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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/03/2024, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 9900/2022 RG
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Boscotrecase, alla via Promiscua ang. Via Pastrengo n. 99, presso lo studio dell'avv. Domenico Carotenuto, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente
-
E
Controparte_1
,
[...]
Elettivamente domiciliato in Caserta, alla via Ferrarecce, P.le Maiorana n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Marialuigia Ferrante e Micaela Sarogni
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto depositato il 20/07/2022 l'epigrafato ricorrente ha esposto di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale insorta a causa della propria attività lavorativa;
di esser stato sottoposto a visita medica, all'esito della quale veniva accertata una minorazione dell'integrità psico-fisica in misura del 6%; di aver presentato formale opposizione con la quale si esortava l'Istituto a riconoscere una percentuale maggiore;
di avere, difatti, diritto al riconoscimento di una percentuale di almeno il 15% di riduzione permanente dell'integrità psico-fisica o quantomeno superiore al 06% già riconosciuto.
Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord per conseguire l'accertamento della sussistenza della malattia professionale, con una riduzione dell'integrità psico-fisica pari ad una percentuale superiore rispetto a quanto riconosciuto e per l'effetto, condannare il convenuto al riconoscimento del maggiore indennizzo del danno biologico dovuto, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda amministrativa.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha eccepito il rigetto della CP_2
domanda perché infondata in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al TU dott. , la causa è stata rinviata per la Per_1
discussione.
Nelle note di deposito sostitutive dell'udienza in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze della TU, mentre parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso. All'odierna udienza, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto
Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero CP_2
indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche CP_2
se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo CP_2
si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
In base alla norma definitoria di cui all'art. 3 D.P.R. 1124/1965 “'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1”.
È quindi chiaro che la malattia professionale possa essere tutelata solo quando contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni poi specificamente indicate.
La stretta delimitazione della tutela alle malattie cd. “tabellate”, tuttavia, è stata ormai da tempo esclusa grazie all'intervento della Corte Costituzionale, essendo ormai pacifica l'indennizzabilità delle malattie non rientranti tra quelle “tabellate”, purché possa risalirsi alla loro origine professionale, nel senso che le stesse devono comunque essere contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni svolte.
Sul punto, poi, si è affermato che “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità , la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (cfr. tra le tante Tribunale Palermo sez. lav., 22/02/2022, n.511).
In relazione al presente giudizio, quindi, l' non ha operato contestazioni rispetto a CP_2
quanto allegato dal ricorrente.
Sulla base di quanto riportato, dunque, deve osservarsi che rispetto al presente giudizio il consulente medico nominato, dott. , ha concluso affermando che “La patologia Per_1
denunciata dal signor è ad eziologia lavorativa, come del resto hanno già Parte_1 stabilito i sanitari dell' in fase stragiudiziale. Le protrusioni discali del tratto L4-L5 ed L5- CP_2
S1, patologie denunciate dal lavoratore, sono quantificabili nella misura del 9%”.
La circostanza che anche solo una delle malattie da cui è risultato affetto il ricorrente sia riconducibile alle tabelle a cui fa riferimento la norma di legge ha l'importante conseguenza di determinare la presunzione della sussistenza del nesso causale, una volta effettuata la verifica di corrispondenza tra la malattia contratta e le mansioni svolte.
Nel presente giudizio, quindi, non avendo l' contestato specificamente lo CP_2
svolgimento delle mansioni allegate dal ricorrente, né le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le stesse devono ritenersi pacifiche. Parte resistente, infatti, ha allegato esclusivamente che la malattia non rientrerebbe tra quelle indicate in tabella, insistendo quindi sull'onere probatorio quanto al nesso di causalità.
Una volta chiariti tali aspetti, quindi, deve ritenersi provata l'origine professionale della malattia proprio sulla base del pacifico svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente e sulla riconduzione della patologia da cui è affetto tra quelle tabellate.
Conclusivamente, quindi, deve prestarsi adesione alla ricostruzione svolta dal TU, in quanto non affetta da vizi e confermata anche dal percorso logico-argomentativo evidenziato nelle considerazioni medico legali, dalle quali è emerso che: “Dalla raccolta anamnestica e dallo studio degli atti, si evince che il Sig. svolge la professione di operaio Parte_1 edile dall'anno 1988. Durante lo svolgimento delle proprie mansioni fu esposto a rischi specifici relativi alla postura inadeguata ed alla movimentazione manuale dei carichi provocandogli una lombosciatalgia con protrusioni discali multiple […] Del resto la mansione lavorativa del manovale, è facilmente intuibile, prevede: frequente adozione di posture incongrue, per tempo protratto;
l'esecuzione di movimenti ripetitivi e di frequente richiede la movimentazione manuale di carichi. Il protocollo di sorveglianza sanitaria, che focalizza l'attenzione sulle patologie che possono derivare dai rischi sopra indicati, prevede: una scrupolosa valutazione funzionale del rachide ed un altrettanto scrupolosa valutazione dell'apparato respiratorio, mettendo a contatto
l'attività lavorativa con le polveri sottili che notoriamente accompagnano i lavori dell'edilizia.
Oltretutto il collegamento causale tra le ernie discali di e l'attività lavorativa di CP_3
operaio edile è pacifica anche per via della concordanza dei principali criteri del nesso di causa.
Sono soddisfatti: il criterio cronologico, trattandosi di attività lavorativa svolta da almeno 30 anni (stando a quanto indicato nel ricorso introduttivo), si tratta di lasso di tempo assai ampio e da ritenersi sicuramente idoneo a favorire l'insorgenza protrusioni discali del tratto lombare;
il criterio di idoneità quali/quantitativa trattandosi di attività lavorativa idonea a favorire protrusioni discali ed eventuali processi artrosici del tratto lombo-sacrale. Vi è corrispondenza anche con il criterio topografico: tale tipo di attività lavorativa genera protrusioni e processi degenerativi proprio a carico del rachide lombo-sacrale, sede su cui si sono verificate le patologie di cui si discute;
criterio modale, manifestandosi la patologia nei modi e nei tempi che è comunemente lecito attendersi sulla scorta del parametro della comune esperienza medica. E' di facile individuazione l'agente professionale causa della patologia;
si tratta dell'azione in modo protratto di posture incongrue abbinata alla movimentazione manuale dei carichi. In ultimo nell'elenco dei fattori di rischio nella lista I, gruppo 2 agente 3 è indicata proprio la movimentazione manuale dei carichi come fattore in grado di favorire l'insorgenza di ernie discali e spondilodiscoartropatie del rachide lombare”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzato da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass.
20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico- legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav.,
09/01/2019 n.276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto, essendo stata riconosciuta la malattia professionale con un'invalidità del 9% e, quindi, indennizzabile secondo la legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di TU vanno poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al sig. CP_2 Parte_1
l'indennizzo capitale spettante a fronte di una menomazione dell'integrità psicofisica pari al
09%, oltre interessi come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.638, oltre spese generali, CP_2
IVA e cpa, con attribuzione;
- liquida le spese di TU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 18.03.2024
Il Giudice del lavoro Dott.
Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 9900/2022 RG
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Boscotrecase, alla via Promiscua ang. Via Pastrengo n. 99, presso lo studio dell'avv. Domenico Carotenuto, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente
-
E
Controparte_1
,
[...]
Elettivamente domiciliato in Caserta, alla via Ferrarecce, P.le Maiorana n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Marialuigia Ferrante e Micaela Sarogni
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto depositato il 20/07/2022 l'epigrafato ricorrente ha esposto di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale insorta a causa della propria attività lavorativa;
di esser stato sottoposto a visita medica, all'esito della quale veniva accertata una minorazione dell'integrità psico-fisica in misura del 6%; di aver presentato formale opposizione con la quale si esortava l'Istituto a riconoscere una percentuale maggiore;
di avere, difatti, diritto al riconoscimento di una percentuale di almeno il 15% di riduzione permanente dell'integrità psico-fisica o quantomeno superiore al 06% già riconosciuto.
Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord per conseguire l'accertamento della sussistenza della malattia professionale, con una riduzione dell'integrità psico-fisica pari ad una percentuale superiore rispetto a quanto riconosciuto e per l'effetto, condannare il convenuto al riconoscimento del maggiore indennizzo del danno biologico dovuto, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda amministrativa.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha eccepito il rigetto della CP_2
domanda perché infondata in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al TU dott. , la causa è stata rinviata per la Per_1
discussione.
Nelle note di deposito sostitutive dell'udienza in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze della TU, mentre parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso. All'odierna udienza, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto
Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero CP_2
indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche CP_2
se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo CP_2
si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
In base alla norma definitoria di cui all'art. 3 D.P.R. 1124/1965 “'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1”.
È quindi chiaro che la malattia professionale possa essere tutelata solo quando contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni poi specificamente indicate.
La stretta delimitazione della tutela alle malattie cd. “tabellate”, tuttavia, è stata ormai da tempo esclusa grazie all'intervento della Corte Costituzionale, essendo ormai pacifica l'indennizzabilità delle malattie non rientranti tra quelle “tabellate”, purché possa risalirsi alla loro origine professionale, nel senso che le stesse devono comunque essere contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni svolte.
Sul punto, poi, si è affermato che “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità , la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (cfr. tra le tante Tribunale Palermo sez. lav., 22/02/2022, n.511).
In relazione al presente giudizio, quindi, l' non ha operato contestazioni rispetto a CP_2
quanto allegato dal ricorrente.
Sulla base di quanto riportato, dunque, deve osservarsi che rispetto al presente giudizio il consulente medico nominato, dott. , ha concluso affermando che “La patologia Per_1
denunciata dal signor è ad eziologia lavorativa, come del resto hanno già Parte_1 stabilito i sanitari dell' in fase stragiudiziale. Le protrusioni discali del tratto L4-L5 ed L5- CP_2
S1, patologie denunciate dal lavoratore, sono quantificabili nella misura del 9%”.
La circostanza che anche solo una delle malattie da cui è risultato affetto il ricorrente sia riconducibile alle tabelle a cui fa riferimento la norma di legge ha l'importante conseguenza di determinare la presunzione della sussistenza del nesso causale, una volta effettuata la verifica di corrispondenza tra la malattia contratta e le mansioni svolte.
Nel presente giudizio, quindi, non avendo l' contestato specificamente lo CP_2
svolgimento delle mansioni allegate dal ricorrente, né le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le stesse devono ritenersi pacifiche. Parte resistente, infatti, ha allegato esclusivamente che la malattia non rientrerebbe tra quelle indicate in tabella, insistendo quindi sull'onere probatorio quanto al nesso di causalità.
Una volta chiariti tali aspetti, quindi, deve ritenersi provata l'origine professionale della malattia proprio sulla base del pacifico svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente e sulla riconduzione della patologia da cui è affetto tra quelle tabellate.
Conclusivamente, quindi, deve prestarsi adesione alla ricostruzione svolta dal TU, in quanto non affetta da vizi e confermata anche dal percorso logico-argomentativo evidenziato nelle considerazioni medico legali, dalle quali è emerso che: “Dalla raccolta anamnestica e dallo studio degli atti, si evince che il Sig. svolge la professione di operaio Parte_1 edile dall'anno 1988. Durante lo svolgimento delle proprie mansioni fu esposto a rischi specifici relativi alla postura inadeguata ed alla movimentazione manuale dei carichi provocandogli una lombosciatalgia con protrusioni discali multiple […] Del resto la mansione lavorativa del manovale, è facilmente intuibile, prevede: frequente adozione di posture incongrue, per tempo protratto;
l'esecuzione di movimenti ripetitivi e di frequente richiede la movimentazione manuale di carichi. Il protocollo di sorveglianza sanitaria, che focalizza l'attenzione sulle patologie che possono derivare dai rischi sopra indicati, prevede: una scrupolosa valutazione funzionale del rachide ed un altrettanto scrupolosa valutazione dell'apparato respiratorio, mettendo a contatto
l'attività lavorativa con le polveri sottili che notoriamente accompagnano i lavori dell'edilizia.
Oltretutto il collegamento causale tra le ernie discali di e l'attività lavorativa di CP_3
operaio edile è pacifica anche per via della concordanza dei principali criteri del nesso di causa.
Sono soddisfatti: il criterio cronologico, trattandosi di attività lavorativa svolta da almeno 30 anni (stando a quanto indicato nel ricorso introduttivo), si tratta di lasso di tempo assai ampio e da ritenersi sicuramente idoneo a favorire l'insorgenza protrusioni discali del tratto lombare;
il criterio di idoneità quali/quantitativa trattandosi di attività lavorativa idonea a favorire protrusioni discali ed eventuali processi artrosici del tratto lombo-sacrale. Vi è corrispondenza anche con il criterio topografico: tale tipo di attività lavorativa genera protrusioni e processi degenerativi proprio a carico del rachide lombo-sacrale, sede su cui si sono verificate le patologie di cui si discute;
criterio modale, manifestandosi la patologia nei modi e nei tempi che è comunemente lecito attendersi sulla scorta del parametro della comune esperienza medica. E' di facile individuazione l'agente professionale causa della patologia;
si tratta dell'azione in modo protratto di posture incongrue abbinata alla movimentazione manuale dei carichi. In ultimo nell'elenco dei fattori di rischio nella lista I, gruppo 2 agente 3 è indicata proprio la movimentazione manuale dei carichi come fattore in grado di favorire l'insorgenza di ernie discali e spondilodiscoartropatie del rachide lombare”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzato da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass.
20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico- legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav.,
09/01/2019 n.276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto, essendo stata riconosciuta la malattia professionale con un'invalidità del 9% e, quindi, indennizzabile secondo la legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di TU vanno poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al sig. CP_2 Parte_1
l'indennizzo capitale spettante a fronte di una menomazione dell'integrità psicofisica pari al
09%, oltre interessi come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.638, oltre spese generali, CP_2
IVA e cpa, con attribuzione;
- liquida le spese di TU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 18.03.2024
Il Giudice del lavoro Dott.
Marco Cirillo