Ordinanza cautelare 15 febbraio 2023
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 16/04/2026, n. 6837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6837 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06837/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Barca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatar in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento datato -OMISSIS- e notificato il successivo -OMISSIS- - adottato dal Questore di Roma - con il quale all'odierno ricorrente è stata decretata la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) n. -OMISSIS-, con contestuale rifiuto dell'istanza di aggiornamento del medesimo permesso di soggiorno di lungo periodo presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-;
nonché di ogni suo atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. ER Di RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento datato -OMISSIS- e notificato il successivo -OMISSIS- - adottato dal Questore di Roma - con il quale all'odierno ricorrente è stata decretata la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) n. -OMISSIS-, con contestuale rifiuto dell'istanza di aggiornamento del medesimo permesso di soggiorno di lungo periodo presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, motivati con riferimento al fatto che il medesimo è stato condannato per il reato di cui all’art. 609 bis c.p. e la sentenza afferma che l’odierno ricorrente abbia “un’indole propensa alla trasgressione delle norme che regolano la civile convivenza e non si sia pienamente integrato nel contesto sociale”.
Contro il suddetto atto il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione della Carta Costituzionale ex art. 97/2. Violazione dell’art. 9 comma 4 del Testo Unico dell’Immigrazione.
Da un’attenta disamina del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno impugnato con l’odierno gravame, si evince immediatamente come il giudizio di pericolosità sociale nei confronti del Sig. -OMISSIS- sia stato emesso dall’Amministrazione resistente senza attenzione
alcuna in merito alla necessaria valutazione oggettiva degli indici di pericolosità.
II) Eccesso di potere – illogicità ed ingiustizia manifeste – difetto di motivazione – sviamento di potere.
Secondo il ricorrente il provvedimento è carente in parte motiva, in quanto non vengono né esplicitate, né motivate, le reali ed obiettive ragioni sulla base delle quali inferire un giudizio di
pericolosità sociale sull’odierno ricorrente – non presunto ex Lege sulla base della sola ed unica sentenza di condanna dell’anno -OMISSIS- e a fatti risalenti all’anno -OMISSIS- – ma, diversamente, strutturata sulla base di elementi ed indici oggettivi di pericolosità sociale, di fatto insussistenti nei
confronti dell’odierno ricorrente.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
L’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/98 prevede la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo per gli stranieri che hanno riportato condanne anche non definitive per determinati reati.
Nel caso di specie la revoca del permesso di soggiorno si basa sul giudizio di pericolosità del ricorrente ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/98, avendo il ricorrente riportato una condanna per reati ostativi di particolare allarme sociale anche alla luce della natura degli stessi (in materia sessuale).
Non risulta che il ricorrente abbia in Italia familiari di cui all’art. 29 T.U. Imm. ed il fatto di avere una unica condanna non è circostanza rilevante, atteso che si tratta di condotte ostative per le quali il giudizio di pericolosità è fatto a monte dal legislatore e nel caso di specie è stato accompagnato da una valutazione della mancata integrazione dopo diversi anni dal suo ingresso sul territorio nazionale.
In particolare, nonostante il ricorrente lamenti che l’atto è stato adottato sulla base di una pronuncia di primo grado appellata, non ha poi depositato alcuna sentenza di riforma della condanna subita.
A ciò si aggiunge che non sussiste prova, oltre che di legami familiari in Italia, anche di un’attività lavorativa ed un livello reddituale che giustifichino il radicamento del medesimo sul territorio nazionale.
In definitiva quindi il ricorso va respinto.
3. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA IA, Presidente
ER Di RI, Consigliere, Estensore
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER Di RI | CA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.