcedibilità della domanda per la violazione degli artt. 142, 143 e seguenti d.lgs.
209/2005”, la nullità dell'atto di citazione e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata.
La causa veniva istruita tramite audizione di testimoni e CTU e con sentenza n. 130/2021 il
Giudice di Pace di Isernia accoglieva la domanda, condannando la convenuta al pagamento in favore di parte attrice di euro 6.127,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre spese di lite e spese e CTU. proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata, Parte_1 formulando i seguenti motivi di appello: “1) Nullità della sentenza ex artt. 112 e 132 c.p.c.; non corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
ingiustificato eccesso di potere del primo giudice;
sentenza pronunciata nei confronti di un soggetto diverso da quello citato in giudizio
e nei cui confronti parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendone la condanna;
2) colpevole omesso esame di una eccezione decisiva;
3) improponibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per la violazione dell'art. 142 e ss d.lgs. 209/2005; omessa disamina dell'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione ex art. 163 e 164 c.p.c.; 4) sulla errata valutazione della procedibilità della domanda alla luce delle prescrizioni normative;
5) sulla errata valutazione del materiale probatorio e sulla revisione dell'istruttoria svolta;
falsa applicazione ed errata interpretazione dell'art. 2697 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c.; 6) falsa applicazione e la totale errata interpretazione (e disapplicazione) dell'art. 2697 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2054 c.c.;
7) sul non condivisibile recepimento acritico alle conclusioni della CTU;
8) sull'indebito ed illegittimo riconoscimento di poste risarcitorie non dovute, in totale assenza di prova;
9) sull'errato riconoscimento e concessione del doppio beneficio degli interessi e della rivalutazione monetaria”.
Gli appellati, regolarmente citati, non si costituivano in giudizio.
CO provvedimento del 7.10.2025, veniva onerata parte appellante della produzione di copia del fascicolo di parte di primo grado dell'odierno appellato.
L'appellante, con nota del 31.10.2025, rappresentava di aver chiesto copia di tale fascicolo alla Cancelleria del Giudice di Pace di VE che, tuttavia, comunicava che il fascicolo non era più presente in tale Cancelleria. All'udienza del 18.11.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., parte appellante chiedeva l'accoglimento dell'appello.
***
In via preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente e, come tale, è ammissibile.
Va, poi, dichiara la contumacia di e i quali non si sono COtroparte_1 CP_2 costituiti in giudizio, pur regolarmente citati.
Va altresì aggiunto che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. V Ord.,09/01/2019, n. 363).
Tanto premesso, l'appello è fondato, essendo improponibile la domanda formulata dal dinanzi al Giudice di Pace di VE. CP_1
Parte appellante, già nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, aveva eccepito l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 142 ss. d.lgs. 209/2005.
Orbene, ai sensi dell'art. 145 d.lgs. n. 209/2005, “l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.”.
In tal senso, l'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria e dispone la fissazione di uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua e motivata offerta entro tempi predeterminati. Da tale previsione traspare la volontà legislativa di agevolare e promuovere una conciliazione precontenziosa, al fine di una “razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari” (Corte cost. 3 maggio 2012 n. 111). Affinché tale finalità sia perseguita, occorre che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole di formulare un'offerta congrua e motivata. La condizione di proponibilità della domanda risarcitoria di cui all'art. 145 cod. ass. postula quindi non solo il presupposto formale della trasmissione di una richiesta contenente elementi
(indicati nell'art. 148 cod. ass.) sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, ma anche l'effettiva collaborazione tra il danneggiato e l'assicuratore, nella fase stragiudiziale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 25 gennaio 2018 n. 1829).
È dunque onere del danneggiato, che intenda domandare il risarcimento del danno non patrimoniale da circolazione dei veicoli, collaborare in modo effettivo con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno e, quindi, di elaborare una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente.
Inoltre, la condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria deve essere adempiuta al momento della proposizione della domanda.
Ancora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, tale condizione di proponibilità della domanda opera sia nel caso di azione diretta, ai sensi degli artt. 144 e ss. d.lgs. n. 209/2005, sia nella ipotesi di azione di responsabilità aquiliana a norma dell'art. 2054 cod. civ. Essa, infatti, è imposta dalla legge senza distinzione fra le persone contro cui l'azione venga proposta, cumulativamente o singolarmente, con la conseguente improponibilità della domanda formulata ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., che sia promossa prima della decorrenza del termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all'assicuratore (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 9.6.2014, n. 12910; Sez. III,
8.6.2007, n. 13537).
Orbene, non è stato provato il previo invio della richiesta di risarcimento all'assicurazione nelle forme stabilite dall'art. 145 d.lgs. 209/2005 e, dunque, non risulta che l'attore abbia assolto alla condizione di proponibilità della domanda. Di tale circostanza il Giudice di Pace non ha tenuto conto.
Invero, per un verso, nell'atto di citazione non viene neppure menzionato l'invio della richiesta di risarcimento e, peraltro, si fa un generico riferimento alla produzione di “atti e documenti indicati nel fascicolo di parte”. Per altro verso, neppure è possibile verificare il rispetto della condizione di proponibilità della domanda attraverso l'esame del fascicolo di parte.
A tal riguardo, occorre richiamare quanto affermato da Cass. civ., Sez. Un., n. 4835/2023, secondo cui affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.
Orbene, parte appellata è rimasta contumace e, nonostante parte appellante si sia attivata ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c., il fascicolo di parte di , come risulta dalla COtroparte_1 documentazione prodotta da in data 31.10.2025, non è presente neppure presso la Pt_1
Cancelleria del Giudice di Pace di VE. Non è possibile ritenere provato, pertanto, l'invio della raccomandata prescritta dall'art. 145 d.lgs. 209/2005.
Del resto, neppure può trovare applicazione quanto affermato, nella medesima pronuncia sopra richiamata, dalle Sezioni Unite, secondo cui, in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado. Ed infatti, nella sentenza impugnata non vi è traccia del riferimento alla richiesta risarcitoria formulata da in via stragiudiziale, della quale, anzi, l'odierna COtroparte_1 appellante ha sempre negato l'esistenza.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, tenuto conto della mancata prova del rispetto della condizione di proponibilità della domanda, la domanda era da dichiarare improponibile e, dunque l'appello va accolto.
La domanda di restituzione delle somme versate, in assenza di prova dell'effettivo pagamento, non può essere invece accolta.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
COsiderata la soccombenza di parte appellata e l'accoglimento dell'appello, CP_1 va condannato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in
[...] favore di parte appellante, che si liquidano in dispositivo, ai valori minimi (alla luce della semplicità delle questioni trattate), tenuto conto del valore della causa, secondo il d.m.
55/2014 e successive modificazioni. In ragione della soccombenza, anche le spese della CTU espletata in primo grado vanno poste a carico di . COtroparte_1 Per quanto concerne, invece, i rapporti tra le altre parti del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, stante la mancata costituzione d
[...]
in entrambi i gradi di giudizio dello stesso e tenuto conto delle ragioni che hanno CP_2 portato alla dichiarazione di improponibilità della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia di e;
COtroparte_1 CP_2
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 130/2021 del Giudice di
Pace di VE, dichiara improponibile la domanda formulata in primo grado da
; COtroparte_1
• COdanna al pagamento – in favore di parte appellante – delle spese COtroparte_1 del doppio grado di giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro €
1.104,00 oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, e, per il giudizio di secondo grado, in euro 382,50 per spese ed euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
• Pone le spese della CTU espletata in primo grado a carico di;
COtroparte_1
• Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le altre parti del giudizio.
Isernia, 18.11.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 225/2025 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 18.11.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- Lette le note scritte depositate dalle parti;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
R.G. N. 225/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello, pronunzia, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 225 del Ruolo Generale degli Affari COtenziosi dell'anno 2022
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
P.IVA e C.F: rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e/o P.IVA_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco Catelli e Paolo Severo Ciabatti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anna Capaldi in VE in via S.S. Venafrana n. 230;
- appellante
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. COtroparte_1 C.F._1 CP_2
) C.F._2
- appellati contumaci
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 130/2021 del Giudice di Pace di VE, depositata in data 14.9.2021
COclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
18.11.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre
2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile.
CO atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi al Giudice di COtroparte_1
Pace di VE CO e chiedendo dichiararsi l'esclusiva COtroparte_3 CP_2 responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat Panda tg. FN252YA in ordine al sinistro stradale del 13.2.2020, alle ore 10.00, in Mondragone (CE), allorquando l'attore, in sella alla propria bici, veniva tamponato dal suddetto veicolo, di proprietà di ed CP_2 assicurato con la compagnia assicurativa chiedeva, per l'effetto, COtroparte_4 condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva eccependo l' “improcedibilità della COtroparte_5 domanda per nullità e/o mancata formulazione dell'invito alla negoziazione assistita”, l'
“improcedibilità della domanda per la violazione degli artt. 142, 143 e seguenti d.lgs.
209/2005”, la nullità dell'atto di citazione e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata.
La causa veniva istruita tramite audizione di testimoni e CTU e con sentenza n. 130/2021 il
Giudice di Pace di Isernia accoglieva la domanda, condannando la convenuta al pagamento in favore di parte attrice di euro 6.127,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre spese di lite e spese e CTU. proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata, Parte_1 formulando i seguenti motivi di appello: “1) Nullità della sentenza ex artt. 112 e 132 c.p.c.; non corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
ingiustificato eccesso di potere del primo giudice;
sentenza pronunciata nei confronti di un soggetto diverso da quello citato in giudizio
e nei cui confronti parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendone la condanna;
2) colpevole omesso esame di una eccezione decisiva;
3) improponibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per la violazione dell'art. 142 e ss d.lgs. 209/2005; omessa disamina dell'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione ex art. 163 e 164 c.p.c.; 4) sulla errata valutazione della procedibilità della domanda alla luce delle prescrizioni normative;
5) sulla errata valutazione del materiale probatorio e sulla revisione dell'istruttoria svolta;
falsa applicazione ed errata interpretazione dell'art. 2697 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c.; 6) falsa applicazione e la totale errata interpretazione (e disapplicazione) dell'art. 2697 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2054 c.c.;
7) sul non condivisibile recepimento acritico alle conclusioni della CTU;
8) sull'indebito ed illegittimo riconoscimento di poste risarcitorie non dovute, in totale assenza di prova;
9) sull'errato riconoscimento e concessione del doppio beneficio degli interessi e della rivalutazione monetaria”.
Gli appellati, regolarmente citati, non si costituivano in giudizio.
CO provvedimento del 7.10.2025, veniva onerata parte appellante della produzione di copia del fascicolo di parte di primo grado dell'odierno appellato.
L'appellante, con nota del 31.10.2025, rappresentava di aver chiesto copia di tale fascicolo alla Cancelleria del Giudice di Pace di VE che, tuttavia, comunicava che il fascicolo non era più presente in tale Cancelleria. All'udienza del 18.11.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., parte appellante chiedeva l'accoglimento dell'appello.
***
In via preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente e, come tale, è ammissibile.
Va, poi, dichiara la contumacia di e i quali non si sono COtroparte_1 CP_2 costituiti in giudizio, pur regolarmente citati.
Va altresì aggiunto che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. V Ord.,09/01/2019, n. 363).
Tanto premesso, l'appello è fondato, essendo improponibile la domanda formulata dal dinanzi al Giudice di Pace di VE. CP_1
Parte appellante, già nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, aveva eccepito l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 142 ss. d.lgs. 209/2005.
Orbene, ai sensi dell'art. 145 d.lgs. n. 209/2005, “l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.”.
In tal senso, l'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria e dispone la fissazione di uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua e motivata offerta entro tempi predeterminati. Da tale previsione traspare la volontà legislativa di agevolare e promuovere una conciliazione precontenziosa, al fine di una “razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari” (Corte cost. 3 maggio 2012 n. 111). Affinché tale finalità sia perseguita, occorre che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole di formulare un'offerta congrua e motivata. La condizione di proponibilità della domanda risarcitoria di cui all'art. 145 cod. ass. postula quindi non solo il presupposto formale della trasmissione di una richiesta contenente elementi
(indicati nell'art. 148 cod. ass.) sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, ma anche l'effettiva collaborazione tra il danneggiato e l'assicuratore, nella fase stragiudiziale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 25 gennaio 2018 n. 1829).
È dunque onere del danneggiato, che intenda domandare il risarcimento del danno non patrimoniale da circolazione dei veicoli, collaborare in modo effettivo con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno e, quindi, di elaborare una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente.
Inoltre, la condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria deve essere adempiuta al momento della proposizione della domanda.
Ancora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, tale condizione di proponibilità della domanda opera sia nel caso di azione diretta, ai sensi degli artt. 144 e ss. d.lgs. n. 209/2005, sia nella ipotesi di azione di responsabilità aquiliana a norma dell'art. 2054 cod. civ. Essa, infatti, è imposta dalla legge senza distinzione fra le persone contro cui l'azione venga proposta, cumulativamente o singolarmente, con la conseguente improponibilità della domanda formulata ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., che sia promossa prima della decorrenza del termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all'assicuratore (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 9.6.2014, n. 12910; Sez. III,
8.6.2007, n. 13537).
Orbene, non è stato provato il previo invio della richiesta di risarcimento all'assicurazione nelle forme stabilite dall'art. 145 d.lgs. 209/2005 e, dunque, non risulta che l'attore abbia assolto alla condizione di proponibilità della domanda. Di tale circostanza il Giudice di Pace non ha tenuto conto.
Invero, per un verso, nell'atto di citazione non viene neppure menzionato l'invio della richiesta di risarcimento e, peraltro, si fa un generico riferimento alla produzione di “atti e documenti indicati nel fascicolo di parte”. Per altro verso, neppure è possibile verificare il rispetto della condizione di proponibilità della domanda attraverso l'esame del fascicolo di parte.
A tal riguardo, occorre richiamare quanto affermato da Cass. civ., Sez. Un., n. 4835/2023, secondo cui affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.
Orbene, parte appellata è rimasta contumace e, nonostante parte appellante si sia attivata ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c., il fascicolo di parte di , come risulta dalla COtroparte_1 documentazione prodotta da in data 31.10.2025, non è presente neppure presso la Pt_1
Cancelleria del Giudice di Pace di VE. Non è possibile ritenere provato, pertanto, l'invio della raccomandata prescritta dall'art. 145 d.lgs. 209/2005.
Del resto, neppure può trovare applicazione quanto affermato, nella medesima pronuncia sopra richiamata, dalle Sezioni Unite, secondo cui, in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado. Ed infatti, nella sentenza impugnata non vi è traccia del riferimento alla richiesta risarcitoria formulata da in via stragiudiziale, della quale, anzi, l'odierna COtroparte_1 appellante ha sempre negato l'esistenza.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, tenuto conto della mancata prova del rispetto della condizione di proponibilità della domanda, la domanda era da dichiarare improponibile e, dunque l'appello va accolto.
La domanda di restituzione delle somme versate, in assenza di prova dell'effettivo pagamento, non può essere invece accolta.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
COsiderata la soccombenza di parte appellata e l'accoglimento dell'appello, CP_1 va condannato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in
[...] favore di parte appellante, che si liquidano in dispositivo, ai valori minimi (alla luce della semplicità delle questioni trattate), tenuto conto del valore della causa, secondo il d.m.
55/2014 e successive modificazioni. In ragione della soccombenza, anche le spese della CTU espletata in primo grado vanno poste a carico di . COtroparte_1 Per quanto concerne, invece, i rapporti tra le altre parti del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, stante la mancata costituzione d
[...]
in entrambi i gradi di giudizio dello stesso e tenuto conto delle ragioni che hanno CP_2 portato alla dichiarazione di improponibilità della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia di e;
COtroparte_1 CP_2
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 130/2021 del Giudice di
Pace di VE, dichiara improponibile la domanda formulata in primo grado da
; COtroparte_1
• COdanna al pagamento – in favore di parte appellante – delle spese COtroparte_1 del doppio grado di giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro €
1.104,00 oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, e, per il giudizio di secondo grado, in euro 382,50 per spese ed euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
• Pone le spese della CTU espletata in primo grado a carico di;
COtroparte_1
• Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le altre parti del giudizio.
Isernia, 18.11.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione