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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/12/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2717/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice LO FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2717/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANNOCCHI MASSIMO Parte_1 P.IVA_1 ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. SAGINARIO Controparte_1 C.F._1 MIRKO CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.04.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha agito in giudizio al fine di accertare, ai sensi dell'art. 485 c.c., la qualità Parte_1 di erede di relativamente alla successione di (deceduto in Roma il Controparte_1 Persona_1 5.12.2011).
costituitosi, ha contestato di essere nel possesso del bene ereditario indicato dalla Controparte_1 parte attrice;
in via riconvenzionale, ha domandato accertarsi la prescrizione del credito di cui la società attrice è titolare. La causa è stata istruita in via documentale. La domanda dell'attore è fondata. Risulta provato in via documentale che il sig. sia nel possesso dell'immobile sito in Controparte_1 Pomezia, via Mar Rosso n. 25, presso il quale ha ricevuto la diffida stragiudiziale all'adempimento del credito, nonché la notificazione dell'atto di citazione. Dalle risultanze anagrafiche, risulta che egli sia residente presso tale immobile, ivi quindi presumendosi la sua dimora abituale. Sebbene il possesso, di per sé, non sia idoneo a determinare l'accettazione tacita dell'eredità, deve evidenziarsi che l'art. 485 c.c., nel disciplinare l'ipotesi del possesso dei beni ereditari (o anche di uno solo dei beni) da parte del chiamato all'eredità, prevede una fattispecie a formazione progressiva che determina l'accettazione tacita, anche contro la volontà del chiamato. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita, perché atto che il chiamato può compiere in quanto tale (Cass. n. 20865/2005; n. 12733/1999). Ciò non toglie, però, che se il possesso si protrae per il tempo previsto dall'art. 485 c.c., nel concorso delle condizioni previste dalla norma, si produce l'acquisto dell'eredità ex lege.” (cfr. Cass. Ord. n. 15690 del 23.07.2020). Nel caso in esame, quindi, il possesso dev'essere analizzato in prospettiva dell'applicazione dell'art. 485 c.c. e, quindi, nella sua dimensione materiale di relazione del chiamato con i beni ereditari;
in assenza della redazione dell'inventario nel termine di tre mesi, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. La domanda riconvenzionale di accertamento della prescrizione del credito è scrutinabile dal tribunale anche in deroga alla competenza per territorio, in quanto tempestivamente proposta e connessa al titolo (cfr. art. 36 c.p.c) ossia la qualità di erede del convenuto per come sostenuta dall'attore. Come correttamente osservato dalla parte convenuta, il dies a quo (decennale trattandosi di diritto di credito originante da mutuo fondiario) decorre dal 20.05.2010, momento in cui il debitore è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine. Non è condivisibile la tesi dell'attore, secondo cui il termine di prescrizione decorrerebbe dalla scadenza dell'ultima rata. Il tribunale pur non ignorando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'unicità dell'obbligazione del mutuo, determini il decorso del termine di prescrizione solo al momento della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. n. 4232 del 10.02.2023; Cass. n. 11798 del 30.08.2011), rileva che tale principio di diritto non possa trovare applicazione qualora si verifichino sopravvenienze che incidano sull'anticipata esigibilità della somma mutata. Non ha più senso ancorare il decorso del termine di prescrizione allo scadere dell'ultima rata, qualora, in forza della risoluzione di diritto del contratto e della decadenza dal beneficio del termine, sia venuta meno la fonte convenzionale dell'adempimento rateale. Nella fattispecie in esame il contratto di mutuo prevede che la decadenza del termine costituisce la conseguenza della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (cfr. contratto di mutuo, documento di sintesi alla voce “risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine”). Tra le parti è inoltre pacifica l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine al 20.05.2010. Ne consegue che la prescrizione decennale del credito avrebbe dovuto maturare il 20.05.2020. Non è inoltre configurabile una sospensione del termine di prescrizione in relazione alla diffida stragiudiziale (in particolare ci si riferisce al periodo 9 marzo 2020 – 11 maggio 2020 - il termine del 15 aprile 2020 originariamente previsto dall'art. 83 d.l. 18/2020 è stato prorogato all'11 maggio dal d.l. 23/2020 -), non venendo in rilievo un'attività (l'inoltro della diffida stragiudiziale) preclusa durante il periodo emergenziale ai sensi dell'art. 83 co. VIII d.l. 18/2020. Peraltro, anche ipoteticamente computando tale termine, la prescrizione sarebbe comunque decorsa il 22.07.2020, in quanto la notifica dell'atto interruttivo (cfr. diffida ad adempiere in atti) si è perfezionata solo in data 29.07.2020. La regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, si applica solo agli atti processuali e non anche a quelli sostanziali, né agli effetti sostanziali dei primi (cfr. Cass. n. 17644 del 27.06.2008). Infondata è l'eccepita esigenza di estendere il contraddittorio nei riguardi degli ulteriori chiamati all'eredità, non venendo in rilievo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Spese compensate stante la parziale reciproca soccombenza.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 485 c.c., in capo a la qualità di erede puro e Controparte_1 semplice di nato a [...] il [...] deceduto a Roma in data 5.12.2011. Persona_1
- Accerta e dichiara la prescrizione del credito originante dal contratto di mutuo fondiario del 20.03.2007 Notaio di Giovni, rep. 18264 – racc. 8264) concesso dalla Per_2 Controparte_2
al sig.
[...] Persona_1
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Velletri, lì 05/12/2025
Il giudice
LO FA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice LO FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2717/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANNOCCHI MASSIMO Parte_1 P.IVA_1 ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. SAGINARIO Controparte_1 C.F._1 MIRKO CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.04.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha agito in giudizio al fine di accertare, ai sensi dell'art. 485 c.c., la qualità Parte_1 di erede di relativamente alla successione di (deceduto in Roma il Controparte_1 Persona_1 5.12.2011).
costituitosi, ha contestato di essere nel possesso del bene ereditario indicato dalla Controparte_1 parte attrice;
in via riconvenzionale, ha domandato accertarsi la prescrizione del credito di cui la società attrice è titolare. La causa è stata istruita in via documentale. La domanda dell'attore è fondata. Risulta provato in via documentale che il sig. sia nel possesso dell'immobile sito in Controparte_1 Pomezia, via Mar Rosso n. 25, presso il quale ha ricevuto la diffida stragiudiziale all'adempimento del credito, nonché la notificazione dell'atto di citazione. Dalle risultanze anagrafiche, risulta che egli sia residente presso tale immobile, ivi quindi presumendosi la sua dimora abituale. Sebbene il possesso, di per sé, non sia idoneo a determinare l'accettazione tacita dell'eredità, deve evidenziarsi che l'art. 485 c.c., nel disciplinare l'ipotesi del possesso dei beni ereditari (o anche di uno solo dei beni) da parte del chiamato all'eredità, prevede una fattispecie a formazione progressiva che determina l'accettazione tacita, anche contro la volontà del chiamato. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita, perché atto che il chiamato può compiere in quanto tale (Cass. n. 20865/2005; n. 12733/1999). Ciò non toglie, però, che se il possesso si protrae per il tempo previsto dall'art. 485 c.c., nel concorso delle condizioni previste dalla norma, si produce l'acquisto dell'eredità ex lege.” (cfr. Cass. Ord. n. 15690 del 23.07.2020). Nel caso in esame, quindi, il possesso dev'essere analizzato in prospettiva dell'applicazione dell'art. 485 c.c. e, quindi, nella sua dimensione materiale di relazione del chiamato con i beni ereditari;
in assenza della redazione dell'inventario nel termine di tre mesi, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. La domanda riconvenzionale di accertamento della prescrizione del credito è scrutinabile dal tribunale anche in deroga alla competenza per territorio, in quanto tempestivamente proposta e connessa al titolo (cfr. art. 36 c.p.c) ossia la qualità di erede del convenuto per come sostenuta dall'attore. Come correttamente osservato dalla parte convenuta, il dies a quo (decennale trattandosi di diritto di credito originante da mutuo fondiario) decorre dal 20.05.2010, momento in cui il debitore è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine. Non è condivisibile la tesi dell'attore, secondo cui il termine di prescrizione decorrerebbe dalla scadenza dell'ultima rata. Il tribunale pur non ignorando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'unicità dell'obbligazione del mutuo, determini il decorso del termine di prescrizione solo al momento della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. n. 4232 del 10.02.2023; Cass. n. 11798 del 30.08.2011), rileva che tale principio di diritto non possa trovare applicazione qualora si verifichino sopravvenienze che incidano sull'anticipata esigibilità della somma mutata. Non ha più senso ancorare il decorso del termine di prescrizione allo scadere dell'ultima rata, qualora, in forza della risoluzione di diritto del contratto e della decadenza dal beneficio del termine, sia venuta meno la fonte convenzionale dell'adempimento rateale. Nella fattispecie in esame il contratto di mutuo prevede che la decadenza del termine costituisce la conseguenza della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (cfr. contratto di mutuo, documento di sintesi alla voce “risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine”). Tra le parti è inoltre pacifica l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine al 20.05.2010. Ne consegue che la prescrizione decennale del credito avrebbe dovuto maturare il 20.05.2020. Non è inoltre configurabile una sospensione del termine di prescrizione in relazione alla diffida stragiudiziale (in particolare ci si riferisce al periodo 9 marzo 2020 – 11 maggio 2020 - il termine del 15 aprile 2020 originariamente previsto dall'art. 83 d.l. 18/2020 è stato prorogato all'11 maggio dal d.l. 23/2020 -), non venendo in rilievo un'attività (l'inoltro della diffida stragiudiziale) preclusa durante il periodo emergenziale ai sensi dell'art. 83 co. VIII d.l. 18/2020. Peraltro, anche ipoteticamente computando tale termine, la prescrizione sarebbe comunque decorsa il 22.07.2020, in quanto la notifica dell'atto interruttivo (cfr. diffida ad adempiere in atti) si è perfezionata solo in data 29.07.2020. La regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, si applica solo agli atti processuali e non anche a quelli sostanziali, né agli effetti sostanziali dei primi (cfr. Cass. n. 17644 del 27.06.2008). Infondata è l'eccepita esigenza di estendere il contraddittorio nei riguardi degli ulteriori chiamati all'eredità, non venendo in rilievo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Spese compensate stante la parziale reciproca soccombenza.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 485 c.c., in capo a la qualità di erede puro e Controparte_1 semplice di nato a [...] il [...] deceduto a Roma in data 5.12.2011. Persona_1
- Accerta e dichiara la prescrizione del credito originante dal contratto di mutuo fondiario del 20.03.2007 Notaio di Giovni, rep. 18264 – racc. 8264) concesso dalla Per_2 Controparte_2
al sig.
[...] Persona_1
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Velletri, lì 05/12/2025
Il giudice
LO FA