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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 61/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Sezione Civile
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede;
visti gli atti del fascicolo di cui in epigrafe;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA rilevato che, nel caso in cui sia proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c., la valutazione del giudice è limitata alle questioni preliminari in fatto e in diritto che si rivelino agevolmente accertabili allo stato degli atti, essendo escluso, proprio in ragione della peculiare natura dell'istituto, che il giudice possa entrare nel merito delle contrapposte allegazioni difensive delle parti;
rilevato che lo strumento della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite previsto dall'art. 696 bis c.p.c. non presenta fra i requisiti di ammissibilità la non contestazione in ordine all'an debeatur, in quanto il tenore letterale della norma e la esplicita finalità deflattiva perseguita dal legislatore non consentono di ravvisare in via interpretativa siffatto preteso requisito di ammissibilità che, di fatto, finirebbe per vanificare lo strumento della consulenza preventiva a fini conciliativi qualora fosse sufficiente a paralizzarne l'espletamento la semplice contestazione sull'an debeatur da parte del convenuto (cfr. Trib. Milano 26.1.2017); ritenuto, infine, che, alla luce delle allegazioni dei ricorrenti e della documentazione prodotta in atti, possano ritenersi sussistenti i requisiti del fumus bonis iuris e la strumentalità fra la domanda ex art. 696 bis c.p.c. in esame ed il prospettato giudizio di merito;
AMMETTE la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.
NOMINA il collegio peritale nelle persone della Dott.ssa ( quale Persona_1 Email_1
medico-legale e del Dott. ( quale specialista della Persona_2 Email_2
materia;
FORMULA al collegio nominato il quesito che segue: “Letti gli atti e i documenti del procedimento, effettuati gli opportuni accertamenti tecnici, sentite le parti e i CTP, acquisite, se necessarie, informazioni presso terzi e presso la P.A., il CTU:
- descriva la sintomatologia soggettiva del periziando;
- esponga, a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo, della disamina di tutto quanto risulti utile ad una esaustiva definizione dei fatti, e della visita medica del ricorrente, se vi sia stato inadempimento contrattuale da parte del soggetto resistente e se, quindi, questo abbia cagionato o contribuito a cagionare il danno lamentato;
- rilevi se i trattamenti sanitari esperiti siano stati eseguito in conformità alle leges artis e se, quindi, gli stessi abbiano pregiudicato in modo sostanziale la salute del ricorrente;
- ove accerti una condotta colposa dei sanitari, indichi la natura e l'entità delle lesioni subite dal ricorrente in rapporto causale con la stessa, specificando eventualmente la perdita di chances di guarigione;
- verifichi se il modulo del consenso informato sottoscritto dal paziente: a) contenga un'informazione chiara, dettagliata e completa circa le caratteristiche, la tecnica di esecuzione, gli esiti prevedibili ed i rischi dei trattamenti in questione;
b) prospettino le (eventuali) alternative terapeutiche
(contemplate dalle Linee Guida accreditate);
- valuti, quindi, l'invalidità biologica permanente e temporanea, il grado di sofferenza conseguita alle lesioni riportate, l'incidenza delle lesioni sulla sfera psichica e relazionale del danneggiato, nonché su quella lavorativa sia essa specifica attuale oppure generica futura, la necessità di assistenza medica o paramedica futura, la congruità delle spese sostenute e da sostenersi;
- tenti la conciliazione tra le parti”; visto l'art. 127 ter c.p.c.;
DISPONE che il collegio peritale, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, depositi in cancelleria una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità;
ASSEGNA alle parti il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare telematicamente:
- eventuali proposte di modifica/integrazione al quesito;
- eventuale istanze di ricusazione del consulente;
- eventuale motivato dissenso rispetto allo svolgimento del giuramento telematico;
INVITA le parti a comunicare la nomina dei propri consulenti di parte mediante deposito telematico, assegnando termine sino all'inizio delle operazioni peritali;
AUTORIZZA E INVITA il consulente a fissare la data di inizio delle operazioni peritali e a dare comunicazione di data e luogo ai legali delle parti con atto trasmesso telematicamente nel sistema pct;
AUTORIZZA sin d'ora il collegio peritale ad avvalersi, se necessario, di un ausiliario nell'espletamento dell'incarico conferito;
FISSA
- il termine di 90 giorni decorrenti dall'inizio delle operazioni peritali per la trasmissione della relazione dal consulente alle parti;
- il termine di ulteriori 20 giorni entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione;
- il termine di ulteriori 20 giorni entro il quale il consulente deve depositare la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica relazione sulle stesse;
AVVISA il collegio peritale che:
- le richieste di proroga devono essere depositate 15 gg prima della scadenza e motivate. In caso di mancata motivazione ovvero di motivazione non idonea ovvero di mancata richiesta di proroga, il compenso sarà decurtato dal 30% al 50%;
- l'elaborato peritale e l'istanza di liquidazione del compenso dovranno essere depositati in via telematica separatamente dalla perizia;
- l'istanza di liquidazione deve dare esatto conto del calcolo e portare in allegato i file delle pezze giustificative delle anticipazioni.
Si comunichi ai consulenti nominati.
Verbania, 15 aprile 2025
Il Giudice
Caterina Sinico
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Sezione Civile
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede;
visti gli atti del fascicolo di cui in epigrafe;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA rilevato che, nel caso in cui sia proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c., la valutazione del giudice è limitata alle questioni preliminari in fatto e in diritto che si rivelino agevolmente accertabili allo stato degli atti, essendo escluso, proprio in ragione della peculiare natura dell'istituto, che il giudice possa entrare nel merito delle contrapposte allegazioni difensive delle parti;
rilevato che lo strumento della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite previsto dall'art. 696 bis c.p.c. non presenta fra i requisiti di ammissibilità la non contestazione in ordine all'an debeatur, in quanto il tenore letterale della norma e la esplicita finalità deflattiva perseguita dal legislatore non consentono di ravvisare in via interpretativa siffatto preteso requisito di ammissibilità che, di fatto, finirebbe per vanificare lo strumento della consulenza preventiva a fini conciliativi qualora fosse sufficiente a paralizzarne l'espletamento la semplice contestazione sull'an debeatur da parte del convenuto (cfr. Trib. Milano 26.1.2017); ritenuto, infine, che, alla luce delle allegazioni dei ricorrenti e della documentazione prodotta in atti, possano ritenersi sussistenti i requisiti del fumus bonis iuris e la strumentalità fra la domanda ex art. 696 bis c.p.c. in esame ed il prospettato giudizio di merito;
AMMETTE la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.
NOMINA il collegio peritale nelle persone della Dott.ssa ( quale Persona_1 Email_1
medico-legale e del Dott. ( quale specialista della Persona_2 Email_2
materia;
FORMULA al collegio nominato il quesito che segue: “Letti gli atti e i documenti del procedimento, effettuati gli opportuni accertamenti tecnici, sentite le parti e i CTP, acquisite, se necessarie, informazioni presso terzi e presso la P.A., il CTU:
- descriva la sintomatologia soggettiva del periziando;
- esponga, a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo, della disamina di tutto quanto risulti utile ad una esaustiva definizione dei fatti, e della visita medica del ricorrente, se vi sia stato inadempimento contrattuale da parte del soggetto resistente e se, quindi, questo abbia cagionato o contribuito a cagionare il danno lamentato;
- rilevi se i trattamenti sanitari esperiti siano stati eseguito in conformità alle leges artis e se, quindi, gli stessi abbiano pregiudicato in modo sostanziale la salute del ricorrente;
- ove accerti una condotta colposa dei sanitari, indichi la natura e l'entità delle lesioni subite dal ricorrente in rapporto causale con la stessa, specificando eventualmente la perdita di chances di guarigione;
- verifichi se il modulo del consenso informato sottoscritto dal paziente: a) contenga un'informazione chiara, dettagliata e completa circa le caratteristiche, la tecnica di esecuzione, gli esiti prevedibili ed i rischi dei trattamenti in questione;
b) prospettino le (eventuali) alternative terapeutiche
(contemplate dalle Linee Guida accreditate);
- valuti, quindi, l'invalidità biologica permanente e temporanea, il grado di sofferenza conseguita alle lesioni riportate, l'incidenza delle lesioni sulla sfera psichica e relazionale del danneggiato, nonché su quella lavorativa sia essa specifica attuale oppure generica futura, la necessità di assistenza medica o paramedica futura, la congruità delle spese sostenute e da sostenersi;
- tenti la conciliazione tra le parti”; visto l'art. 127 ter c.p.c.;
DISPONE che il collegio peritale, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, depositi in cancelleria una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità;
ASSEGNA alle parti il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare telematicamente:
- eventuali proposte di modifica/integrazione al quesito;
- eventuale istanze di ricusazione del consulente;
- eventuale motivato dissenso rispetto allo svolgimento del giuramento telematico;
INVITA le parti a comunicare la nomina dei propri consulenti di parte mediante deposito telematico, assegnando termine sino all'inizio delle operazioni peritali;
AUTORIZZA E INVITA il consulente a fissare la data di inizio delle operazioni peritali e a dare comunicazione di data e luogo ai legali delle parti con atto trasmesso telematicamente nel sistema pct;
AUTORIZZA sin d'ora il collegio peritale ad avvalersi, se necessario, di un ausiliario nell'espletamento dell'incarico conferito;
FISSA
- il termine di 90 giorni decorrenti dall'inizio delle operazioni peritali per la trasmissione della relazione dal consulente alle parti;
- il termine di ulteriori 20 giorni entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione;
- il termine di ulteriori 20 giorni entro il quale il consulente deve depositare la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica relazione sulle stesse;
AVVISA il collegio peritale che:
- le richieste di proroga devono essere depositate 15 gg prima della scadenza e motivate. In caso di mancata motivazione ovvero di motivazione non idonea ovvero di mancata richiesta di proroga, il compenso sarà decurtato dal 30% al 50%;
- l'elaborato peritale e l'istanza di liquidazione del compenso dovranno essere depositati in via telematica separatamente dalla perizia;
- l'istanza di liquidazione deve dare esatto conto del calcolo e portare in allegato i file delle pezze giustificative delle anticipazioni.
Si comunichi ai consulenti nominati.
Verbania, 15 aprile 2025
Il Giudice
Caterina Sinico