Improcedibile
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/05/2025, n. 3990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3990 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03990/2025REG.PROV.COLL.
N. 05945/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5945 del 2023, proposto da SE LL RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pozzuoli, via Nicola Fasano, 5;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Starace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 34/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Sergio Zeuli e udito per le parti l’avvocato Aldo Starace;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento del provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Condono Edilizio del Comune di Pozzuoli prot. n. 41808 del 6 giugno del 2017, che ha respinto l’istanza di concessione edilizia in sanatoria prot. n. 5639 del 4 febbraio del 2005 (pratica n. 2075), inoltrata ex art. 32 della L. 24.11.2003 n. 326 e la conseguente ordinanza del Dirigente della Direzione 5^ del Comune di Pozzuoli, prot. n. 50865 del 4 luglio del 2017 con la quale si ingiunge alla sig.ra LL RA SE ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, di provvedere in proprio alla demolizione delle opere contestate entro 90 giorni, con l'avvertenza che, in caso di accertata inottemperanza il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune e che sarà irrogata la sanzione pecuniaria pari ad € 20.000,00, prevista dal comma 4 bis del medesimo art. 31; c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato.
Avverso la decisione la parte ha dedotto i seguenti motivi di appello:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 104/2010 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – ERROR IN JUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 32, COMMA 27 DELLA L. 24.11.2003 N. 326 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 28.02.1985 N. 47 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 12.09.1957 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 22.01.2004 N. 42 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.T.P. DEI CAMPI FLEGREI APPROVATO CON D.M. DEL 26.04.1999 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO – ALTRI PROFILI.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 104/2010 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – ERROR IN JUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 32 DELLA L. 24.11.2003 N. 326 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 96 DEL T.U. 18.08.2000 N. 267 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. 28.11.2001 N. 19 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI POZZUOLI - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE – CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI – TRAVISAMENTO ED ALTRI PROFILI.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Pozzuoli, parte intimata.
3. In diritto si osserva che, con nota depositata il 21 marzo del 2025, la parte appellante, per il tramite del suo difensore, ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, derivante dalla circostanza che ha provveduto a ripristinare lo status quo ante , rimuovendo l’intervento oggetto di contestazione.
Tanto premesso, l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO