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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/12/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 6084/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NE OL DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6084/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Lara Parte_1
Tedaldi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Parte_2
Surano del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4 agosto 2025 i ricorrenti premettevano di avere celebrato matrimonio in Minervino di Lecce (LE) il 15 maggio 2003, che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(maggiorenne ed autonomo sotto il profilo economico) e (il giorno 28 giugno 2008), che la loro Per_2 separazione era stata oggetto di decreto d'omologa (n. cron. 3703/2023) emesso da questo Tribunale il 5 aprile 2023 e che non vi era stata in seguito riconciliazione alcuna tra loro.
Dichiarando espressamente di non volere riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della figlia minorenne , alle sue frequentazioni genitoriali, al suo mantenimento, nonché ad ulteriori Per_2 questioni accessorie o a queste funzionali di prevalente natura patrimoniale).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate (il 4 dicembre 2025) con le quali insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Deve nondimeno prendersi atto delle ulteriori condizioni afferenti a diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto della natura del procedimento e dell'accordo raggiunto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Minervino di Lecce (LE) il 15 maggio 2003, Parte_1 Parte_2 trascritto al Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 2, Anno 2003 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Minervino di Lecce (LE), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 29 luglio 2025 e depositato il 4 agosto 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
NE OL DE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NE OL DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6084/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Lara Parte_1
Tedaldi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Parte_2
Surano del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4 agosto 2025 i ricorrenti premettevano di avere celebrato matrimonio in Minervino di Lecce (LE) il 15 maggio 2003, che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(maggiorenne ed autonomo sotto il profilo economico) e (il giorno 28 giugno 2008), che la loro Per_2 separazione era stata oggetto di decreto d'omologa (n. cron. 3703/2023) emesso da questo Tribunale il 5 aprile 2023 e che non vi era stata in seguito riconciliazione alcuna tra loro.
Dichiarando espressamente di non volere riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della figlia minorenne , alle sue frequentazioni genitoriali, al suo mantenimento, nonché ad ulteriori Per_2 questioni accessorie o a queste funzionali di prevalente natura patrimoniale).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate (il 4 dicembre 2025) con le quali insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Deve nondimeno prendersi atto delle ulteriori condizioni afferenti a diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto della natura del procedimento e dell'accordo raggiunto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Minervino di Lecce (LE) il 15 maggio 2003, Parte_1 Parte_2 trascritto al Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 2, Anno 2003 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Minervino di Lecce (LE), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 29 luglio 2025 e depositato il 4 agosto 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
NE OL DE
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