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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 28.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. r.g. 541/2021,
TRA
(C.F ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] elettivamente domiciliata in
NA, viale San Martino 146, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Matafù che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA con sede in
NA Via dei Mille is.221
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, e conseguentemente ritenere, ai sensi dell'art. 20 della L.r. Sicilia n. 11/1988, ed anche ai sensi del D.P. Reg. Sicilia n.
41/1991, l'anticipazione del 70% del TFR maturato al momento della domanda (€
58.314,23), come autorizzato giusta Delibera n. 34/2020 CdA NA, per i motivi CP_1 esposti in narrativa o per quelli meglio ritenuti dal Giudice adito.
Accertare e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza del provvedimento di revoca in autotutela, giusto Decreto Presidente n. 9/2020 del 05.08.2020, ratificato con Delibera del
CdA n. 45/2020, stante la carenza di potere in capo all'Ente resistente di agire in autotutela nella fattispecie in oggetto.
Per l'effetto dichiarare l'infondatezza, la illegittimità e l'inefficacia del provvedimento di restituzione dell'anticipazione del TFR conceSS con Delibera 34/2020, reso con nota prot.
20563/2020 del 09.11.2020 dichiarando il diritto della ricorrente a ritenere le somme.”
Premetteva la di essere dipendente dell' di NA con le mansioni di Parte_1 CP_1
Direttore f.f..
In data 06.05.2020 la ricorrente formulava richiesta ai sensi dell'art. 20 L.r. Sicilia n. 11/1988 al fine di ottenere l'anticipazione nella misura del 70% del TFR giustificando l'istanza con la necessità di procedere a “intervento di manutenzione straordinaria strutturale della prima casa del proprio figlio, ” allegando preventivo dei lavori da eseguirsi. Persona_1
Con nota prot. n°353 del 18.05.2020, indirizzata alla ricorrente, l'Istruttore Direttivo CP_2
n.q. di responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, comunicava alla che
[...] CP_3
l'ammontare dell'accantonamento per il trattamento di fine rapporto al 31.12.2019 era pari ad
€ 83.306,04, al lordo delle ritenute fiscali e che pertanto l'importo del 70% liquidabile era pari ad € 58.314,23.
In ricorso la deduceva testualmente: “Con proposta di delibera del 08.06.2020 Parte_1
(All.4) l'Arch. , n.q. di Sostituto del Direttore f.f. (essendo la ricorrente assente CP_4 per malattia), proponeva di autorizzare l'anticipazione della liquidazione, nella misura del
70%, del TFR maturato. Seguiva nel medesimo giorno la delibera n. 34/2020 (All.5) con cui il C.d.A. concedeva
l'anticipazione della liquidazione, nella misura del 70%, del TFR maturato, alla OT.SS
.” Parte_1
Sul punto occorre rilevare una chiara ed evidente incongruenza, la , che in data Parte_1
08/6/2020 dichiara di essere assente per malattia, in pari data risulta essere segretario verbalizzante nella seduta del C.d.A. ove, peraltro, esprime parere favorevole all'accoglimento della sua istanza.
Successivamente, il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2043 c.c. rilevava, a pag. 6 del Verbale n. 10/2020 del 17.07.2020, “profili di illegittimità della deliberazione n. 34 dell'8.06.2020 del C.d.A. dell'Ente, per avere quest'ultimo autorizzato l'anticipazione di TFR alla dipendente OT.SS Parte_1
, a seguito della richiesta (prot. 2982 del 06.05.2020) di anticipazione della
[...]
indennità di buonuscita (anticipazione per tfr per intervento di manutenzione straordinaria/strutturale della prima casa del proprio figlio) che verte su aspetti non contemplati tra i casi previsti dall'art. 20 della L.R. n. 11/1988.
Quanto sopra si segnala a codesto C.d.A. ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento
Amministrativo dell'ERSU-ME avvertendo che diversamente si procederà alla conseguente informativa all'autorità per eventuale danno erariale.”.
Peso atto di quanto sopra, il Presidente dell'ERSU di NA invitava la a Parte_1
produrre le proprie osservazioni in merito ai rilievi e segnalazioni di cui al verbale n.10 del
Collegio dei Revisori.
La ricorrente deduceva, tra l'altro, quanto segue: “si fa osservare, inoltre, che la sola delibera definita illegittima dai Revisori sia la Delibera n.34/2020, riferita all'anticipazione dell'indennità di buonuscita conceSS dall'Amministrazione alla scrivente per manutenzione straordinaria/strutturale prima casa figlio, che ad avviso dei revisori “verte su aspetti non contemplati tra i casi previsti dall'art.20 della L.R. n.11/1988”, ed in verità il citato art.20 prevede espreSSmente il solo acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, tuttavia si fa osservare che lo stesso regolamento di esecuzione del citato art.20, adottato con
Decreto Presidenziale n.41/1991, prevede all'art.3 “Titoli per l'anticipazione dell'indennità di buonuscita”, commi 2 e 4, casi diversi ed ulteriori di anticipazione quali: costruzione di casa per sé o per i figli, acquisto o costruzione di vani contigui se trattasi di casa inadeguata… ciò a confermare il fatto che la mancata espreSS indicazione normativa non preclude taSStivamente né tantomeno conferisce profili di illegittimità ad eventuali concessioni assimilabili all'acquisto prima casa figlio come nel caso della delibera n.34. A tal proposito si riferisce ulteriormente che sia la norma che il regolamento regionale riprendono, modificandola in melius, la norma nazionale, il cui ampliamento invece, deriva dalla corretta esegesi della norma che equipara i benefici del dipendente con quelli dei figli ed equipara altresì l'acquisto della prima casa alla costruzione in proprio della steSS e dunque alla ristrutturazione di una casa di proprietà, sempre che si tratti di spese neceSSrie per consentire l'abitabilità di un edificio da adibire a prima abitazione del dipendente o dei figli. La ratio della norma e l'orientamento della giurisprudenza si fondano certamente sul principio generale del sostegno che il datore di lavoro deve offrire al dipendente, consentendo allo stesso di accedere in anticipo alla propria indennità di buonuscita, per garantire la prima casa a sé o ai figli, evidentemente anche attraverso interventi di ristrutturazione tali da consentirne l'abitabilità. Per le sopra esposte evidenze, a parere della scrivente, la Delibera
n.34 non presenta i profili di illegittimità ravvisati dai revisori.”
L' di NA non riteneva dirimenti i chiarimenti offerti dalla e procedeva CP_1 Parte_1
in autotutela all'annullamento della delibera con la quale era stata conceSS l'anticipazione sul TFR.
Pertanto, con Delibera n.45 del 17.08.2020, a ratifica del Decreto Presidenziale n. 9/2020, veniva annullata d'ufficio in via di autotutela la Delibera autorizzativa n. 34/2020.
Successivamente, in data 09.11.2020, facendo seguito a quanto stabilito nella Delibera n.
45/2020, l' chiedeva la restituzione dell'anticipazione del TFR già erogata. CP_1
Ritenendo ingiusta e illegittima la superiore determinazione la agiva Parte_1
giudizialmente a tutela dei suoi diritti.
Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse domande e chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna della ricorrente alla restituzione di quanto già percepito. Assumeva l'ente resistente che la delibera 34/2020 fosse viziata da illegittimità formale in ragione della mancata previsione legale della fattispecie posta a supporto dell'istanza di anticipazione. Deduceva, inoltre, il palese conflitto di interessi in cui era incorsa la Parte_1
la quale aveva partecipato alla riunione del C.D.A. del giorno 08/6/2020 in qualità di segretario verbalizzante fornendo anche parere favorevole all'accoglimento della sua istanza.
Contestava, infine, la pretesa carenza di potere relativamente al decreto di revoca 9/2020.
Non necessitando di ulteriore istruttoria per via della sua natura documentale, la causa veniva rinviata all'odierna udienza previo scambio di note scritte.
2 . ESAME DELLE DOMANDE DELLA RICORRENTE
La fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 20 della L.R. 11/1988 a mente del quale –
1. I dipendenti dell'amministrazione regionale con almeno otto anni di servizio utile ai fini dell'attribuzione dell'indennità di buonuscita possono chiedere anticipazioni, che non potranno complessivamente superare il 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita cui avrebbero diritto nel caso di ceSSzione del rapporto di impiego alla data della richiesta, per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e non coperti da interventi della pubblica amministrazione, o per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli.
2. L'anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dall'ammontare dell'indennità di buonuscita o, comunque, dal trattamento spettante per la ceSSzione del rapporto.
3. Tra i richiedenti dell'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione viene compilata una graduatoria annuale utilizzando, in quanto compatibili, i criteri previsti dal regolamento di esecuzione dell'art. 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n.
73, e successive modifiche ed integrazioni, per la compilazione delle graduatorie per la cessione di stipendio, e le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limti del 10 per cento degli aventi titolo.
4. Per l'erogazione dell'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione dovrà essere prodotta la documentazione dimostrativa dell'acquisto.
Successivamente, con Decreto Presidenziale n. 41/1991 veniva emanato il Regolamento di esecuzione del citato art. 20. All'art. 3 il suddetto Decreto prevede che
1. L'anticipazione dell'indennità di buonuscita è conceSS per spese sanitarie, per terapie, interventi straordinari, protesi, assistenza infermieristica e comunque in relazione ad oneri collegati all'infermità neceSSri per il dipendente o persona della sua famiglia a carico, e riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, corrispondentemente alla parte non coperta da interventi della pubblica amministrazione.
2. L'anticipazione per l'acquisto di prima casa è conceSS per acquisto o per costruzione di casa da parte dell'impiegato o da parte di ciascuno dei suoi figli, a condizione che
l'impiegato o il coniuge o i figli a carico, nonché, in caso di acquisto da parte di un figlio dell'impiegato, questo stesso, i suoi figli ed il coniuge, a carico non siano proprietari di appartamento adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
3. Ai fini del comma che precede sono considerati a carico il coniuge ed i figli per i quali è conceSS detrazione ai fini dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche ed è considerata inadeguata l'abitazione quando abbia un numero di vani, esclusi i servizi, ripostigli e accessori, inferiore al numero dei componenti del nucleo familiare.
4. L'anticipazione viene conceSS anche nel caso in cui si renda neceSSrio l'acquisto o la costruzione di vani contigui per ampliare l'abitazione già di proprietà, nel caso questa risulti inadeguata alle esigenze del nucleo familiare intereSSto.
La normativa in esame sembrerebbe limitare il diritto del dipendente all'anticipazione sul
TFR ai soli casi di acquisto della casa o eventuale costruzione della casa o di vani contigui nel caso di inadeguatezza dell'abitazione.
A parere della ricorrente la superiore elencazione non sarebbe taSStiva ma suscettibile di interpretazione estensiva.
In tale ottica risulterebbe legittima e dovuta l'anticipazione richiesta per la ristrutturazione dell'immobile al fine di renderlo conforme e adeguato all'uso di civile abitazione.
Per contro, l' oppone che la normativa in esame avrebbe carattere eccezionale, CP_1
dunque, insuscettibile di interpretazione estensiva osservando che quando il legislatore ha ritenuto di ammettere fattispecie ultronee rispetto a quelle disciplinate lo ha espreSSmente previsto come nel caso dell'art. 2120 C.C. ove è stabilito che eventuali “condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali”.
Occorre preliminarmente rilevare che la delibera 34/2020 appare irrimediabilmente viziata a causa dell'evidente conflitto di interessi in cui è incorsa la . Parte_1
Sul punto, peraltro, si evidenzia una singolare circostanza che, allo stato degli atti, rimane priva di spiegazione.
La ricorrente, per giustificare il fatto che la proposta di delibera del giorno 08/6/2020 fosse stata firmata dal suo sostituto arch. deduce la sua assenza in ragione il suo stato di CP_4
malattia.
Tuttavia, sempre il giorno 08/6/2020 la risulta presente quale Segretario Parte_1
Verbalizzante alla riunione del C.d.A. che delibera l'approvazione della sua istanza di anticipazione.
Per di più la , in luogo di astenersi, fornisce parere favorevole all'approvazione. Parte_1
Appare, pertanto, evidente che la superiore delibera risulti irrimediabilmente viziata dal palese conflitto di interessi.
Infatti, a norma dell'art. 7 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che poSSno coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore
o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”.
Va, altresì, richiamato l'art.
6-bis L. n. 241/1990 a mente del quale “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. La giurisprudenza correttamente richiamata sul punto dall' ha chiarito che l'obbligo di CP_1
astensione, nell'ambito di adozione di delibere da parte di organi collegiali, sussiste per il sol fatto che i componenti dell'organo “siano portatori di interessi personali atti ad inverare una posizione di conflittualità o anche di divergenza rispetto a quello, generale, affidato alle cure della p.a., indipendentemente dalla circostanza che, nel corso del procedimento, l'organo abbia proceduto in modo imparziale, o che non vi sia prova di condizionamento per effetto del potenziale conflitto d'interessi” (v. Cons. Stato, sez. III, n. 1577/2014)
Nel caso di specie il conflitto di interessi è evidentissimo e comporta l'illegittimità formale della delibera adottata per violazione del principio di imparzialità sancito dall'art. 97 della
Costituzione e per violazione delle norme sopra riportate.
Tale rilievo rende superflua la disamina della questione relativa alla procedura di annullamento in autotutela della delibera 34/2020 posta in essere dall'ERSU e contestata dalla ricorrente.
Nel merito la chiede che venga accertato il suo diritto alla percezione Parte_1 dell'anticipazione sul TFR ritenendo che la normativa di cui all'art. 20 della L.R. 11/1988 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P. 4/1991, non sia taSStiva ma poSS essere estesa anche alla fattispecie della ristrutturazione della prima casa.
L'ERSU, precisato che la rientra tra i dipendenti ancora assoggettati al regime del Parte_1
TFS e non del TFR, contesta tale prospettazione evidenziando che la lettera della norma non consentirebbe la pretesa interpretazione estensiva delle disposizioni applicabili al caso di specie.
L'eccezione è fondata.
Preliminarmente occorre rilevare che la possibilità di anticipazione del TFS si pone in termini di eccezionalità rispetto all'ordinaria disciplina che ne prevede la percezione solo alla ceSSzione del rapporto di lavoro.
Tale deroga è giustificata, appunto, dalla ricorrenza di particolari eventi che il legislatore ha specificamente indicato, ovvero, tutela della salute del dipendente o dei suoi congiunti e acquisizione di prima casa per il dipendente o per il figlio. Anche quando ha voluto ampliare la portata della norma (D.P. 4/1991) il legislatore ha ritenuto di non contemplare tra le ipotesi nelle quali si ha diritto all'anticipazione quella della ristrutturazione della prima casa.
Se ciò avesse voluto, il legislatore avrebbe esternato tale volontà affiancando alla possibilità di costruzione della prima casa e alla possibilità di acquisto o costruzione di vani contigui, anche l'eventualità della ristrutturazione dell'abitazione come avvenuto nel caso dell'art. 2110 C.C. ove si fanno salve condizioni di maggior favore per il lavoratore previste dai contratti collettivi o da accordi individuali.
Di conseguenza nessun diritto può vantare la all'anticipazione del TFS per fare Parte_1 fronte ai costi di ristrutturazione dell'abitazione del figlio.
Di conseguenza, illegittimamente era stata approva e deliberata l'erogazione dell'anticipazione in favore della ricorrente ed i rilievi operati dal Collegio dei Revisori erano corretti e pertinenti.
Ciò comporta la fondatezza e, dunque, l'accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale dall' tesa alla restituzione delle somme indebitamente erogate alla CP_1
in forza della delibera 34/2020 che è risultata attinta da plurimi profili di Parte_1 illegittimità sia formale che sostanziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/22 in ragione della particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 541/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale condanna alla Parte_1
restituzione all' di tutte le somme indebitamente percepite a titolo di CP_1 anticipazione sul TFS;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 6.144,00 oltre spese generali, cpa, iva e rimborso del CP_1
C.U. come per legge.
Così deciso in NA il 29.1.2025
Il Giudice del lavoro
OT.SS Roberta Rando
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 12/02/2021 la sig.ra adiva questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: Parte_1