Articolo 3 della Legge 26 ottobre 1962, n. 1612
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 dicembre 1962
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Versione
29 agosto 2014
Art. 3.

L'Istituto ha, per compito lo svolgimento di attivita' di studio, di insegnamento, di consulenza e di assistenza, nell'interesse della diffusione e dell'incremento della tecnica agraria e del lavoro agricolo italiano all'estero, della collaborazione tecnica internazionale nel campo dell'agricoltura, della partecipazione italiana al progresso della scienza e della tecnica.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera a)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati:
a) la legge 26 ottobre 1962, n. 1612 [...]".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Entrata in vigore il 29 agosto 2014
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