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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/10/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO CA, all'esito dell'udienza del 30/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2317 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marco IB
PARTE RICORRENTE
E
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott.
[...]
, quale Dirigente dell'Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia CP_2
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: progressione economica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.3.2025, - premesso di aver prestato Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze del (d'ora innanzi, Controparte_1 anche solo , in qualità di docente non di ruolo inserita nelle graduatorie ad CP_3 esaurimento con reiterati incarichi di insegnamento a decorrere dal 12.10.2011 - adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo: di aver sempre percepito la retribuzione base prevista per i docenti al primo ingresso in ruolo, senza maturare alcuna anzianità di servizio sotto il profilo retributivo e contributivo;
di essere stata sempre retribuita con lo stipendio di prima fascia, corrispondente a quello previsto per il personale scolastico con anzianità inferiore ai due anni;
di avere diritto, pertanto, alla progressione stipendiale riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato a far data dal primo contratto a termine stipulato;
di avere inutilmente costituito in mora il convenuto, giusta lettera CP_1 ricevuta in data 6.12.2022.
Richiamata la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE e rievocata la pertinente giurisprudenza, anche Eurounitaria, formatasi in materia, la predetta parte ricorrente rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) accerti la violazione da parte del , in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore, del principio di non discriminazione - di cui alla direttiva 1999/70/CE, a propria volta attuativa dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 28.06.1999 (recepito con il d.lgs. 368/01) – ed il conseguenziale riconoscimento alla ricorrente della medesima progressione economica per fasce stipendiali prevista dai CCNL Comparto Scuola - succedutisi nel tempo e applicabili ratione temporis - al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica con decorrenza temporale dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato e cioè dal 12.10.2011 e per l'effetto, 2) condanni il , in Controparte_1 persona del pro tempore, al pagamento delle differenze retributive corrispondenti ai CP_4 suddetti incrementi stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti) come se la ricorrente fosse stata una docente a tempo indeterminato dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato e cioè dal 12.10.2011; 3) condanni il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, a collocare la parte ricorrente al livello stipendiale corrispondente come se la ricorrente fosse stata una docente a tempo indeterminato dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato e cioè dal 12.10.2011 ai sensi del CCNL Comparto Scuola”; il tutto, con vittoria di spese e competenze di causa.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto, il quale, senza contestare CP_1 la domanda attorea avente ad oggetto la “richiesta di progressione economica prevista per il personale con contratto a tempo indeterminato per il servizio svolto con contratto a tempo determinato nelle scuole statali ed al pagamento delle differenze retributive”, eccepiva, nondimeno, la prescrizione quinquennale del credito retributivo azionato, chiedendo, altresì, che non venisse valutato il servizio svolto nell'anno 2013 ai fini dell'inquadramento economico nelle fasce stipendiali.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 30.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che – come si evince dalla produzione documentale annessa al ricorso (cfr. stato matricolare e contratti a termine, sub doc. 1) – l'odierna parte
2 ricorrente ha stipulato con l'Amministrazione convenuta plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, prestando attività di insegnamento nei periodi analiticamente indicati nel libello introduttivo e per una durata di almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico (a partire dall'a.s. 2011/2012 fino all'a.s. 2024/2025).
Trova, dunque, applicazione l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, secondo cui: “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
È, poi, non contestato dal che – sulla scorta dei contratti collettivi succedutisi nel CP_3 tempo e fondati sul principio sancito dall'art. 526, comma 1, del D.lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”) – vi sia stata discriminazione retributiva nel trattamento riservato alla odierna parte ricorrente rispetto a quello riservato ai docenti assunti a tempo indeterminato, avendo la predetta parte conservato il livello stipendiale d'ingresso, senza beneficiare del sistema di progressione professionale per posizioni stipendiali riconosciuto al personale di ruolo.
2.2. Tanto premesso in fatto, devono richiamarsi i principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 22558/2016, secondo cui “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'I l luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex arti. 69, comma 1, e 71 d.lgs n.
165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione” (Cass. Sez. Lav. n. 22558 cit.).
A tali conclusioni la Suprema Corte è pervenuta valorizzando il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo
3 determinato (concluso il 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CE, EP e UN – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), da non confondere con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo.
Ed invero, la Corte ha evidenziato – sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia – che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del ; 8.9.2011, causa C-177/10, SA Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5
TFUE), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive derivanti dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di giustizia 9.7.2015, C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza; 7.3.2013, causa
C-393/11, Bertazzi).
Tali principi sono stati affermati anche successivamente dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 34546/2019) e costituiscono orami diritto vivente.
4 2.3. Alla luce di quanto precede, deve escludersi la conformità al diritto dell'Unione Europea delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo, senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.
La conseguenza dell'impostazione sin qui seguita impone, pertanto, di riconoscere alla parte ricorrente l'anzianità di servizio maturata sin dal primo rapporto a termine (successivo alla data del 10 luglio 2001, quale data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva
1999/70: cfr. l'art. 2 della direttiva) e nella misura in cui detta anzianità rileva, ai fini della progressione economica, in favore del personale assunto a tempo indeterminato.
Da quanto precede discende altresì la condanna generica del al pagamento, in CP_1 favore della predetta parte, delle differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti a termine intercorsi e quanto la docente avrebbe dovuto percepire con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in base ai periodi effettivamente lavorati, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994.
Del tutto conseguenziale è, poi, la condanna del a collocare parte ricorrente nella CP_3 fascia stipendiale corrispondente, come se la predetta parte fosse stata una docente a tempo indeterminato sin dal primo contratto di lavoro a termine.
2.4. Occorre, tuttavia, puntualizzare – per mera completezza di motivazione e sebbene la questione non sia stata espressamente introdotta dalla parte ricorrente – che, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali, non potrà tenersi conto del servizio prestato nell'anno 2013.
In tal senso si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. 21 maggio 2025, n. 13618), la quale – all'esito di una compiuta ricostruzione dell'articolato quadro normativo di riferimento (integrato, in particolare, dall'art. 9, comma 23, del D.L. n.
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, secondo cui “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e
2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”, nonché dall'art. 1, lett. b), del D.P.R. n. 122/2013, che ha
5 esteso la disposizione di blocco anche all'anno 2013) – ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
2.5. Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dal va CP_3 evidenziato che il relativo termine – pacificamente quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., essendosi azionato il diritto al pagamento di differenze retributive – decorre sia in pendenza dei diversi contratti di lavoro a termine, sia durante gli eventuali intervalli tra un contratto e l'altro (cfr. Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 575, secondo cui: “Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, n.
4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo – ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste”).
Va inoltre tenuto conto del fatto che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'anzianità del lavoratore, ove costituisca presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione degli scatti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto, per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto (Cass., 17 luglio 2007, n. 15893; Cass., 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass., 24 settembre 1996, n. 8430; Cass., del 5 gennaio 1993, n. 36; Cass., 16 gennaio 1993, n. 546).
Nel caso concreto, la prescrizione è stata utilmente interrotta con la missiva a mezzo p.e.c. ricevuta dal convenuto in data 6.12.2022 (cfr. doc.
3-a). CP_1
6 Alla luce di quanto precede, spettano alla parte ricorrente le differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente alla suddetta data (ovvero a decorrere dal 6.12.2017).
3. Le spese di lite, liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, stante la marcata serialità del presente contenzioso), vengono compensate in misura di 1/3, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal e del CP_1 conseguente ridimensionamento della pretesa economica.
Nel resto, dette spese seguono la soccombenza della parte resistente e vengono distratte in favore dell'Avv. Marco IB, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si precisa che il compenso viene aumentato in misura del 10%, ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, D.M. n. 55/2018, stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO CA, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) dichiara il diritto di al riconoscimento per intero, ai fini economici, Parte_1 di tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato (ad esclusione del servizio prestato nell'anno 2013);
b) per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 della predetta parte, delle differenze retributive derivanti dagli incrementi retributivi che il contratto collettivo collega alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, nei limiti della prescrizione quinquennale (ossia a decorrere dal
6.12.2017), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge, con collocamento della ricorrente nella relativa fascia stipendiale;
c) compensa in misura di 1/3 le spese di lite;
d) condanna il alla refusione di 2/3 delle spese di lite, Controparte_1 liquidate complessivamente e per l'intero in euro 5.091,90, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Marco
IB, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 30/10/2025
Il Giudice
NO CA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO CA, all'esito dell'udienza del 30/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2317 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marco IB
PARTE RICORRENTE
E
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott.
[...]
, quale Dirigente dell'Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia CP_2
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: progressione economica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.3.2025, - premesso di aver prestato Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze del (d'ora innanzi, Controparte_1 anche solo , in qualità di docente non di ruolo inserita nelle graduatorie ad CP_3 esaurimento con reiterati incarichi di insegnamento a decorrere dal 12.10.2011 - adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo: di aver sempre percepito la retribuzione base prevista per i docenti al primo ingresso in ruolo, senza maturare alcuna anzianità di servizio sotto il profilo retributivo e contributivo;
di essere stata sempre retribuita con lo stipendio di prima fascia, corrispondente a quello previsto per il personale scolastico con anzianità inferiore ai due anni;
di avere diritto, pertanto, alla progressione stipendiale riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato a far data dal primo contratto a termine stipulato;
di avere inutilmente costituito in mora il convenuto, giusta lettera CP_1 ricevuta in data 6.12.2022.
Richiamata la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE e rievocata la pertinente giurisprudenza, anche Eurounitaria, formatasi in materia, la predetta parte ricorrente rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) accerti la violazione da parte del , in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore, del principio di non discriminazione - di cui alla direttiva 1999/70/CE, a propria volta attuativa dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 28.06.1999 (recepito con il d.lgs. 368/01) – ed il conseguenziale riconoscimento alla ricorrente della medesima progressione economica per fasce stipendiali prevista dai CCNL Comparto Scuola - succedutisi nel tempo e applicabili ratione temporis - al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica con decorrenza temporale dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato e cioè dal 12.10.2011 e per l'effetto, 2) condanni il , in Controparte_1 persona del pro tempore, al pagamento delle differenze retributive corrispondenti ai CP_4 suddetti incrementi stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti) come se la ricorrente fosse stata una docente a tempo indeterminato dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato e cioè dal 12.10.2011; 3) condanni il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, a collocare la parte ricorrente al livello stipendiale corrispondente come se la ricorrente fosse stata una docente a tempo indeterminato dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato e cioè dal 12.10.2011 ai sensi del CCNL Comparto Scuola”; il tutto, con vittoria di spese e competenze di causa.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto, il quale, senza contestare CP_1 la domanda attorea avente ad oggetto la “richiesta di progressione economica prevista per il personale con contratto a tempo indeterminato per il servizio svolto con contratto a tempo determinato nelle scuole statali ed al pagamento delle differenze retributive”, eccepiva, nondimeno, la prescrizione quinquennale del credito retributivo azionato, chiedendo, altresì, che non venisse valutato il servizio svolto nell'anno 2013 ai fini dell'inquadramento economico nelle fasce stipendiali.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 30.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che – come si evince dalla produzione documentale annessa al ricorso (cfr. stato matricolare e contratti a termine, sub doc. 1) – l'odierna parte
2 ricorrente ha stipulato con l'Amministrazione convenuta plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, prestando attività di insegnamento nei periodi analiticamente indicati nel libello introduttivo e per una durata di almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico (a partire dall'a.s. 2011/2012 fino all'a.s. 2024/2025).
Trova, dunque, applicazione l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, secondo cui: “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
È, poi, non contestato dal che – sulla scorta dei contratti collettivi succedutisi nel CP_3 tempo e fondati sul principio sancito dall'art. 526, comma 1, del D.lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”) – vi sia stata discriminazione retributiva nel trattamento riservato alla odierna parte ricorrente rispetto a quello riservato ai docenti assunti a tempo indeterminato, avendo la predetta parte conservato il livello stipendiale d'ingresso, senza beneficiare del sistema di progressione professionale per posizioni stipendiali riconosciuto al personale di ruolo.
2.2. Tanto premesso in fatto, devono richiamarsi i principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 22558/2016, secondo cui “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'I l luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex arti. 69, comma 1, e 71 d.lgs n.
165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione” (Cass. Sez. Lav. n. 22558 cit.).
A tali conclusioni la Suprema Corte è pervenuta valorizzando il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo
3 determinato (concluso il 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CE, EP e UN – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), da non confondere con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo.
Ed invero, la Corte ha evidenziato – sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia – che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del ; 8.9.2011, causa C-177/10, SA Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5
TFUE), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive derivanti dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di giustizia 9.7.2015, C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza; 7.3.2013, causa
C-393/11, Bertazzi).
Tali principi sono stati affermati anche successivamente dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 34546/2019) e costituiscono orami diritto vivente.
4 2.3. Alla luce di quanto precede, deve escludersi la conformità al diritto dell'Unione Europea delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo, senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.
La conseguenza dell'impostazione sin qui seguita impone, pertanto, di riconoscere alla parte ricorrente l'anzianità di servizio maturata sin dal primo rapporto a termine (successivo alla data del 10 luglio 2001, quale data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva
1999/70: cfr. l'art. 2 della direttiva) e nella misura in cui detta anzianità rileva, ai fini della progressione economica, in favore del personale assunto a tempo indeterminato.
Da quanto precede discende altresì la condanna generica del al pagamento, in CP_1 favore della predetta parte, delle differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti a termine intercorsi e quanto la docente avrebbe dovuto percepire con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in base ai periodi effettivamente lavorati, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994.
Del tutto conseguenziale è, poi, la condanna del a collocare parte ricorrente nella CP_3 fascia stipendiale corrispondente, come se la predetta parte fosse stata una docente a tempo indeterminato sin dal primo contratto di lavoro a termine.
2.4. Occorre, tuttavia, puntualizzare – per mera completezza di motivazione e sebbene la questione non sia stata espressamente introdotta dalla parte ricorrente – che, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali, non potrà tenersi conto del servizio prestato nell'anno 2013.
In tal senso si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. 21 maggio 2025, n. 13618), la quale – all'esito di una compiuta ricostruzione dell'articolato quadro normativo di riferimento (integrato, in particolare, dall'art. 9, comma 23, del D.L. n.
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, secondo cui “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e
2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”, nonché dall'art. 1, lett. b), del D.P.R. n. 122/2013, che ha
5 esteso la disposizione di blocco anche all'anno 2013) – ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
2.5. Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dal va CP_3 evidenziato che il relativo termine – pacificamente quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., essendosi azionato il diritto al pagamento di differenze retributive – decorre sia in pendenza dei diversi contratti di lavoro a termine, sia durante gli eventuali intervalli tra un contratto e l'altro (cfr. Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 575, secondo cui: “Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, n.
4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo – ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste”).
Va inoltre tenuto conto del fatto che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'anzianità del lavoratore, ove costituisca presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione degli scatti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto, per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto (Cass., 17 luglio 2007, n. 15893; Cass., 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass., 24 settembre 1996, n. 8430; Cass., del 5 gennaio 1993, n. 36; Cass., 16 gennaio 1993, n. 546).
Nel caso concreto, la prescrizione è stata utilmente interrotta con la missiva a mezzo p.e.c. ricevuta dal convenuto in data 6.12.2022 (cfr. doc.
3-a). CP_1
6 Alla luce di quanto precede, spettano alla parte ricorrente le differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente alla suddetta data (ovvero a decorrere dal 6.12.2017).
3. Le spese di lite, liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, stante la marcata serialità del presente contenzioso), vengono compensate in misura di 1/3, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal e del CP_1 conseguente ridimensionamento della pretesa economica.
Nel resto, dette spese seguono la soccombenza della parte resistente e vengono distratte in favore dell'Avv. Marco IB, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si precisa che il compenso viene aumentato in misura del 10%, ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, D.M. n. 55/2018, stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO CA, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) dichiara il diritto di al riconoscimento per intero, ai fini economici, Parte_1 di tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato (ad esclusione del servizio prestato nell'anno 2013);
b) per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 della predetta parte, delle differenze retributive derivanti dagli incrementi retributivi che il contratto collettivo collega alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, nei limiti della prescrizione quinquennale (ossia a decorrere dal
6.12.2017), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge, con collocamento della ricorrente nella relativa fascia stipendiale;
c) compensa in misura di 1/3 le spese di lite;
d) condanna il alla refusione di 2/3 delle spese di lite, Controparte_1 liquidate complessivamente e per l'intero in euro 5.091,90, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Marco
IB, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 30/10/2025
Il Giudice
NO CA
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