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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/11/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 76/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 76/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 12.11.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa - congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti ANNALISA TOMASIELLO (C.F.:
) e (C.F.: ), giusta C.F._2 Parte_2 C.F._3 procura in atti, elettivamente domiciliata in Picerno (PZ) alla contrada Campo di Donei
- zona P.I.P. presso lo studio del primo difensore indicato, pec:
- Email_1
Email_2
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._4 ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANMARCO BLASI (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._5 elettivamente domiciliato in Potenza alla via del Gallitello n. 89/A presso lo studio del difensore, pec: Email_3
1 R.G. N. 76/2025
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte in sostituzione di udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 12.11.2025; per il
Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 13.1.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro celebrato in Potenza in data
26.7.2013, deducendo che dall'unione coniugale era nata la figlia (Potenza, Per_1
25.7.2014) e che la residenza familiare era stata posta in Potenza alla via dei Molinari
n. 26.
A sostegno della domanda le parti hanno rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis «per effetto di incomprensioni maturate negli anni, via via sempre più acuitesi», sicché era divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Per l'effetto, le parti hanno domandato di pronunciare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
«1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la dimora coniugale ubicata in (85100) Potenza alla Via dei Molinari, 26, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra
[...]
Per_
, nell'interesse della minore, , ivi stabilmente convivente, ed in ogni Parte_1 caso finché la stessa non avrà raggiunto la maggiore età e la autosufficienza economica;
3. la Figlia, di anni 10, resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in
2 R.G. N. 76/2025
ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
Per_ 4. la figlia, , resta collocata prevalentemente presso la dimora della madre;
4a) il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo i rispettivi turni di lavoro che, volta per volta verranno comunicati al rispettivo coniuge;
in alternativa in caso di possibili disaccordi dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando il padre li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22.00; con previsione di un pomeriggio infrasettimanale (da scegliere) a partire dall'uscita di scuola sino alle ore 22.00 dello stesso giorno ive il padre riaccompagnerà la figlia presso la casa materna;
4b) le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, durante le Per_ vacanze estive, invece, , trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30.05 di ogni anno;
5) verserà alla tramite accredito in c/c Controparte_1 Parte_1
Iban [...] acceso presso entro e non CP_2
Per_ oltre il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per nella misura di
€ 300,00; assegno che, come per legge, verrà aggiornato annualmente secondo gli indici al Consumo delle Famiglie (ISTAT) al 100%, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6) le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6a) le spese della retta scolastica, per l'acquisto di libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6b) le spese per l'iscrizione dell'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche (pallavolo e inglese), ricreative e di vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7) il Sig. accetta di rinunciare espressamente all'assegno unico in favore CP_1 della di lui moglie, Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
3 R.G. N. 76/2025
7) Dato atto delle attuali condizioni economico/ reddituali dei coniugi, nessun assegno di mantenimento è riconosciuto in favore dell'altro, stante l'autosufficienza economica di ambo le parti;
8) Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci:
8a) le parti danno atto di aver pendente ancora un mutuo (contratto n. 1526255) tratto su Banca Nazionale del Lavoro, il cui importo residuo è di € 93.092,33 e, dunque, per n. 180 rate su 240 rate (pagate da ), che saranno Controparte_1 divise nella misura di € 278,50 da ed € 278,50 da Controparte_1 [...]
; al termine del mutuo le parti danno reciproco assenso affinché Parte_1
l'immobile acquistato sia trasferito alla figlia;
Persona_2
8b) il numero di conto 001/02438384/09 cointestato tra e Parte_1
, tratto su banca Mediolanum ammonta ad € 70.000,00 circa (di Controparte_1 provenienza di accantonamento stipendio e TFR), verrà Parte_1 diviso al 50% e dunque chiuso in accordo tra le parti;
8c) entrambi sono titolari di autovetture proprie;
9) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi Per_ passaporti con annotato il nome di ai fini della validità per l'espatrio».
Le parti hanno – altresì – domandato di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro celebrato, decorso il termine previsto dall'art. 3 L. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, alle medesime condizioni della separazione personale, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 26.2.2025 e trasmessi gli atti al P.M., le parti hanno depositato note scritte in sostituzione di udienza, ribadendo la volontà di ottenere quanto domandato alle condizioni di cui al ricorso, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritte. Sicché, esaminate le condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III Con sentenza parziale n. 571/2025 pubblicata il 24.3.2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, disponendo che il rapporto di separazione
4 R.G. N. 76/2025
personale fosse regolato dalle condizioni concordate tra i coniugi e sopra riportate,
e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile, fissando all'uopo l'udienza del 22.10.2025.
IV All'udienza da ultimo indicata, celebrata in forma cartolare, le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta, nelle quali hanno dichiarato la volontà di ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 13.1.2025. Sicché, è stata fissata l'udienza del 12.11.2025, onerando la difesa delle parti di depositare nel fascicolo telematico la sentenza di separazione personale in copia conforme all'originale e munita di attestazione di passaggio in giudicato, nonché la dichiarazione sottoscritta da entrambi i coniugi di conferma delle condizioni contenute in ricorso ai fini del divorzio.
All'udienza da ultimo indicata, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato la documentazione richiesta e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda divorzile.
V Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa divorzile alle seguenti condizioni:
5 R.G. N. 76/2025
Orbene, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della
Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data
6 R.G. N. 76/2025
certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente
l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie la domanda divorzile è procedibile poiché è trascorso il tempo previsto dalla Legge (sei mesi) e le condizioni convenute, già sopra riportate, sono conformi all'interesse della figlia minorenne (Potenza, 25.7.2014), sia in Per_1 riferimento all'aspetto relazionale attinente al diritto alla bigenitorialità sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale concernente il mantenimento materiale della prole, e non presentano profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico. Pertanto, si ritiene di poter disporre l'omologa delle condizioni divorzili convenute fra le parti in causa come sopra trascritte.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della
Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione sul punto (cfr. punto 8 dell'accordo divorzile).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 76 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2025, promossa da Pt_1
7 R.G. N. 76/2025
e , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda divorzile, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Potenza in data 26.7.2013 da (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli C.F._4 atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 37, Parte II, Serie A, dell'anno 2013;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate tra i coniugi riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza, dopo il passaggio in giudicato, di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 76/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 12.11.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa - congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti ANNALISA TOMASIELLO (C.F.:
) e (C.F.: ), giusta C.F._2 Parte_2 C.F._3 procura in atti, elettivamente domiciliata in Picerno (PZ) alla contrada Campo di Donei
- zona P.I.P. presso lo studio del primo difensore indicato, pec:
- Email_1
Email_2
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._4 ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANMARCO BLASI (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._5 elettivamente domiciliato in Potenza alla via del Gallitello n. 89/A presso lo studio del difensore, pec: Email_3
1 R.G. N. 76/2025
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte in sostituzione di udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 12.11.2025; per il
Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 13.1.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro celebrato in Potenza in data
26.7.2013, deducendo che dall'unione coniugale era nata la figlia (Potenza, Per_1
25.7.2014) e che la residenza familiare era stata posta in Potenza alla via dei Molinari
n. 26.
A sostegno della domanda le parti hanno rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis «per effetto di incomprensioni maturate negli anni, via via sempre più acuitesi», sicché era divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Per l'effetto, le parti hanno domandato di pronunciare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
«1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la dimora coniugale ubicata in (85100) Potenza alla Via dei Molinari, 26, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra
[...]
Per_
, nell'interesse della minore, , ivi stabilmente convivente, ed in ogni Parte_1 caso finché la stessa non avrà raggiunto la maggiore età e la autosufficienza economica;
3. la Figlia, di anni 10, resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in
2 R.G. N. 76/2025
ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
Per_ 4. la figlia, , resta collocata prevalentemente presso la dimora della madre;
4a) il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo i rispettivi turni di lavoro che, volta per volta verranno comunicati al rispettivo coniuge;
in alternativa in caso di possibili disaccordi dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando il padre li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22.00; con previsione di un pomeriggio infrasettimanale (da scegliere) a partire dall'uscita di scuola sino alle ore 22.00 dello stesso giorno ive il padre riaccompagnerà la figlia presso la casa materna;
4b) le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, durante le Per_ vacanze estive, invece, , trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30.05 di ogni anno;
5) verserà alla tramite accredito in c/c Controparte_1 Parte_1
Iban [...] acceso presso entro e non CP_2
Per_ oltre il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per nella misura di
€ 300,00; assegno che, come per legge, verrà aggiornato annualmente secondo gli indici al Consumo delle Famiglie (ISTAT) al 100%, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6) le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6a) le spese della retta scolastica, per l'acquisto di libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6b) le spese per l'iscrizione dell'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche (pallavolo e inglese), ricreative e di vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7) il Sig. accetta di rinunciare espressamente all'assegno unico in favore CP_1 della di lui moglie, Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
3 R.G. N. 76/2025
7) Dato atto delle attuali condizioni economico/ reddituali dei coniugi, nessun assegno di mantenimento è riconosciuto in favore dell'altro, stante l'autosufficienza economica di ambo le parti;
8) Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci:
8a) le parti danno atto di aver pendente ancora un mutuo (contratto n. 1526255) tratto su Banca Nazionale del Lavoro, il cui importo residuo è di € 93.092,33 e, dunque, per n. 180 rate su 240 rate (pagate da ), che saranno Controparte_1 divise nella misura di € 278,50 da ed € 278,50 da Controparte_1 [...]
; al termine del mutuo le parti danno reciproco assenso affinché Parte_1
l'immobile acquistato sia trasferito alla figlia;
Persona_2
8b) il numero di conto 001/02438384/09 cointestato tra e Parte_1
, tratto su banca Mediolanum ammonta ad € 70.000,00 circa (di Controparte_1 provenienza di accantonamento stipendio e TFR), verrà Parte_1 diviso al 50% e dunque chiuso in accordo tra le parti;
8c) entrambi sono titolari di autovetture proprie;
9) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi Per_ passaporti con annotato il nome di ai fini della validità per l'espatrio».
Le parti hanno – altresì – domandato di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro celebrato, decorso il termine previsto dall'art. 3 L. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, alle medesime condizioni della separazione personale, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 26.2.2025 e trasmessi gli atti al P.M., le parti hanno depositato note scritte in sostituzione di udienza, ribadendo la volontà di ottenere quanto domandato alle condizioni di cui al ricorso, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritte. Sicché, esaminate le condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III Con sentenza parziale n. 571/2025 pubblicata il 24.3.2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, disponendo che il rapporto di separazione
4 R.G. N. 76/2025
personale fosse regolato dalle condizioni concordate tra i coniugi e sopra riportate,
e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile, fissando all'uopo l'udienza del 22.10.2025.
IV All'udienza da ultimo indicata, celebrata in forma cartolare, le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta, nelle quali hanno dichiarato la volontà di ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 13.1.2025. Sicché, è stata fissata l'udienza del 12.11.2025, onerando la difesa delle parti di depositare nel fascicolo telematico la sentenza di separazione personale in copia conforme all'originale e munita di attestazione di passaggio in giudicato, nonché la dichiarazione sottoscritta da entrambi i coniugi di conferma delle condizioni contenute in ricorso ai fini del divorzio.
All'udienza da ultimo indicata, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato la documentazione richiesta e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda divorzile.
V Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa divorzile alle seguenti condizioni:
5 R.G. N. 76/2025
Orbene, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della
Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data
6 R.G. N. 76/2025
certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente
l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie la domanda divorzile è procedibile poiché è trascorso il tempo previsto dalla Legge (sei mesi) e le condizioni convenute, già sopra riportate, sono conformi all'interesse della figlia minorenne (Potenza, 25.7.2014), sia in Per_1 riferimento all'aspetto relazionale attinente al diritto alla bigenitorialità sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale concernente il mantenimento materiale della prole, e non presentano profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico. Pertanto, si ritiene di poter disporre l'omologa delle condizioni divorzili convenute fra le parti in causa come sopra trascritte.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della
Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione sul punto (cfr. punto 8 dell'accordo divorzile).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 76 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2025, promossa da Pt_1
7 R.G. N. 76/2025
e , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda divorzile, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Potenza in data 26.7.2013 da (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli C.F._4 atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 37, Parte II, Serie A, dell'anno 2013;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate tra i coniugi riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza, dopo il passaggio in giudicato, di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
8