Articolo 21 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 20Articolo 22
Versione
20 settembre 1975
Art. 21. null ita' del matrimonio e' tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennita', anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennita' deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E' tenuto altresi' a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullita' del matrimonio e' tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio e' annullato, l'indennita' prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullita' del matrimonio e' solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennita'".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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