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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10897 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro IV
n. 21835/2023 R.a.c.c.
Il giudice designato, dott.ssa Paola Crisanti nella causa
T R A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9
rappresentati e difesi dall'Avv. elettivamente Parte_10 CP_1
domiciliati presso lo studio del predetto legale in Roma, Via Carlo Mirabello n. 19, che li rappresenta e difende, in virtù di delega in calce al ricorso;
ricorrenti
E
, presso la Sede Controparte_2
dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma in via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dal proprio funzionario, Avv. Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. resistente
Nonché in Controparte_3
persona del suo legale rapp.te pro-tempore con sede in Roma, Via Ciro il Grande n.
21; Resistente contumace
oggetto: ricostruzione carriera e differenze retributive conclusioni delle parti: come in atti;
all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato
S ENTENZA
con motivazione contestuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.6.2023, gli istanti in epigrafe indicati, premesso di essere dipendenti del convenuto a tempo indeterminato con qualifica CP_2
professionale di docente, esposto che tutti loro, prima dell'immissione in ruolo avevano svolto servizio pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi e reiterati contratti di lavoro a tempo determinato, reso noto che, superato il periodo di prova, erano stati confermati in ruolo/servizio, precisato di avere, conseguentemente, presentato al istanza per ottenere la valutazione dei servizi Controparte_2
pregressi per mezzo della ricostruzione di carriera, lamentato che effettuata la ricostruzione della carriera, era stato loro attribuita, a decorrere dalla conferma in ruolo, anzianità di servizio calcolata ai sensi degli artt.485/589 e 489 D.Lgs. 297/94 inferiore a quella effettivamente maturata sulla base del servizio effettivamente svolto, argomentato in merito all'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, rivendicato il diritto all'integrale riconoscimento del servizio svolto, concludevano chiedendo: “1) Accertare e dichiarare, previa disapplicazione delle ricostruzioni di carriera di ciascuna ricorrente (all.1A , all.2A Parte_1
; all. 3A ; all. 4A ; all. 5 A Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
; all. 6A ; all. 7A ; all.8 A
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
; all. 9A ; all. 10 A ) il diritto al
[...] Parte_9 Parte_10
riconoscimento giuridico economico e previdenziale per intero del servizio di pre ruolo svolto da ciascuna ricorrente presso le scuole pubbliche per tutte le motivazioni meglio spiegate in premessa e per i periodi meglio specificati e individuati in premessa da intendersi qui trascritti: periodo Parte_1
precariato presso scuole pubbliche: dall'a.s.1978/1979 all'a.s.1979/1980, dall'a.s.1992/1993 all'a.s.1995/1996, dall'a.s.1997/1998 all'a. s. 2010/2011 – riconoscimento dell'intero servizio;
periodo precariato Parte_2
presso scuole pubbliche: dall' a.s. 1992/1993 all' a.s.2005/2006– riconoscimento dell'intero servizio CAROLA periodo di precariato presso scuole Pt_3
pubbliche: dall'a.s. 1998/1999 all'a. s. 2014/2015– riconoscimento dell'intero servizio CONTE PATRIZIA periodo di precariato presso scuole pubbliche: dall'a.s.
1996/1997/ all' a.s.2007/2008– riconoscimento dell'intero servizio PAOLA Pt_5
periodo di precariato presso le scuole pubbliche: dall'a.s. 1982/1983 all'a.s.1984/85, dall'a.s.1986/1987 all'a.s.2000/2001 – riconoscimento dell'intero servizio
periodo di precariato svolto presso le scuole pubbliche: nell' a.s. Parte_6
2007/2008 e dall'a.s.2009/2010 all' a. s. 2013/2014 – riconoscimento dell'intero servizio periodo di precariato svolto presso le scuole Parte_7
pubbliche: dall' a.s.1993/1993 all' a. s. 2003/2004 – riconoscimento dell'intero servizio periodo di precariato svolto presso le scuole Parte_8
pubbliche: dall' a.s. 1978/1979 all' a.s. 1979/1980 e dall'a. s. 1988/1989 all'a.s.2004/2005 – riconoscimento dell'intero servizio REALE Parte_9
periodo precariato presso scuole pubbliche: nell'a.s.1979/1980 e dall' a. s.
1987/1988 all'a.s. 2006/2007\ – riconoscimento dell'intero servizio VEROLI SARA periodo precariato presso scuole pubbliche: nell'a. s. 1993/1994, nell'a.s.1995/1996
e dall'a. s. 1999/2000 all'a.s. 2014/2015 – riconoscimento dell'intero servizio 2)
Accertare e dichiarare, previa disapplicazione delle ricostruzioni di carriera di ciascuna ricorrente (all.1 A;
all.2 A;
all.3A Parte_1 Parte_2
; all.4A ; all.5A ; all.6A ; Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
all.7A ; all.8A ; all.9A Parte_7 Parte_8 Parte_9
; all.10 A ) il diritto al riconoscimento giuridico economico e
[...] Parte_10
previdenziale per intero del servizio di preruolo svolto da ciascun ricorrente presso le scuole paritarie e legalmente riconosciute per tutte le motivazioni meglio spiegate in premessa e per i periodi meglio specificati e individuati in premessa da intendersi qui trascritti: periodo di precariato presso scuole pubbliche: Parte_1
dall'a.s.1978/1979 all'a.s.1979/1980, dall'a.s.1992/1993 all'a.s.1995/1996, dall'a.s.1997/1998 all'a. s. 2010/2011; periodo di Parte_2
precariato presso scuole paritarie e private: dall'a. s. 1992/1993 e all' a. s.
2005/2006; periodo precariato presso scuole paritarie e private: Parte_3
dall'a.s. 1998/1999 all'a. s. 2014/2015; periodo precariato Parte_4
presso scuole paritarie e private: dall'a.s. 1996/1997 all'a. s. 2007/2008; Pt_5
periodo precariato presso scuole paritarie e private: dall'a.s. 1982/1983
[...]
all'a.s.1984/1985, dall'a. s. 1986/1987 all' a. CP_4 Parte_6
periodo precariato presso scuole paritarie e private: nell'a. s. 2007/2008 e dall'a.s.2009/2010 all'a. s. 2013/2014; periodo precariato Parte_7
presso scuole paritarie e private: dall' a. s. 1993/1994 all'a.s.2003/2004;
[...]
periodo precariato presso scuole paritarie e private: Parte_8
dall'a.s.1978/1979 all'a.s.1979/1980, dall'a.s.1988/1989 all'a.s.2004/2005;
[...]
periodo precariato presso scuole paritarie e private: Parte_9
nell'a.s.1979/1980 e dall'a.s.1987/1988 all'a.s.2006/2007; : periodo Parte_10
precariato presso scuole paritarie e private: a.s.1993/1994, a.s.1995/1996, dall'a. s.
1999/2000 all'a.s.2014/2015; 2) Accertare e dichiarare, in disapplicazione dell'art.
485 D. Lgs 297/1994 e in ossequio al principio di non discriminazione di cui
Direttiva Comunitaria n. 1999/70/Ce per tutte le motivazione meglio spiegate in premessa da intendersi qui trascritte, il diritto agli scatti di anzianità pregressi maturati e non attributi in considerazione dell'intero servizio preruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato presso le scuole pubbliche dei ricorrenti per i periodi sopra indicati e meglio specificati in premessa da intendersi qui trascritti 3)
Accertare e dichiarare, in disapplicazione dell'art. 485 D. Lgs 297/1994 e in ossequio al principio di non discriminazione di cui Direttiva Comunitaria n.
1999/70/Ce per tutte le motivazione meglio spiegate in premessa da intendersi qui trascritte, il diritto agli scatti di anzianità pregressi maturati e non attributi in considerazione dell'intero servizio preruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato presso le scuole paritarie e private dei ricorrenti per i periodi sopra e meglio specificati in premessa da intendersi qui trascritti 4) E per l'effetto condannare l'amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione della carriera con il riconoscimento di tutto quanto sopra con conseguente applicazione del corretto inquadramento giuridico ed economico nonché il diritto alla progressione stipendiale prevista dal CCNL Scuola, nonché adeguamento degli attuali trattamenti stipendiali. 5) e per l'effetto condannare l'amministrazione al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate per effetto del riconoscimento di quanto sopra, da quantificarsi con separato giudizio. In via istruttoria, chiede ammettersi CTU contabile al fine della determinazione e quantificazione dell'anzianità giuridica, economica e previdenziale effettivamente spettante a ciascuna ricorrente nonché i conseguenziali importi dovuti a titolo di differenze stipendiali, come sopra meglio specificati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”
Si costituiva in giudizio il convenuto, che eccepiva la prescrizione delle CP_2
pretese vantante nonché l'infondatezza della pretesa relativa alla anzianità di servizio preruolo soprattutto nelle scuole paritarie.
Veniva inoltre integrato il contraddittorio nei confronti dell' che non si costituiva CP_3
in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
1. Nel merito.
Il giudicante è chiamato pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
1.1. Occorre in primis ricordare che il giudice di legittimità ha da tempo chiarito come l'applicazione dei principi di cui alla direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato invocata dai ricorrenti prescinda dal fatto che alcuni di loro abbiano intrattenuto rapporti di lavoro a termine o siano entrati in ruolo in epoca direttiva stessa poiché nel caso di specie si lamenta l'illegittimità di decreti di ricostruzione della carriera adottata dall nella vigenza della Controparte_5
direttiva (Cass. sent. n.31149/2019).
1.2. Né l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE può essere esclusa per il fatto che i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo di ciascun ricorrente, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS Per_1
punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11,
Valenza ed altri, punto 36).
1.3. Riguardo ai ricorrenti, assunti in ruolo nell'area del personale docente, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L - , sent. n. 3474 del 12/02/2020 conforme a Sez. L. , sent. n. 31149 del 28/11/2019) “a) l'art. 485 del
D.Lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art.489 dello stesso decreto, come integrato dall'art.11, comma 14, della legge n.124/1999, risulti essere inferiore
a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del
D.Lgs. n.297/1994 dev'essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.”
Rimandando alla chiara ed esaustiva motivazione della nominata sentenza n.31149/2019 con riferimento alle ragioni che hanno indotto la Corte a ritenere illegittima la normativa nazionale di cui dell'art.485 del D.Lgs. n.297/1994 qualora interpretata nel senso che consenta violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ritiene l'Ufficio di doversi viceversa soffermare sulla verifica in concreto demandata al giudice di merito nella fattispecie al suo esame: ed infatti, nel rispetto delle indicate fasi, perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art.485 D.Lgs. n. 297/1994, che è stato precisato essere disciplina comportante “elementi di sfavore e di favore” per il lavoratore a tempo determinato, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato un insegnante assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 D.Lgs. n.297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art.485 D.Lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato. Come infatti chiarito dalla
Suprema Corte, nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n.117892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Ed allora, osserva l'Ufficio come nel caso di specie la difesa istante non abbia operato il computo di una diversa anzianità di servizio partendo da elementi diversi da quelli in fatto posti a base del decreto di ricostruzione della carriera di ciascun istante e come, anzi, proprio gli anni di servizio attestati dal decreto di ricostruzione carriera, senza operare alcun tipo di aggiunta, siano stati considerati per la base di computo del maggior periodo di anzianità maturato. In altre parole, i periodi coincidono, ciò che cambia è la loro valutazione, secondo parametro a scalare a partire dall'anno successivo al 4° anno per il MIM, senza alcuna riduzione a partire da tale anno per la difesa ricorrente.
Occorre rilevare come certamente l'applicazione dell'art.485 D.Lgs. n. 297/1994, da cui il calcolo delle anzianità pre-ruolo indicate in ricorso come riconosciute, ha comportato uno svantaggio ai docenti rispetto a quello che sarebbe stato il computo degli anni scolastici lavorati da un docente assunto a tempo indeterminato poiché, a parità di servizio reso, quest'ultimo avrebbe visto riconosciuto un'anzianità maggiore.
1.4 Tuttavia quanto alla pretesa relativa alla anzianità di servizio preruolo nelle scuole paritarie va rilevato quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 25226 del 10 novembre 2020, ha affermato che: “Il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, ancorché riconosciute ai sensi della legge n. 62/2000, non è utile ai fini della ricostruzione della carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato dallo Stato, trattandosi di attività lavorativa svolta nell'ambito di un rapporto di natura privatistica, privo di omogeneità giuridica e funzionale con il rapporto di pubblico impiego.”
Analogo orientamento è stato ribadito da Cass. n. 29444/2022 e da Cons. Stato, Sez.
VI, n. 2717/2020. Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che le ricorrenti hanno prestato servizio presso istituti paritari non pareggiati né parificati, con contratti di diritto privato.
Pertanto, in assenza di una norma che consenta espressamente di computare tale servizio ai fini della ricostruzione della carriera, non è giuridicamente configurabile l'estensione analogica delle disposizioni previste per le scuole statali o comunali. La legge n. 62/2000, pur avendo incluso le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione, non ha inciso sullo stato giuridico dei docenti, che restano alle dipendenze di enti privati. Il riconoscimento economico e giuridico dell'anzianità maturata in un rapporto di lavoro privato non può essere imposto in via giudiziale in assenza di una previsione legislativa o contrattuale in tal senso.
Inoltre, la Corte Costituzionale n. 180/2021 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 485 del D.Lgs. 297/94 nella parte in cui non prevede il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie, ritenendo conforme ai principi costituzionali la differente disciplina.
Ne deriva il rigetto della relativa domanda.
1.5 In relazione alla quantificazione della pretesa creditoria che dal suddetto riconoscimento trae origine, nei limiti sopra indicati, occorre rilevare quanto segue.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta deve trovare accoglimento in quanto non risulta agli atti alcun atto interruttivo precedente alla data della notifica del ricorso.
Nel caso che ci occupa quindi è possibile quantificare le somme dovute considerando il decorso della prescrizione quinquennale dalla data della notifica del ricorso.
Ebbene ritiene il Tribunale che dal conteggio in ricorso vada riconosciuto solo quanto richiesto dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, sulla base di quanto previsto per la fascia/classe stipendiale in cui i ricorrenti devono essere collocati in virtù della corretta ricostruzione di carriera.
Ne consegue accertamento del diritto a fini giuridici ed economici ad un'anzianità dei docenti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10
nei limiti della prescrizione con riguardo alle differenze retributive in questa sede richieste e la conseguente condanna del al versamento di quanto dovuto per CP_2
differenze retributive.
Deve, quindi, dichiararsi il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio pre-ruolo, nei limiti innanzi indicati, ai fini della ricostruzione della carriera e dell'attribuzione delle fasce stipendiali.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, non può che disporsi una condanna generica dell'Amministrazione resistente, non potendosi evidentemente accogliere la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica volta a specificare una domanda svolta in via generica.
Sulle somme oggetto di condanna sono altresì dovuti per legge i contributi omessi, nei limiti della prescrizione quinquennale.
2. I compensi di lite vengono compensati per metà nei confronti del CP_2
convenuto in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e dichiara, previa disapplicazione delle ricostruzioni di carriera di ciascun ricorrente, il diritto al riconoscimento giuridico, economico per intero del servizio di pre ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e dell'attribuzione delle fasce stipendiali e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta alla ricostruzione della carriera con applicazione del corretto inquadramento giuridico ed economico previsto per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutesi nel tempo, con conseguente adeguamento degli trattamenti stipendiali in godimento e versamento delle differenze retributive già maturate, nei limiti della prescrizione, nonché al pagamento dei relativi contributi non prescritti in favore dell' CP_3
- nulla in ordine alle spese nei confronti dell' attesa la contumacia di tale CP_3
parte;
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla Controparte_2
refusione, previa compensazione per metà, a controparte dei compensi di lite liquidati in complessivi € 1.000,00, da distrarsi.
Roma, 28/10/2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Crisanti