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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/12/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1911/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05.12.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 21/07/2025 da e Parte_1 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. CARLO RAFFAELE, tendente ad ottenere la Parte_2 separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Gioia Sannitica in data 17.06.2018; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia, (14.09.2018); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo di mutuo rispetto e fedeltà e con facoltà per ciascuno di fissare la propria dimora ove creda più opportuno;
2) il sig. verserà in favore della sig.ra a titolo di mantenimento per la figlia minore Parte_1 Parte_2
la somma mensile di euro 200,00 (duecento) nonché il 50% delle spese straordinarie (visite mediche Persona_2 urgenti, interventi chirurgici, spese ortodontiche, libri scolastici e attività extrascolastiche) da pagarsi previa presentazione della relativa fattura;
3) la sig.ra rinuncia al mantenimento per sé in quanto economicamente autosufficiente;
Parte_2
4) la minore , il cui affidamento è assegnato ad entrambi i genitori, vivrà con la madre nell'abitazione Persona_2 coniugale sita in Gioia Sannitica (CE), Via Campagni, di proprietà della sig.ra , (madre della Parte_3 sig.ra ; Pt_2
5) il sig. terrà con sé la minore secondo il seguente calendario: “a) il martedì ed il Parte_1 Persona_2 giovedì di ciascuna settimana dalle ore 17:00 alle ore 19:30; b) a fine settimana alternati con pernotto, dal venerdì 2
pomeriggio alla domenica sera con obbligo di riaccompagnarla a casa entro e non oltre le ore 20:00; c) con riferimento alle festività natalizie la minore trascorrerà con il padre alternativamente di anno in anno il giorno della Vigilia e di Natale con pernotto, nonché i giorni del 31 dicembre e Capodanno con pernotto, nonché il giorno della Befana;
d) in merito alle vacanze pasquali il padre passerà con la figlia minore il giorno di Pasqua nonché quello del Lunedi in Albis (cd
Pasquetta) con pernotto;
e) con riferimento alle vacanze estive la minore passerà con il padre una vacanza di giorni
15 (quindici) da accordarsi con la madre entro e non oltre il giorno 15 del mese di giugno”;
6) Il sig. si impegna, entro e non oltre il mese di dicembre 2025 a provvedere all'intestazione a sé, a Parte_1 proprie cure e spese, della vettura FORD FOCUS tg FR243DR, attualmente cointestata alle sigg.re Parte_3
e Parte_2
7) Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza in altra abitazione a sua scelta all'esito Parte_1 dell'omologazione di detta separazione;
I coniugi si impegnano a rispettare le condizioni sopradescritte sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 05.12.2025, il ha dichiarato Pt_1 di rinunciare alla propria quota di Assegno Unico in favore della ricorrente.
Ciò posto, rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 05.12.2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 [...]
nata il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIOIA SANNITICA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2018);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 05.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1911/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05.12.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 21/07/2025 da e Parte_1 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. CARLO RAFFAELE, tendente ad ottenere la Parte_2 separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Gioia Sannitica in data 17.06.2018; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia, (14.09.2018); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo di mutuo rispetto e fedeltà e con facoltà per ciascuno di fissare la propria dimora ove creda più opportuno;
2) il sig. verserà in favore della sig.ra a titolo di mantenimento per la figlia minore Parte_1 Parte_2
la somma mensile di euro 200,00 (duecento) nonché il 50% delle spese straordinarie (visite mediche Persona_2 urgenti, interventi chirurgici, spese ortodontiche, libri scolastici e attività extrascolastiche) da pagarsi previa presentazione della relativa fattura;
3) la sig.ra rinuncia al mantenimento per sé in quanto economicamente autosufficiente;
Parte_2
4) la minore , il cui affidamento è assegnato ad entrambi i genitori, vivrà con la madre nell'abitazione Persona_2 coniugale sita in Gioia Sannitica (CE), Via Campagni, di proprietà della sig.ra , (madre della Parte_3 sig.ra ; Pt_2
5) il sig. terrà con sé la minore secondo il seguente calendario: “a) il martedì ed il Parte_1 Persona_2 giovedì di ciascuna settimana dalle ore 17:00 alle ore 19:30; b) a fine settimana alternati con pernotto, dal venerdì 2
pomeriggio alla domenica sera con obbligo di riaccompagnarla a casa entro e non oltre le ore 20:00; c) con riferimento alle festività natalizie la minore trascorrerà con il padre alternativamente di anno in anno il giorno della Vigilia e di Natale con pernotto, nonché i giorni del 31 dicembre e Capodanno con pernotto, nonché il giorno della Befana;
d) in merito alle vacanze pasquali il padre passerà con la figlia minore il giorno di Pasqua nonché quello del Lunedi in Albis (cd
Pasquetta) con pernotto;
e) con riferimento alle vacanze estive la minore passerà con il padre una vacanza di giorni
15 (quindici) da accordarsi con la madre entro e non oltre il giorno 15 del mese di giugno”;
6) Il sig. si impegna, entro e non oltre il mese di dicembre 2025 a provvedere all'intestazione a sé, a Parte_1 proprie cure e spese, della vettura FORD FOCUS tg FR243DR, attualmente cointestata alle sigg.re Parte_3
e Parte_2
7) Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza in altra abitazione a sua scelta all'esito Parte_1 dell'omologazione di detta separazione;
I coniugi si impegnano a rispettare le condizioni sopradescritte sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 05.12.2025, il ha dichiarato Pt_1 di rinunciare alla propria quota di Assegno Unico in favore della ricorrente.
Ciò posto, rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 05.12.2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 [...]
nata il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIOIA SANNITICA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2018);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 05.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese