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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1168/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3532/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 442/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220069419542000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2155/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del contribuente insiste nell'istanza di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Agenzia insiste nelle svolte difese e chiede il rigetto dell'appello e la condanna alle spese
Resistente/Appellato: Ader assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 10.02.2023, depositato il 27.02.2023, presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, l'Ricorrente_1, in persona del legale rapp.te p.t. dott. Rappresentante_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato, chiedendone l'annullamento parziale, il ruolo n. 2022/550234, reso esecutivo in data 14.10.2022, portato nella cartella n. 293 2022 00694195 42 000, notificata a mezzo
PEC in data 13.12.2022, avente ad oggetto il recupero dell'IVA per l'anno 2018, di complessivi € 160.436,88, di cui € 110.941,00 per sorte capitale, € 33.282,30 a titolo di sanzione, € 12.013,22 per interessi di mora,
€ 4.194,48 a titolo di interessi per tardiva iscrizione a ruolo e € 5,88 per diritti di notifica, eccependo la violazione dell'art. 67 DPR 600/73 per doppia imposizione e l'illegittimità del titolo nella parte in cui ingiunge importi già interamente saldati e sgravati dall'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Prov.le di Catania, costituite in giudizio, hanno sostenuto la legittimità del loro operato.
Le parti hanno depositato memorie.
All'udienza del 18 dicembre 2023 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Affermava la Corte adita:
“Preliminarmente la Corte rileva che parte ricorrente ha riconosciuta come dovuta la somma di €. 48.125,00, pari al debito IVA oltre accessori.
Sempre preliminarmente, si dà atto che la ricorrente aveva compensato un debito IVA, maturato nei periodi agosto, settembre e ottobre 2017, pari a €. 55.196,00 con crediti IVA di terzi, acquistati a titolo oneroso, risultati a una verifica dell'A.F. non spettanti in quanto privi del presupposto necessario per la sua insorgenza.
A seguito di ciò la ricorrente ha chiesto e ottenuto da parte dell'INPS la rateizzazione delle somme dovute, che ha provveduto a pagare. Tale somma, così come espressamente detto a pag. 4 delle controdeduzioni depositate in data 26.5.2023, già versata all'Ente Previdenziale, sarà oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'INPS.
Detto ciò, su tale somma l'A.F., come affermato nei suoi scritti difensivi, ha legittimamente richiesto il pagamento delle sanzioni ai sensi del d.Legs 471/97 art 13, oltre interessi.
In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, la Corte annulla la cartella di pagamento limitatamente alla somma di €. 55.196,00. Rigetta nel resto.
Spese di giudizio vengono compensate stante l'esito del giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Ricorrente_1 in persona del legale rapp.te p. t. dott. Rappresentante_1 con atto del 11 Luglio 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione dell'art. 67 DPR 600/73 per doppia imposizione
In diritto la impugnata sentenza è conforme alla legge nella parte in cui, in accoglimento del ricorso in primo grado, annulla la cartella per aver richiesto in pagamento i contributi INPS che il ricorrente ha interamente versato. Tuttavia, limitatamente al quantum della sorte capitale, occorre correggere la sentenza rettificando l'importo da € 55.196,00 ad € 46.534,00 oltre sanzioni ed interessi, essendo quest'ultima la somma in relazione alla quale si è generata la contestata duplicazione d'imposta con la cartella impugnata nell'odierno giudizio.
La sentenza, invece, è contraria all'art. 67 DPR 600/73 nella parte in cui, rigettando il ricorso in primo grado, non annulla la sorte capitale della cartella per ulteriori € 26.270,49. Per questa parte, infatti, la sentenza di primo grado n. 442/2024 è illegittima perché non considera che la cartella, in forza del medesimo presupposto, chiede in pagamento gli stessi tributi oggetto degli atti di recupero n. TYSCRA500034 2020 e n. TYSCRM300085 2021.
La sentenza, in altri termini, è parzialmente illegittima nella misura in cui la sorte capitale da annullare non
è 55.196,00 come ritenuto dal Giudice di primo grado, bensì € 72.804,49, pari all'importo oggetto di duplicazione.
Quanto ad € 46.534,00 la duplicazione sussiste tra il provvedimento di rateazione n. 0504/2021 rilasciato dall' INPS e la impugnata cartella n. 293 2022 00694195 42 000 Quanto ad € 26.270,49 la duplicazione sussiste tra la cartella impugnata ed i due atti di recupero n. TYSCRA500034 2020 e n. TYSCRM300085 2021.
La sentenza n. 442/2024 è altresì illegittima per violazione dell'art. 67 DPR 600/73 nella parte in cui, respingendo il ricorso, non annulla le sanzioni e gli interessi sui carichi oggetto di duplicazione, ritenendo, invece, che l'Ufficio abbia “legittimamente richiesto il pagamento delle sanzioni ai sensi del d.Legs 471/97 art 13, oltre interessi”. In contrario avviso si osserva che, in relazione ai contributi rateizzati presso l'INPS, il piano di ammortamento comprendeva già il calcolo di sanzioni ed interessi. Allo stesso modo, con riferimento ai tributi oggetto di indebita compensazione, gli avvisi di recupero oltre alla sorte capitale calcolano anche la sanzione al 30% e gli interessi al tasso previsto per legge.
Se la sentenza non venisse riformata nei termini richiesti, e non venisse annullata la cartella per € 72.804,49, oltre a sanzioni ed interessi, si avrebbe l'effetto di costringere il contribuente a versare due volte gli stessi carichi ed accessori sulla base del medesimo presupposto.
La sentenza, in definitiva, è parzialmente illegittima nella misura in cui l'importo da annullare non è pari ad
€ 55.196,00, come ritenuto dal Giudice di primo grado, bensì il superiore importo di € 72.804,49 oltre sanzioni ed interessi.
2) Illegittimità del titolo nella parte in cui ingiunge importi già interamente saldati e sgravati dall'Ufficio
(eccezione di adempimento) Con specifico riferimento ai contributi INPS rateizzati, oggetto di duplicazione con l'impugnata cartella quanto ad € 46.534,00 oltre sanzioni ed interessi, si è ulteriormente eccepito che l'odierno appellante ha interamente saldato in fase amministrativa il piano di rateazione concesso dall'INPS per sorte capitale (€ 55.196,00), sanzioni ed interessi.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 442/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 15 e depositata il 15
Gennaio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'importo di euro 26.270,49 è stato sgravato, unitamente a sanzioni ed interessi, perché duplicava le somme già recuperate con gli atti TYSCRA500034/2020 e TYSCRM300085/2021; il provvedimento è stato depositato in primo grado. Rispetto alle predette somme, quindi, la Corte di primo grado ha rigettato i motivi del ricorso, perché somme già sgravate.
Rispetto all'importo di euro 55.196,00, indebitamente compensato, la Corte di primo grado ha accolto il ricorso di parte, nel senso di ritenere questa Amministrazione finanziaria onerata del recupero nei confronti dell'I.N.P.S..
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via generale, è opportuno rilevare la correttezza della sentenza gravata, precisando, a tal proposito, che la Corte di prime cure ha sottoposto al vaglio tutte le questioni che le sono state rappresentate nel corso del giudizio, ha correttamente esaminato la documentazione versata in atti e, conseguentemente, coerentemente motivato e argomentato ogni parte della sentenza, in tal modo pervenendo ad una logica, oltre che corretta, decisione.
In ragione di ciò, si dichiara preliminarmente, così come già eccepito nel giudizio di prime cure, di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
Fermo ed impregiudicato quanto sin qui esposto ed eccepito in via preliminare, con riferimento all'attività di pertinenza di Agenzia delle Entrate- Riscossione vi è da rilevare l'assoluta legittimità dell'operato del
Concessionario in ordine alla procedura di notifica della cartella di pagamento. Infatti, una volta ricevuto il ruolo, formato e trasmesso dall'Ente Impositore, il Concessionario provvede a notificare, nel rispetto dei termini di legge, la cartella di pagamento contenente tutti i requisiti formali prescritti dalla Legge.
Ed invero la cartella di pagamento n. 29320220069419542000, è stata correttamente notificata dall'Agente della Riscossione in data 13.12.2022 tramite pec.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 20 Novembre 2025 parte appellante deposita memorie con la quale chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di appello R.G.A. n. 3532/2024, in ragione del sopravvenuto integrale accoglimento delle pretese dell'appellante mediante i provvedimenti di sgravio emessi dall'Agenzia delle Entrate per l'importo complessivo di € 92.503,44.
All'udienza del 28 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, prende atto che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ha emesso provvedimenti di sgravio per l'importo complessivo di € 92.503,44, eliminando integralmente la pretesa tributaria oggetto di contestazione nell'appello.
L'integrale accoglimento delle pretese dell'appellante mediante i provvedimenti di sgravio ha determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di appello, configurando la fattispecie della cessazione della materia del contendere disciplinata dall'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992. La giurisprudenza riconosce che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche d'ufficio dal giudice, qualora risulti che le ragioni del contendere siano venute meno per effetto di atti sopravvenuti che soddisfano integralmente le pretese della parte ricorrente.
In considerazione del comportamento dell'Amministrazione, che ha riconosciuto la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'appellante mediante l'emissione dei provvedimenti di sgravio, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 28 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE
IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3532/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 442/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220069419542000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2155/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del contribuente insiste nell'istanza di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Agenzia insiste nelle svolte difese e chiede il rigetto dell'appello e la condanna alle spese
Resistente/Appellato: Ader assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 10.02.2023, depositato il 27.02.2023, presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, l'Ricorrente_1, in persona del legale rapp.te p.t. dott. Rappresentante_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato, chiedendone l'annullamento parziale, il ruolo n. 2022/550234, reso esecutivo in data 14.10.2022, portato nella cartella n. 293 2022 00694195 42 000, notificata a mezzo
PEC in data 13.12.2022, avente ad oggetto il recupero dell'IVA per l'anno 2018, di complessivi € 160.436,88, di cui € 110.941,00 per sorte capitale, € 33.282,30 a titolo di sanzione, € 12.013,22 per interessi di mora,
€ 4.194,48 a titolo di interessi per tardiva iscrizione a ruolo e € 5,88 per diritti di notifica, eccependo la violazione dell'art. 67 DPR 600/73 per doppia imposizione e l'illegittimità del titolo nella parte in cui ingiunge importi già interamente saldati e sgravati dall'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Prov.le di Catania, costituite in giudizio, hanno sostenuto la legittimità del loro operato.
Le parti hanno depositato memorie.
All'udienza del 18 dicembre 2023 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Affermava la Corte adita:
“Preliminarmente la Corte rileva che parte ricorrente ha riconosciuta come dovuta la somma di €. 48.125,00, pari al debito IVA oltre accessori.
Sempre preliminarmente, si dà atto che la ricorrente aveva compensato un debito IVA, maturato nei periodi agosto, settembre e ottobre 2017, pari a €. 55.196,00 con crediti IVA di terzi, acquistati a titolo oneroso, risultati a una verifica dell'A.F. non spettanti in quanto privi del presupposto necessario per la sua insorgenza.
A seguito di ciò la ricorrente ha chiesto e ottenuto da parte dell'INPS la rateizzazione delle somme dovute, che ha provveduto a pagare. Tale somma, così come espressamente detto a pag. 4 delle controdeduzioni depositate in data 26.5.2023, già versata all'Ente Previdenziale, sarà oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'INPS.
Detto ciò, su tale somma l'A.F., come affermato nei suoi scritti difensivi, ha legittimamente richiesto il pagamento delle sanzioni ai sensi del d.Legs 471/97 art 13, oltre interessi.
In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, la Corte annulla la cartella di pagamento limitatamente alla somma di €. 55.196,00. Rigetta nel resto.
Spese di giudizio vengono compensate stante l'esito del giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Ricorrente_1 in persona del legale rapp.te p. t. dott. Rappresentante_1 con atto del 11 Luglio 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione dell'art. 67 DPR 600/73 per doppia imposizione
In diritto la impugnata sentenza è conforme alla legge nella parte in cui, in accoglimento del ricorso in primo grado, annulla la cartella per aver richiesto in pagamento i contributi INPS che il ricorrente ha interamente versato. Tuttavia, limitatamente al quantum della sorte capitale, occorre correggere la sentenza rettificando l'importo da € 55.196,00 ad € 46.534,00 oltre sanzioni ed interessi, essendo quest'ultima la somma in relazione alla quale si è generata la contestata duplicazione d'imposta con la cartella impugnata nell'odierno giudizio.
La sentenza, invece, è contraria all'art. 67 DPR 600/73 nella parte in cui, rigettando il ricorso in primo grado, non annulla la sorte capitale della cartella per ulteriori € 26.270,49. Per questa parte, infatti, la sentenza di primo grado n. 442/2024 è illegittima perché non considera che la cartella, in forza del medesimo presupposto, chiede in pagamento gli stessi tributi oggetto degli atti di recupero n. TYSCRA500034 2020 e n. TYSCRM300085 2021.
La sentenza, in altri termini, è parzialmente illegittima nella misura in cui la sorte capitale da annullare non
è 55.196,00 come ritenuto dal Giudice di primo grado, bensì € 72.804,49, pari all'importo oggetto di duplicazione.
Quanto ad € 46.534,00 la duplicazione sussiste tra il provvedimento di rateazione n. 0504/2021 rilasciato dall' INPS e la impugnata cartella n. 293 2022 00694195 42 000 Quanto ad € 26.270,49 la duplicazione sussiste tra la cartella impugnata ed i due atti di recupero n. TYSCRA500034 2020 e n. TYSCRM300085 2021.
La sentenza n. 442/2024 è altresì illegittima per violazione dell'art. 67 DPR 600/73 nella parte in cui, respingendo il ricorso, non annulla le sanzioni e gli interessi sui carichi oggetto di duplicazione, ritenendo, invece, che l'Ufficio abbia “legittimamente richiesto il pagamento delle sanzioni ai sensi del d.Legs 471/97 art 13, oltre interessi”. In contrario avviso si osserva che, in relazione ai contributi rateizzati presso l'INPS, il piano di ammortamento comprendeva già il calcolo di sanzioni ed interessi. Allo stesso modo, con riferimento ai tributi oggetto di indebita compensazione, gli avvisi di recupero oltre alla sorte capitale calcolano anche la sanzione al 30% e gli interessi al tasso previsto per legge.
Se la sentenza non venisse riformata nei termini richiesti, e non venisse annullata la cartella per € 72.804,49, oltre a sanzioni ed interessi, si avrebbe l'effetto di costringere il contribuente a versare due volte gli stessi carichi ed accessori sulla base del medesimo presupposto.
La sentenza, in definitiva, è parzialmente illegittima nella misura in cui l'importo da annullare non è pari ad
€ 55.196,00, come ritenuto dal Giudice di primo grado, bensì il superiore importo di € 72.804,49 oltre sanzioni ed interessi.
2) Illegittimità del titolo nella parte in cui ingiunge importi già interamente saldati e sgravati dall'Ufficio
(eccezione di adempimento) Con specifico riferimento ai contributi INPS rateizzati, oggetto di duplicazione con l'impugnata cartella quanto ad € 46.534,00 oltre sanzioni ed interessi, si è ulteriormente eccepito che l'odierno appellante ha interamente saldato in fase amministrativa il piano di rateazione concesso dall'INPS per sorte capitale (€ 55.196,00), sanzioni ed interessi.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 442/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 15 e depositata il 15
Gennaio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'importo di euro 26.270,49 è stato sgravato, unitamente a sanzioni ed interessi, perché duplicava le somme già recuperate con gli atti TYSCRA500034/2020 e TYSCRM300085/2021; il provvedimento è stato depositato in primo grado. Rispetto alle predette somme, quindi, la Corte di primo grado ha rigettato i motivi del ricorso, perché somme già sgravate.
Rispetto all'importo di euro 55.196,00, indebitamente compensato, la Corte di primo grado ha accolto il ricorso di parte, nel senso di ritenere questa Amministrazione finanziaria onerata del recupero nei confronti dell'I.N.P.S..
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via generale, è opportuno rilevare la correttezza della sentenza gravata, precisando, a tal proposito, che la Corte di prime cure ha sottoposto al vaglio tutte le questioni che le sono state rappresentate nel corso del giudizio, ha correttamente esaminato la documentazione versata in atti e, conseguentemente, coerentemente motivato e argomentato ogni parte della sentenza, in tal modo pervenendo ad una logica, oltre che corretta, decisione.
In ragione di ciò, si dichiara preliminarmente, così come già eccepito nel giudizio di prime cure, di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
Fermo ed impregiudicato quanto sin qui esposto ed eccepito in via preliminare, con riferimento all'attività di pertinenza di Agenzia delle Entrate- Riscossione vi è da rilevare l'assoluta legittimità dell'operato del
Concessionario in ordine alla procedura di notifica della cartella di pagamento. Infatti, una volta ricevuto il ruolo, formato e trasmesso dall'Ente Impositore, il Concessionario provvede a notificare, nel rispetto dei termini di legge, la cartella di pagamento contenente tutti i requisiti formali prescritti dalla Legge.
Ed invero la cartella di pagamento n. 29320220069419542000, è stata correttamente notificata dall'Agente della Riscossione in data 13.12.2022 tramite pec.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 20 Novembre 2025 parte appellante deposita memorie con la quale chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di appello R.G.A. n. 3532/2024, in ragione del sopravvenuto integrale accoglimento delle pretese dell'appellante mediante i provvedimenti di sgravio emessi dall'Agenzia delle Entrate per l'importo complessivo di € 92.503,44.
All'udienza del 28 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, prende atto che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ha emesso provvedimenti di sgravio per l'importo complessivo di € 92.503,44, eliminando integralmente la pretesa tributaria oggetto di contestazione nell'appello.
L'integrale accoglimento delle pretese dell'appellante mediante i provvedimenti di sgravio ha determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di appello, configurando la fattispecie della cessazione della materia del contendere disciplinata dall'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992. La giurisprudenza riconosce che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche d'ufficio dal giudice, qualora risulti che le ragioni del contendere siano venute meno per effetto di atti sopravvenuti che soddisfano integralmente le pretese della parte ricorrente.
In considerazione del comportamento dell'Amministrazione, che ha riconosciuto la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'appellante mediante l'emissione dei provvedimenti di sgravio, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 28 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE
IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)