TRIB
Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 08/11/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4803/2022
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice LA OI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 4803/2022 r.g., cui è stato riunito il procedimento n.
4804/2022 r.g. promossa da
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 anche nella qualità di eredi di (c.f. ), rappresentati e Persona_1 C.F._3 difesi dall'Avv. Andrea DA PRATO e dall'Avv. Silvia FONTANA
ATTORI contro
(p.iva , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Paolo VELLUTINI
CONVENUTA
(c.f. ) CP_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO
Sinistro stradale
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Il presente giudizio trae origine da due distinti atti di citazione, dai quali sono scaturiti due procedimenti successivamente riuniti per connessione oggettiva. Ambedue le iniziative giudiziali, infatti, sono connesse alla medesima vicenda fattuale e precisamente al sinistro stradale avvenuto in data 10.11.2018, intorno alle ore 5:45, lungo la strada statale dell'Abetone e del Brennero, all'altezza dello svincolo di San Pietro a Vico, che aveva visto coinvolti (deceduto Persona_2 in conseguenza dell'urto) e CP_2
Gli attori originari erano i suoceri ( e , i Controparte_3 Persona_3 genitori ( e ) e la sorella ( del defunto Persona_1 Parte_2 Parte_1 Per_2
.
[...]
Nei rispettivi atti introduttivi, gli attori hanno ascritto l'intera responsabilità dell'accaduto al sig.
Più nel dettaglio, hanno sostenuto che quest'ultimo, alla guida dell'autovettura CP_2
Volkswagen Golf targata FC940WV, anche a causa dell'eccessiva velocità di marcia (pari a 115
Km orari a fronte di un limite di 90 Km orari), aveva travolto e investito la vettura condotta da il quale, trasportato d'urgenza al nosocomio di Lucca, era spirato alle ore 14.30. Persona_2
Tutti gli attori hanno domandato il risarcimento del danno cagionato dalla perdita di un congiunto.
è rimasto contumace, mentre si è costituita CP_2 Controparte_1
(nel proseguo anche soltanto ”) negando la
[...] CP_1 responsabilità del proprio assicurato e contestando le voci di danno richieste, non essendo dimostrata la sussistenza dei rapporti familiari dedotti.
Alla prima udienza sono stati riuniti i due procedimenti, è stata dichiarata la contumacia di e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. CP_2
183, comma 6, c.p.c.
All'udienza successiva al deposito delle memorie è stato dato atto del decesso della sig.ra ed è stata quindi dichiarata l'interruzione del processo, poi riassunto dagli eredi Per_1
e (già parti del giudizio in relazione alle domande svolte in proprio); Parte_2 Parte_1
2 nel giudizio riassunto, si è inoltre costituita, quale erede di la minore Persona_1 [...]
. Persona_4
Con provvedimento del 26.4.2024, emesso all'esito dell'udienza celebrata con modalità di trattazione scritta, il giudice, atteso che per i medesimi fatti era in corso anche un altro giudizio promosso dalla moglie e dalla figlia di (r.g. 4859/2021), già in avanzato stato di Persona_2 istruttoria, ha disposto l'acquisizione della relazione di CTU in quella sede svoltasi.
Con ordinanza in data 1.7.2024, stante l'intervenuta rinuncia agli atti di causa da parte di e e relativa accettazione della società Controparte_3 Persona_3
è stata dichiarata l'estinzione del rapporto processuale tra Controparte_1 le parti sopra menzionate, con compensazione delle spese di lite;
quanto alle determinazioni istruttorie, è stata disposta l'acquisizione dei supplementi/chiarimenti/integrazioni alla relazione di CTU svolta nel procedimento 4859/2021 giudizio.
Acquisita la documentazione richiesta, all'udienza del 15.11.2024 le parti hanno dedotto sui contenuti della medesima. A scioglimento della riserva assunta all'esito, il giudice ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa:
“ritenuto che, prima di valutare le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti (nuova
CTU e/o supplemento e prove testi), sia opportuno sottoporre alle parti la seguente proposta conciliativa:
dovrà corrispondere in favore delle Controparte_4 parti le seguenti somme:
- € 71.701,66 per in proprio e € 23.900,55 quale erede di Parte_2 Persona_1
- € 29.998,00 per in proprio e € 23.900,55 quale erede di Parte_1 Persona_1
- € 23.900,55 per quale erede di Persona_4 Persona_1
- € 3.300,00 per e a titolo di contributo spese legali, Parte_2 Parte_1 maggiorato del rimborso del 15% e degli accessori fiscali dovuti;
- € 1.000,00 per a titolo di contributo spese legali, maggiorato del Persona_4 rimborso del 15% e degli accessori fiscali dovuti;
ritenuto che
, nel valutare la proposta che precede, si debba tenere conto dei seguenti aspetti:
3 - per giurisprudenza pacifica, un elaborato peritale, ancorché depositato in un giudizio diverso, può essere utilizzato come elemento di prova in un'altra causa, senza che sussista
l'obbligo in capo al giudice di rinnovare le operazioni tecniche;
- nella valutazione della dinamica causale (e quindi della distribuzione delle responsabilità dell'accaduto, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.) non può essere considerata soltanto
l'asserita elevata velocità dell'auto che stava percorrendo la via principale, ma altresì il grado di visibilità dell'auto stessa dal punto di immissione dell'autoveicolo condotto dal defunto, apprezzabile dai video girati sia dal CTU che dal CTP;
- per giurisprudenza consolidata, nella liquidazione del danno da perdita parentale deve farsi applicazione di una delle tabelle che prevedono il sistema a punti, come quella da ultimo redatta dal Tribunale di Milano;
- a norma dell'art. 5 del D.M. 55/2014, le spese vanno liquidate tenuto conto del valore finale di lite (e non di quello di cui alla domanda iniziale);
- secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di accoglimento solo parziale della domanda può essere disposta la compensazione delle spese (facilmente quantificabile, oltretutto, qualora sia stato riconosciuto un concorso di colpa nell'analisi dell'an debeatur);
- infine, ai sensi dell'art. 91, comma 1, seconda parte, c.p.c. se il giudice “accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”.
La proposta è stata accettata dalla società CATTOLICA e, previa autorizzazione del giudice tutelare, dalla minore le restanti parti, invece, hanno rifiutato la proposta. Persona_4
È stata dunque fissata l'udienza del 19.9.2025 nel corso della quale è stato sottoscritto dal giudice, dal funzionario di cancelleria, dalle parti e dai rispettivi legali il verbale di conciliazione tra la società e In relazione al restante rapporto processuale, la CP_1 Persona_4 convenuta ha dato atto di aver versato a e le somme indicate nella Parte_1 Parte_2 proposta conciliativa. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni e il giudice ha rinviato all'udienza del 17.10.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
4 Si riportano di seguito le conclusioni rassegnate dalle parti:
- per LL RI e LL : “Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Pt_2
-in via preliminare, ammettere le istanze istruttorie articolare nella memoria ex art.183,6° comma, n.2 cpc, ed in particolare nella richiesta di rinnovo della CTU per i motivi già dedotti e in subordine la chiamata chiarimenti del CTU per i motivi già dedotti ed articolati e per l'effetto rimettere la causa sul ruolo;
- nel merito, accertare che la responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto in data
10.11.2018 è ascrivibile al sig. conducente del veicolo Wolkswagen Golf targato CP_2
DF177ZV, di sua proprietà, e conseguentemente condannare lo stesso e Controparte_5
, in solido, a corrispondere ai signori , , in proprio e
[...] Parte_1 Parte_2 quali eredi della signora a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per Persona_1 perdita parentale patito in conseguenza della morte del sig. nella misura indicata Persona_2 nell'atto di citazione o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
- per CATTOLICA: “Voglia l'ecc.mo Tribunale di Lucca, rigettata ogni contraria istanza e domanda:
● In tesi: accertare la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro Persona_2 per cui è causa, rigettando conseguentemente la domanda.
● In ipotesi: qualora fosse ritenuta sussistere nella determinazione del sinistro per cui è causa una responsabilità concorrente di accertare e determinare il grado della stessa in CP_2 percentuale comunque minoritaria rispetto a quella di Persona_2 accertare e dichiarare, poi, che gli avvenuti pagamenti da parte di ai signori CP_1 Pt_2
(€ 98.009,76) e (€ 56.306,10), sulla base di un'adeguata valutazione del caso
[...] Parte_1 concreto e di congrui criteri correttivi è pienamente satisfattiva dei loro diritti, anche in punto di spese legali per cui nulla hanno da pretendere ulteriormente.
● Preso atto del comportamento collaborativo di e del rifiuto, neppure motivato, dei CP_1 signori e alla proposta conciliazione (accettata, invece, dall'altra Parte_1 Parte_2 attrice), condannare questo ultimi al pagamento delle spese di causa relative alla «fase decisionale»”.
5 All'esito dell'udienza del 17.10.2025, celebrata con modalità di trattazione scritte, il giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni, giusta il disposto dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c., applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023, in forza dell'art. 7 c. 3 d.lgs. n. 164/2024.
***
Come già dato atto, l'istruttoria del presente giudizio si è sostanziata nell'acquisizione della relazione tecnica e dei relativi allegati della CTU svoltasi nel giudizio n. r.g. 4859/2021 intentato contro e da parte di (moglie del defunto CP_2 CP_1 Controparte_6 Per_2
) e (figlia del defunto). Nonostante le richieste avanzate in tal
[...] Persona_4 senso dagli attori e , dunque, non è stata svolta una separata e Parte_1 Parte_2 autonoma consulenza tecnica.
Preme a questo giudicante ribadire in questa sede la bontà della statuizione istruttoria assunta.
Anzitutto, nessun dubbio si pone circa la sussistenza del potere del giudice di acquisire documenti probatori formatisi in altri giudizi. Infatti, per giurisprudenza assolutamente consolidata, il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata (cfr. già Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 12422 del 19/09/2000). Passaggio cruciale ai fini della utilizzabilità della consulenza, dunque, è la ritualità dell'acquisizione, vale a dire la produzione in atti ad opera di una delle parti entro i termini preclusivi o la richiesta di acquisizione a cura del giudice, e il fatto che tale produzione venga sottoposta al contraddittorio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014).
Il fatto che la consulenza si sia formata in una cornice processuale che ha visto estranee una o più parti non è decisivo ai fini della possibilità di acquisizione. L'elaborato, infatti, può ed anzi deve essere oggetto di contraddittorio tecnico anche nel processo nel quale esso viene acquisito e, in caso di osservazioni pertinenti e meritevoli di approfondimento, ben può il giudice chiedere al
CTU chiarimenti e integrazioni.
6 Ciò è esattamente quanto avvenuto nel presente giudizio. Evidenti ragioni di economia processuale hanno reso del tutto opportuna l'acquisizione delle risultanze della CTU già sostanzialmente conclusasi nel giudizio parallelo anziché disporre ex novo una consulenza che avrebbe dilatato tempi e costi di causa. In più passaggi le parti hanno potuto muovere contestazioni sul contenuto dell'elaborato e sulle relative risultanze. Ed è quanto effettivamente avvenuto;
invero: - con ordinanza del 26.4.2024 veniva disposta l'acquisizione della CTU, che tuttavia veniva prodotta senza gli allegati e la sua integrazione;
- con ordinanza del 28.6.2024 veniva disposta, quindi, l'acquisizione degli atti e documenti rimanenti;
- quanto mancante veniva prodotto eccezion fatta per un allegato della relazione principale e per la pen drive contenente dei filmati;
- all'udienza del 4.10.2024 gli attori rilevavano tale mancanza, contestando comunque le risultanze di CTU riportandosi sostanzialmente alle osservazioni mosse dal CTP degli attori dell'altra causa;
all'esito dell'udienza, veniva disposta l'acquisizione di quanto mancante
(effettivamente acquisito in pari data); - all'udienza del 15.11.2024, quando tutti gli atti e documenti di CTU risultavano finalmente acquisiti, gli attori e si limitavano Parte_2 Pt_1
a ribadire l'asserita irritualità dell'acquisizione, mentre l'attrice (in quel Persona_4 momento ancora parte del giudizio) svolgeva alcune deduzioni di merito con riferimento al tema della evitabilità.
Come emerge chiaramente, quindi, gli attori hanno avuto a disposizione circa 6 mesi per esaminare l'elaborato principale di CTU, circa 4 mesi per esaminare l'integrazione e circa un mese per visionare anche i documenti mancanti. In tutto questo arco temporale, la difesa degli odierni attori si è incentrata essenzialmente sulla presunta violazione del contraddittorio e all'udienza del 15.11.2024 sostanzialmente nessuna contestazione di merito è stata avanzata rispetto agi esiti della consulenza se non da parte di Chiaro è, dunque, che Persona_4 il diritto di difesa degli odierni attori non è stato affatto violato, essendo state le risultanze della
CTU svoltasi nella causa n. 4859/2021 sottoposte al contraddittorio nel corso di più udienze, in ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità già richiamata.
Preme inoltre sottolineare – trattandosi di aspetto affrontato nello scritto conclusionale dagli attori – che, nella sottoposizione alle parti della proposta conciliativa con ordinanza del
3.12.2024, questo giudice non ha compiuto alcuna violazione dell'art. 185-bis c.p.c.. Tale disposizione, nella sua versione applicabile ratione temporis (diversamente da quanto opinato
7 dagli attori nello scritto conclusionale, in forza di quanto sancito dall'art. 35 del D.Lgs. 149/2022,
l'attuale versione risulta applicabile ai procedimenti iscritti a ruolo a partire dal 28 febbraio
2023), sancisce che “il giudice, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa”, aggiungendo che “la proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”. Nella fattispecie, in tutta evidenza, la proposta è stata sottoposta alle parti quando ancora non era stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in cui le parti, oltre a poter dedurre sulla CTU acquisita, hanno insistito nelle richieste di prova testimoniale.
Sostengono gli attori che “dall'evidenza di tali atti del procedimento e dallo stesso testo dell'ordinanza 3.12.2024, si comprende come tale potere/dovere [quello di ritenere la causa matura per la decisione, n.d.r.] è stato esercitato dal giudice già (rectius dopo aver) ritenendo la non necessità di istruire il giudizio disponendo consulenza tecnica d'ufficio e, quanto al merito, aderendo del tutto acriticamente e recependo de plano le conclusioni, peraltro parziali ed incomplete, di prova assunta in altro e diverso procedimento”. Viene tuttavia così confuso il formale passaggio procedimentale richiesto dalla norma, vale a dire la fissazione dell'udienza di remissione della causa in decisione, con la valutazione degli elementi istruttori di causa che il giudice alla data di proposizione della conciliazione avrebbe già asseritamente raggiunto.
Ciò premesso, anche sulla scorta della consulenza, può ricostruirsi la dinamica del sinistro come segue.
Il sinistro si è verificato in data 10.11.2018, alle ore 5.45, lungo la strada statale dell'Abetone e del Brennero. si trovava, da solo, a bordo dell'autovettura Fiat Punto targata Persona_2
DF177ZV e, provenendo da una via laterale sulla destra rispetto alla direzione di marcia del veicolo antagonista, si immetteva nell'arteria principale, grossomodo all'altezza del civico 3759 in località S. Pietro a Vico. Lungo la strada statale, in direzione di marcia da Lucca verso Marlia, stava sopraggiungendo alla guida dell'autovettura Volkswagen Golf targata CP_2
FC940WV.
L'impatto si è concretizzato tra la parte anteriore della predetta vettura e la parte laterale sinistra della Fiat Punto, in prossimità della linea di mezzeria sulla porzione della corsia di marcia da
8 Lucca verso Marlia, dunque quella di pertinenza della . Se ne deve desumere che, al CP_7 momento dell'urto, il era nel pieno della manovra di svolta o che comunque fosse ben Per_4 lungi dall'averla completata.
Quanto sopra può darsi per pacifico e incontestato. Divergono però le letture delle parti in ordine alla condotta tenuta dai due conducenti.
Secondo la versione sostenuta dagli attori, il sarebbe stato impossibilitato a vedere Per_4 sopraggiungere, dalla sua sinistra, la Volkswagen Golf. In particolare, ad avviso degli attori (e del consulente tecnico , il quale ha compiuto una simulazione in loco e in orario notturno) Per_5
LL avrebbe potuto scorgere i fari di illuminazione della VW Golf soltanto 2 o 2,5 secondi prima dell'urto; ciò anche a causa dell'elevata velocità di marcia del veicolo sopraggiungente
(circa 115 Km/h anziché 90 Km/h, corrispondente al limite massimo consentito). Ne conseguirebbe, secondo questa prospettazione, che il ulla avrebbe potuto fare per evitare Per_4
l'urto, mentre invece il qualora avesse tenuto una velocità adeguata (inferiore, a loro CP_2 avviso, al limite di 90 Km/h, avuto riguardo all'assenza di illuminazione artificiale, alla presenza di intersezioni e alla presenza di un argine sul lato destro limitante la visibilità) avrebbe potuto scongiurare l'impatto. Secondo le stime del perito se il avesse tenuto una Per_5 CP_2 velocità di marcia pari a 70 Km/h, i fari della sua autovettura sarebbero stati visibili già 5 secondi prima dell'urto, assicurando così un tempo congruo per completare la manovra di immissione in sicurezza.
Il CTU , pur condividendo la stima della velocità di marcia tenuta dalla Persona_6
(pag. 7 del primo elaborato), è pervenuto a conclusioni difformi, peraltro replicando CP_7
(su sollecitazione del giudice istruttore) l'esperimento compiuto dal perito , utilizzando Per_5 veicoli similari a quelli oggetto di causa.
Le risultanze delle indagini esperite dal CTU possono essere riassunte come segue:
a) Dal punto di ripresa ubicato sulla strada di immissione sulla SS.12 percorsa dalla Fiat Punto, con direzione Marlia–Lucca, i fari della VW Golf erano avvistabili ad una distanza di oltre 450 metri;
tale distanza corrisponde ad un tempo di almeno 16 secondi;
tale visibilità si è mantenuta fino alla distanza di metri 183, senza avere però la percezione della velocità di avvicinamento.
9 b) Alla distanza di metri 183 dal punto di collisione (corrispondente al tempo di 6 secondi prima della collisione) la luce diretta dei fari non era più visibile direttamente. Era però visibile la luce diffusa dei fari.
c) Alla distanza di metri 107 dal punto di collisione (corrispondente al tempo di 3,5 secondi) la luce diretta non era ancora visibile, ma continuaca ad essere visibile la luce indiretta, ovvero diffusa, oltre alla luce diretta dei fari sul guard rail.
d) Alla distanza di 92 metri (corrispondenti al tempo di 3 secondi prima della collisione) è tornata ad essere visibile la luce diretta dei fari. Tale visibilità è rimasta fino al punto di collisione.
Tali conclusioni rispecchiano fedelmente quanto appurabile dalla disamina delle fotografie allegate, eseguite dal vicolo dal quale si era immesso il sig. In particolare, la figura 9 a Per_4 pag. 33 della relazione integrativa mostra come 6 secondi prima del punto d'urto, a una distanza di 183 metri, fosse percepibile una luce diffusa, compatibile solo ed esclusivamente con un veicolo in avvicinamento. Del pari, le circostanze sopra descritte risultano corroborate dalla visione del video della simulazione, depositato in atti.
Le conclusioni cui è giunto il CTU, pertanto, sono assolutamente convincenti: "In base a quanto esposto è possibile rispondere ai chiarimenti richiesti facendo riferimento ai punti a) b) c) d) dai quali risulta che il conducente della Fiat Punto, avvicinandosi all'immissione sulla SS.12, poteva vedere la luce diretta dei fari della VW Golf a partire dalla distanza di 450 metri ( corrispondente al tempo di 16 secondi prima della collisione ), fino alla distanza di 183 metri, ovvero 6 secondi prima della collisione, a partire dalla quale era percepibile la luce indiretta dei fari, fino alla distanza di 92 metri, corrispondente al tempo di 3 secondi prima della collisione) alla quale tornavano ad essere visibili direttamente i fari della VW Golf. Viene infine precisato che l'avvistamento dei fari e della luce indiretta non permetteva, da parte del conducente della
Fiat Punto, di valutare la velocità alla quale procedeva la VW Golf a lungo la SS.12 verso il punto di collisione".
Come sottolineato dallo stesso CTU, fino a 3 secondi prima della collisione, non era visibile la luce diretta dei fari, e tra 6 e 3 secondi prima era percepibile solo una luce diffusa, inidonea a far percepire distanza o velocità di avvicinamento dell'autovettura in arrivo. Sennonché, ad avviso di questo giudicante, è del tutto ovvio che la presenza del bagliore avrebbe dovuto indurre il Per_4
a maggior prudenza, nel senso che, nel dubbio circa l'effettiva posizione e andatura del veicolo
10 sopraggiungente, questi avrebbe dovuto preferire non impegnare la strada principale onde evitare qualunque rischio. Di contro, il vviava la manovra di svolta esponendosi al grave rischio Per_4 di essere investito e contravvenendo al precetto di cui all'art. 145 commi 1 e 6, del D.Lgs.
285/1992.
Da quanto sinora esposto, può trarsi la conclusione (conforme a quella cui è pervenuto il CTU) che il sinistro è stato frutto del congiunto operare di due condotte imprudenti tenute da ambedue i conducenti delle vetture coinvolte. Il ha manifestato grave imprudenza nel decidere di Per_4 impegnare la carreggiata nonostante fosse possibile che la manovra di svolta non potesse essere conclusa in sicurezza prima del sopraggiungere del veicolo in marcia sulla strada statale, la cui presenza non poteva non essere presa in considerazione avuto riguardo al bagliore generato dai fari, distintamente visibile in piena notte. Il da parte sua, ha violato il precetto di cui CP_2 all'art. 142 del D.Lgs. 285/1992, guidando a una velocità di marcia (almeno 110 Km/h) decisamente superiore al limite consentito, in tal modo, ponendosi nelle condizioni di non poter attivare efficacemente qualsivoglia contromisura tesa a scongiurare o anche solo alleviare le conseguenze dell'impatto (sulla sede stradale, in effetti, non sono state rinvenute neppure tracce di frenata).
Dunque, deve escludersi che la violazione della regola cautelare da parte del sia stata CP_2 ininfluente nel dinamismo causale poiché, con ogni probabilità (e come del resto concluso anche dal consulente di cui si è avvalsa la Procura della Repubblica), se il limite di velocità fosse stato rispettato il sinistro sarebbe stato evitabile.
Preme qui evidenziare come nello scritto conclusionale gli attori si soffermino anche sul tema dell'evitabilità – a loro avviso non sufficientemente sondato dal CTU – traendo, tuttavia, da tale argomento delle conclusioni non corrette. Ed infatti, il giudizio prognostico sull'evitabilità è funzionale a valutare se possa essere mosso un rimprovero colposo nei confronti del soggetto agente. In altre partole, è necessario accertare che la violazione della regola cautelare da parte del soggetto di cui viene chiesta la condanna al risarcimento del danno abbia avuto efficacia causale rispetto alla causazione dell'evento; pertanto, l'accertamento della evitabilità dell'evento nell'ipotesi in cui il limite di velocità fosse stato rispettato dal è funzionale proprio ad CP_2 affermare la responsabilità di quest'ultimo, ma non certo ad escludere la responsabilità del er avere concorso a determinare l'evento con la propria condotta a sua volta imprudente. Per_4
11 Invero, se invece l'evento fosse stato inevitabile anche nel caso in cui il avesse tenuto CP_2 una velocità adeguata allo stato dei luoghi, alcuna responsabilità avrebbe potuto essere attribuita
– neanche in quota – nei suoi confronti.
Da ultimo, non possono condividersi gli assunti dell'assicurazione circa la mancata accensione dei fari da parte del atteso che la circostanza non risulta dimostrata in giudizio da Per_4 convenuta (gravata del relativo onere).
In conclusione, si condivide il riparto di quote di responsabilità prospettato dal CTU (2/3 al
1/3 al , dovendosi ritenere preponderante nel dinamismo causale l'imprudenza Per_4 CP_2 di colui il quale, purtroppo, è rimasto vittima del sinistro oggetto di causa.
Tanto accertato relativamente all'an debeatur, può passarsi ai profili di quantificazione.
Gli attori hanno domandato il risarcimento da perdita del rapporto parentale. La Suprema Corte anche di recente ha statuito che “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussista il profilo del danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso”. Ha quindi aggiunto, decidendo la fattispecie sottoposta al suo scrutinio, che “il danno derivante dalla sofferenza per la morte ex delicto del congiunto non è rigorosamente circoscritto ai familiari con lui conviventi al momento del decesso, che la cessazione della convivenza non è elemento indiziario a sorreggere da solo la congettura di un automatico allentamento della comunione spirituale tra congiunti (fratelli e sorelle), con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti a livelli immeritevoli di apprezzamento giuridico, che il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne
l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, escludendoli automaticamente, in caso di insussistenza dello stesso” (in questi termini, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24689 del 05/11/2020).
Di norma, tuttavia, nel caso in cui la richiesta risarcitoria provenga da un prossimo congiunto
12 (genitore, coniuge, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plertunque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano, di talché spetta al convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (si veda da ultimo Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25541 del
30/08/2022). Resta peraltro fermo il fatto che compete al singolo giudicante verificare, caso per caso, se la perdita del congiunto abbia arrecato, oltre all'interiore sofferenza morale soggettiva, anche quella riflessa sul piano dinamico-relazionale (si veda, sul punto, Cass., Sez. 3, Sentenza n.
28989 del 11/11/2019).
Sulla scorta di tale consolidato orientamento, sussistono senz'altro i presupposti per riconoscere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore degli attori, che agiscono nella qualità di padre e sorella della vittima, nonché quali eredi della madre di quest'ultimo, deceduta in corso di causa.
La liquidazione del danno avrà luogo facendo ricorso alle Tabelle di Milano più recenti (2024), le quali hanno adottato il “sistema a punti”, in adesione alla più recente giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023: “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto”).
Pur trattandosi di danno riflesso, non v'è dubbio che il gradiente di colpa attribuito alla vittima primaria si rifletta sull'ammontare del danno liquidabile. In questo senso si è espressa anche di recente la Suprema Corte: “in materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non
13 patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
16413 del 12/06/2024).
Come esposto nelle premesse delle suddette Tabelle, il calcolo parte da un determinato punto base (diverso a seconda del grado di parentela), moltiplicato poi per alcuni fattori: - l'età del parente danneggiato;
- l'età della vittima primaria;
- la sussistenza di una convivenza tra i due;
- la sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato;
- la qualità e intensità della relazione affettiva perduta. Quest'ultimo profilo è l'unico rispetto al quale sussiste un margine di discrezionalità in capo al giudice e, stando sempre alla parte esplicativa delle citate Tabelle, dovrebbe aversi riguardo ad elementi quali: - frequenza di frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o su internet): - assiduità nella condivisione delle festività/ricorrenze; - condivisione di vacanze o di atre attività ludiche o sportive;
- presenza di attività di assistenza sanitaria/domestica; - agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove si ritenga che determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
A tale riguardo, in citazione sono state dedotte alcune circostanze potenzialmente rilevanti quali l'assiduità dei contatti e la costante presenza di nello svolgimento di attività in favore Per_2 degli anziani genitori. Tali fatti sono stati anche oggetto di richieste di prova orale, ma gli attori hanno indicato quali testi sulle circostanze dedotte loro medesimi, l'uno sulle circostanze riferibili all'altro: LL avrebbe dovuto testimoniare in favore dei genitori, mentre questi Pt_1 ultimi avrebbero dovuto testimoniare in favore della figlia. Questo giudicante ritiene fondata l'eccezione di incapacità a testimoniare esperita in terza memoria dalla società . È CP_1 ben noto, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui è privo della capacità di testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. colui il quale risulti titolare di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio nel quale deve rendere la testimonianza, in qualsiasi veste, non esclusa quella di interventore adesivo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19258 del 29/09/2015). Il
14 principio trova assidua applicazione nel contesto dell'infortunistica stradale, laddove la Suprema
Corte, ripetutamente, ha affermato che il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile (si veda per tutte Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13501 del 29/04/2022). È del tutto evidente, pertanto, che le parti che agiscano contro la stessa parte promuovendo domande analoghe non possano assumere il ruolo di testimoni, nutrendo un interesse non di mero fatto all'esito della controversia.
Ciò posto, può passarsi alla disamina delle singole posizioni, precisando sin d'ora che quella della verrà in seguito suddivisa per tre (tanti quanti sono gli eredi) per poi essere Per_1 attribuita a due odierni attori per la quota rispettivamente spettante.
LL : Pt_2
- Grado di parentela: padre/figlio
- punto base: euro 3.911,00
- Età della vittima secondaria, nata il [...], dunque aveva 79 anni alla data del fatto: 12 punti;
- Età della vittima primaria, nata il [...], quindi alla data del decesso (10.11.2018) aveva 48 anni: 20 punti
- Convivenza (assente): 0 punti
- Sopravvivenza congiunti (due): 12 punti
- qualità rapporto: valore medio, 15 punti.
Totale: euro 230.749,00.
Ridotto di 2/3 per concorso di colpa: euro 76.916,33.
LL RI:
- Grado di parentela: sorella
- punto base: euro 1.698,00
- Età della vittima secondaria, nata il [...], dunque aveva 46 anni alla data del fatto: 14 punti
- Età della vittima primaria, nata il [...], quindi alla data del decesso (10.11.2018) aveva 48 anni: 14 punti
15 - Convivenza (assente): 0 punti
- Sopravvivenza congiunti (due): 12 punti
- qualità rapporto: valore medio, 15 punti.
Totale: euro 93.390.
Ridotto di 2/3 per concorso di colpa: euro 31.130,00.
Persona_1
- Grado di parentela: madre/figlio punto base: euro 3.911,00
- Età della vittima secondaria, nata il [...], dunque aveva 74 anni alla data del fatto: 12 punti;
- Età della vittima primaria, nata il [...], quindi alla data del decesso (10.11.2018) aveva 48 anni: 20 punti;
- Convivenza (assente): 0 punti;
- Sopravvivenza congiunti (due): 12 punti;
- qualità rapporto: valore medio, 15 punti.
Totale: euro 230.749,00.
Ridotto di 2/3 per concorso di colpa: euro 76.916,33.
Tale importo deve essere ripartito per tre, in considerazione del numero di eredi in pari quota: euro 25.638,77.
Spettano dunque agli attori, rispettivamente, euro 102.555,10 ( ) ed euro 56.768,77 Parte_2
( . Parte_1
Questo giudicante non ritiene che la circostanza dell'avvenuto decesso prematuro di Per_1 possa avere una qualche incidenza sulla determinazione finale del danno. Sul punto, la
[...] convenuta fa leva sul costante principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di CP_1 legittimità ad avviso del quale “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e
16 diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 41933 del 29/12/2021). Tuttavia, al di là del diverso contesto nel quale il principio è stato elaborato (vale a dire quello del danno alla salute), risulta decisivo il fatto che la
è deceduta all'età di 79 anni, e quindi a un'età non così distante dall'aspettativa Persona_1 di vita media. Ne consegue che, in concreto, la premorienza della vittima rispetto all'aspettativa di vita non incidere in alcun modo sulla quantificazione del danno, tanto più considerando che, nel sistema a punti delle Tabelle milanesi, le fasce di età prese come riferimento per l'assegnazione del punto sono pari a un decennio.
I danni sono liquidati all'attualità ma, come confermato dalla Corte di Cassazione, anche di recente, in un caso in cui veniva in interesse proprio un danno da perdita del rapporto parentale
(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024), sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito. Pertanto, e in ossequio all'insegnamento ormai costante a partire da Cass, Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995, le somme sopra indicate vanno devalutate fino alla data del sinistro e quindi rivalutate anno per anno con la maggiorazione degli interessi secondo gli indici ISTAT. Ne discende che ha Parte_2 diritto a complessivi euro 113.482,01 mentre ha diritto a complessivi euro 62.817,30. Parte_1
Deve darsi atto, tuttavia, del fatto che , dopo la proposta conciliativa, ha versato ai CP_1 due attori rispettivamente euro 98.009,76 ed euro 56.306,10. Pure a fronte dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. 3, n. 9950 del 20/04/2017), la prossimità temporale dell'acconto giustifica la sottrazione sic et simpliciter dell'acconto dalle somme dovute sopra indicate.
Conclusivamente, dunque, va condannata al versamento di euro 15.472,25 in CP_1 favore di e di euro 6.511,20 in favore di Parte_2 Parte_1
Può a questo punto passarsi alla regolazione delle spese di lite.
Il ravvisato concorso di colpa e la corrispondente riduzione del danno spettante agli attori giustifica la riduzione di 2/3 delle spese legali dovute, ferma restando la soccombenza imputabile ai convenuti. Le spese vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo tenuto conto delle somme concretamente riconosciute (e non a quelle domandate: sul punto si veda l'art. 5 del D.M.
55/2014) e facendo applicazione dei medi tabellari.
17
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: accoglie parzialmente le domande degli attori;
condanna e , in via CP_2 Controparte_1 solidale, a corrispondere euro 15.472,25 in favore di e di euro 6.511,20 in favore Parte_2 di (già tenuto conto dell'acconto versato in corso di causa); il tutto oltre interessi al Parte_1 saggio legale dalla data di deposito della pronuncia fino al saldo;
compensa le spese di lite in misura pari a 2/3 e condanna e CP_2 [...]
, in via solidale, euro 4.701,00 oltre rimborso delle Controparte_1 spese generali a titolo di compensi, oltre accessori se dovuti, nonché euro 1.749,20 per spese anticipate.
Così deciso in Lucca, 7.11.2025
Il Giudice
LA OI
18
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice LA OI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 4803/2022 r.g., cui è stato riunito il procedimento n.
4804/2022 r.g. promossa da
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 anche nella qualità di eredi di (c.f. ), rappresentati e Persona_1 C.F._3 difesi dall'Avv. Andrea DA PRATO e dall'Avv. Silvia FONTANA
ATTORI contro
(p.iva , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Paolo VELLUTINI
CONVENUTA
(c.f. ) CP_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO
Sinistro stradale
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Il presente giudizio trae origine da due distinti atti di citazione, dai quali sono scaturiti due procedimenti successivamente riuniti per connessione oggettiva. Ambedue le iniziative giudiziali, infatti, sono connesse alla medesima vicenda fattuale e precisamente al sinistro stradale avvenuto in data 10.11.2018, intorno alle ore 5:45, lungo la strada statale dell'Abetone e del Brennero, all'altezza dello svincolo di San Pietro a Vico, che aveva visto coinvolti (deceduto Persona_2 in conseguenza dell'urto) e CP_2
Gli attori originari erano i suoceri ( e , i Controparte_3 Persona_3 genitori ( e ) e la sorella ( del defunto Persona_1 Parte_2 Parte_1 Per_2
.
[...]
Nei rispettivi atti introduttivi, gli attori hanno ascritto l'intera responsabilità dell'accaduto al sig.
Più nel dettaglio, hanno sostenuto che quest'ultimo, alla guida dell'autovettura CP_2
Volkswagen Golf targata FC940WV, anche a causa dell'eccessiva velocità di marcia (pari a 115
Km orari a fronte di un limite di 90 Km orari), aveva travolto e investito la vettura condotta da il quale, trasportato d'urgenza al nosocomio di Lucca, era spirato alle ore 14.30. Persona_2
Tutti gli attori hanno domandato il risarcimento del danno cagionato dalla perdita di un congiunto.
è rimasto contumace, mentre si è costituita CP_2 Controparte_1
(nel proseguo anche soltanto ”) negando la
[...] CP_1 responsabilità del proprio assicurato e contestando le voci di danno richieste, non essendo dimostrata la sussistenza dei rapporti familiari dedotti.
Alla prima udienza sono stati riuniti i due procedimenti, è stata dichiarata la contumacia di e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. CP_2
183, comma 6, c.p.c.
All'udienza successiva al deposito delle memorie è stato dato atto del decesso della sig.ra ed è stata quindi dichiarata l'interruzione del processo, poi riassunto dagli eredi Per_1
e (già parti del giudizio in relazione alle domande svolte in proprio); Parte_2 Parte_1
2 nel giudizio riassunto, si è inoltre costituita, quale erede di la minore Persona_1 [...]
. Persona_4
Con provvedimento del 26.4.2024, emesso all'esito dell'udienza celebrata con modalità di trattazione scritta, il giudice, atteso che per i medesimi fatti era in corso anche un altro giudizio promosso dalla moglie e dalla figlia di (r.g. 4859/2021), già in avanzato stato di Persona_2 istruttoria, ha disposto l'acquisizione della relazione di CTU in quella sede svoltasi.
Con ordinanza in data 1.7.2024, stante l'intervenuta rinuncia agli atti di causa da parte di e e relativa accettazione della società Controparte_3 Persona_3
è stata dichiarata l'estinzione del rapporto processuale tra Controparte_1 le parti sopra menzionate, con compensazione delle spese di lite;
quanto alle determinazioni istruttorie, è stata disposta l'acquisizione dei supplementi/chiarimenti/integrazioni alla relazione di CTU svolta nel procedimento 4859/2021 giudizio.
Acquisita la documentazione richiesta, all'udienza del 15.11.2024 le parti hanno dedotto sui contenuti della medesima. A scioglimento della riserva assunta all'esito, il giudice ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa:
“ritenuto che, prima di valutare le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti (nuova
CTU e/o supplemento e prove testi), sia opportuno sottoporre alle parti la seguente proposta conciliativa:
dovrà corrispondere in favore delle Controparte_4 parti le seguenti somme:
- € 71.701,66 per in proprio e € 23.900,55 quale erede di Parte_2 Persona_1
- € 29.998,00 per in proprio e € 23.900,55 quale erede di Parte_1 Persona_1
- € 23.900,55 per quale erede di Persona_4 Persona_1
- € 3.300,00 per e a titolo di contributo spese legali, Parte_2 Parte_1 maggiorato del rimborso del 15% e degli accessori fiscali dovuti;
- € 1.000,00 per a titolo di contributo spese legali, maggiorato del Persona_4 rimborso del 15% e degli accessori fiscali dovuti;
ritenuto che
, nel valutare la proposta che precede, si debba tenere conto dei seguenti aspetti:
3 - per giurisprudenza pacifica, un elaborato peritale, ancorché depositato in un giudizio diverso, può essere utilizzato come elemento di prova in un'altra causa, senza che sussista
l'obbligo in capo al giudice di rinnovare le operazioni tecniche;
- nella valutazione della dinamica causale (e quindi della distribuzione delle responsabilità dell'accaduto, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.) non può essere considerata soltanto
l'asserita elevata velocità dell'auto che stava percorrendo la via principale, ma altresì il grado di visibilità dell'auto stessa dal punto di immissione dell'autoveicolo condotto dal defunto, apprezzabile dai video girati sia dal CTU che dal CTP;
- per giurisprudenza consolidata, nella liquidazione del danno da perdita parentale deve farsi applicazione di una delle tabelle che prevedono il sistema a punti, come quella da ultimo redatta dal Tribunale di Milano;
- a norma dell'art. 5 del D.M. 55/2014, le spese vanno liquidate tenuto conto del valore finale di lite (e non di quello di cui alla domanda iniziale);
- secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di accoglimento solo parziale della domanda può essere disposta la compensazione delle spese (facilmente quantificabile, oltretutto, qualora sia stato riconosciuto un concorso di colpa nell'analisi dell'an debeatur);
- infine, ai sensi dell'art. 91, comma 1, seconda parte, c.p.c. se il giudice “accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”.
La proposta è stata accettata dalla società CATTOLICA e, previa autorizzazione del giudice tutelare, dalla minore le restanti parti, invece, hanno rifiutato la proposta. Persona_4
È stata dunque fissata l'udienza del 19.9.2025 nel corso della quale è stato sottoscritto dal giudice, dal funzionario di cancelleria, dalle parti e dai rispettivi legali il verbale di conciliazione tra la società e In relazione al restante rapporto processuale, la CP_1 Persona_4 convenuta ha dato atto di aver versato a e le somme indicate nella Parte_1 Parte_2 proposta conciliativa. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni e il giudice ha rinviato all'udienza del 17.10.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
4 Si riportano di seguito le conclusioni rassegnate dalle parti:
- per LL RI e LL : “Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Pt_2
-in via preliminare, ammettere le istanze istruttorie articolare nella memoria ex art.183,6° comma, n.2 cpc, ed in particolare nella richiesta di rinnovo della CTU per i motivi già dedotti e in subordine la chiamata chiarimenti del CTU per i motivi già dedotti ed articolati e per l'effetto rimettere la causa sul ruolo;
- nel merito, accertare che la responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto in data
10.11.2018 è ascrivibile al sig. conducente del veicolo Wolkswagen Golf targato CP_2
DF177ZV, di sua proprietà, e conseguentemente condannare lo stesso e Controparte_5
, in solido, a corrispondere ai signori , , in proprio e
[...] Parte_1 Parte_2 quali eredi della signora a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per Persona_1 perdita parentale patito in conseguenza della morte del sig. nella misura indicata Persona_2 nell'atto di citazione o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
- per CATTOLICA: “Voglia l'ecc.mo Tribunale di Lucca, rigettata ogni contraria istanza e domanda:
● In tesi: accertare la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro Persona_2 per cui è causa, rigettando conseguentemente la domanda.
● In ipotesi: qualora fosse ritenuta sussistere nella determinazione del sinistro per cui è causa una responsabilità concorrente di accertare e determinare il grado della stessa in CP_2 percentuale comunque minoritaria rispetto a quella di Persona_2 accertare e dichiarare, poi, che gli avvenuti pagamenti da parte di ai signori CP_1 Pt_2
(€ 98.009,76) e (€ 56.306,10), sulla base di un'adeguata valutazione del caso
[...] Parte_1 concreto e di congrui criteri correttivi è pienamente satisfattiva dei loro diritti, anche in punto di spese legali per cui nulla hanno da pretendere ulteriormente.
● Preso atto del comportamento collaborativo di e del rifiuto, neppure motivato, dei CP_1 signori e alla proposta conciliazione (accettata, invece, dall'altra Parte_1 Parte_2 attrice), condannare questo ultimi al pagamento delle spese di causa relative alla «fase decisionale»”.
5 All'esito dell'udienza del 17.10.2025, celebrata con modalità di trattazione scritte, il giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni, giusta il disposto dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c., applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023, in forza dell'art. 7 c. 3 d.lgs. n. 164/2024.
***
Come già dato atto, l'istruttoria del presente giudizio si è sostanziata nell'acquisizione della relazione tecnica e dei relativi allegati della CTU svoltasi nel giudizio n. r.g. 4859/2021 intentato contro e da parte di (moglie del defunto CP_2 CP_1 Controparte_6 Per_2
) e (figlia del defunto). Nonostante le richieste avanzate in tal
[...] Persona_4 senso dagli attori e , dunque, non è stata svolta una separata e Parte_1 Parte_2 autonoma consulenza tecnica.
Preme a questo giudicante ribadire in questa sede la bontà della statuizione istruttoria assunta.
Anzitutto, nessun dubbio si pone circa la sussistenza del potere del giudice di acquisire documenti probatori formatisi in altri giudizi. Infatti, per giurisprudenza assolutamente consolidata, il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata (cfr. già Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 12422 del 19/09/2000). Passaggio cruciale ai fini della utilizzabilità della consulenza, dunque, è la ritualità dell'acquisizione, vale a dire la produzione in atti ad opera di una delle parti entro i termini preclusivi o la richiesta di acquisizione a cura del giudice, e il fatto che tale produzione venga sottoposta al contraddittorio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014).
Il fatto che la consulenza si sia formata in una cornice processuale che ha visto estranee una o più parti non è decisivo ai fini della possibilità di acquisizione. L'elaborato, infatti, può ed anzi deve essere oggetto di contraddittorio tecnico anche nel processo nel quale esso viene acquisito e, in caso di osservazioni pertinenti e meritevoli di approfondimento, ben può il giudice chiedere al
CTU chiarimenti e integrazioni.
6 Ciò è esattamente quanto avvenuto nel presente giudizio. Evidenti ragioni di economia processuale hanno reso del tutto opportuna l'acquisizione delle risultanze della CTU già sostanzialmente conclusasi nel giudizio parallelo anziché disporre ex novo una consulenza che avrebbe dilatato tempi e costi di causa. In più passaggi le parti hanno potuto muovere contestazioni sul contenuto dell'elaborato e sulle relative risultanze. Ed è quanto effettivamente avvenuto;
invero: - con ordinanza del 26.4.2024 veniva disposta l'acquisizione della CTU, che tuttavia veniva prodotta senza gli allegati e la sua integrazione;
- con ordinanza del 28.6.2024 veniva disposta, quindi, l'acquisizione degli atti e documenti rimanenti;
- quanto mancante veniva prodotto eccezion fatta per un allegato della relazione principale e per la pen drive contenente dei filmati;
- all'udienza del 4.10.2024 gli attori rilevavano tale mancanza, contestando comunque le risultanze di CTU riportandosi sostanzialmente alle osservazioni mosse dal CTP degli attori dell'altra causa;
all'esito dell'udienza, veniva disposta l'acquisizione di quanto mancante
(effettivamente acquisito in pari data); - all'udienza del 15.11.2024, quando tutti gli atti e documenti di CTU risultavano finalmente acquisiti, gli attori e si limitavano Parte_2 Pt_1
a ribadire l'asserita irritualità dell'acquisizione, mentre l'attrice (in quel Persona_4 momento ancora parte del giudizio) svolgeva alcune deduzioni di merito con riferimento al tema della evitabilità.
Come emerge chiaramente, quindi, gli attori hanno avuto a disposizione circa 6 mesi per esaminare l'elaborato principale di CTU, circa 4 mesi per esaminare l'integrazione e circa un mese per visionare anche i documenti mancanti. In tutto questo arco temporale, la difesa degli odierni attori si è incentrata essenzialmente sulla presunta violazione del contraddittorio e all'udienza del 15.11.2024 sostanzialmente nessuna contestazione di merito è stata avanzata rispetto agi esiti della consulenza se non da parte di Chiaro è, dunque, che Persona_4 il diritto di difesa degli odierni attori non è stato affatto violato, essendo state le risultanze della
CTU svoltasi nella causa n. 4859/2021 sottoposte al contraddittorio nel corso di più udienze, in ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità già richiamata.
Preme inoltre sottolineare – trattandosi di aspetto affrontato nello scritto conclusionale dagli attori – che, nella sottoposizione alle parti della proposta conciliativa con ordinanza del
3.12.2024, questo giudice non ha compiuto alcuna violazione dell'art. 185-bis c.p.c.. Tale disposizione, nella sua versione applicabile ratione temporis (diversamente da quanto opinato
7 dagli attori nello scritto conclusionale, in forza di quanto sancito dall'art. 35 del D.Lgs. 149/2022,
l'attuale versione risulta applicabile ai procedimenti iscritti a ruolo a partire dal 28 febbraio
2023), sancisce che “il giudice, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa”, aggiungendo che “la proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”. Nella fattispecie, in tutta evidenza, la proposta è stata sottoposta alle parti quando ancora non era stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in cui le parti, oltre a poter dedurre sulla CTU acquisita, hanno insistito nelle richieste di prova testimoniale.
Sostengono gli attori che “dall'evidenza di tali atti del procedimento e dallo stesso testo dell'ordinanza 3.12.2024, si comprende come tale potere/dovere [quello di ritenere la causa matura per la decisione, n.d.r.] è stato esercitato dal giudice già (rectius dopo aver) ritenendo la non necessità di istruire il giudizio disponendo consulenza tecnica d'ufficio e, quanto al merito, aderendo del tutto acriticamente e recependo de plano le conclusioni, peraltro parziali ed incomplete, di prova assunta in altro e diverso procedimento”. Viene tuttavia così confuso il formale passaggio procedimentale richiesto dalla norma, vale a dire la fissazione dell'udienza di remissione della causa in decisione, con la valutazione degli elementi istruttori di causa che il giudice alla data di proposizione della conciliazione avrebbe già asseritamente raggiunto.
Ciò premesso, anche sulla scorta della consulenza, può ricostruirsi la dinamica del sinistro come segue.
Il sinistro si è verificato in data 10.11.2018, alle ore 5.45, lungo la strada statale dell'Abetone e del Brennero. si trovava, da solo, a bordo dell'autovettura Fiat Punto targata Persona_2
DF177ZV e, provenendo da una via laterale sulla destra rispetto alla direzione di marcia del veicolo antagonista, si immetteva nell'arteria principale, grossomodo all'altezza del civico 3759 in località S. Pietro a Vico. Lungo la strada statale, in direzione di marcia da Lucca verso Marlia, stava sopraggiungendo alla guida dell'autovettura Volkswagen Golf targata CP_2
FC940WV.
L'impatto si è concretizzato tra la parte anteriore della predetta vettura e la parte laterale sinistra della Fiat Punto, in prossimità della linea di mezzeria sulla porzione della corsia di marcia da
8 Lucca verso Marlia, dunque quella di pertinenza della . Se ne deve desumere che, al CP_7 momento dell'urto, il era nel pieno della manovra di svolta o che comunque fosse ben Per_4 lungi dall'averla completata.
Quanto sopra può darsi per pacifico e incontestato. Divergono però le letture delle parti in ordine alla condotta tenuta dai due conducenti.
Secondo la versione sostenuta dagli attori, il sarebbe stato impossibilitato a vedere Per_4 sopraggiungere, dalla sua sinistra, la Volkswagen Golf. In particolare, ad avviso degli attori (e del consulente tecnico , il quale ha compiuto una simulazione in loco e in orario notturno) Per_5
LL avrebbe potuto scorgere i fari di illuminazione della VW Golf soltanto 2 o 2,5 secondi prima dell'urto; ciò anche a causa dell'elevata velocità di marcia del veicolo sopraggiungente
(circa 115 Km/h anziché 90 Km/h, corrispondente al limite massimo consentito). Ne conseguirebbe, secondo questa prospettazione, che il ulla avrebbe potuto fare per evitare Per_4
l'urto, mentre invece il qualora avesse tenuto una velocità adeguata (inferiore, a loro CP_2 avviso, al limite di 90 Km/h, avuto riguardo all'assenza di illuminazione artificiale, alla presenza di intersezioni e alla presenza di un argine sul lato destro limitante la visibilità) avrebbe potuto scongiurare l'impatto. Secondo le stime del perito se il avesse tenuto una Per_5 CP_2 velocità di marcia pari a 70 Km/h, i fari della sua autovettura sarebbero stati visibili già 5 secondi prima dell'urto, assicurando così un tempo congruo per completare la manovra di immissione in sicurezza.
Il CTU , pur condividendo la stima della velocità di marcia tenuta dalla Persona_6
(pag. 7 del primo elaborato), è pervenuto a conclusioni difformi, peraltro replicando CP_7
(su sollecitazione del giudice istruttore) l'esperimento compiuto dal perito , utilizzando Per_5 veicoli similari a quelli oggetto di causa.
Le risultanze delle indagini esperite dal CTU possono essere riassunte come segue:
a) Dal punto di ripresa ubicato sulla strada di immissione sulla SS.12 percorsa dalla Fiat Punto, con direzione Marlia–Lucca, i fari della VW Golf erano avvistabili ad una distanza di oltre 450 metri;
tale distanza corrisponde ad un tempo di almeno 16 secondi;
tale visibilità si è mantenuta fino alla distanza di metri 183, senza avere però la percezione della velocità di avvicinamento.
9 b) Alla distanza di metri 183 dal punto di collisione (corrispondente al tempo di 6 secondi prima della collisione) la luce diretta dei fari non era più visibile direttamente. Era però visibile la luce diffusa dei fari.
c) Alla distanza di metri 107 dal punto di collisione (corrispondente al tempo di 3,5 secondi) la luce diretta non era ancora visibile, ma continuaca ad essere visibile la luce indiretta, ovvero diffusa, oltre alla luce diretta dei fari sul guard rail.
d) Alla distanza di 92 metri (corrispondenti al tempo di 3 secondi prima della collisione) è tornata ad essere visibile la luce diretta dei fari. Tale visibilità è rimasta fino al punto di collisione.
Tali conclusioni rispecchiano fedelmente quanto appurabile dalla disamina delle fotografie allegate, eseguite dal vicolo dal quale si era immesso il sig. In particolare, la figura 9 a Per_4 pag. 33 della relazione integrativa mostra come 6 secondi prima del punto d'urto, a una distanza di 183 metri, fosse percepibile una luce diffusa, compatibile solo ed esclusivamente con un veicolo in avvicinamento. Del pari, le circostanze sopra descritte risultano corroborate dalla visione del video della simulazione, depositato in atti.
Le conclusioni cui è giunto il CTU, pertanto, sono assolutamente convincenti: "In base a quanto esposto è possibile rispondere ai chiarimenti richiesti facendo riferimento ai punti a) b) c) d) dai quali risulta che il conducente della Fiat Punto, avvicinandosi all'immissione sulla SS.12, poteva vedere la luce diretta dei fari della VW Golf a partire dalla distanza di 450 metri ( corrispondente al tempo di 16 secondi prima della collisione ), fino alla distanza di 183 metri, ovvero 6 secondi prima della collisione, a partire dalla quale era percepibile la luce indiretta dei fari, fino alla distanza di 92 metri, corrispondente al tempo di 3 secondi prima della collisione) alla quale tornavano ad essere visibili direttamente i fari della VW Golf. Viene infine precisato che l'avvistamento dei fari e della luce indiretta non permetteva, da parte del conducente della
Fiat Punto, di valutare la velocità alla quale procedeva la VW Golf a lungo la SS.12 verso il punto di collisione".
Come sottolineato dallo stesso CTU, fino a 3 secondi prima della collisione, non era visibile la luce diretta dei fari, e tra 6 e 3 secondi prima era percepibile solo una luce diffusa, inidonea a far percepire distanza o velocità di avvicinamento dell'autovettura in arrivo. Sennonché, ad avviso di questo giudicante, è del tutto ovvio che la presenza del bagliore avrebbe dovuto indurre il Per_4
a maggior prudenza, nel senso che, nel dubbio circa l'effettiva posizione e andatura del veicolo
10 sopraggiungente, questi avrebbe dovuto preferire non impegnare la strada principale onde evitare qualunque rischio. Di contro, il vviava la manovra di svolta esponendosi al grave rischio Per_4 di essere investito e contravvenendo al precetto di cui all'art. 145 commi 1 e 6, del D.Lgs.
285/1992.
Da quanto sinora esposto, può trarsi la conclusione (conforme a quella cui è pervenuto il CTU) che il sinistro è stato frutto del congiunto operare di due condotte imprudenti tenute da ambedue i conducenti delle vetture coinvolte. Il ha manifestato grave imprudenza nel decidere di Per_4 impegnare la carreggiata nonostante fosse possibile che la manovra di svolta non potesse essere conclusa in sicurezza prima del sopraggiungere del veicolo in marcia sulla strada statale, la cui presenza non poteva non essere presa in considerazione avuto riguardo al bagliore generato dai fari, distintamente visibile in piena notte. Il da parte sua, ha violato il precetto di cui CP_2 all'art. 142 del D.Lgs. 285/1992, guidando a una velocità di marcia (almeno 110 Km/h) decisamente superiore al limite consentito, in tal modo, ponendosi nelle condizioni di non poter attivare efficacemente qualsivoglia contromisura tesa a scongiurare o anche solo alleviare le conseguenze dell'impatto (sulla sede stradale, in effetti, non sono state rinvenute neppure tracce di frenata).
Dunque, deve escludersi che la violazione della regola cautelare da parte del sia stata CP_2 ininfluente nel dinamismo causale poiché, con ogni probabilità (e come del resto concluso anche dal consulente di cui si è avvalsa la Procura della Repubblica), se il limite di velocità fosse stato rispettato il sinistro sarebbe stato evitabile.
Preme qui evidenziare come nello scritto conclusionale gli attori si soffermino anche sul tema dell'evitabilità – a loro avviso non sufficientemente sondato dal CTU – traendo, tuttavia, da tale argomento delle conclusioni non corrette. Ed infatti, il giudizio prognostico sull'evitabilità è funzionale a valutare se possa essere mosso un rimprovero colposo nei confronti del soggetto agente. In altre partole, è necessario accertare che la violazione della regola cautelare da parte del soggetto di cui viene chiesta la condanna al risarcimento del danno abbia avuto efficacia causale rispetto alla causazione dell'evento; pertanto, l'accertamento della evitabilità dell'evento nell'ipotesi in cui il limite di velocità fosse stato rispettato dal è funzionale proprio ad CP_2 affermare la responsabilità di quest'ultimo, ma non certo ad escludere la responsabilità del er avere concorso a determinare l'evento con la propria condotta a sua volta imprudente. Per_4
11 Invero, se invece l'evento fosse stato inevitabile anche nel caso in cui il avesse tenuto CP_2 una velocità adeguata allo stato dei luoghi, alcuna responsabilità avrebbe potuto essere attribuita
– neanche in quota – nei suoi confronti.
Da ultimo, non possono condividersi gli assunti dell'assicurazione circa la mancata accensione dei fari da parte del atteso che la circostanza non risulta dimostrata in giudizio da Per_4 convenuta (gravata del relativo onere).
In conclusione, si condivide il riparto di quote di responsabilità prospettato dal CTU (2/3 al
1/3 al , dovendosi ritenere preponderante nel dinamismo causale l'imprudenza Per_4 CP_2 di colui il quale, purtroppo, è rimasto vittima del sinistro oggetto di causa.
Tanto accertato relativamente all'an debeatur, può passarsi ai profili di quantificazione.
Gli attori hanno domandato il risarcimento da perdita del rapporto parentale. La Suprema Corte anche di recente ha statuito che “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussista il profilo del danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso”. Ha quindi aggiunto, decidendo la fattispecie sottoposta al suo scrutinio, che “il danno derivante dalla sofferenza per la morte ex delicto del congiunto non è rigorosamente circoscritto ai familiari con lui conviventi al momento del decesso, che la cessazione della convivenza non è elemento indiziario a sorreggere da solo la congettura di un automatico allentamento della comunione spirituale tra congiunti (fratelli e sorelle), con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti a livelli immeritevoli di apprezzamento giuridico, che il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne
l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, escludendoli automaticamente, in caso di insussistenza dello stesso” (in questi termini, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24689 del 05/11/2020).
Di norma, tuttavia, nel caso in cui la richiesta risarcitoria provenga da un prossimo congiunto
12 (genitore, coniuge, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plertunque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano, di talché spetta al convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (si veda da ultimo Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25541 del
30/08/2022). Resta peraltro fermo il fatto che compete al singolo giudicante verificare, caso per caso, se la perdita del congiunto abbia arrecato, oltre all'interiore sofferenza morale soggettiva, anche quella riflessa sul piano dinamico-relazionale (si veda, sul punto, Cass., Sez. 3, Sentenza n.
28989 del 11/11/2019).
Sulla scorta di tale consolidato orientamento, sussistono senz'altro i presupposti per riconoscere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore degli attori, che agiscono nella qualità di padre e sorella della vittima, nonché quali eredi della madre di quest'ultimo, deceduta in corso di causa.
La liquidazione del danno avrà luogo facendo ricorso alle Tabelle di Milano più recenti (2024), le quali hanno adottato il “sistema a punti”, in adesione alla più recente giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023: “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto”).
Pur trattandosi di danno riflesso, non v'è dubbio che il gradiente di colpa attribuito alla vittima primaria si rifletta sull'ammontare del danno liquidabile. In questo senso si è espressa anche di recente la Suprema Corte: “in materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non
13 patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
16413 del 12/06/2024).
Come esposto nelle premesse delle suddette Tabelle, il calcolo parte da un determinato punto base (diverso a seconda del grado di parentela), moltiplicato poi per alcuni fattori: - l'età del parente danneggiato;
- l'età della vittima primaria;
- la sussistenza di una convivenza tra i due;
- la sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato;
- la qualità e intensità della relazione affettiva perduta. Quest'ultimo profilo è l'unico rispetto al quale sussiste un margine di discrezionalità in capo al giudice e, stando sempre alla parte esplicativa delle citate Tabelle, dovrebbe aversi riguardo ad elementi quali: - frequenza di frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o su internet): - assiduità nella condivisione delle festività/ricorrenze; - condivisione di vacanze o di atre attività ludiche o sportive;
- presenza di attività di assistenza sanitaria/domestica; - agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove si ritenga che determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
A tale riguardo, in citazione sono state dedotte alcune circostanze potenzialmente rilevanti quali l'assiduità dei contatti e la costante presenza di nello svolgimento di attività in favore Per_2 degli anziani genitori. Tali fatti sono stati anche oggetto di richieste di prova orale, ma gli attori hanno indicato quali testi sulle circostanze dedotte loro medesimi, l'uno sulle circostanze riferibili all'altro: LL avrebbe dovuto testimoniare in favore dei genitori, mentre questi Pt_1 ultimi avrebbero dovuto testimoniare in favore della figlia. Questo giudicante ritiene fondata l'eccezione di incapacità a testimoniare esperita in terza memoria dalla società . È CP_1 ben noto, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui è privo della capacità di testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. colui il quale risulti titolare di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio nel quale deve rendere la testimonianza, in qualsiasi veste, non esclusa quella di interventore adesivo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19258 del 29/09/2015). Il
14 principio trova assidua applicazione nel contesto dell'infortunistica stradale, laddove la Suprema
Corte, ripetutamente, ha affermato che il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile (si veda per tutte Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13501 del 29/04/2022). È del tutto evidente, pertanto, che le parti che agiscano contro la stessa parte promuovendo domande analoghe non possano assumere il ruolo di testimoni, nutrendo un interesse non di mero fatto all'esito della controversia.
Ciò posto, può passarsi alla disamina delle singole posizioni, precisando sin d'ora che quella della verrà in seguito suddivisa per tre (tanti quanti sono gli eredi) per poi essere Per_1 attribuita a due odierni attori per la quota rispettivamente spettante.
LL : Pt_2
- Grado di parentela: padre/figlio
- punto base: euro 3.911,00
- Età della vittima secondaria, nata il [...], dunque aveva 79 anni alla data del fatto: 12 punti;
- Età della vittima primaria, nata il [...], quindi alla data del decesso (10.11.2018) aveva 48 anni: 20 punti
- Convivenza (assente): 0 punti
- Sopravvivenza congiunti (due): 12 punti
- qualità rapporto: valore medio, 15 punti.
Totale: euro 230.749,00.
Ridotto di 2/3 per concorso di colpa: euro 76.916,33.
LL RI:
- Grado di parentela: sorella
- punto base: euro 1.698,00
- Età della vittima secondaria, nata il [...], dunque aveva 46 anni alla data del fatto: 14 punti
- Età della vittima primaria, nata il [...], quindi alla data del decesso (10.11.2018) aveva 48 anni: 14 punti
15 - Convivenza (assente): 0 punti
- Sopravvivenza congiunti (due): 12 punti
- qualità rapporto: valore medio, 15 punti.
Totale: euro 93.390.
Ridotto di 2/3 per concorso di colpa: euro 31.130,00.
Persona_1
- Grado di parentela: madre/figlio punto base: euro 3.911,00
- Età della vittima secondaria, nata il [...], dunque aveva 74 anni alla data del fatto: 12 punti;
- Età della vittima primaria, nata il [...], quindi alla data del decesso (10.11.2018) aveva 48 anni: 20 punti;
- Convivenza (assente): 0 punti;
- Sopravvivenza congiunti (due): 12 punti;
- qualità rapporto: valore medio, 15 punti.
Totale: euro 230.749,00.
Ridotto di 2/3 per concorso di colpa: euro 76.916,33.
Tale importo deve essere ripartito per tre, in considerazione del numero di eredi in pari quota: euro 25.638,77.
Spettano dunque agli attori, rispettivamente, euro 102.555,10 ( ) ed euro 56.768,77 Parte_2
( . Parte_1
Questo giudicante non ritiene che la circostanza dell'avvenuto decesso prematuro di Per_1 possa avere una qualche incidenza sulla determinazione finale del danno. Sul punto, la
[...] convenuta fa leva sul costante principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di CP_1 legittimità ad avviso del quale “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e
16 diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 41933 del 29/12/2021). Tuttavia, al di là del diverso contesto nel quale il principio è stato elaborato (vale a dire quello del danno alla salute), risulta decisivo il fatto che la
è deceduta all'età di 79 anni, e quindi a un'età non così distante dall'aspettativa Persona_1 di vita media. Ne consegue che, in concreto, la premorienza della vittima rispetto all'aspettativa di vita non incidere in alcun modo sulla quantificazione del danno, tanto più considerando che, nel sistema a punti delle Tabelle milanesi, le fasce di età prese come riferimento per l'assegnazione del punto sono pari a un decennio.
I danni sono liquidati all'attualità ma, come confermato dalla Corte di Cassazione, anche di recente, in un caso in cui veniva in interesse proprio un danno da perdita del rapporto parentale
(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024), sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito. Pertanto, e in ossequio all'insegnamento ormai costante a partire da Cass, Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995, le somme sopra indicate vanno devalutate fino alla data del sinistro e quindi rivalutate anno per anno con la maggiorazione degli interessi secondo gli indici ISTAT. Ne discende che ha Parte_2 diritto a complessivi euro 113.482,01 mentre ha diritto a complessivi euro 62.817,30. Parte_1
Deve darsi atto, tuttavia, del fatto che , dopo la proposta conciliativa, ha versato ai CP_1 due attori rispettivamente euro 98.009,76 ed euro 56.306,10. Pure a fronte dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. 3, n. 9950 del 20/04/2017), la prossimità temporale dell'acconto giustifica la sottrazione sic et simpliciter dell'acconto dalle somme dovute sopra indicate.
Conclusivamente, dunque, va condannata al versamento di euro 15.472,25 in CP_1 favore di e di euro 6.511,20 in favore di Parte_2 Parte_1
Può a questo punto passarsi alla regolazione delle spese di lite.
Il ravvisato concorso di colpa e la corrispondente riduzione del danno spettante agli attori giustifica la riduzione di 2/3 delle spese legali dovute, ferma restando la soccombenza imputabile ai convenuti. Le spese vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo tenuto conto delle somme concretamente riconosciute (e non a quelle domandate: sul punto si veda l'art. 5 del D.M.
55/2014) e facendo applicazione dei medi tabellari.
17
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: accoglie parzialmente le domande degli attori;
condanna e , in via CP_2 Controparte_1 solidale, a corrispondere euro 15.472,25 in favore di e di euro 6.511,20 in favore Parte_2 di (già tenuto conto dell'acconto versato in corso di causa); il tutto oltre interessi al Parte_1 saggio legale dalla data di deposito della pronuncia fino al saldo;
compensa le spese di lite in misura pari a 2/3 e condanna e CP_2 [...]
, in via solidale, euro 4.701,00 oltre rimborso delle Controparte_1 spese generali a titolo di compensi, oltre accessori se dovuti, nonché euro 1.749,20 per spese anticipate.
Così deciso in Lucca, 7.11.2025
Il Giudice
LA OI
18