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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11694 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 21297/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice
Unico, dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 21927/2020 R.G.
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
01.01.1975, c.f. entrambi ivi residenti a[...]
Morghen n. 92, rappresentati, difesi ed assistiti, in virtù di procura in atti, disgiuntamente, dagli avv.ti (c.f. Parte_2
, anche quale procuratore di se stesso ex art. C.F._2
86 c.p.c., e (C.F. ), e CP_1 C.F._3
US EG ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Napoli alla Via Bernini n. 58
Attori
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
, con sede in Napoli alla Via Carlo Pisacane n. 29, Controparte_3 p.iva , e in proprio, nato a [...] il P.IVA_1 Controparte_3
15.04.1970, c.f. , rappresentati, difesi e C.F._4
assistiti, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Sarnacchiaro (c.f.
, con studio in Pozzuoli (NA) alla Trav. Strigari, C.F._5
10, presso cui elettivamente domiciliano convenuti
Arch. , nato a [...] il [...], Controparte_4
C.F. , residente in [...]
n.66, elettivamente domiciliato alla P.tta Matilde Serao n.34, presso lo studio dell'Avv. Lucio Libero Mazza, C.F. , C.F._7
che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate, i difensori delle parti precisavano le conclusioni e il G.I. con ordinanza del 15 settembre 2025 tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori – premesso che in data 29.10.2019 hanno conferito incarico all'arch.
[...]
avente ad oggetto la consulenza, progettazione e CP_4
direzione dei lavori con riferimento ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento sito in Napoli alla Via Morghen n. 92 a fronte di un compenso di euro 10.000,00 oltre accessori, integralmente versato, e premesso altresì che per la realizzazione dei citati lavori
- 2 - hanno concluso in data 10.12.2019 il contratto di appalto con la
– hanno adito l'intestato Tribunale al fine Controparte_2
di condannare, ai sensi degli artt. 1668 c.c. e ss., la
[...]
anche in solido con il geom. , e Controparte_2 Controparte_3
l'arch. , al pagamento in favore della signora Controparte_4
della somma di euro 59.612,46, nonché al Parte_1
pagamento in favore della signora delle seguenti Parte_1
ulteriori somme: a) euro 16.500,00 o diversa somma che sarà ritenuta dovuta in relazione al mancato godimento dell'appartamento, trasloco e deposito dei mobili, per il tempo necessario all'esecuzione delle opere;
b) euro 14.800,00, o diversa somma che sarà ritenuta dovuta, quale ulteriore danno patrimoniale subito dalla committente per il mancato rilascio dell'appartamento condotto in locazione, come documentato dalla scrittura privata transattiva con la locatrice del 10.09.2020. Parte attrice ha chiesto, inoltre, di condannare la anche in solido con il geom. Controparte_2 CP_3
, al pagamento in favore della signora
[...] Parte_1
della somma di euro 11.750,00 a titolo di penale, pattuita all'art. 7 del contratto di appalto unitamente alla risarcibilità del maggior danno;
nonché, nei solo confronti dell'arch. , Controparte_4
accertata e dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto in essere con quest'ultimo, gli attori hanno adito il Tribunale al fine di ottenere la restituzione dell'importo da lui percepito di euro
10.000,00.
Nella specie, gli attori hanno dedotto l'inadempimento da parte dell'appaltatore delle obbligazioni contrattuali e di legge, in quanto:
- 3 - da una parte, le opere sarebbero state da questi compiute in spregio alle migliori regole dell'arte, affette da gravi vizi e difformità, creando ingenti danni all'immobile; dall'altra, non solo non sarebbero state consegnate alla committente, nonostante le ripetute richieste, le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati (né le schede tecniche degli infissi esterni né della porta blindata né delle finestre in ferro, fornite ed installate né degli altri materiali utilizzati), ma soprattutto l'intera opera non sarebbe stata consegnata entro il termine convenuto per l'ultimazione dei lavori.
Ha dedotto altresì parte attrice di aver corrisposto all'appaltatore, a titolo di acconto, la somma di euro 87.536,51.
Ciò posto, gli attori hanno lamentato la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., chiedendo altresì il risarcimento integrale del danno, attinente in particolare ai danni conseguenti al mancato godimento dell'immobile per il tempo necessario a compiere gli interventi finalizzati all'eliminazione dei vizi dell'opera appaltata e, ancora, a quelli relativi al ritardo dell'adempimento e ad altri danni subiti dalla committenza per effetto dell'inadempimento dell'appaltatore, oltre a quanto contrattualmente pattuito a titolo di penale.
Infine, parte attrice ha dedotto altresì la responsabilità del direttore dei lavori per non aver tenuto la dovuta diligenza nelle operazioni di rilievo, progettazione e direzione dei lavori, e per avere - con la propria opera negligente e/o con le proprie omissioni di controllo e sorveglianza dell'impresa nelle varie fasi di esecuzione dell'opera e/o
- 4 - con la mancata predisposizione di idonei strumenti correttivi - determinato, o concorso nel determinare, i gravi vizi e difformità delle opere appaltate ed i danni subiti.
Costituitosi in giudizio il Sig. , ha eccepito il Controparte_3
proprio difetto di legittimazione passiva, essendo lo stesso citato – non solo quale rappresentante legale p.t. della ma anche – CP_2
in proprio, con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in giudizio la Controparte_2
offrendo una diversa ricostruzione dei rapporti tra le parti e negando, in particolare, l'esistenza di vizi che inficerebbero il normale utilizzo dell'immobile, in quanto vi sarebbero solo piccole difformità che si sarebbero potute riparare attraverso l'opera promessa dalla appaltatrice, resa però impossibile dalla committente.
In merito alla domanda attorea circa la condanna della convenuta società al pagamento delle penali da ritardata consegna dell'opera, inoltre, la convenuta ha dedotto che la stessa sarebbe stata prorogata consensualmente dalle parti, come da verbale del giorno 08 agosto
2020, al 31 agosto 2020 – termine questo, secondo quanto asserito dalla convenuta, rispettato dall'appaltatore.
Infine, la – in via riconvenzionale – ha domandato la CP_2
condanna degli attori al pagamento della somma di euro 34.917,13 per le opere previste dal contratto e non ancora saldate, nonché al pagamento della somma di euro 6.330,00 per le opere aggiuntive realizzate, con condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituitosi, infine, l'arch. , contestando la Controparte_4
fondatezza della pretesa attorea nei suoi confronti, sia diretta che in
- 5 - solido con l'impresa, ha chiesto ex adverso la condanna di parte attrice al pagamento della somma di euro 6.000,00 per i lavori ulteriori espletati.
Con ordinanza del 02.04.2021, il Giudice, vista l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dalla società convenuta, ritenuto tuttavia che la stessa non potesse essere concessa, ostandovi la sussistenza di questioni ed eccezioni ancora sub iudice, ha rigettato la domanda e ha rinviato all'udienza del 28.04.2022.
Con ordinanza del 24.05.2022, il Giudice, viste le istanze istruttorie articolate dalle parti – e rigettate le prove orali dalle stesse formulate
– ha disposto una consulenza tecnica nominando a tal uopo l'arch.
, in ragione della natura della controversia. Persona_1
Tuttavia, con successiva ordinanza del 22.02.2024, visti gli inconvenienti lamentati in maniera circostanziata dai convenuti e nelle note scritte Controparte_2 Controparte_3
depositate il 21.2.2024 e ritenuto, pertanto, opportuno sentire il consulente nominato, ha invitato lo stesso a fornire i necessari chiarimenti.
Con ordinanza del 20.05.2024, osservato che – alla luce dei chiarimenti forniti dal ctu in data 08.04.2024 – sono apparsi insufficienti i risultati a cui aveva condotto la consulenza, restando non chiari diversi passaggi evidenziati nell'ordinanza de qua, il Giudice ha disposto la rinnovazione delle indagini peritali.
Nominato l'ing. , con ordinanza del 20.12.2024, il Persona_2
Giudice, vista l'istanza di sostituzione del CTU presentata dagli attori in data 13.11.2024 e ritenuta la stessa manchevole dei presupposti
- 6 - necessari per l'accoglimento in mancanza dei “gravi motivi” fondanti la richiesta, ha rinviato all'udienza del 16.06.2025 per la precisazione delle conclusioni, rinviata con successiva ordinanza all'udienza del
15.09.2025 in ragione della richiesta di proroga dei termini per la ctu.
Con ordinanza del 15.09.2025, il G.U. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II. Così ricostruito il fatto come articolato dalle parti, in diritto si osserva quanto segue.
II.I In via pregiudiziale di rito occorre pronunciarsi sull'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva fatta valere dal convenuto
, relativamente alla domanda proposta nei suoi confronti “in CP_3
proprio” e non solo in qualità di legale rappresentate della CP_2
Giova premettere che la legittimazione individua il titolare del diritto di resistere in giudizio, cd. legittimazione passiva, ed in quanto tale spetta a chi è indicato nell'atto introduttivo come il titolare della posizione giuridica contrapposta a quella indicata dall'attore. A tal proposito le Sezioni Unite della Cassazione si sono espresse precisando che ‹‹oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. […] discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, […] il convenuto come titolare della relativa
- 7 - posizione passiva, l'azione sarà inammissibile›› (Cfr. Corte di cassazione Sezioni unite civili Sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951).
Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire o resistere è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, in ordine alla quale la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite ha chiarito che “naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che […] la controparte non era titolare del relativo obbligo, ma ciò attiene al merito della causa››.
La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti- diritto,
Orbene, nel caso di specie, il convenuto ha impropriamente qualificato come difetto di legittimazione la diversa questione relativa al difetto di titolarità, in capo al “in proprio”, del diritto al CP_3
risarcimento del danno preteso dagli attori, questioni che, attenendo al merito, non possono dar luogo ad una pronuncia di inammissibilità per difetto di legittimazione, bensì, piuttosto, ad una decisione nel merito.
Sul punto, si rileva che – come correttamente dedotto dal convenuto citato – risulta documentalmente provato in atti che il sig. CP_3
non ha concluso alcun contratto “in proprio” con gli odierni attori, se non ex adverso in qualità di legale rappresentate della società
Di qui, il difetto di titolarità del rapporto passivo in capo al CP_2
convenuto de quo.
- 8 - II.II Ciò posto in ordine alle questioni preliminari, nel merito si osserva che la pretesa creditoria fatta valere dagli odierni attori nei confronti della risulta fondata (sia pure nei Controparte_2
limiti di seguito indicati), salvo quanto si dirà in ordine alla domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima.
La presente controversia necessita, infatti, di essere analizzata sotto un duplice angolo prospettico: da una parte, occorre valutare la fondatezza delle doglianze attoree in ordine alla asserita presenza di vizi e difformità dell'opera, nonché ritardi nella consegna della stessa;
dall'altra, però, attesa la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, oggetto del giudizio risulta essere altresì l'effettiva entità
(quantità e qualità) dei lavori svolti e le – eventuali – ulteriori somme spettanti alla per i lavori pattuiti, da contratto e extra CP_2
contratto, realizzati.
Per ragioni di opportunità logica, pare necessario procedere all'analisi delle questioni citate vagliando in via preliminare la fondatezza della domanda riconvenzionale della convenuta.
Tale profilo è stato oggetto di indagine dell'espletata consulenza tecnica (ctu dell'ing. ), il professionista avendo Per_2
dettagliatamente descritto e analizzato i lavori realizzati dalla ditta convenuta (cfr. risposta al quesito n. 1 della ctu dell'ing Persona_2
pp. 28 e ss.).
[...]
Si premette che non si terrà conto della ctu espletata dall'arch. Ed invero, questo Giudicante, con ordinanza del Per_1
20-5-2024, disponeva la rinnovazione delle indagini peritali, con la nomina di un nuovo ctu, evidenziando le criticità da cui era affetta
- 9 - la consulenza tecnica eseguita dall'arch. pur a seguito dei Per_1
chiarimenti depositati dallo stesso in data 8-4-2024. Il Giudice osservava che alla luce dei chiarimenti forniti dal ctu in data 8-4-
2024 apparivano insufficienti i risultati a cui aveva condotto la consulenza. E' evidente, dunque, che avendo questo Giudicante disposto la rinnovazione delle indagini peritali con la nomina di un nuovo consulente, tale decisione implica necessariamente un giudizio negativo sulla attendibilità della prima perizia. Si ritiene, dunque, di porre i risultati della seconda indagine, espletata dall'ing. , più affidabile della prima, a fondamneto del Per_2
proprio decisum.
Il consulente, ing. , ha analiticamente indicato i lavori svolti Per_2
e, sulla premessa che tali lavori – sebbene da contratto risultanti appaltati a corpo – debbano intendersi “a misura” – ha ritenuto l'importo dei lavori inizialmente previsti, valutate le dovute variazioni e riduzioni, corrispondete ad € 92.975,34.
A tali lavori originariamente pattuiti, vanno aggiunti poi quelli ulteriori, come da preventivi sottoposti all'accettazione della committenza ed ordinati dal D.L. con appositi ordini di servizio (cfr. pp. 35 e ss. dell'elaborato peritale), di talché l'importo dei lavori extra realizzati nell'ambito del contratto di appalto stipulato tra le parti risulta essere pari ad € 15.410,25, oltre i lavori non contrattualizzati oggetto della spiegata domanda riconvenzionale (cfr. pp. 38-40 dell'elaborato peritale) pari a € 3.240,00 oltre IVA.
- 10 - In conclusione, Il CTU, ing. , i cui risultati sono Per_2
condivisibili, in conformità all'incarico ricevuto ha accertato i lavori effettivamente eseguiti dalla convenuta comparando le opere previste contrattualmente, ed allegati alla relazione tecnica di parte attrice, con quelle effettivamente riscontrate sull'immobile di cui è causa, durante i sopralluoghi, svolti in contraddittorio tra le parti, ed ha quantificato in € 111.625,59 oltre IVA i lavori contrattualmente previsti e non previsti, complessivamente realizzati dall'impresa.
Ciò posto, in risposta ai quesiti nn. 2 e 3 posti dal giudice, accertate le opere che presentano difformità e vizi, ha indicato, per ciascuna di essa, i rimedi per eliminarli ed i relativi costi per un importo complessivo di € 15.241,02 oltre IVA, cui vanno aggiunti gli oneri relativi al rilascio delle certificazioni dell'impianto elettrico (nuovo certificato per le modifiche necessarie come stabilito dallo scrivente)
e di climatizzazione (mancante), di adeguamento di quella dell'impianto di riscaldamento, oltre a quella dell'impianto idraulico, valutabili in € 1200,00 oltre IVA. Inoltre, ritenuto che le lavorazioni previste da farsi per l'eliminazione dei vizi di esecuzione comportano la quasi totale inagibilità dell'immobile in relazione agli ambienti coinvolti, nonché calcolata in un mese la necessaria durata dei lavori, ha stimato in € 1.900,00 il mancato godimento attraverso la corresponsione del canone di locazione di un immobile avente le stesse caratteristiche.
Alla luce delle conclusioni del consulente d'ufficio, atteso che i sig.ri e hanno agito nei confronti della società Parte_1 Parte_2
convenuta – ai sensi degli artt. 1668 ss. c.c., nonché, dell'art. 13 del
- 11 - contratto di appalto del 10.12.2019 – al fine di far accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi, difformità e non rispondenza alle migliori regole dell'arte e/o alle qualità espressamente pattuite nel contratto di appalto, delle opere compiute dall'appaltatrice, risulta prima facie la fondatezza della domanda de qua, il consulente avendo riscontrato la presenza di vizi e difformità e quantificato tanto i costi necessari alla riparazione quanto quelli legati al mancato godimento dell'immobile durante la stessa.
Tuttavia, attesa altresì la fondatezza – come chiarito in premessa – della domanda riconvenzionale posta dalla società convenuta in ordine alle somme ad essa spettanti a titolo di compensi per le opere svolte e ancora non pagate, alcuna pretesa creditoria avanzata dagli attori nei confronti della può trovare accoglimento. CP_2
Infatti, dall'esame delle risultanze istruttorie, il consulente nominato, con corrette e complete osservazioni di carattere tecnico, in questa sede pienamente recepite, anche nella parte in cui sono stati motivatamente disattesi i rilievi critici dei tecnici di parte (cfr Cass. civ., ord. n. 1815 del 02.02.2015; Cass. civ., sent. n. 14471 del 25.06.2014;
Cass. civ. sent. n. 282 del 09.01.2009; Cass. civ., sent. n. 8355 del
03.04.2007; Cass. civ., sent. n. 7716 del 07.06.2000; Cass. civ., sent. n.
3492 del 11.03.2002) ha accertato che: a) alla per i lavori CP_2
contrattualmente previsti e non, complessivamente realizzati dall'impresa sono dovuti dagli attori € 111.625,59, cui vanno aggiunti per forniture € 2.377,00, per un totale di € 114.002,59; b) risultano già versati alla appaltatrice € 82.255,91; c) ulteriori € 15.241,02 vanno portati in detrazione, necessari all'eliminazione dei vizi di esecuzione;
- 12 - d) sono da corrispondere a parte attrice l'importo per le certificazioni degli impianti (€ 1.200,00 ovvero € 1.464,00 IVA inclusa) e quello per il canone di locazione valutato in € 1.900,00 IVA inclusa, per un totale di € 3.364,00 IVA inclusa.
In conclusione, fatte le dovute detrazioni alle luce delle risultanze istruttorie, emerge la fondatezza della pretesa creditoria della società convenuta da quantificare in € 13.141,66.
Sul punto occorre evidenziare che la relazione depositata, redatta all'esito di un'ampia attività di studio, a parere di questo giudice metodologicamente corretta ed esente da vizi, è condivisa in quanto sostenuta con una motivazione convincente e pienamente apprezzabile, dalla quale non v'è motivo di discostarsi.
Ciò posto, va infine chiarito che dalla somma così calcolata neppure può essere scomputato quanto richiesto da parte attrice né a titolo di penale né maggior danno per l'impossibilità di rilasciare l'appartamento condotto in locazione nelle more dell'ultimazione dei lavori per cui è causa.
Ed infatti risulta documentalmente provato – come riportato anche nell'elaborato peritale – che in data 08.08.2020 (cfr. verbale di sopraluogo congiunto con proroga, all.
6.D1 c), alla presenza degli attori e del geom. , in contraddittorio tra questi, nel corso di CP_3
un sopralluogo presso l'appartamento di cui è causa, veniva concordata la nuova data di ultimazione del 31.08.2020 entro la quale le opere elencate dovevano essere realizzate a regola d'arte. In tal caso era stabilito che non sarebbe stata applicata alcuna penale per ritardo né richiesto alcun importo per il maggior danno.
- 13 - Di qui l'infondatezza delle pretese attoree sul punto, atteso che è la stessa parte attrice a riconoscere l'avvenuta consegna nel termie concordato del 31.08.2020 laddove domanda i danni de quibus indicando quale dies ad quem nel calcolo dei giorni di ritardo il
31.08.2020 (“n. 47 giorni di ritardo dal termine di ultimazione pattuito del 15 luglio 2020 alla data di ultimazione del 31 agosto 2020 per euro 250,00 di penale per ogni giorno di ritardo” p. 26 atto di citazione).
Ciò posto in merito alle reciproche pretese economiche vantate dalle controparti, parte attrice ha chiesto altresì: a) la consegna delle dichiarazioni di conformità dell'impianto di riscaldamento, dell'impianto idrico e igienico sanitario, dell'impianto di condizionamento, degli infissi esterni, della porta blindata e delle schede tecniche, documentazioni e certificazioni degli stessi, dei certificati F-GAS dei condizionatori forniti ed installati;
b) di essere tenuto indenne dai convenuti per il mancato invio della comunicazione alla Banca Dati nazionale in via telematica entro 30 giorni dall'installazione dei condizionatori per l'utilizzo di gas fluorurati presenti, e da ogni altra eventuale violazione posta in essere delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia di interventi edilizi.
Come correttamente evidenziato dal CTU, per quanto riguarda il mancato rilascio delle certificazioni degli impianti eseguiti e dei serramenti va detto che nella produzione della convenuta CP_2
risultano depositate agli atti della convenuta le dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte dell'impianto elettrico realizzato (All.
- 14 - 1.F2 c); dell'impianto di riscaldamento caldaia e gas (All.
2.F2 c); certificazione serramenti esterni (All.
3.F2 c).
II.III Resta, infine, da esaminare la domanda posta dagli odierni attori nei confronti dell'architetto . CP_4
Con riferimento ai compiti del direttore lavori, in via generale si rileva che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. L'adempimento di tali obbligazioni richiede quindi non solo la verifica della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, ma altresì impone l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi e, conseguentemente, l'esercizio del potere concreto di vigilanza e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente (Cass.civ,II, 24 aprile 2008 n.10728; Cass.civ., II, 27 febbraio 2006 n.4366).
Nel caso in esame, le risultanze istruttorie mettono in evidenza, come correttamente valutato dal consulente d'ufficio – cui il giudice ha
- 15 - conferito incarico anche in ordine alla dovuta diligenza professionale profusa dall'arch. nell'esecuzione dell'incarico di direttore dei lavori
(pp. 67 e ss.) –,che il D.L. ha svolto il proprio incarico secondo il criterio della media diligenza durante l'esecuzione dei lavori e che i vizi di esecuzione accertati al termine dei lavori non erano immediatamente rilevabili, essi, comunque rientrando “nell'eventualità che al termine dei lavori vi siano delle lavorazioni da correggere o da rifare a seconda dei casi”.
Di qui l'assenza di responsabilità in capo al direttore dei lavori per i vizi e difformità dell'opera.
Per quanto attiene, invece, alla domanda riconvenzionale posta dall'architetto nei confronti degli attori – relativa all'attività ulteriore da questi svolta, esulante la direzione dei lavori, e asseritamente quantificata in € 6.000,00 – la stessa deve trovare accoglimento.
Infatti – pacifico che come rilevato dal CTU (cfr. p. 67 dell'elaborato peritale) la progettazione degli arredi, tra cui in particolare quelli della cucina, non rientra nell'incarico conferito all'arch. in CP_4
qualità di progettista e D.L., essendo soggetti a separata remunerazione – in ogni caso, alcuna specifica contestazione dei compensi professionali relativi a tale attività è stata dedotta o allegata dagli attori.
Sotto tale profilo, la parte attrice, a fronte di una allegazione chiara e articolata in punto di fatto dal convenuto, ha l'onere di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità; in caso contrario, i fatti dedotti dalla controparte debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui
- 16 - all'art. 115 c.p.c. Cosicché, la non contestazione dell'attore costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti
(fra le tante, di recente, Cass. n. 9439/2022).
Di qui l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'arch. . CP_4
III. Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di parte attrice e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo.
IV. Da ultimo deve essere reietta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalle parti convenute, atteso che le stesse non hanno provato la concreta ed effettiva esistenza di un danno risarcibile diverso ed ulteriore rispetto all'onere delle spese processuali;
d'altra parte, la previsione di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., deve ritenersi finalizzata a reprimere l'abuso dello strumento processuale, per cui, ai fini della sua applicazione, non è sufficiente l'infondatezza delle tesi prospettate, occorrendo pur sempre la presenza di malafede o colpa grave, non ravvisabile nel caso di specie.
Le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, vanno sopportate in via
- 17 - definitiva dagli attori, e soccombenti, in Parte_2 Parte_1
solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione XII civile, in persona del Giudice dott.ssa Luigia Stravino, definitivamente pronunciando in primo grado, così decide:
1. rigetta la domanda attorea nei confronti del sig. CP_3
in proprio;
[...]
2. condanna gli attori al pagamento in favore del sig. CP_3
in proprio delle spese di lite che si liquidano in €
[...]
5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3. rigetta la domanda attorea nei confronti della
[...]
Controparte_2
4. accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti degli attori Controparte_2
e li condanna al pagamento della somma di € 13.141,66, oltre interessi legali dal 5-3-2021 (data di proposizione della domanda giudiziale) al saldo;
5. condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano Controparte_2
in € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- 18 - 6. rigetta la domanda attorea nei confronti dell'arch.
; CP_4
7. accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dall'arch.
nei confronti degli attori e li condanna al CP_4
pagamento in favore dello stesso della somma di € 6.000,00;
8. condanna gli attori al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 CP_4
per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
9. dispone che le spese delle due consulenze tecniche di ufficio, come liquidate nel corso del giudizio, siano sopportate in via definitiva dagli attori e Parte_2
in solido tra loro. Parte_1
Così deciso in Napoli, in data 12.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Luigia Stravino)
- 19 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice
Unico, dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 21927/2020 R.G.
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
01.01.1975, c.f. entrambi ivi residenti a[...]
Morghen n. 92, rappresentati, difesi ed assistiti, in virtù di procura in atti, disgiuntamente, dagli avv.ti (c.f. Parte_2
, anche quale procuratore di se stesso ex art. C.F._2
86 c.p.c., e (C.F. ), e CP_1 C.F._3
US EG ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Napoli alla Via Bernini n. 58
Attori
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
, con sede in Napoli alla Via Carlo Pisacane n. 29, Controparte_3 p.iva , e in proprio, nato a [...] il P.IVA_1 Controparte_3
15.04.1970, c.f. , rappresentati, difesi e C.F._4
assistiti, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Sarnacchiaro (c.f.
, con studio in Pozzuoli (NA) alla Trav. Strigari, C.F._5
10, presso cui elettivamente domiciliano convenuti
Arch. , nato a [...] il [...], Controparte_4
C.F. , residente in [...]
n.66, elettivamente domiciliato alla P.tta Matilde Serao n.34, presso lo studio dell'Avv. Lucio Libero Mazza, C.F. , C.F._7
che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate, i difensori delle parti precisavano le conclusioni e il G.I. con ordinanza del 15 settembre 2025 tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori – premesso che in data 29.10.2019 hanno conferito incarico all'arch.
[...]
avente ad oggetto la consulenza, progettazione e CP_4
direzione dei lavori con riferimento ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento sito in Napoli alla Via Morghen n. 92 a fronte di un compenso di euro 10.000,00 oltre accessori, integralmente versato, e premesso altresì che per la realizzazione dei citati lavori
- 2 - hanno concluso in data 10.12.2019 il contratto di appalto con la
– hanno adito l'intestato Tribunale al fine Controparte_2
di condannare, ai sensi degli artt. 1668 c.c. e ss., la
[...]
anche in solido con il geom. , e Controparte_2 Controparte_3
l'arch. , al pagamento in favore della signora Controparte_4
della somma di euro 59.612,46, nonché al Parte_1
pagamento in favore della signora delle seguenti Parte_1
ulteriori somme: a) euro 16.500,00 o diversa somma che sarà ritenuta dovuta in relazione al mancato godimento dell'appartamento, trasloco e deposito dei mobili, per il tempo necessario all'esecuzione delle opere;
b) euro 14.800,00, o diversa somma che sarà ritenuta dovuta, quale ulteriore danno patrimoniale subito dalla committente per il mancato rilascio dell'appartamento condotto in locazione, come documentato dalla scrittura privata transattiva con la locatrice del 10.09.2020. Parte attrice ha chiesto, inoltre, di condannare la anche in solido con il geom. Controparte_2 CP_3
, al pagamento in favore della signora
[...] Parte_1
della somma di euro 11.750,00 a titolo di penale, pattuita all'art. 7 del contratto di appalto unitamente alla risarcibilità del maggior danno;
nonché, nei solo confronti dell'arch. , Controparte_4
accertata e dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto in essere con quest'ultimo, gli attori hanno adito il Tribunale al fine di ottenere la restituzione dell'importo da lui percepito di euro
10.000,00.
Nella specie, gli attori hanno dedotto l'inadempimento da parte dell'appaltatore delle obbligazioni contrattuali e di legge, in quanto:
- 3 - da una parte, le opere sarebbero state da questi compiute in spregio alle migliori regole dell'arte, affette da gravi vizi e difformità, creando ingenti danni all'immobile; dall'altra, non solo non sarebbero state consegnate alla committente, nonostante le ripetute richieste, le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati (né le schede tecniche degli infissi esterni né della porta blindata né delle finestre in ferro, fornite ed installate né degli altri materiali utilizzati), ma soprattutto l'intera opera non sarebbe stata consegnata entro il termine convenuto per l'ultimazione dei lavori.
Ha dedotto altresì parte attrice di aver corrisposto all'appaltatore, a titolo di acconto, la somma di euro 87.536,51.
Ciò posto, gli attori hanno lamentato la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., chiedendo altresì il risarcimento integrale del danno, attinente in particolare ai danni conseguenti al mancato godimento dell'immobile per il tempo necessario a compiere gli interventi finalizzati all'eliminazione dei vizi dell'opera appaltata e, ancora, a quelli relativi al ritardo dell'adempimento e ad altri danni subiti dalla committenza per effetto dell'inadempimento dell'appaltatore, oltre a quanto contrattualmente pattuito a titolo di penale.
Infine, parte attrice ha dedotto altresì la responsabilità del direttore dei lavori per non aver tenuto la dovuta diligenza nelle operazioni di rilievo, progettazione e direzione dei lavori, e per avere - con la propria opera negligente e/o con le proprie omissioni di controllo e sorveglianza dell'impresa nelle varie fasi di esecuzione dell'opera e/o
- 4 - con la mancata predisposizione di idonei strumenti correttivi - determinato, o concorso nel determinare, i gravi vizi e difformità delle opere appaltate ed i danni subiti.
Costituitosi in giudizio il Sig. , ha eccepito il Controparte_3
proprio difetto di legittimazione passiva, essendo lo stesso citato – non solo quale rappresentante legale p.t. della ma anche – CP_2
in proprio, con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in giudizio la Controparte_2
offrendo una diversa ricostruzione dei rapporti tra le parti e negando, in particolare, l'esistenza di vizi che inficerebbero il normale utilizzo dell'immobile, in quanto vi sarebbero solo piccole difformità che si sarebbero potute riparare attraverso l'opera promessa dalla appaltatrice, resa però impossibile dalla committente.
In merito alla domanda attorea circa la condanna della convenuta società al pagamento delle penali da ritardata consegna dell'opera, inoltre, la convenuta ha dedotto che la stessa sarebbe stata prorogata consensualmente dalle parti, come da verbale del giorno 08 agosto
2020, al 31 agosto 2020 – termine questo, secondo quanto asserito dalla convenuta, rispettato dall'appaltatore.
Infine, la – in via riconvenzionale – ha domandato la CP_2
condanna degli attori al pagamento della somma di euro 34.917,13 per le opere previste dal contratto e non ancora saldate, nonché al pagamento della somma di euro 6.330,00 per le opere aggiuntive realizzate, con condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituitosi, infine, l'arch. , contestando la Controparte_4
fondatezza della pretesa attorea nei suoi confronti, sia diretta che in
- 5 - solido con l'impresa, ha chiesto ex adverso la condanna di parte attrice al pagamento della somma di euro 6.000,00 per i lavori ulteriori espletati.
Con ordinanza del 02.04.2021, il Giudice, vista l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dalla società convenuta, ritenuto tuttavia che la stessa non potesse essere concessa, ostandovi la sussistenza di questioni ed eccezioni ancora sub iudice, ha rigettato la domanda e ha rinviato all'udienza del 28.04.2022.
Con ordinanza del 24.05.2022, il Giudice, viste le istanze istruttorie articolate dalle parti – e rigettate le prove orali dalle stesse formulate
– ha disposto una consulenza tecnica nominando a tal uopo l'arch.
, in ragione della natura della controversia. Persona_1
Tuttavia, con successiva ordinanza del 22.02.2024, visti gli inconvenienti lamentati in maniera circostanziata dai convenuti e nelle note scritte Controparte_2 Controparte_3
depositate il 21.2.2024 e ritenuto, pertanto, opportuno sentire il consulente nominato, ha invitato lo stesso a fornire i necessari chiarimenti.
Con ordinanza del 20.05.2024, osservato che – alla luce dei chiarimenti forniti dal ctu in data 08.04.2024 – sono apparsi insufficienti i risultati a cui aveva condotto la consulenza, restando non chiari diversi passaggi evidenziati nell'ordinanza de qua, il Giudice ha disposto la rinnovazione delle indagini peritali.
Nominato l'ing. , con ordinanza del 20.12.2024, il Persona_2
Giudice, vista l'istanza di sostituzione del CTU presentata dagli attori in data 13.11.2024 e ritenuta la stessa manchevole dei presupposti
- 6 - necessari per l'accoglimento in mancanza dei “gravi motivi” fondanti la richiesta, ha rinviato all'udienza del 16.06.2025 per la precisazione delle conclusioni, rinviata con successiva ordinanza all'udienza del
15.09.2025 in ragione della richiesta di proroga dei termini per la ctu.
Con ordinanza del 15.09.2025, il G.U. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II. Così ricostruito il fatto come articolato dalle parti, in diritto si osserva quanto segue.
II.I In via pregiudiziale di rito occorre pronunciarsi sull'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva fatta valere dal convenuto
, relativamente alla domanda proposta nei suoi confronti “in CP_3
proprio” e non solo in qualità di legale rappresentate della CP_2
Giova premettere che la legittimazione individua il titolare del diritto di resistere in giudizio, cd. legittimazione passiva, ed in quanto tale spetta a chi è indicato nell'atto introduttivo come il titolare della posizione giuridica contrapposta a quella indicata dall'attore. A tal proposito le Sezioni Unite della Cassazione si sono espresse precisando che ‹‹oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. […] discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, […] il convenuto come titolare della relativa
- 7 - posizione passiva, l'azione sarà inammissibile›› (Cfr. Corte di cassazione Sezioni unite civili Sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951).
Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire o resistere è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, in ordine alla quale la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite ha chiarito che “naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che […] la controparte non era titolare del relativo obbligo, ma ciò attiene al merito della causa››.
La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti- diritto,
Orbene, nel caso di specie, il convenuto ha impropriamente qualificato come difetto di legittimazione la diversa questione relativa al difetto di titolarità, in capo al “in proprio”, del diritto al CP_3
risarcimento del danno preteso dagli attori, questioni che, attenendo al merito, non possono dar luogo ad una pronuncia di inammissibilità per difetto di legittimazione, bensì, piuttosto, ad una decisione nel merito.
Sul punto, si rileva che – come correttamente dedotto dal convenuto citato – risulta documentalmente provato in atti che il sig. CP_3
non ha concluso alcun contratto “in proprio” con gli odierni attori, se non ex adverso in qualità di legale rappresentate della società
Di qui, il difetto di titolarità del rapporto passivo in capo al CP_2
convenuto de quo.
- 8 - II.II Ciò posto in ordine alle questioni preliminari, nel merito si osserva che la pretesa creditoria fatta valere dagli odierni attori nei confronti della risulta fondata (sia pure nei Controparte_2
limiti di seguito indicati), salvo quanto si dirà in ordine alla domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima.
La presente controversia necessita, infatti, di essere analizzata sotto un duplice angolo prospettico: da una parte, occorre valutare la fondatezza delle doglianze attoree in ordine alla asserita presenza di vizi e difformità dell'opera, nonché ritardi nella consegna della stessa;
dall'altra, però, attesa la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, oggetto del giudizio risulta essere altresì l'effettiva entità
(quantità e qualità) dei lavori svolti e le – eventuali – ulteriori somme spettanti alla per i lavori pattuiti, da contratto e extra CP_2
contratto, realizzati.
Per ragioni di opportunità logica, pare necessario procedere all'analisi delle questioni citate vagliando in via preliminare la fondatezza della domanda riconvenzionale della convenuta.
Tale profilo è stato oggetto di indagine dell'espletata consulenza tecnica (ctu dell'ing. ), il professionista avendo Per_2
dettagliatamente descritto e analizzato i lavori realizzati dalla ditta convenuta (cfr. risposta al quesito n. 1 della ctu dell'ing Persona_2
pp. 28 e ss.).
[...]
Si premette che non si terrà conto della ctu espletata dall'arch. Ed invero, questo Giudicante, con ordinanza del Per_1
20-5-2024, disponeva la rinnovazione delle indagini peritali, con la nomina di un nuovo ctu, evidenziando le criticità da cui era affetta
- 9 - la consulenza tecnica eseguita dall'arch. pur a seguito dei Per_1
chiarimenti depositati dallo stesso in data 8-4-2024. Il Giudice osservava che alla luce dei chiarimenti forniti dal ctu in data 8-4-
2024 apparivano insufficienti i risultati a cui aveva condotto la consulenza. E' evidente, dunque, che avendo questo Giudicante disposto la rinnovazione delle indagini peritali con la nomina di un nuovo consulente, tale decisione implica necessariamente un giudizio negativo sulla attendibilità della prima perizia. Si ritiene, dunque, di porre i risultati della seconda indagine, espletata dall'ing. , più affidabile della prima, a fondamneto del Per_2
proprio decisum.
Il consulente, ing. , ha analiticamente indicato i lavori svolti Per_2
e, sulla premessa che tali lavori – sebbene da contratto risultanti appaltati a corpo – debbano intendersi “a misura” – ha ritenuto l'importo dei lavori inizialmente previsti, valutate le dovute variazioni e riduzioni, corrispondete ad € 92.975,34.
A tali lavori originariamente pattuiti, vanno aggiunti poi quelli ulteriori, come da preventivi sottoposti all'accettazione della committenza ed ordinati dal D.L. con appositi ordini di servizio (cfr. pp. 35 e ss. dell'elaborato peritale), di talché l'importo dei lavori extra realizzati nell'ambito del contratto di appalto stipulato tra le parti risulta essere pari ad € 15.410,25, oltre i lavori non contrattualizzati oggetto della spiegata domanda riconvenzionale (cfr. pp. 38-40 dell'elaborato peritale) pari a € 3.240,00 oltre IVA.
- 10 - In conclusione, Il CTU, ing. , i cui risultati sono Per_2
condivisibili, in conformità all'incarico ricevuto ha accertato i lavori effettivamente eseguiti dalla convenuta comparando le opere previste contrattualmente, ed allegati alla relazione tecnica di parte attrice, con quelle effettivamente riscontrate sull'immobile di cui è causa, durante i sopralluoghi, svolti in contraddittorio tra le parti, ed ha quantificato in € 111.625,59 oltre IVA i lavori contrattualmente previsti e non previsti, complessivamente realizzati dall'impresa.
Ciò posto, in risposta ai quesiti nn. 2 e 3 posti dal giudice, accertate le opere che presentano difformità e vizi, ha indicato, per ciascuna di essa, i rimedi per eliminarli ed i relativi costi per un importo complessivo di € 15.241,02 oltre IVA, cui vanno aggiunti gli oneri relativi al rilascio delle certificazioni dell'impianto elettrico (nuovo certificato per le modifiche necessarie come stabilito dallo scrivente)
e di climatizzazione (mancante), di adeguamento di quella dell'impianto di riscaldamento, oltre a quella dell'impianto idraulico, valutabili in € 1200,00 oltre IVA. Inoltre, ritenuto che le lavorazioni previste da farsi per l'eliminazione dei vizi di esecuzione comportano la quasi totale inagibilità dell'immobile in relazione agli ambienti coinvolti, nonché calcolata in un mese la necessaria durata dei lavori, ha stimato in € 1.900,00 il mancato godimento attraverso la corresponsione del canone di locazione di un immobile avente le stesse caratteristiche.
Alla luce delle conclusioni del consulente d'ufficio, atteso che i sig.ri e hanno agito nei confronti della società Parte_1 Parte_2
convenuta – ai sensi degli artt. 1668 ss. c.c., nonché, dell'art. 13 del
- 11 - contratto di appalto del 10.12.2019 – al fine di far accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi, difformità e non rispondenza alle migliori regole dell'arte e/o alle qualità espressamente pattuite nel contratto di appalto, delle opere compiute dall'appaltatrice, risulta prima facie la fondatezza della domanda de qua, il consulente avendo riscontrato la presenza di vizi e difformità e quantificato tanto i costi necessari alla riparazione quanto quelli legati al mancato godimento dell'immobile durante la stessa.
Tuttavia, attesa altresì la fondatezza – come chiarito in premessa – della domanda riconvenzionale posta dalla società convenuta in ordine alle somme ad essa spettanti a titolo di compensi per le opere svolte e ancora non pagate, alcuna pretesa creditoria avanzata dagli attori nei confronti della può trovare accoglimento. CP_2
Infatti, dall'esame delle risultanze istruttorie, il consulente nominato, con corrette e complete osservazioni di carattere tecnico, in questa sede pienamente recepite, anche nella parte in cui sono stati motivatamente disattesi i rilievi critici dei tecnici di parte (cfr Cass. civ., ord. n. 1815 del 02.02.2015; Cass. civ., sent. n. 14471 del 25.06.2014;
Cass. civ. sent. n. 282 del 09.01.2009; Cass. civ., sent. n. 8355 del
03.04.2007; Cass. civ., sent. n. 7716 del 07.06.2000; Cass. civ., sent. n.
3492 del 11.03.2002) ha accertato che: a) alla per i lavori CP_2
contrattualmente previsti e non, complessivamente realizzati dall'impresa sono dovuti dagli attori € 111.625,59, cui vanno aggiunti per forniture € 2.377,00, per un totale di € 114.002,59; b) risultano già versati alla appaltatrice € 82.255,91; c) ulteriori € 15.241,02 vanno portati in detrazione, necessari all'eliminazione dei vizi di esecuzione;
- 12 - d) sono da corrispondere a parte attrice l'importo per le certificazioni degli impianti (€ 1.200,00 ovvero € 1.464,00 IVA inclusa) e quello per il canone di locazione valutato in € 1.900,00 IVA inclusa, per un totale di € 3.364,00 IVA inclusa.
In conclusione, fatte le dovute detrazioni alle luce delle risultanze istruttorie, emerge la fondatezza della pretesa creditoria della società convenuta da quantificare in € 13.141,66.
Sul punto occorre evidenziare che la relazione depositata, redatta all'esito di un'ampia attività di studio, a parere di questo giudice metodologicamente corretta ed esente da vizi, è condivisa in quanto sostenuta con una motivazione convincente e pienamente apprezzabile, dalla quale non v'è motivo di discostarsi.
Ciò posto, va infine chiarito che dalla somma così calcolata neppure può essere scomputato quanto richiesto da parte attrice né a titolo di penale né maggior danno per l'impossibilità di rilasciare l'appartamento condotto in locazione nelle more dell'ultimazione dei lavori per cui è causa.
Ed infatti risulta documentalmente provato – come riportato anche nell'elaborato peritale – che in data 08.08.2020 (cfr. verbale di sopraluogo congiunto con proroga, all.
6.D1 c), alla presenza degli attori e del geom. , in contraddittorio tra questi, nel corso di CP_3
un sopralluogo presso l'appartamento di cui è causa, veniva concordata la nuova data di ultimazione del 31.08.2020 entro la quale le opere elencate dovevano essere realizzate a regola d'arte. In tal caso era stabilito che non sarebbe stata applicata alcuna penale per ritardo né richiesto alcun importo per il maggior danno.
- 13 - Di qui l'infondatezza delle pretese attoree sul punto, atteso che è la stessa parte attrice a riconoscere l'avvenuta consegna nel termie concordato del 31.08.2020 laddove domanda i danni de quibus indicando quale dies ad quem nel calcolo dei giorni di ritardo il
31.08.2020 (“n. 47 giorni di ritardo dal termine di ultimazione pattuito del 15 luglio 2020 alla data di ultimazione del 31 agosto 2020 per euro 250,00 di penale per ogni giorno di ritardo” p. 26 atto di citazione).
Ciò posto in merito alle reciproche pretese economiche vantate dalle controparti, parte attrice ha chiesto altresì: a) la consegna delle dichiarazioni di conformità dell'impianto di riscaldamento, dell'impianto idrico e igienico sanitario, dell'impianto di condizionamento, degli infissi esterni, della porta blindata e delle schede tecniche, documentazioni e certificazioni degli stessi, dei certificati F-GAS dei condizionatori forniti ed installati;
b) di essere tenuto indenne dai convenuti per il mancato invio della comunicazione alla Banca Dati nazionale in via telematica entro 30 giorni dall'installazione dei condizionatori per l'utilizzo di gas fluorurati presenti, e da ogni altra eventuale violazione posta in essere delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia di interventi edilizi.
Come correttamente evidenziato dal CTU, per quanto riguarda il mancato rilascio delle certificazioni degli impianti eseguiti e dei serramenti va detto che nella produzione della convenuta CP_2
risultano depositate agli atti della convenuta le dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte dell'impianto elettrico realizzato (All.
- 14 - 1.F2 c); dell'impianto di riscaldamento caldaia e gas (All.
2.F2 c); certificazione serramenti esterni (All.
3.F2 c).
II.III Resta, infine, da esaminare la domanda posta dagli odierni attori nei confronti dell'architetto . CP_4
Con riferimento ai compiti del direttore lavori, in via generale si rileva che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. L'adempimento di tali obbligazioni richiede quindi non solo la verifica della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, ma altresì impone l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi e, conseguentemente, l'esercizio del potere concreto di vigilanza e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente (Cass.civ,II, 24 aprile 2008 n.10728; Cass.civ., II, 27 febbraio 2006 n.4366).
Nel caso in esame, le risultanze istruttorie mettono in evidenza, come correttamente valutato dal consulente d'ufficio – cui il giudice ha
- 15 - conferito incarico anche in ordine alla dovuta diligenza professionale profusa dall'arch. nell'esecuzione dell'incarico di direttore dei lavori
(pp. 67 e ss.) –,che il D.L. ha svolto il proprio incarico secondo il criterio della media diligenza durante l'esecuzione dei lavori e che i vizi di esecuzione accertati al termine dei lavori non erano immediatamente rilevabili, essi, comunque rientrando “nell'eventualità che al termine dei lavori vi siano delle lavorazioni da correggere o da rifare a seconda dei casi”.
Di qui l'assenza di responsabilità in capo al direttore dei lavori per i vizi e difformità dell'opera.
Per quanto attiene, invece, alla domanda riconvenzionale posta dall'architetto nei confronti degli attori – relativa all'attività ulteriore da questi svolta, esulante la direzione dei lavori, e asseritamente quantificata in € 6.000,00 – la stessa deve trovare accoglimento.
Infatti – pacifico che come rilevato dal CTU (cfr. p. 67 dell'elaborato peritale) la progettazione degli arredi, tra cui in particolare quelli della cucina, non rientra nell'incarico conferito all'arch. in CP_4
qualità di progettista e D.L., essendo soggetti a separata remunerazione – in ogni caso, alcuna specifica contestazione dei compensi professionali relativi a tale attività è stata dedotta o allegata dagli attori.
Sotto tale profilo, la parte attrice, a fronte di una allegazione chiara e articolata in punto di fatto dal convenuto, ha l'onere di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità; in caso contrario, i fatti dedotti dalla controparte debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui
- 16 - all'art. 115 c.p.c. Cosicché, la non contestazione dell'attore costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti
(fra le tante, di recente, Cass. n. 9439/2022).
Di qui l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'arch. . CP_4
III. Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di parte attrice e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo.
IV. Da ultimo deve essere reietta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalle parti convenute, atteso che le stesse non hanno provato la concreta ed effettiva esistenza di un danno risarcibile diverso ed ulteriore rispetto all'onere delle spese processuali;
d'altra parte, la previsione di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., deve ritenersi finalizzata a reprimere l'abuso dello strumento processuale, per cui, ai fini della sua applicazione, non è sufficiente l'infondatezza delle tesi prospettate, occorrendo pur sempre la presenza di malafede o colpa grave, non ravvisabile nel caso di specie.
Le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, vanno sopportate in via
- 17 - definitiva dagli attori, e soccombenti, in Parte_2 Parte_1
solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione XII civile, in persona del Giudice dott.ssa Luigia Stravino, definitivamente pronunciando in primo grado, così decide:
1. rigetta la domanda attorea nei confronti del sig. CP_3
in proprio;
[...]
2. condanna gli attori al pagamento in favore del sig. CP_3
in proprio delle spese di lite che si liquidano in €
[...]
5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3. rigetta la domanda attorea nei confronti della
[...]
Controparte_2
4. accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti degli attori Controparte_2
e li condanna al pagamento della somma di € 13.141,66, oltre interessi legali dal 5-3-2021 (data di proposizione della domanda giudiziale) al saldo;
5. condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano Controparte_2
in € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- 18 - 6. rigetta la domanda attorea nei confronti dell'arch.
; CP_4
7. accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dall'arch.
nei confronti degli attori e li condanna al CP_4
pagamento in favore dello stesso della somma di € 6.000,00;
8. condanna gli attori al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 CP_4
per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
9. dispone che le spese delle due consulenze tecniche di ufficio, come liquidate nel corso del giudizio, siano sopportate in via definitiva dagli attori e Parte_2
in solido tra loro. Parte_1
Così deciso in Napoli, in data 12.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Luigia Stravino)
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