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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/11/2025, n. 4484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4484 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R.G. 2884 dell'anno 2018
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. (partita iva ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. José Maria Lembo, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in
Minori, alla Via C. Carola snc, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Calogero e Gianluca Fucillo, e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia, alla Via Piazza Spartaco n.27, come da procura in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.3.2018, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 301/2018 (RGN 19/2018) del 06.02.2018. A sostegno deduceva l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
la propria carenza di legittimazione passiva;
la genericità della fattura azionata con il monitorio, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e vinte le spese di lite.
Con comparsa del 24/9/2018 si costituiva l'opposta Controparte_1
, che impugnava e contestava tutto l'avverso dedotto concludendo per il rigetto
[...] dell'opposizione vinte le spese di lite.
Concessa dal primo istruttore della causa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva assegnata a questo giudicante che la istruiva con l'esame dei testi ammessi. All'udienza del 07/11/2025, la parte opponente ha evidenziato di aver raggiunto un accordo con la opposta, producendo copia di tale transazione chiedendo dunque dichiararsi cessata la materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Nel mentre, parte opposta, con nota del
06/11/2025 dava atto dell'avvenuto pagamento di quanto concordato nell'atto di transazione.
Il giudice, preso atto di quanto dedotto da parte opponente, ed esaminata l'allegata documentazione, preso atto dell'intervenuta conciliazione stragiudiziale tra le parti, come da accordo sottoscritto e depositato in atti, e delle statuizioni ivi contenute, rilevata la cessazione di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e l'intervenuta transazione della causa, deve dunque dichiarare cessata la materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, adottando un provvedimento con forma ed efficacia di sentenza proprio in virtù di tale statuizione (cfr. in merito agli effetti della transazione stragiudiziale sul processo Cass. 22 aprile 2020, n. 8034).
Nulla sulle spese per accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Seconda sezione civile - definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
[...]
- DICHIARA cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio in epigrafe indicato;
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 301/2018 del 06.02.2018;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Salerno, lì 07/11/2025. Il Giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R.G. 2884 dell'anno 2018
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. (partita iva ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. José Maria Lembo, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in
Minori, alla Via C. Carola snc, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Calogero e Gianluca Fucillo, e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia, alla Via Piazza Spartaco n.27, come da procura in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.3.2018, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 301/2018 (RGN 19/2018) del 06.02.2018. A sostegno deduceva l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
la propria carenza di legittimazione passiva;
la genericità della fattura azionata con il monitorio, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e vinte le spese di lite.
Con comparsa del 24/9/2018 si costituiva l'opposta Controparte_1
, che impugnava e contestava tutto l'avverso dedotto concludendo per il rigetto
[...] dell'opposizione vinte le spese di lite.
Concessa dal primo istruttore della causa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva assegnata a questo giudicante che la istruiva con l'esame dei testi ammessi. All'udienza del 07/11/2025, la parte opponente ha evidenziato di aver raggiunto un accordo con la opposta, producendo copia di tale transazione chiedendo dunque dichiararsi cessata la materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Nel mentre, parte opposta, con nota del
06/11/2025 dava atto dell'avvenuto pagamento di quanto concordato nell'atto di transazione.
Il giudice, preso atto di quanto dedotto da parte opponente, ed esaminata l'allegata documentazione, preso atto dell'intervenuta conciliazione stragiudiziale tra le parti, come da accordo sottoscritto e depositato in atti, e delle statuizioni ivi contenute, rilevata la cessazione di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e l'intervenuta transazione della causa, deve dunque dichiarare cessata la materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, adottando un provvedimento con forma ed efficacia di sentenza proprio in virtù di tale statuizione (cfr. in merito agli effetti della transazione stragiudiziale sul processo Cass. 22 aprile 2020, n. 8034).
Nulla sulle spese per accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Seconda sezione civile - definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
[...]
- DICHIARA cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio in epigrafe indicato;
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 301/2018 del 06.02.2018;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Salerno, lì 07/11/2025. Il Giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero