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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/12/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rgvg 8736 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8736 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
DI
INFANTE nata a [...] il [...] c.f. , rappresentata e CP_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CUCCURULLO MARIO presso il quale elettivamente domicilia
E nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato e CP_2 C.F._2 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. AMATO FEDERICO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/05/2025 ENZA INFANTE e premettendo: CP_2
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 06/06/2005; Per_
- che dalla loro unione sono nati i figli IO (01.09.2006) e (23.07.2010) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 20.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso cosi come modificate ed integrate con le suddette note di trattazione scritta. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)Il diritto di abitazione nella casa coniugale di Strada Provinciale Montagna Spaccata 327, verrà assegnato alla madre ove vivrà con entrambi i figli, e ai quali verrà attribuita Per_2 Per_3 la nuda proprietà dei diritti spettanti al sig. sulla medesima;
il figlio IO, in quanto CP_2 maggiorenne, decide liberamente di coabitare con la madre;
Per_
3) Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, lo stesso vedrà e terrà con sé la figlia Per_
a settimane alterne, dal venerdì, all'uscita dalla scuola, alla domenica, alle ore 20,30; il padre vedrà la figlia minore durante la settimana nei pomeriggi dei giorni martedì e giovedì; durante le vacanze natalizie, alternativamente negli anni con la madre, la figlia minore, trascorrerà il giorno 24 dicembre o il 25 dicembre, alternativamente negli anni il 31 dicembre o il 1° gennaio e il 6 gennaio alternativamente negli anni;
nelle vacanze Pasquali, il giorno di Pasqua e il lunedì in
Albis, alternativamente negli anni;
durante le vacanze estive il padre terrà con sé la figlia per 15 giorni consecutivi in un periodo da concordare con la madre dando comunicazione a quest'ultima entro e non oltre il giorno 5 maggio di ogni anno.
5) Il a titolo di concorso al mantenimento dei figli, verserà mensilmente entro il giorno 5 di CP_2 ogni mese alla Infante la somma di €.600,00=.Tale importo sarà automaticamente rivalutato, di anno in anno, in base agli indici ISTAT;
6)Il sig. autorizza la Infante a riscuotere interamente l'assegno Unico e/o si obbliga a CP_2 corrispondere alla Infante l'importo dello stesso;
7)Le spese straordinarie sostenute per i figli, purché previamente concordate e debitamente documentate, saranno sostenute in misura pari al 50%dalla Sig.ra Infante e dal CP_2
8)I sig.ri e dichiarano, non esistendo beni da dividere ed avendo risolto ogni rapporto Pt_1 CP_2 di natura economica e patrimoniale, di essere soddisfatti reciprocamente e di non aver nulla a pretendere a nessun titolo e la ricorrente rinuncia a qualsiasi titolo agli alimenti e/o Pt_1 mantenimento personale;
9)Il sig. ad ogni effetto di legge, con la sottoscrizione del presente ricorso dichiara, CP_2 obbligandosi “quale conditio sine qua non”, di voler trasferire senza corrispettivo e a titolo di mantenimento ai due figli , nato a [...] in data [...], e , nata a [...]_2 Per_3 in data 23/07/2010, congiuntamente tra loro la nuda proprietà di tutti i propri diritti sulla casa familiare e suoi accessori e pertinenze -con l'attribuzione allo stesso titolo del diritto di abitazione vitalizio a favore della sig.ra sulla detta casa familiare, accessori e pertinenze, per Parte_2 quanto esposto suprariportata in Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, Sez. Urbana PIA, foglio
12, particella 365, sub. 8, Z.C. 5, categoria A/2, classe 5, vani 4,5, superficie catastale mq. 105, R.C. euro 569,39 e foglio 12, particella 365, sub. 11, categoria F/1, mq. 221(diritti ricevuti in eredità dal defunto padre ), dichiarando il sig. di effettuare tale trasferimento senza Per_2 CP_2 alcuna riserva in suo favore e senza il pagamento di alcun prezzo.
Tale trasferimento dovrà esser formalizzato con atto pubblico notarile entro e non oltre centottantagiorni dalla pubblicazione del provvedimento che omologherà le presenti condizioni di separazione.
Tutti i costi del citato atto di trasferimento saranno a carico esclusivo del CP_2
10)I ricorrenti prestano reciproco consenso per il rispettivo rilascio del passaporto e/o altri documenti;
11)Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio (ivi compreso l'obbligo al trasferimento immobiliare ad effetti obbligatori), se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_2 CP_2
(atto n.81, parte II, S. A , reg. Atti Matrimonio anno 2005);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino