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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 296/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO AN FRANCESCO NI, Presidente
CHINE' GINEVRA, Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2648/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3507/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 9 e pubblicata il 15/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202200001253000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150014716512 BOLLO 2012
- sull'appello n. 19/2025 depositato il 05/01/2025 proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3507/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA e pubblicata il 15/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09467202200001253000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09467202200001253000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180006476350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180006476350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 190/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 con ricorso in primo grado nei confronti dell'AER ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 094 76 2022 00001253 000 recapitato in data 21.09.2022 a mezzo PEC, limitatamente alla seconda, sesta e decima cartella di cui all'elenco allegato all'atto impugnato e che di seguito si riportano, per tasse automobilistiche 2012-2013-2017 e 2018 n. 09420150014716512000, notificata in data
13.01.2016;2. n. 09420180006476350000, notificata in data 07.12.2018; 3. n. 09420220008107216000, notificata in data 08.04.2022; ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica delle cartelle nonché per violazione dell'art. 26 comma primo e secondo del DPR 602/73, per omessa allegazione delle cartelle e per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora, ed infine, la prescrizione dei crediti.
Si è costituita l'ADER eccependo l'avvenuta regolare notifica delle cartelle a mani di familiare convivente non essendo necessaria la successiva CAN, l'infondatezza dell' eccezione inerente alla mancata allegazione delle cartelle, già conosciute dal contribuente;
l'interruzione del termine prescrizionale ad opera dell'avvenuta notifica dell'intimazione n. 09420189004644951000, perfezionatasi per compiuta giacenza in data
13.12.2018, nonché della sospensione dell'attività di riscossione di ADER per causa COVID.
Con la sentenza appellata il ricorso è stato parzialmente accolto per le ragioni die seguito trascritte:
< da parte ricorrente con memorie successive a siffatta produzione;
notifiche eseguite ora a mani di addetta alla ricezione ora a mani della sorella convivente del ricorrente con successiva emissione di raccomandata informativa. L'avvenuta notifica delle cartelle mai impugnate assorbe e rende inammissibili tutte le proposte eccezioni inerenti alle stesse. Parimenti infondata è la eccezione di mancata allegazione delle cartelle all'atto impugnato che le richiama espressamente e che erano evidentemente conosciute dal ricorrente. Quanto alla eccezione di prescrizione la stessa è fondata limitatamente alla cartella per tassa automobilistica n.
09420150014716512000, notificata in data 13.01.2016; il credito tributario si è prescritto essendo decorso un triennio dalla notifica della cartella senza la emissione di un atto successivo interruttivo e prima dell'avvio della sospensione dei termini prescrizionali a mente della normativa emergenziale in materia di covid. Quanto all'ulteriore atto interruttivo indicato da parte resistente (AVI n. 09420189004644951000 notificato data 13.12.2018) non risulta che lo stesso inerisca alle odierne cartelle di pagamento.L'eccezione di prescrizione
è, invece, infondata con riguardo agli ulteriori crediti tributari di cui alle rimanenti cartelle (l'una notificata il dicembre 2018, l'altra l'8 aprile 2022). E' evidente il mancato perfezionarsi del tempo prescrizionale prima della emissione dell'odierno atto interruttivo quanto alla cartella di pagamento nr n. 09420220008107216000 notificata l'8 aprile 2022 emai impugnata. Quanto alla cartella n. 09420180006476350000, notificata in data 07.12.2018, il previsto termine prescrizionale ha subito la sospensione disposta dalla normativa emergenziale per il periodo intercorrente dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e non risulta essersi maturato alla data di emissione dell'odierno atto interruttivo secondo il seguente calcolo: dal 07.12.2018 all'8.03.2020 = 01gg 4 mesi 1 anno Dal 31.08.2021 al 21.09.2022 = 21gg 1 mese 1 anno Tot. = 22 gg 5 mesi 2 anni C.P.I. n. 09476202200001253000, not. 21.09.2022>>
Avverso detta decisione di accoglimento parziale limitatamente alla cartella n. 09420150014716512000 ha interposto appello ADER fornendo la prova, già parzialmente prodotta in primo grado, della notifica dell'intimazione n. 09420189004644951000 quale atto interruttivo della prescrizione;
ha depositato la copia in pdf dell'intimazione n. 09420189004644951000 e la copia dell'avviso di ricevimento comprovante la notifica avvenuta in data 13.12.2018.
Avverso la medesima sentenza ha interposto appello anche il contribuente contestando il capo dell'accertamento in fatto relativo all'accertamento del mancato decorso della prescrizione con riferimento al credito portato nella cartella n. 094 2018 0006476350 000 : 7.12.2018, e la data di recapito del preavviso di iscrizione di ipoteca impugnato (21.09.2022) non fosse decorso il termine di prescrizione triennale poiché sospeso nel periodo pandemico, quindi dal 8.03.2020 al 31.08.2021, in ragione dell'entrata in vigore della cd. normativa emergenziale>>.
L'appellante ha eccepito che <urante il periodo di emergenza covid termine prescrizione dei crediti portati nelle cartelle pagamento come quella che ci occupa è, infatti, rimasto sospeso, ai sensi dell'art. 67 primo comma del dl 18 2020, solo dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020; quindi per complessivi 85 giorni
->.
I giudizi sono stati riuniti. All'udienza del 13.2.26 la causa è stata messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di ADER è fondato e,per l'effetto, va rigettato quello della contribuente.
Va rilevato che ADER che in questa fase, con l'appello, ha depositato documentazione comprovante la il contenuto della relata, già prodotta in primo grado, ovvero l'intimazione n. 9420189004644951000 e copia dell'avviso di ricevimento comprovante la notifica avvenuta in data 13.12.2018.
In via preliminare va valutato se alla luce della novella è legittimo il deposito in appello della documentazione da parte di AD.
Secondo il novellato Art. 58 (Nuove prove in appello). - 1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis»;
Dette modifiche sono in vigore per gli appelli notificati dal 5 gennaio 2024.
Nel caso di specie l'appello è stato notificato in data antecedente con conseguente ammissibilità della documentazione.
In ogni caso sul punto va richiamata la recente sentenza n. 36 del 27 marzo 2025 della Corte costituzionale che, ha nel dichiarare incostituzionale la citata norma disposto in sintesi che il divieto di produrre nuovi documenti in appello non può essere applicato ai giudizi instaurati in secondo grado dal 5 gennaio 2024, cioè, dall'entrata in vigore del nuovo art. 58, ma solo ai giudizi d'appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo il 5 gennaio 2024.
Nel processo tributario (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2925 del 10/02/2010) è addirittura la costituzione in udienza, senza l'osservanza dei termini e dei modi indicati nell'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, atteso che la sanzione processuale dell'inammissibilità non è prevista dalla norma e la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell'art. 24 Cost., di partecipare alla discussione orale della causa all'udienza e di esercitare il diritto fondamentale alla difesa, confutando le ragioni della controparte e la ricorrenza delle norme da questa invocate;
-.“in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992; (cass.,
n.2585del30/01/2019). Secondo la Suprema Corte invero, In tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda l'eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto contrastante con il disposto della citata norma la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello con cui l'Ufficio, impugnando la sentenza di primo grado che aveva annullato una iscrizione ipotecaria per mancata notifica delle cartelle presupposte, aveva dedotto per la prima volta che tali cartelle non erano state regolarmente notificate, producendo la relativa documentazione).
Orbene sulla base della normativa applicabile, ratione temporis, ADER ha depositato la prova della notifica della suddetta intimazione.
Detto atto determina il rigetto dell'originario ricorso non essendo decorso il termine della prescrizione.
Non è stato oggetto di appello l'accertamento della regolare notifica delle cartelle.
Ciò posto, va confermato il capo della sentenza oggetto di appello del contribuente relativo all'erroeno calcolo dei termini di sospensione della prescrizione.
Sul punto basta richiamare la Cassazione secondo cui: <i naturali termini di prescrizione e decadenza, aventi scadenza entro il 31 dicembre dell'anno durante quale si è verificata la sospensione (e, quindi, con riferimento al covid, 31.12.2021) sono stati prorogati dal legislatore fino del secondo anno successivo alla fine periodo e, 31.12.2023. dunque, legislatore, a fronte della crisi delle difficoltà economiche conseguenti pandemia sanitaria, ha previsto, in favore dei contribuenti, un adeguato versamenti notifiche degli atti esecutivi riscossione conseguentemente, - una volta terminato lungo (ed eccezionale) (pari ben nr. 542 giorni), conseguente complessivo accumulo tutti i relativi adempimenti esattoriali (rimasti bloccati per tale periodo) ritenuto congruo concedere all'agente riscossione, relazione tutte le scadenze che sarebbero maturate (nel caso 31.12.2021), proroga 24 mesi poter smaltire notevole arretrato (incolpevolmente) accumulatosi (con milioni cartelle da notificare), differendo così decadenza (qualunque fosse l'iniziale naturale scadenza)
Con il comma 4 bis dell'art. 68 del D.L. 18/2020, il legislatore, senza procedere ad alcun coordinamento con il comma 2 dell'art. 12, ha previsto un'ulteriore norma speciale, riguardante però i soli carichi (relativi a crediti tributari e non tributari), affidati all'Agente della Riscossione nel corso del periodo di sospensione
(08.03.2020 – 31.08.2021, poi esteso fino al 31.12.2021), stabilendo per tali specifici carichi (che si sono accumulati proprio nel corso dell'evento eccezionale), una proroga di nr. 24 mesi dei termini di prescrizione e decadenza;
in questo caso, il legislatore non ha però indicato il termine di decorrenza di tale proroga (come avvenuto nel caso dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 159/2011), ragione per cui si deve ritenersi che, per tali specifici carichi (consegnati nel periodo di emergenza), dapprima occorra computare la sospensione di cui al combinato disposto dell'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020 e dell'art. 12 D.lgs. nr. 159/2011 (con conseguente ripresa dei naturali termini di prescrizione e decadenza, a partire dalla cessazione del periodo di sospensione e, quindi, nel caso del COVID, a far data dal 31.08.2021); quindi, a far data dalla ripresa della decorrenza dei naturali termini di prescrizione e decadenza, occorre computare la proroga di nr. 24 mesi di cui al comma
4 bis dell'art. 68 del D.L. 18/2020. (Cass., n. 34329/2025 del 28-12-2025).
In sintesi ed in via esemplificativa, in base al coordinamento delle varie disposizioni emergenziali sopra indicate, si possono verificare le seguenti diverse ipotesi: a) viene notificata una cartella di pagamento (relativa a crediti tributari e non tributari) i cui naturali termini di prescrizione o decadenza sarebbero scaduti in data successiva alla sospensione di cui all'art. 68 comma 1 del D.L. 18/2020 (e, cioè, in data successiva al 31.08.2021, esteso ex lege fino al 31.12.2021): in questo caso, ai termini naturali, occorrerebbe aggiungere, ex art. 12 comma 1, D.lgs. nr. 159/2015 (richiamato dall'art. 68 comma 1), solo il predetto periodo di sospensione, pari a 543 gg;
b) viene notificata una cartella di pagamento (relativa a crediti tributari e non tributari) i cui naturali termini di prescrizione o decadenza sarebbero scaduti nel corso della sospensione di cui all'art. 68 comma 1 del D.L. 18/2020 (e, cioè, entro il 31.08.2021, esteso ex lege fino al 31.12.2021): in questo caso, si dovrebbe applicare la proroga di nr. 24 mesi di cui al secondo comma dell'art. 12 cit., con conseguente scadenza dei termini di prescrizione e decadenza al 31.12.2023 (a prescindere, dalla scadenza naturale), con conseguente termine finale, per tutti i carichi, fissato ex lege, al 31.12.2023 (e, cioè, nr. 24 mesi dopo la scadenza del periodo di sospensione, esteso al 31.12.2021); c) viene notificata una cartella di pagamento, con carico affidato all'Agente della riscossione proprio durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis del medesimo articolo 68 (esteso fino alla data del 31 dicembre 2021), in base al comma 4 bis dell'art. 68 del D.L. 18/2020, si dovrebbe tenere conto della sospensione di cui all'art. 12, comma 1, cit., a cui aggiungere anche la proroga di nr. 24 mesi.
L'applicazione della proroga di cui all'art. 12, comma 2, cit. non risulta “a-sistematica” (con possibili profili di incostituzionalità rispetto all'art. 3 Cost.), perché prevista a vantaggio del solo Agente della Riscossione
(e non dell'Ente impositore, a fronte dell'espressa esclusione stabilita dall'art. 67 D.L. 18/2020), in quanto l'attività accertativa degli Uffici degli Enti impositori (di natura essenzialmente interna) ha subito, a seguito della pandemia, una breve sospensione di soli nr. 85 giorni (intercorrente dal 08.03.2020 al 31.05.2020), mentre l'attività dell'Agente della Riscossione è rimasta bloccata fino al 31.08.2021 e, quindi, per un periodo di ben nr. 543 giorni;
inoltre, con L. 26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021, è stato modificato l'art. 157 del D.L. 34/2020, prevedendosi una specifica proroga dei termini di decadenza per gli Uffici degli
Enti impositori, stabilendo infatti che “gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione nonché di rettifica e liquidazione, i cui termini di decadenza naturali scadevano tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza,
o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”; - dall'altro lato, l'interpretazione sopra accolta non si pone neppure in contrasto i canoni della “ragionevolezza”
e della “proporzionalità”, dato che – come sopra osservato – la proroga biennale dei termini di decadenza e prescrizione, pur più ampia della sospensione imposta all'attività di riscossione, appare congrua e pienamente giustificata dall'esigenza di consentire all'Agente della Riscossione (operante sull'intero territorio nazionale, con carichi affidati dai più disparati Enti impositori) di poter smaltire il notevole arretrato
(incolpevolmente) accumulatosi durante i nr. 543 giorni di sospensione (con milioni di cartelle da notificare ed eseguire)."
Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, l'appello del contribuente va rigettato.
Le spese di lite vanno compensate atteso che il deposito della documentazione comprovante la notifica dell'intimazione è stato effettuato solo con l'appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto da AdER, rigetta quello proposto dal contirbuente e compensa interamente le spese.-
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO AN FRANCESCO NI, Presidente
CHINE' GINEVRA, Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2648/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3507/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 9 e pubblicata il 15/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202200001253000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150014716512 BOLLO 2012
- sull'appello n. 19/2025 depositato il 05/01/2025 proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3507/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA e pubblicata il 15/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09467202200001253000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09467202200001253000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180006476350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180006476350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 190/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 con ricorso in primo grado nei confronti dell'AER ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 094 76 2022 00001253 000 recapitato in data 21.09.2022 a mezzo PEC, limitatamente alla seconda, sesta e decima cartella di cui all'elenco allegato all'atto impugnato e che di seguito si riportano, per tasse automobilistiche 2012-2013-2017 e 2018 n. 09420150014716512000, notificata in data
13.01.2016;2. n. 09420180006476350000, notificata in data 07.12.2018; 3. n. 09420220008107216000, notificata in data 08.04.2022; ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica delle cartelle nonché per violazione dell'art. 26 comma primo e secondo del DPR 602/73, per omessa allegazione delle cartelle e per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora, ed infine, la prescrizione dei crediti.
Si è costituita l'ADER eccependo l'avvenuta regolare notifica delle cartelle a mani di familiare convivente non essendo necessaria la successiva CAN, l'infondatezza dell' eccezione inerente alla mancata allegazione delle cartelle, già conosciute dal contribuente;
l'interruzione del termine prescrizionale ad opera dell'avvenuta notifica dell'intimazione n. 09420189004644951000, perfezionatasi per compiuta giacenza in data
13.12.2018, nonché della sospensione dell'attività di riscossione di ADER per causa COVID.
Con la sentenza appellata il ricorso è stato parzialmente accolto per le ragioni die seguito trascritte:
< da parte ricorrente con memorie successive a siffatta produzione;
notifiche eseguite ora a mani di addetta alla ricezione ora a mani della sorella convivente del ricorrente con successiva emissione di raccomandata informativa. L'avvenuta notifica delle cartelle mai impugnate assorbe e rende inammissibili tutte le proposte eccezioni inerenti alle stesse. Parimenti infondata è la eccezione di mancata allegazione delle cartelle all'atto impugnato che le richiama espressamente e che erano evidentemente conosciute dal ricorrente. Quanto alla eccezione di prescrizione la stessa è fondata limitatamente alla cartella per tassa automobilistica n.
09420150014716512000, notificata in data 13.01.2016; il credito tributario si è prescritto essendo decorso un triennio dalla notifica della cartella senza la emissione di un atto successivo interruttivo e prima dell'avvio della sospensione dei termini prescrizionali a mente della normativa emergenziale in materia di covid. Quanto all'ulteriore atto interruttivo indicato da parte resistente (AVI n. 09420189004644951000 notificato data 13.12.2018) non risulta che lo stesso inerisca alle odierne cartelle di pagamento.L'eccezione di prescrizione
è, invece, infondata con riguardo agli ulteriori crediti tributari di cui alle rimanenti cartelle (l'una notificata il dicembre 2018, l'altra l'8 aprile 2022). E' evidente il mancato perfezionarsi del tempo prescrizionale prima della emissione dell'odierno atto interruttivo quanto alla cartella di pagamento nr n. 09420220008107216000 notificata l'8 aprile 2022 emai impugnata. Quanto alla cartella n. 09420180006476350000, notificata in data 07.12.2018, il previsto termine prescrizionale ha subito la sospensione disposta dalla normativa emergenziale per il periodo intercorrente dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e non risulta essersi maturato alla data di emissione dell'odierno atto interruttivo secondo il seguente calcolo: dal 07.12.2018 all'8.03.2020 = 01gg 4 mesi 1 anno Dal 31.08.2021 al 21.09.2022 = 21gg 1 mese 1 anno Tot. = 22 gg 5 mesi 2 anni C.P.I. n. 09476202200001253000, not. 21.09.2022>>
Avverso detta decisione di accoglimento parziale limitatamente alla cartella n. 09420150014716512000 ha interposto appello ADER fornendo la prova, già parzialmente prodotta in primo grado, della notifica dell'intimazione n. 09420189004644951000 quale atto interruttivo della prescrizione;
ha depositato la copia in pdf dell'intimazione n. 09420189004644951000 e la copia dell'avviso di ricevimento comprovante la notifica avvenuta in data 13.12.2018.
Avverso la medesima sentenza ha interposto appello anche il contribuente contestando il capo dell'accertamento in fatto relativo all'accertamento del mancato decorso della prescrizione con riferimento al credito portato nella cartella n. 094 2018 0006476350 000 : 7.12.2018, e la data di recapito del preavviso di iscrizione di ipoteca impugnato (21.09.2022) non fosse decorso il termine di prescrizione triennale poiché sospeso nel periodo pandemico, quindi dal 8.03.2020 al 31.08.2021, in ragione dell'entrata in vigore della cd. normativa emergenziale>>.
L'appellante ha eccepito che <urante il periodo di emergenza covid termine prescrizione dei crediti portati nelle cartelle pagamento come quella che ci occupa è, infatti, rimasto sospeso, ai sensi dell'art. 67 primo comma del dl 18 2020, solo dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020; quindi per complessivi 85 giorni
->.
I giudizi sono stati riuniti. All'udienza del 13.2.26 la causa è stata messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di ADER è fondato e,per l'effetto, va rigettato quello della contribuente.
Va rilevato che ADER che in questa fase, con l'appello, ha depositato documentazione comprovante la il contenuto della relata, già prodotta in primo grado, ovvero l'intimazione n. 9420189004644951000 e copia dell'avviso di ricevimento comprovante la notifica avvenuta in data 13.12.2018.
In via preliminare va valutato se alla luce della novella è legittimo il deposito in appello della documentazione da parte di AD.
Secondo il novellato Art. 58 (Nuove prove in appello). - 1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis»;
Dette modifiche sono in vigore per gli appelli notificati dal 5 gennaio 2024.
Nel caso di specie l'appello è stato notificato in data antecedente con conseguente ammissibilità della documentazione.
In ogni caso sul punto va richiamata la recente sentenza n. 36 del 27 marzo 2025 della Corte costituzionale che, ha nel dichiarare incostituzionale la citata norma disposto in sintesi che il divieto di produrre nuovi documenti in appello non può essere applicato ai giudizi instaurati in secondo grado dal 5 gennaio 2024, cioè, dall'entrata in vigore del nuovo art. 58, ma solo ai giudizi d'appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo il 5 gennaio 2024.
Nel processo tributario (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2925 del 10/02/2010) è addirittura la costituzione in udienza, senza l'osservanza dei termini e dei modi indicati nell'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, atteso che la sanzione processuale dell'inammissibilità non è prevista dalla norma e la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell'art. 24 Cost., di partecipare alla discussione orale della causa all'udienza e di esercitare il diritto fondamentale alla difesa, confutando le ragioni della controparte e la ricorrenza delle norme da questa invocate;
-.“in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992; (cass.,
n.2585del30/01/2019). Secondo la Suprema Corte invero, In tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda l'eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto contrastante con il disposto della citata norma la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello con cui l'Ufficio, impugnando la sentenza di primo grado che aveva annullato una iscrizione ipotecaria per mancata notifica delle cartelle presupposte, aveva dedotto per la prima volta che tali cartelle non erano state regolarmente notificate, producendo la relativa documentazione).
Orbene sulla base della normativa applicabile, ratione temporis, ADER ha depositato la prova della notifica della suddetta intimazione.
Detto atto determina il rigetto dell'originario ricorso non essendo decorso il termine della prescrizione.
Non è stato oggetto di appello l'accertamento della regolare notifica delle cartelle.
Ciò posto, va confermato il capo della sentenza oggetto di appello del contribuente relativo all'erroeno calcolo dei termini di sospensione della prescrizione.
Sul punto basta richiamare la Cassazione secondo cui: <i naturali termini di prescrizione e decadenza, aventi scadenza entro il 31 dicembre dell'anno durante quale si è verificata la sospensione (e, quindi, con riferimento al covid, 31.12.2021) sono stati prorogati dal legislatore fino del secondo anno successivo alla fine periodo e, 31.12.2023. dunque, legislatore, a fronte della crisi delle difficoltà economiche conseguenti pandemia sanitaria, ha previsto, in favore dei contribuenti, un adeguato versamenti notifiche degli atti esecutivi riscossione conseguentemente, - una volta terminato lungo (ed eccezionale) (pari ben nr. 542 giorni), conseguente complessivo accumulo tutti i relativi adempimenti esattoriali (rimasti bloccati per tale periodo) ritenuto congruo concedere all'agente riscossione, relazione tutte le scadenze che sarebbero maturate (nel caso 31.12.2021), proroga 24 mesi poter smaltire notevole arretrato (incolpevolmente) accumulatosi (con milioni cartelle da notificare), differendo così decadenza (qualunque fosse l'iniziale naturale scadenza)
Con il comma 4 bis dell'art. 68 del D.L. 18/2020, il legislatore, senza procedere ad alcun coordinamento con il comma 2 dell'art. 12, ha previsto un'ulteriore norma speciale, riguardante però i soli carichi (relativi a crediti tributari e non tributari), affidati all'Agente della Riscossione nel corso del periodo di sospensione
(08.03.2020 – 31.08.2021, poi esteso fino al 31.12.2021), stabilendo per tali specifici carichi (che si sono accumulati proprio nel corso dell'evento eccezionale), una proroga di nr. 24 mesi dei termini di prescrizione e decadenza;
in questo caso, il legislatore non ha però indicato il termine di decorrenza di tale proroga (come avvenuto nel caso dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 159/2011), ragione per cui si deve ritenersi che, per tali specifici carichi (consegnati nel periodo di emergenza), dapprima occorra computare la sospensione di cui al combinato disposto dell'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020 e dell'art. 12 D.lgs. nr. 159/2011 (con conseguente ripresa dei naturali termini di prescrizione e decadenza, a partire dalla cessazione del periodo di sospensione e, quindi, nel caso del COVID, a far data dal 31.08.2021); quindi, a far data dalla ripresa della decorrenza dei naturali termini di prescrizione e decadenza, occorre computare la proroga di nr. 24 mesi di cui al comma
4 bis dell'art. 68 del D.L. 18/2020. (Cass., n. 34329/2025 del 28-12-2025).
In sintesi ed in via esemplificativa, in base al coordinamento delle varie disposizioni emergenziali sopra indicate, si possono verificare le seguenti diverse ipotesi: a) viene notificata una cartella di pagamento (relativa a crediti tributari e non tributari) i cui naturali termini di prescrizione o decadenza sarebbero scaduti in data successiva alla sospensione di cui all'art. 68 comma 1 del D.L. 18/2020 (e, cioè, in data successiva al 31.08.2021, esteso ex lege fino al 31.12.2021): in questo caso, ai termini naturali, occorrerebbe aggiungere, ex art. 12 comma 1, D.lgs. nr. 159/2015 (richiamato dall'art. 68 comma 1), solo il predetto periodo di sospensione, pari a 543 gg;
b) viene notificata una cartella di pagamento (relativa a crediti tributari e non tributari) i cui naturali termini di prescrizione o decadenza sarebbero scaduti nel corso della sospensione di cui all'art. 68 comma 1 del D.L. 18/2020 (e, cioè, entro il 31.08.2021, esteso ex lege fino al 31.12.2021): in questo caso, si dovrebbe applicare la proroga di nr. 24 mesi di cui al secondo comma dell'art. 12 cit., con conseguente scadenza dei termini di prescrizione e decadenza al 31.12.2023 (a prescindere, dalla scadenza naturale), con conseguente termine finale, per tutti i carichi, fissato ex lege, al 31.12.2023 (e, cioè, nr. 24 mesi dopo la scadenza del periodo di sospensione, esteso al 31.12.2021); c) viene notificata una cartella di pagamento, con carico affidato all'Agente della riscossione proprio durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis del medesimo articolo 68 (esteso fino alla data del 31 dicembre 2021), in base al comma 4 bis dell'art. 68 del D.L. 18/2020, si dovrebbe tenere conto della sospensione di cui all'art. 12, comma 1, cit., a cui aggiungere anche la proroga di nr. 24 mesi.
L'applicazione della proroga di cui all'art. 12, comma 2, cit. non risulta “a-sistematica” (con possibili profili di incostituzionalità rispetto all'art. 3 Cost.), perché prevista a vantaggio del solo Agente della Riscossione
(e non dell'Ente impositore, a fronte dell'espressa esclusione stabilita dall'art. 67 D.L. 18/2020), in quanto l'attività accertativa degli Uffici degli Enti impositori (di natura essenzialmente interna) ha subito, a seguito della pandemia, una breve sospensione di soli nr. 85 giorni (intercorrente dal 08.03.2020 al 31.05.2020), mentre l'attività dell'Agente della Riscossione è rimasta bloccata fino al 31.08.2021 e, quindi, per un periodo di ben nr. 543 giorni;
inoltre, con L. 26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021, è stato modificato l'art. 157 del D.L. 34/2020, prevedendosi una specifica proroga dei termini di decadenza per gli Uffici degli
Enti impositori, stabilendo infatti che “gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione nonché di rettifica e liquidazione, i cui termini di decadenza naturali scadevano tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza,
o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”; - dall'altro lato, l'interpretazione sopra accolta non si pone neppure in contrasto i canoni della “ragionevolezza”
e della “proporzionalità”, dato che – come sopra osservato – la proroga biennale dei termini di decadenza e prescrizione, pur più ampia della sospensione imposta all'attività di riscossione, appare congrua e pienamente giustificata dall'esigenza di consentire all'Agente della Riscossione (operante sull'intero territorio nazionale, con carichi affidati dai più disparati Enti impositori) di poter smaltire il notevole arretrato
(incolpevolmente) accumulatosi durante i nr. 543 giorni di sospensione (con milioni di cartelle da notificare ed eseguire)."
Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, l'appello del contribuente va rigettato.
Le spese di lite vanno compensate atteso che il deposito della documentazione comprovante la notifica dell'intimazione è stato effettuato solo con l'appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto da AdER, rigetta quello proposto dal contirbuente e compensa interamente le spese.-