TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/11/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7760/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 28.10.2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dell'avv. GREGIS MARCO ed elettivamente domiciliata presso il difensore,
giusta procura in atti;
attrice
contro
C.F. ) nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: Divorzio –Scioglimento
Conclusioni:
per , come da conclusioni precisate all'udienza del 28.10.2025; Parte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che e anno contratto matrimonio civile Parte_1 CP_1 nel Comune di RAOUED - TUNISIA in data 10.10.2012 (matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII, n. 8, p. II, serie C, Ufficio I, anno 2012).
Dalla loro unione, in data 16.3.2013, è nata a [...] la figlia di cui il Tribunale per Persona_1
i Minorenni di Brescia, con sentenza n. 77/14 RG ADS, n. 103/16 sent., pubblicata il 5.10.2016, ha dichiarato lo stato di adottabilità (v. doc. attrice depositato il 21.06.2024).
I coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Bergamo n.
1645/2024 pubblicata il 26/07/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti),
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo la parte costituita, anche in considerazione del comportamento processuale della controparte, dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata, in assenza di domande anche economiche.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della controparte, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e nel Parte_1 CP_1
Comune di RAOUED – TUNISIA, in data 10.10.2012 (matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII, n. 8, p. II, serie C, Ufficio I, anno 2012); dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di Parte_2
legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 28.10.2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dell'avv. GREGIS MARCO ed elettivamente domiciliata presso il difensore,
giusta procura in atti;
attrice
contro
C.F. ) nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: Divorzio –Scioglimento
Conclusioni:
per , come da conclusioni precisate all'udienza del 28.10.2025; Parte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che e anno contratto matrimonio civile Parte_1 CP_1 nel Comune di RAOUED - TUNISIA in data 10.10.2012 (matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII, n. 8, p. II, serie C, Ufficio I, anno 2012).
Dalla loro unione, in data 16.3.2013, è nata a [...] la figlia di cui il Tribunale per Persona_1
i Minorenni di Brescia, con sentenza n. 77/14 RG ADS, n. 103/16 sent., pubblicata il 5.10.2016, ha dichiarato lo stato di adottabilità (v. doc. attrice depositato il 21.06.2024).
I coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Bergamo n.
1645/2024 pubblicata il 26/07/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti),
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo la parte costituita, anche in considerazione del comportamento processuale della controparte, dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata, in assenza di domande anche economiche.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della controparte, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e nel Parte_1 CP_1
Comune di RAOUED – TUNISIA, in data 10.10.2012 (matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII, n. 8, p. II, serie C, Ufficio I, anno 2012); dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di Parte_2
legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
3