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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S EN T E N Z A nella causa iscritta al n. 2338/2024 R.G. avente ad oggetto: ratei
TRA
, nato il [...] ad [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Sebastiano Schiavone, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
[...]
difeso dal funzionario dott. Roberto Iovine, elettivamente domiciliato in
Napoli, come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.02.2024, il ricorrente in epigrafe citava in giudizio l' onde ottenere il pagamento dell'assegno di CP_1
invalidità civile ex art. 13 Legge 118/1971. Al riguardo esponevano che il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, con decreto di omologa emesso in data 23.10.2023 all'esito del procedimento ex art. 445 bis
c.p.c., iscritto al n. 3155/2023 R.G., aveva riconosciuto il requisito 1 sanitario legittimante la prestazione richiesta a decorrere dal
20.12.2022, ma l' non aveva poi provveduto al pagamento della CP_1
provvidenza.
Deduceva, altresì, di aver notificato il predetto decreto all' il CP_1
23.10.2023, e di aver altresì inviato il modello AP70 in data
25.10.2023, senza alcun esito.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione richiesta, con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito in giudizio eccependo di aver liquidato la CP_1
prestazione con TE08 dell'8.03.2024, e di aver provveduto al pagamento del rateo mensile e degli arretrati in data 02.04.2024. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese.
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 14.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento da parte dell' dei ratei oggetto di domanda, e ha CP_1
chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese, avendo l' comunicato la liquidazione della CP_1
prestazione e provveduto al pagamento solo nel mese di aprile 2024, ossia dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 14.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' CP_1
provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse
2 delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' CP_1
provveduto al pagamento (cfr. modello TE08 e prospetto pagamento in atti).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata
3 materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta (vd. decreto di omologa e ricevute pec di invio del modello AP70).
L' , d'altro canto, non ha fornito valide giustificazioni al ritardato CP_1
pagamento, intervenuto oltre 120 giorni dopo la notifica del decreto di omologa e del modello AP70, nonché dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Pertanto, le spese si liquidano a carico dell' come da dispositivo, CP_1
tenuto conto della natura e del valore della presente controversia, della bassa complessità e serialità delle questioni trattate nonché dell'assenza di attività istruttoria, con la maggiorazione del 10% in ragione dell'utilizzo nel ricorso di collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1
spese di lite, liquidate in € 2.052,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione
Si comunichi.
Aversa, 15.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S EN T E N Z A nella causa iscritta al n. 2338/2024 R.G. avente ad oggetto: ratei
TRA
, nato il [...] ad [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Sebastiano Schiavone, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
[...]
difeso dal funzionario dott. Roberto Iovine, elettivamente domiciliato in
Napoli, come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.02.2024, il ricorrente in epigrafe citava in giudizio l' onde ottenere il pagamento dell'assegno di CP_1
invalidità civile ex art. 13 Legge 118/1971. Al riguardo esponevano che il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, con decreto di omologa emesso in data 23.10.2023 all'esito del procedimento ex art. 445 bis
c.p.c., iscritto al n. 3155/2023 R.G., aveva riconosciuto il requisito 1 sanitario legittimante la prestazione richiesta a decorrere dal
20.12.2022, ma l' non aveva poi provveduto al pagamento della CP_1
provvidenza.
Deduceva, altresì, di aver notificato il predetto decreto all' il CP_1
23.10.2023, e di aver altresì inviato il modello AP70 in data
25.10.2023, senza alcun esito.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione richiesta, con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito in giudizio eccependo di aver liquidato la CP_1
prestazione con TE08 dell'8.03.2024, e di aver provveduto al pagamento del rateo mensile e degli arretrati in data 02.04.2024. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese.
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 14.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento da parte dell' dei ratei oggetto di domanda, e ha CP_1
chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese, avendo l' comunicato la liquidazione della CP_1
prestazione e provveduto al pagamento solo nel mese di aprile 2024, ossia dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 14.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' CP_1
provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse
2 delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' CP_1
provveduto al pagamento (cfr. modello TE08 e prospetto pagamento in atti).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata
3 materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta (vd. decreto di omologa e ricevute pec di invio del modello AP70).
L' , d'altro canto, non ha fornito valide giustificazioni al ritardato CP_1
pagamento, intervenuto oltre 120 giorni dopo la notifica del decreto di omologa e del modello AP70, nonché dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Pertanto, le spese si liquidano a carico dell' come da dispositivo, CP_1
tenuto conto della natura e del valore della presente controversia, della bassa complessità e serialità delle questioni trattate nonché dell'assenza di attività istruttoria, con la maggiorazione del 10% in ragione dell'utilizzo nel ricorso di collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1
spese di lite, liquidate in € 2.052,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione
Si comunichi.
Aversa, 15.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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