Art. 6. Ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile
Il ruolo degli archivisti del Genio civile di cui al quadro E 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' soppresso.
E' istituito il ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile con l'organico di cui alla tabella C 4 allegata alla presente legge.
Il personale appartenente al soppresso ruolo e' inquadrato nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, anche in soprannumero, in base all'anzianita' di qualifica e di carriera posseduta nel ruolo di provenienza, conservando tale anzianita' a tutti gli effetti.
Il ruolo degli archivisti del Genio civile di cui al quadro E 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' soppresso.
E' istituito il ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile con l'organico di cui alla tabella C 4 allegata alla presente legge.
Il personale appartenente al soppresso ruolo e' inquadrato nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, anche in soprannumero, in base all'anzianita' di qualifica e di carriera posseduta nel ruolo di provenienza, conservando tale anzianita' a tutti gli effetti.