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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 709 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 22/02/2023 ed iscritto al n 709 - 2023 RG , vertente tra
- , C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Reggio Calabria alla Via Giovanni Scudo n°58 Pellaro presso lo studio dell'Avv. Antonino Quattrone ( C.F. ), del C.F._2 foro di Reggio Calabria, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande 21, in proprio e quale mandatario della in forza di Controparte_2 procura speciale a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_1 rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), NG M. Laganà ( ), C.F._3 C.F._4
NG M. AZ ( , AR C. DO C.F._5
( ), nonché rappresentato e difeso dal nuovo C.F._6 difensore l'avvocato ETTORE TRIOLO (C.F. ); C.F._7
- resistenti- 1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 22.02.2023 parte ricorrente propone tempestiva opposizione avverso e per l'annullamento dell'avviso di addebito n° 39420220002773653000 notificato in data 18.01.23, relativo a contributi previdenziali dovuti alla Gestione Artigiani, per l'anno 2014, a seguito di un accertamento “unificato” n° TD7010100672/2019 redatto dall'Agenzia delle Entrate. Dal che ne è conseguita l'opposto avviso con il quale viene intimato alla ricorrente il pagamento della complessiva somma di euro 542,88. Allega che avverso il detto accertamento di Agenzia delle Entrate la ricorrente propose ricorso innanzi la Commissione Tributaria di Reggio Calabria ( R.G.R. 194/2020), rigettato con la sentenza n° 4454/2021, depositata il 09.11.2021, e che avverso la detta sentenza veniva promosso appello innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Reggio Calabria (RG 1269/2022), appello che allega essere ancora pendente. Eccepisce la nullità ed illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per violazione art 24, comma 2, d. lgs. 46/99; in via subordinata eccepisce la prescrizione della pretesa creditoria dell' per essere decorsi cinque anni CP_1 senza che l'Ente abbia mai richiesto il pagamento di alcuna somma.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti come in epigrafe indicati, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Nel merito la difesa resistente conferma che il credito portato dall'avviso di addebito n. 39420220002773653000 riguarda l'omesso versamento dei contributi a percentuale eccedenti il minimo dovuti alla gestione artigiani per contribuzione eccedente il minimale per i periodi d'imposta anno 2014 conseguenti all'accertamento unificato N. TD7010100672 notificato il 09.04.2019 dall'Agenzia delle Entrate. Rileva che solo l'Agenzia è legittimata a contraddire sulla genesi del presupposto atto inerente al maggior imponibile tributario accertato, da cui discende la maggior pretesa contributiva dell'Istituto previdenziale, e chiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate. Allega che da informazione assunte presso l'Agenzia delle Entrate risulta in primo grado sentenza favorevole all'Agenzia e lite tributaria pendente in secondo grado. Eccepisce che l'eccezione di prescrizione è infondata.
§ 3. In ordine alla richiesta dell di integrazione del contraddittorio nei CP_1 confronti di Agenzia delle Entrate devono farsi le seguenti considerazioni. Il titolare della pretesa contributiva è l'ente previdenziale.
2 Agenzia delle Entrate non riveste nella presente causa la posizione di litisconsorte necessario. Anzi la giurisprudenza di legittimità ha precisato: “questa Corte ha da tempo escluso che tra il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva correlata all'accertamento di un maggior reddito e il giudizio avente ad oggetto i contributi previdenziali su di esso dovuti sussista un rapporto di pregiudizialità necessaria, ancorché siano fondati entrambi sullo stesso accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate: trattasi infatti non solo di cause pendenti tra soggetti diversi, ma relative a rapporti giuridici differenti, per modo che tra di esse può a tutto concedere ravvisarsi una pregiudizialità logica, che per sua natura non può dar luogo ad alcun contrasto di giudicati” (così da ultimo Cass. n. 20950/2025).
§ 4. Il ricorso è solo parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 4.1. L'art. 24, c. 3, D. Lgs. 46/99, dispone: "Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice". Sulla questione è intervenuta anche la giurisprudenza di legittimità, precisando che: "In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi CP_1 al giudice tributario". (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8379/2014 e successive conformi). Nel caso di specie l'Accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate, su cui si fonda la pretesa di cui all'avviso di addebito qui opposto, è stato ritualmente impugnato, ne consegue che l' non poteva procedere CP_1 all'iscrizione a ruolo in mancanza di un provvedimento esecutivo del giudice. Per tale motivo l'avviso di addebito deve essere annullato.
§ 4.2. Deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione in quanto, anche laddove l'iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio sia ritenuta illegittima, si deve comunque procedere con l'esame del merito della pretesa azionata dall CP_1 con l'avviso di addebito (cfr. orientamento di legittimità richiamato da Cass. n. 20950/2025, secondo cui la violazione dell'art. 24 del d. Lgs. 46/1997 non esime il giudice dall'accertamento del merito della fondatezza della obbligazione contributiva). 3 § 4.3. In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. CP_1
n. 462 del 1997, un maggior reddito (così Cass. n. 13463/2017 e successive conformi). Con specifico riferimento all'efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' l'orientamento giurisprudenziale è univoco: “In tema di CP_1 iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi
o evasi, con successiva trasmissione all' sicché ove il maggior CP_1 contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' ” (Cass. n. 17769/2015 e successive conformi). CP_1
§ 4.4. L'avviso di addebito n. 39420220002773653000 riguarda l'omesso versamento dei contributi a percentuale eccedenti il minimo dovuti alla gestione artigiani per contribuzione eccedente il minimale per i periodi d'imposta anno 2014. I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, nel caso di specie la dichiarazione dei redditi 2015. Orbene il termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto dalla notifica il 09.04.2019 dell'accertamento “unificato” n° TD7010100672/2019 redatto dall'Agenzia delle Entrate. Ne consegue che alla data di notifica (18.01.23) dell'avviso di addebito n° 39420220002773653000 i contributi erano (e sono tutt'oggi) attuali, per cui la domanda di accertamento della prescrizione deve essere rigettata.
§ 5. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, ridotte alla metà in considerazione del modesto valore della causa (€ 542,88) e del solo parziale accoglimento del ricorso.
p.q.m.
4 - accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 39420220002773653000;
- rigetta nel resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è attuale la pretesa contributiva richiesta con l'avviso di addebito n. 39420220002773653000 che riguarda l'omesso versamento dei contributi a percentuale eccedenti il minimo dovuti alla gestione artigiani per contribuzione eccedente il minimale per i periodi d'imposta anno 2014;
- condanna l' Controparte_1
, in solido con la in persona del rispettivo legale
[...] Controparte_2 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che liquida in € 339,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Quattrone Antonino dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 28/11/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 709 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 22/02/2023 ed iscritto al n 709 - 2023 RG , vertente tra
- , C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Reggio Calabria alla Via Giovanni Scudo n°58 Pellaro presso lo studio dell'Avv. Antonino Quattrone ( C.F. ), del C.F._2 foro di Reggio Calabria, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande 21, in proprio e quale mandatario della in forza di Controparte_2 procura speciale a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_1 rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), NG M. Laganà ( ), C.F._3 C.F._4
NG M. AZ ( , AR C. DO C.F._5
( ), nonché rappresentato e difeso dal nuovo C.F._6 difensore l'avvocato ETTORE TRIOLO (C.F. ); C.F._7
- resistenti- 1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 22.02.2023 parte ricorrente propone tempestiva opposizione avverso e per l'annullamento dell'avviso di addebito n° 39420220002773653000 notificato in data 18.01.23, relativo a contributi previdenziali dovuti alla Gestione Artigiani, per l'anno 2014, a seguito di un accertamento “unificato” n° TD7010100672/2019 redatto dall'Agenzia delle Entrate. Dal che ne è conseguita l'opposto avviso con il quale viene intimato alla ricorrente il pagamento della complessiva somma di euro 542,88. Allega che avverso il detto accertamento di Agenzia delle Entrate la ricorrente propose ricorso innanzi la Commissione Tributaria di Reggio Calabria ( R.G.R. 194/2020), rigettato con la sentenza n° 4454/2021, depositata il 09.11.2021, e che avverso la detta sentenza veniva promosso appello innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Reggio Calabria (RG 1269/2022), appello che allega essere ancora pendente. Eccepisce la nullità ed illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per violazione art 24, comma 2, d. lgs. 46/99; in via subordinata eccepisce la prescrizione della pretesa creditoria dell' per essere decorsi cinque anni CP_1 senza che l'Ente abbia mai richiesto il pagamento di alcuna somma.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti come in epigrafe indicati, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Nel merito la difesa resistente conferma che il credito portato dall'avviso di addebito n. 39420220002773653000 riguarda l'omesso versamento dei contributi a percentuale eccedenti il minimo dovuti alla gestione artigiani per contribuzione eccedente il minimale per i periodi d'imposta anno 2014 conseguenti all'accertamento unificato N. TD7010100672 notificato il 09.04.2019 dall'Agenzia delle Entrate. Rileva che solo l'Agenzia è legittimata a contraddire sulla genesi del presupposto atto inerente al maggior imponibile tributario accertato, da cui discende la maggior pretesa contributiva dell'Istituto previdenziale, e chiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate. Allega che da informazione assunte presso l'Agenzia delle Entrate risulta in primo grado sentenza favorevole all'Agenzia e lite tributaria pendente in secondo grado. Eccepisce che l'eccezione di prescrizione è infondata.
§ 3. In ordine alla richiesta dell di integrazione del contraddittorio nei CP_1 confronti di Agenzia delle Entrate devono farsi le seguenti considerazioni. Il titolare della pretesa contributiva è l'ente previdenziale.
2 Agenzia delle Entrate non riveste nella presente causa la posizione di litisconsorte necessario. Anzi la giurisprudenza di legittimità ha precisato: “questa Corte ha da tempo escluso che tra il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva correlata all'accertamento di un maggior reddito e il giudizio avente ad oggetto i contributi previdenziali su di esso dovuti sussista un rapporto di pregiudizialità necessaria, ancorché siano fondati entrambi sullo stesso accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate: trattasi infatti non solo di cause pendenti tra soggetti diversi, ma relative a rapporti giuridici differenti, per modo che tra di esse può a tutto concedere ravvisarsi una pregiudizialità logica, che per sua natura non può dar luogo ad alcun contrasto di giudicati” (così da ultimo Cass. n. 20950/2025).
§ 4. Il ricorso è solo parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 4.1. L'art. 24, c. 3, D. Lgs. 46/99, dispone: "Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice". Sulla questione è intervenuta anche la giurisprudenza di legittimità, precisando che: "In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi CP_1 al giudice tributario". (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8379/2014 e successive conformi). Nel caso di specie l'Accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate, su cui si fonda la pretesa di cui all'avviso di addebito qui opposto, è stato ritualmente impugnato, ne consegue che l' non poteva procedere CP_1 all'iscrizione a ruolo in mancanza di un provvedimento esecutivo del giudice. Per tale motivo l'avviso di addebito deve essere annullato.
§ 4.2. Deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione in quanto, anche laddove l'iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio sia ritenuta illegittima, si deve comunque procedere con l'esame del merito della pretesa azionata dall CP_1 con l'avviso di addebito (cfr. orientamento di legittimità richiamato da Cass. n. 20950/2025, secondo cui la violazione dell'art. 24 del d. Lgs. 46/1997 non esime il giudice dall'accertamento del merito della fondatezza della obbligazione contributiva). 3 § 4.3. In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. CP_1
n. 462 del 1997, un maggior reddito (così Cass. n. 13463/2017 e successive conformi). Con specifico riferimento all'efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' l'orientamento giurisprudenziale è univoco: “In tema di CP_1 iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi
o evasi, con successiva trasmissione all' sicché ove il maggior CP_1 contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' ” (Cass. n. 17769/2015 e successive conformi). CP_1
§ 4.4. L'avviso di addebito n. 39420220002773653000 riguarda l'omesso versamento dei contributi a percentuale eccedenti il minimo dovuti alla gestione artigiani per contribuzione eccedente il minimale per i periodi d'imposta anno 2014. I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, nel caso di specie la dichiarazione dei redditi 2015. Orbene il termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto dalla notifica il 09.04.2019 dell'accertamento “unificato” n° TD7010100672/2019 redatto dall'Agenzia delle Entrate. Ne consegue che alla data di notifica (18.01.23) dell'avviso di addebito n° 39420220002773653000 i contributi erano (e sono tutt'oggi) attuali, per cui la domanda di accertamento della prescrizione deve essere rigettata.
§ 5. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, ridotte alla metà in considerazione del modesto valore della causa (€ 542,88) e del solo parziale accoglimento del ricorso.
p.q.m.
4 - accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 39420220002773653000;
- rigetta nel resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è attuale la pretesa contributiva richiesta con l'avviso di addebito n. 39420220002773653000 che riguarda l'omesso versamento dei contributi a percentuale eccedenti il minimo dovuti alla gestione artigiani per contribuzione eccedente il minimale per i periodi d'imposta anno 2014;
- condanna l' Controparte_1
, in solido con la in persona del rispettivo legale
[...] Controparte_2 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che liquida in € 339,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Quattrone Antonino dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 28/11/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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