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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1466/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
CINTIOLI FULVIO, AT
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1179/2021 depositato il 24/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1858/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 03/07/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20151T001127000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'appellato si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, avviso di liquidazione e rettifica dell'Agenzia delle Entrate per l'imposta di registro relativa a compravendita di terreno di sua proprietà, avente superficie di mq.
3.949 e destinazione mista: parte a F/1 e parte a” fascia di rispetto” per depuratore comunale. Al dichiarato prezzo di vendita di € 30.000,00 l'Ufficio impositore sostituì il valore di € 70,000,00. Il ricorso denunciò: - difetto di motivazione e inattendibilità del metodo comparativo a causa della inconferenza dei valori economici degli immobili presi a parametro;
- mancato contraddittorio e omessa verifica sui luoghi;
- incongruenza del valore economico stimato, data la destinazione funzionale dell'immobile e la sua composizione irregolare nonché in ragione dello scadente stato di conservazione.
Si costituì la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
Il Giudice adìto ha rigettato il ricorso perché ritenutolo inammissibile a causa della mancata prova della data di notificazione dell'impugnato avviso.
Il Ricorrente ha proposto appello, anzitutto argomentando l'erroneità della pronuncia di inammissibilità e, quindi, riproducendo le originarie censure, non prima di avere chiesto dichiarazione giudiziale di cessata materia del contendere.
Si è costituita la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente si versa sulla doglianza opposta alla pronuncia di inammissibilità del ricorso. Il
Collegio constata che figura in atti copia della busta che contenne l'avviso recapitato al Contribuente mediante il servizio postale;
constata pure che nel “retro” della busta figura il timbro postale dell'ufficio di Messina che provvide a smistare in Città (ove risiedeva il destinatario) il plico in questione. Risalta nel timbro la data
11.9.2017, che consente di dedurre che successivamente fu recapitato il plico. Poiché il ricorso è stato spedito documentatamente addì 8 novembre 2017 e recapitato nel successivo 10 novembre, la tempestività del ricorso risulta dimostrata grazie al citato documento, che non è stato contestato dalla Controparte ed appare al Collegio certamente attendibile e, quindi, probante.
Per quanto attiene al merito, la Corte esamina la doglianza denunciante il difetto di motivazione e, correlativamente, l'asserita inattendibilità della comparazione sulla base della quale l'Ufficio ha concepito la rettifica.
Il Collegio rileva, nell'avviso impugnato, idonea motivazione, la quale infatti menziona, al fine della comparazione, due contratti di compravendita che giustificano, ad avviso dell'Ufficio impositore, il valore economico assegnato in rettifica all'immobile in questione, giacché aventi ad oggetto aree assimilabili per destinazione e ubicazione. Peraltro, nella motivazione l'Ufficio dà atto della diversità di destinazione urbanistica delle due porzioni del terreno in questione (F/1 e Fascia di rispetto), così attribuendo all'area F/1 per servizi e infrastrutture il valore economico mutuato dagli accennati due negozi, cioè € 39,71 per metro quadro, e all'area in “fascia di rispetto” un valore minimo, cioè € 5 per metro quadro.
Non basta ad insidiare l'attendibilità della comparazione il fatto che uno dei due negozi presi a parametro – cioè quello del 2014 in cui figura “venditore” il medesimo Contribuente – ha visto attribuito il valore di € 40,00 grazie all'esito del giudizio in Commissione Tributaria Provinciale. La Corte, infatti, ritiene ben utilizzabile quel valore ai fini della comparazione, in ragione della sua asseverazione giudiziale.
Inconferente è, poi, la circostanza addotta dall'Appellante, cioè che quell'esito giudiziale di riferimento ha formato oggetto di appello, dichiarato pendente. Ciò perché era onere ed interesse dell'Appellante informare la Corte dell'andamento di quel processo di riesame nonché del suo esito, ben ipotizzabile in ragione dell'anno di sua iscrizione a ruolo, il 2019. Sicché il mancato assolvimento dell'onere è, di per sé, decisivo processualmente;
e, per altro verso, lascia dedurre l'esito sfavorevole di quell'appello giacché, altrimenti,
l'Appellante avrebbe dato contezza al Collegio del proprio successo.
Con riguardo, poi, alla doglianza denunciante l'incongruenza del valore determinato dall'Ufficio, la Corte la disattende per le seguenti ragioni.
Anzitutto, non può ritenersi incongrua una valutazione fondata sui citati due elementi di comparazione, donde emerge un valore economico dell'area in F/1 pari a quello effettivamente attribuito dall'Ufficio alla porzione del bene in questione avente eguale destinazione funzionale. Peraltro, non risponde a verità l'asserto dell'Appellante che il terreno da lui venduto con contratto del 2014 e preso a parametro di valutazione dall'Ufficio (insieme con l'altro negozio del 2012) aveva destinazione diversa da quella dell'area in esame.
Infatti, l'avviso di rettifica impugnato dà atto che la destinazione di quel terreno venduto nel 2012 era a zona
“F/1”; e non figura in atti alcuna dimostrazione del contrario da parte dell'Appellante.
Del resto, l'attribuzione del valore unitario di € 5 all'area in Fascia di rispetto – ch'è ben inferiore al valore di € 39,71attribuito all'area in F/1 – appare alla Corte alquanto favorevole al Contribuente. Ciò perché i mq.
2.269 in Fascia di rispetto, sebbene non edificabili, tuttavia consentono l'utilizzo della rispettiva cubatura per l'edificazione nell'attigua area in F/1, così incrementando la capacità edificatorie di quest'ultima. Così è in generale – salva speciale preclusione urbanistica comunale che, però, non viene dedotta dall'Appellante – secondo giurisprudenza della Suprema Corte, per la quale l'impossibilità di costruzione in “fascia di rispetto” non impedisce l'utilizzabilità della relativa volumetria ammissibile in funzione dell'edificazione in area limitrofa
(Cass. Civ., Ord., Sez. 2, n. 25118/2018; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 21/12/2015, n. 25668; Cass. civ., Sez.
I, Sentenza, 13/04/2012, n. 5875). In tal senso è, del resto, anche la giurisprudenza amministrativa, per la quale “In materia edilizia ed urbanistica, la cd. fascia di rispetto stradale, in quanto obbligo di distanza in senso urbanistico, è inserita nel computo della volumetria realizzabile e determinazione della superficie utilmente utilizzabile, contribuendo alla definizione della portata edificatoria della più vasta area nella quale resta inserita” (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 20/02/2018, n. 312; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, Sentenza, 25/06/2013, n. 610; Tar Sicilia, Palermo Sez. II, Sent., 02/10/2012, n. 1939; T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 27/11/2006, n. 2178).
Il fatto, poi, che lo stato di conservazione dell'immobile è dichiarato scadente e che l'area in Fascia di rispetto ha superficie irregolare appare inconferente al Collegio giacché l'utilizzazione per servizi e infrastrutture non trova ovviamente ostacolo nello stato di conservazione del terreno. Del resto, l'astratta trasferibilità del volume della relativa area a quella in F/1 conferma vieppiù questa conclusione. La riflessione vale pure per disattendere la doglianza denunciante il mancato sopralluogo dei funzionari sul fondo, quale suggerito dalla
Circolare n. 16/E del 2016 dell'Agenzia delle Entrate. Ciò perché – data l'irrilevanza dello “stato di conservazione” del terreno – a null'altro sarebbe servito un sopralluogo su terreno prossimo/attiguo a quelli dei quali già si aveva il valore economico.
Per quanto attiene, poi, alla domanda diretta a pronuncia di cessazione della materia del contendere, la Corte la disattende perché non rinviene la dimostrazione che il provvedimento qui in esame sia stato annullato giudizialmente o in autotutela.
Infine, con riguardo alla doglianza mirante all'elisione della sanzione irrogata dall'Ufficio, la Corte ritiene di doverla disattendere, prestando attenzione alla notevole differenza tra il valore dichiarato e quello accertato
(€ 30.000 < € 78.000); e notando, peraltro, che il valore dichiarato per l'intero immobile venduto corrisponde ad un valore unitario medio di € 7,60 per metro quadro, ch'è di poco maggiore del valore unitario attribuito dall'Ufficio all'area compresa in “fascia di rispetto”, cioè € 5,00 per metro quadro. Insomma, al Collegio non sembra che l'originaria valutazione del Contribuente sia esente da colpa.
La parziale infondatezza del ricorso induce la Corte a compensare parte delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, così riducendo il rimborso, a favore dell'Agenzia delle Entrate, ad € 300,00 per il primo grado e ad € 400,00 per il presente grado, con l'incremento dei due importi a misura degli accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 1179/2021 r.g., lo accoglie parzialmente, così riconoscendo l'ammissibilità del ricorso introduttivo e, però, confermando il provvedimento oggetto del contendere. Condanna l'Appellante a rimborsare all'Agenzia delle Entrate € 300,00 per il primo grado e ad
€ 400,00 per il presente grado, con l'incremento dei due importi a misura degli accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
Il AT Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Luigi Petrucci
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
CINTIOLI FULVIO, AT
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1179/2021 depositato il 24/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1858/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 03/07/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20151T001127000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'appellato si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, avviso di liquidazione e rettifica dell'Agenzia delle Entrate per l'imposta di registro relativa a compravendita di terreno di sua proprietà, avente superficie di mq.
3.949 e destinazione mista: parte a F/1 e parte a” fascia di rispetto” per depuratore comunale. Al dichiarato prezzo di vendita di € 30.000,00 l'Ufficio impositore sostituì il valore di € 70,000,00. Il ricorso denunciò: - difetto di motivazione e inattendibilità del metodo comparativo a causa della inconferenza dei valori economici degli immobili presi a parametro;
- mancato contraddittorio e omessa verifica sui luoghi;
- incongruenza del valore economico stimato, data la destinazione funzionale dell'immobile e la sua composizione irregolare nonché in ragione dello scadente stato di conservazione.
Si costituì la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
Il Giudice adìto ha rigettato il ricorso perché ritenutolo inammissibile a causa della mancata prova della data di notificazione dell'impugnato avviso.
Il Ricorrente ha proposto appello, anzitutto argomentando l'erroneità della pronuncia di inammissibilità e, quindi, riproducendo le originarie censure, non prima di avere chiesto dichiarazione giudiziale di cessata materia del contendere.
Si è costituita la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente si versa sulla doglianza opposta alla pronuncia di inammissibilità del ricorso. Il
Collegio constata che figura in atti copia della busta che contenne l'avviso recapitato al Contribuente mediante il servizio postale;
constata pure che nel “retro” della busta figura il timbro postale dell'ufficio di Messina che provvide a smistare in Città (ove risiedeva il destinatario) il plico in questione. Risalta nel timbro la data
11.9.2017, che consente di dedurre che successivamente fu recapitato il plico. Poiché il ricorso è stato spedito documentatamente addì 8 novembre 2017 e recapitato nel successivo 10 novembre, la tempestività del ricorso risulta dimostrata grazie al citato documento, che non è stato contestato dalla Controparte ed appare al Collegio certamente attendibile e, quindi, probante.
Per quanto attiene al merito, la Corte esamina la doglianza denunciante il difetto di motivazione e, correlativamente, l'asserita inattendibilità della comparazione sulla base della quale l'Ufficio ha concepito la rettifica.
Il Collegio rileva, nell'avviso impugnato, idonea motivazione, la quale infatti menziona, al fine della comparazione, due contratti di compravendita che giustificano, ad avviso dell'Ufficio impositore, il valore economico assegnato in rettifica all'immobile in questione, giacché aventi ad oggetto aree assimilabili per destinazione e ubicazione. Peraltro, nella motivazione l'Ufficio dà atto della diversità di destinazione urbanistica delle due porzioni del terreno in questione (F/1 e Fascia di rispetto), così attribuendo all'area F/1 per servizi e infrastrutture il valore economico mutuato dagli accennati due negozi, cioè € 39,71 per metro quadro, e all'area in “fascia di rispetto” un valore minimo, cioè € 5 per metro quadro.
Non basta ad insidiare l'attendibilità della comparazione il fatto che uno dei due negozi presi a parametro – cioè quello del 2014 in cui figura “venditore” il medesimo Contribuente – ha visto attribuito il valore di € 40,00 grazie all'esito del giudizio in Commissione Tributaria Provinciale. La Corte, infatti, ritiene ben utilizzabile quel valore ai fini della comparazione, in ragione della sua asseverazione giudiziale.
Inconferente è, poi, la circostanza addotta dall'Appellante, cioè che quell'esito giudiziale di riferimento ha formato oggetto di appello, dichiarato pendente. Ciò perché era onere ed interesse dell'Appellante informare la Corte dell'andamento di quel processo di riesame nonché del suo esito, ben ipotizzabile in ragione dell'anno di sua iscrizione a ruolo, il 2019. Sicché il mancato assolvimento dell'onere è, di per sé, decisivo processualmente;
e, per altro verso, lascia dedurre l'esito sfavorevole di quell'appello giacché, altrimenti,
l'Appellante avrebbe dato contezza al Collegio del proprio successo.
Con riguardo, poi, alla doglianza denunciante l'incongruenza del valore determinato dall'Ufficio, la Corte la disattende per le seguenti ragioni.
Anzitutto, non può ritenersi incongrua una valutazione fondata sui citati due elementi di comparazione, donde emerge un valore economico dell'area in F/1 pari a quello effettivamente attribuito dall'Ufficio alla porzione del bene in questione avente eguale destinazione funzionale. Peraltro, non risponde a verità l'asserto dell'Appellante che il terreno da lui venduto con contratto del 2014 e preso a parametro di valutazione dall'Ufficio (insieme con l'altro negozio del 2012) aveva destinazione diversa da quella dell'area in esame.
Infatti, l'avviso di rettifica impugnato dà atto che la destinazione di quel terreno venduto nel 2012 era a zona
“F/1”; e non figura in atti alcuna dimostrazione del contrario da parte dell'Appellante.
Del resto, l'attribuzione del valore unitario di € 5 all'area in Fascia di rispetto – ch'è ben inferiore al valore di € 39,71attribuito all'area in F/1 – appare alla Corte alquanto favorevole al Contribuente. Ciò perché i mq.
2.269 in Fascia di rispetto, sebbene non edificabili, tuttavia consentono l'utilizzo della rispettiva cubatura per l'edificazione nell'attigua area in F/1, così incrementando la capacità edificatorie di quest'ultima. Così è in generale – salva speciale preclusione urbanistica comunale che, però, non viene dedotta dall'Appellante – secondo giurisprudenza della Suprema Corte, per la quale l'impossibilità di costruzione in “fascia di rispetto” non impedisce l'utilizzabilità della relativa volumetria ammissibile in funzione dell'edificazione in area limitrofa
(Cass. Civ., Ord., Sez. 2, n. 25118/2018; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 21/12/2015, n. 25668; Cass. civ., Sez.
I, Sentenza, 13/04/2012, n. 5875). In tal senso è, del resto, anche la giurisprudenza amministrativa, per la quale “In materia edilizia ed urbanistica, la cd. fascia di rispetto stradale, in quanto obbligo di distanza in senso urbanistico, è inserita nel computo della volumetria realizzabile e determinazione della superficie utilmente utilizzabile, contribuendo alla definizione della portata edificatoria della più vasta area nella quale resta inserita” (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 20/02/2018, n. 312; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, Sentenza, 25/06/2013, n. 610; Tar Sicilia, Palermo Sez. II, Sent., 02/10/2012, n. 1939; T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 27/11/2006, n. 2178).
Il fatto, poi, che lo stato di conservazione dell'immobile è dichiarato scadente e che l'area in Fascia di rispetto ha superficie irregolare appare inconferente al Collegio giacché l'utilizzazione per servizi e infrastrutture non trova ovviamente ostacolo nello stato di conservazione del terreno. Del resto, l'astratta trasferibilità del volume della relativa area a quella in F/1 conferma vieppiù questa conclusione. La riflessione vale pure per disattendere la doglianza denunciante il mancato sopralluogo dei funzionari sul fondo, quale suggerito dalla
Circolare n. 16/E del 2016 dell'Agenzia delle Entrate. Ciò perché – data l'irrilevanza dello “stato di conservazione” del terreno – a null'altro sarebbe servito un sopralluogo su terreno prossimo/attiguo a quelli dei quali già si aveva il valore economico.
Per quanto attiene, poi, alla domanda diretta a pronuncia di cessazione della materia del contendere, la Corte la disattende perché non rinviene la dimostrazione che il provvedimento qui in esame sia stato annullato giudizialmente o in autotutela.
Infine, con riguardo alla doglianza mirante all'elisione della sanzione irrogata dall'Ufficio, la Corte ritiene di doverla disattendere, prestando attenzione alla notevole differenza tra il valore dichiarato e quello accertato
(€ 30.000 < € 78.000); e notando, peraltro, che il valore dichiarato per l'intero immobile venduto corrisponde ad un valore unitario medio di € 7,60 per metro quadro, ch'è di poco maggiore del valore unitario attribuito dall'Ufficio all'area compresa in “fascia di rispetto”, cioè € 5,00 per metro quadro. Insomma, al Collegio non sembra che l'originaria valutazione del Contribuente sia esente da colpa.
La parziale infondatezza del ricorso induce la Corte a compensare parte delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, così riducendo il rimborso, a favore dell'Agenzia delle Entrate, ad € 300,00 per il primo grado e ad € 400,00 per il presente grado, con l'incremento dei due importi a misura degli accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 1179/2021 r.g., lo accoglie parzialmente, così riconoscendo l'ammissibilità del ricorso introduttivo e, però, confermando il provvedimento oggetto del contendere. Condanna l'Appellante a rimborsare all'Agenzia delle Entrate € 300,00 per il primo grado e ad
€ 400,00 per il presente grado, con l'incremento dei due importi a misura degli accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
Il AT Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Luigi Petrucci