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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/11/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2290/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2290/ 2025 introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FORNARA SILVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FORNARA SILVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15.07.2000 da Parte_1
e in Torino, così come dalle risultanze dei registri di Stato Civile del detto Comune, Atto 00657, CP_1
Uff 1, Parte 2, Serie A, Anno 2000;
- Ordinare al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- prendere atto e omologare gli accordi intervenuti tra le parti inerenti la prole e qui riportati 1) il Sig. concorra nella misura del 60% alle spese straordinarie dei figli, così come già previsto in Pt_1 separazione. Il restante 40% è a carico della Signora CP_1
Pag. 1 2) L'assegno di mantenimento è posto a carico del Sig. ed indicato in euro 350,00 per ciascun figlio, Pt_1 con adeguamento ISTAT annuale nella misura del 100%. L'assegno di mantenimento è da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza luglio 2025. È espressamente previsto che nelle mensilità in cui il figlio
percepisce l'attuale borsa di studio o entrata equivalente a circa 800 euro mensili, l'assegno a carico del padre Per_1
e per il mantenimento di sia ridotto ad euro 150,00 e contestualmente quello a favore di sia Per_1 Persona_2 portato a euro 550,00. Anche questi importi sono soggetti ad aggiornamento annuale ISTAT nella misura del 100%. I coniugi si impegnano reciprocamente a valutare con il raggiungimento dell'indipendenza economica di
, la revisione in aumento dell'assegno di mantenimento per . Il tutto anche per rendere sostenibili Per_1 Persona_2
i costi dell'immobile in Milano da parte della Signora L'utilizzo dell'immobile, le cui spese di gestione e CP_1 mantenimento oggi sono soddisfatte anche grazie al contributo della nonna materna di e , allo Per_1 Persona_2 stato rappresenta un importante elemento a favore della gestione del percorso di studi e delle opportunità lavorative dei due figli. Del valore intrinseco dato dall'utilizzabilità dell'immobile a favore dei due figli maggiorenni si è qui tenuto conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento dei due figli. Anche l'eventuale venir meno del contributo della nonna materna nella gestione dell'immobile milanese, sarà oggetto di valutazione ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in Torino in data 15.7.2000 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n.806, parte II, serie A, anno 2000. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli , in data 3.11.2000 e , in data Per_1 Persona_2
11.11.2005. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 19.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 2 Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in Torino in data 15.7.2000 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n.806, parte II, serie A, anno 2000;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 2/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2290/ 2025 introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FORNARA SILVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FORNARA SILVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15.07.2000 da Parte_1
e in Torino, così come dalle risultanze dei registri di Stato Civile del detto Comune, Atto 00657, CP_1
Uff 1, Parte 2, Serie A, Anno 2000;
- Ordinare al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- prendere atto e omologare gli accordi intervenuti tra le parti inerenti la prole e qui riportati 1) il Sig. concorra nella misura del 60% alle spese straordinarie dei figli, così come già previsto in Pt_1 separazione. Il restante 40% è a carico della Signora CP_1
Pag. 1 2) L'assegno di mantenimento è posto a carico del Sig. ed indicato in euro 350,00 per ciascun figlio, Pt_1 con adeguamento ISTAT annuale nella misura del 100%. L'assegno di mantenimento è da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza luglio 2025. È espressamente previsto che nelle mensilità in cui il figlio
percepisce l'attuale borsa di studio o entrata equivalente a circa 800 euro mensili, l'assegno a carico del padre Per_1
e per il mantenimento di sia ridotto ad euro 150,00 e contestualmente quello a favore di sia Per_1 Persona_2 portato a euro 550,00. Anche questi importi sono soggetti ad aggiornamento annuale ISTAT nella misura del 100%. I coniugi si impegnano reciprocamente a valutare con il raggiungimento dell'indipendenza economica di
, la revisione in aumento dell'assegno di mantenimento per . Il tutto anche per rendere sostenibili Per_1 Persona_2
i costi dell'immobile in Milano da parte della Signora L'utilizzo dell'immobile, le cui spese di gestione e CP_1 mantenimento oggi sono soddisfatte anche grazie al contributo della nonna materna di e , allo Per_1 Persona_2 stato rappresenta un importante elemento a favore della gestione del percorso di studi e delle opportunità lavorative dei due figli. Del valore intrinseco dato dall'utilizzabilità dell'immobile a favore dei due figli maggiorenni si è qui tenuto conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento dei due figli. Anche l'eventuale venir meno del contributo della nonna materna nella gestione dell'immobile milanese, sarà oggetto di valutazione ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in Torino in data 15.7.2000 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n.806, parte II, serie A, anno 2000. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli , in data 3.11.2000 e , in data Per_1 Persona_2
11.11.2005. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 19.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 2 Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in Torino in data 15.7.2000 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n.806, parte II, serie A, anno 2000;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 2/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
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