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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 5096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5096 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 9097 /2024
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. IANNUCCI Parte_1
LUIGI, presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.07.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento ex l.18/80).
L si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, letta la perizia depositata dal ctu dott. , nominato Per_1 nella presente fase, all'esito, lette le note scritte depositate dalle parti, è pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il ctu nominato nella presente fase, dott.ssa , Persona_2 ha ritenuto la non sussistenza dei requisiti sanitari in capo al ricorrente per beneficiare della prestazione richiesta.
La ctu afferma infatti che il ricorrente, di anni 70 al momento della visita, è affetto da “Vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con parkinsonismo secondario in esiti di TIA (2001) e di evento ischemico (2013) con secondaria emiparesi a destra, esiti di tiroidectomia sub-totale (09/2018) per gozzo multinodulare complicato da esiti di disfonia/disfagia per lesione del nervo ricorrente;
Cardiopatia ipertensiva;
BPCO;
Artrosi polidistrettuale;
Ipoacusia bilaterale corretta con utilizzo di apparecchio acustico”. Chiarisce la ctu che il quadro patologico del consta di patologie presenti in Pt_1 forma cronica, a genesi multifattoriale, che interessano diversi distretti anatomico.
Nello specifico, afferma la ctu, “in ambito neurologico, il ricorrente presenta una vasculopatia cerebrale cronica in parkinsonismo secondario. L'encefalopatia vascolare è considerata una malattia neurologica abitualmente di natura cronica o progressiva, in cui è presente un disturbo di diverse funzioni corticali superiori, includenti la memoria, il pensiero, l'orientamento, la comprensione, la capacità di calcolo e di apprendimento, il linguaggio, la critica e il giudizio. Lo stato di coscienza
è vigile. Le alterazioni della sfera cognitiva sono comunemente accompagnate, e talora precedute, da un deterioramento nel controllo delle emozioni, nel comportamento sociale o nella motivazione. Tale patologia, di notevole rilevanza clinico-funzionale e medico-legale, trae la sua etiologia in una riduzione (atrofia) della massa cerebrale con assottigliamento della corteccia, non limitata al solo lobo temporale, bensì più grave e diffusa oppure in una danno legato a ictus ischemici o emorragici o a malattia dei piccoli vasi cerebrali (MPVC). In tale contesto può svilupparsi il parkinsonismo secondario su base vascolare a differenza del Morbo di Parkinson che è una malattia neurodegenerativa primaria. Il suo esordio è, generalmente, acuto e conseguente di evento ischemico con una sintomatologia caratterizzata da instabilità posturale precoce, bradicinesia, rigidità (spesso asimmetrica), decadimento cognitivo, incontinenza urinaria, labilità emotiva, disartria e disfagia Il decorso è caratterizzato da andamento a gradini o stabile dopo l'evento vascolare, con possibile progressione con nuovi eventi ischemici. Confrontando quanto scritto con la documentazione agli atti si rileva, nell'ultima valutazione neurologica del 04.06.24, un soggetto affetto da emiparesi destra da esiti di ictus cerebrale ischemico, parkinsonismo vascolare.
Antecedente alla certificazione citata, vi è la valutazione neurologica del 03.10.22 in cui si conferma un quadro di encefalopatia vascolare cronica con atrofia cerebrale in soggetto con TIA del 2001 e evento ischemico nel 2013. Agli atti vi sono anche diversi referti radiologici di cui ultimo datato 12.08.22 in cui si conferma: “…Conclusioni: atrofia cerebrale diffusa su verosimile base vascolare. Segni di marcata insufficienza cronica del circolo carotideo…(leuco-araiosi) ...esiti stabilizzati di multipli infarti ischemici di tipo lacunare bilaterale…”. La ctu poi prosegue osservando che il ricorrente è stato oggetto di intervento chirurgico alla tiroide con tiroidectomia quasi totale (come da relazione di dimissione ospedaliera del 13.09.18) e chiarisce che in atti vi è anche esame istologico in cui si segnala un reperto di iperplasia nodulare della tiroide, Mentre le restanti certificazioni fanno riferimento alla complicanze ascrivibile all'intervento chirurgico relativo alla lesione del nervo ricorrente con conseguente disfonia/disartria per cui si è reso necessario intervento di tracheostomia con successiva tracheoplastica. Dà inoltre conto del fatto che agli atti vi sono diverse valutazioni cliniche tra cui una valutazione neurologica del
04.06.24, in cui si fa riferimento ad una disfonia e disfagia mista da paralisi del X nervo cranico post-chirurgico.
Osserva, inoltre la ctu all'esito della visita peritale espletata sulla persona del ricorrente, che, per quanto concerne la disfonia e disfagia, “Dai test somministrati si evidenzia una lieve positività alla prova di Romberg. Riferisce il persistere di disfagia per cibi solidi e/o liquidi”(v. pag. 9 perizia).
Per quanto concerne l'ipoacusia bilaterale, rileva la ctu che il ricorrente “collabora attivamente alla ricostruzione anamnestica non evidenziando un patologico deficit della capacità uditiva, corretta mediante utilizzo di apparecchi acustici” (così a pag. 9 della perizia).
Per quanto concerne invece l'ambito cardio-respiratorio, la ctu ha affermato che “il ricorrente presenta un quadro clinico di ipertensione arteriosa e di BPCO: agli vi sono valutazioni cardiologiche in cui si descrive un quadro di ipertensione, mentre al referto ecocardiografico del 03.02.05 non si evidenziano disfunzione di organo”.(v. pag. 9 ctu).
In ordine all'apparato osteoarticolare, poi, la Ctu ha osservato che “in atti non vi sono certificazioni che attestino una limitazione funzionale sia a carico dello scheletro appendicolare che assile”(v. pag 10 ctu) e che la deambulazione avviene con atteggiamento atassico con accenno al “freezing” e lievemente falciante a destra. Infine, quanto all'aspetto neurologico, osserva la ctu che “il periziato risponde in maniera congrua all'argomento trattato, evidenziando un inziale accenno a deficit mnesici rivolti prevalentemente alla memoria recente. Il tono dell'umore è eutimico.
La facies è mimica con assenza di patologico rallentamento ideomotorio”. Alla luce di quanto riscontrato personalmente all'esito della visita sulla persona del ricorrente, e di quanto documentato in atti, pertanto, la ctu conclude ritenendo che “il quadro patologico, personalmente verificato, non determina la necessità di assistenza continua al fine del soddisfacimento dei c.d. “atti vitali”, poiché non si evidenziano alterazioni della capacità gestionale, la quale è sufficientemente conservata per l'età.
Difatti, in ambito neurologico, il ricorrente presenta un quadro clinico riconducibile ad una vasculopatia cerebrale che allo stato non determina una limitazione funzionale, mentre la componente extra-piramidale nella forma in cui è affetto non determina una limitazione funzionale. Inoltre, anche in ambito osteoarticolare si segnalano solo limitazioni articolari che non determinano una alterazione funzionale importante, mentre per l'apparato cardiorespiratorio la documentazione depositata, associata alla personale valutazione, non evidenza una limitazione allo sforzo fisico. Per quanto concerne il concetto relativo all'impossibilità nella deambulazione autonoma, esso è da intendere in un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di caduta e, quindi, tale da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore, il ricorrente appronta una deambulazione autonoma. A riguardo, come già precedentemente descritto la stessa è caratterizzata dagli esiti dell'evento ischemico che, tuttavia, non ne limitano la capacità deambulatoria la quale avviene con il solo appoggio monolaterale. Anche
i passaggi posturali avvengono autonomamente sebbene con necessità di appoggio”.
Non sussistono dunque, secondo la ctu, in capo al i requisiti per beneficiare Pt_1 dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni rese dalla ctu sono logiche, ben motivate e coerenti con l'esame degli atti e sono pertanto integralmente condivise e fatte proprie.
Si rileva inoltre come le stesse siano peraltro analoghe a quelle riscontrate dal ctu nominato nella prima fase, che pure non aveva riconosciuto il requisito sanitario in capo al periziato.
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Val la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003), e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi, ivi incluse le spese di ctu, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 12977/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi, liquidate nella complessiva somma di euro 2.097,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- spese di ctu come da separato decreto. Aversa, 17.12.2025.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo