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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/10/2025, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 157/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. AT AR Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 01/02/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. , rappresentata e difesa in Parte_1 P.IVA_1 giudizio dall'avv. Eliana Varvara e dall'avv. Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
GIÀ (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Andrea Davide P.IVA_2
Arnaldi, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado datato 11/8/20; appellato
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 659 emessa il 18/7/23 dal Tribunale di Rovigo (Giudice dott. Marco Pesoli).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'adita Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, accogliere l'appello proposto per i motivi e le ragioni suindicate e, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Rovigo, n.
659/2023 emessa il 18.07.2023, depositata in cancelleria il 20.07.2023 e non notificata, resa inter-partes nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1678/2020
R.G.:
Nel merito:
- 1) Previa rideterminazione del numero corretto delle fatture di acquisto pagate in ritardo, di cui al documento 7 di parte provinciale, erroneamente indicate in sentenza in numero 335, piuttosto che in numero 304;
- 2) Nonchè, previa rideterminazione dei giorni di ritardo erroneamente indicati rispettivamente in 11, 13 e 14 piuttosto che in 11, 9 e 8 giorni ridurre conseguentemente la condanna al pagamento degli interessi moratori;
- 3) Respingersi la domanda proposta da già Controparte_1 [...]
, relativa sia agli interessi anatocistici ai sensi Controparte_2 dell'art. 1283 c.c., perchè infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni e le ragioni indicate;
-4) Respingersi, inoltre, anche quella relativa ai 13.400,00 euro, a titolo di costi di recupero a causa del ritardato pagamento ai sensi dell'art 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs n. 192/12, in quanto risultano dovuti solo 40 euro per un unico ritardo o al più 120 euro per il decorso di tre scadenze
2 immediatamente successive, perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni e le ragioni indicate;
-5) In subordine, in ogni caso rigettare la domanda proposta da Controparte_1 già , rideterminando l'importo di 40 euro Controparte_2 per le 304 fatture, per un importo pari ad euro 12.160,00 (per quanto detto al punto sub. 1);
-6) Inoltre, rigettare la domanda relativa alla condanna delle spese di lite di primo grado, perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni e le ragioni indicate;
-7) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre contributi previdenziali ed assistenziali enti pubblici del presente grado di giudizio.
Per parte appellata:
Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE: respingere l'appello, le domande e le eccezioni avversarie tutte in quanto inammissibili per i motivi di cui in narrativa con tutte le opportune e conseguenti pronunce.
NEL MERITO:
➢ IN VIA PRINCIPALE, respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte da con l'Atto di citazione in appello notificato in Parte_1 data 01.02.2024 in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare (per la parte relativa Firmato ai capi ex adverso impugnati) la Sentenza n. 659/2023 emessa nel primo grado di giudizio in data 20.07.2023 dal Tribunale di Rovigo in relazione al procedimento r.g.
1678/2020 o, comunque, accogliere le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta Ecc.ma Corte;
3 ➢ IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE, riformare parzialmente la Sentenza
n. 659/2023 emessa nel primo grado di giudizio in data 20.07.2023 dal Tribunale di Rovigo in relazione al procedimento r.g. 1678/2020 nella parte in cui sono Cont state rigettate le domande proposte da aventi a oggetto la condanna di al pagamento della residua somma di cui alle Note Debito, Parte_1 degli interessi anatocistici nonché del risarcimento ex art. 6, comma 2, D.lgs.
231/2002 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di ad Controparte_1 ottenere il pagamento da parte di dei seguenti crediti Parte_1
(ovvero di ogni diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta) e, per l'effetto, condannare al relativo pagamento in favore di Parte_1
Controparte_1
- € 7.613,20 per residua somma di cui alle Note Debito prodotte oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta residua sorte capitale di cui alle Note Debito che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
oltre infine alla cifra pari a residui € 1.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle ulteriori residue fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo.
➢ IN VIA SUBORDINATA IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di CP_1
(già ad ottenere il pagamento da parte della
[...] Controparte_2
e, per l'effetto, condannare la al Parte_1 Parte_1
4 pagamento in favore di (già di Controparte_1 Controparte_2 ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a (già Controparte_1 [...]
per: Controparte_2
- importo a titolo di residui ulteriori interessi di mora oltre gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione oltre, infine al residuo importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato l'11/8/2020, Parte_2
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Rovigo, la
[...]
per sentire condannare la convenuta al pagamento degli Parte_1 interessi di mora, degli interessi anatocistici e del risarcimento ex art. 6, comma
2, del D.lgs. n. 231/02 per il ritardo nel pagamento di n. 368 fatture.
Si costituiva la chiedendo il rigetto delle domande. Parte_1
Con sentenza n. 659 del 18/7/23, il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente la domanda, accertando che la Parte_3
era tenuta al pagamento degli interessi di mora, ai sensi dell'art. 4,
[...]
5 comma 1 d.lgs 231/2002, su 335 fatture per 11, 13 e 14 giorni di mora, nonché al pagamento dei relativi interessi anatocistici, con decorrenza dall'11/8/2020 e, infine, al pagamento della somma di €13.400,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02. Condannava, quindi, la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della banca, liquidate nei minimi (€2.540,00) per la disagevole disamina delle ragioni attoree con abuso del rinvio per relationem a documenti esterni di non facile lettura.
Avverso la sentenza, la proponeva tempestivo appello, Parte_1
Cont mentre costituitasi, resisteva al gravame e proponeva a sua volta appello incidentale.
All'udienza del 23/9/25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti, richiamate le conclusioni come sopra trascritte e le difese svolte negli atti conclusivi depositati nei termini assegnati, chiedevano la rimessione della causa in decisione e la
Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
La vicenda consegue al fatto che , società che aveva sottoscritto apposita Pt_4 convenzione con la per la fornitura di energia elettrica dietro Parte_1 pagamento del corrispettivo da fatturare mensilmente, ha ceduto pro soluto in data 30/3/2016 a (ora i crediti Controparte_2 CP_1 derivanti dal predetto rapporto (v. doc. 4 primo grado banca). La banca cessionaria, riscontrato un ritardo nei pagamenti delle fatture, ha instaurato il presente contenzioso per ottenere il pagamento delle seguenti somme:
- € 7.935,85 per interessi moratori ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati a causa del tardivo pagamento dei crediti di cui la banca era cessionaria da altra società, oltre agli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 cc;
6 - € 14.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 368 fatture pagate in ritardo.
Nel contraddittorio fra le parti, il primo giudice ha accolto parzialmente la domanda sulla base delle seguenti argomentazioni:
- circa un primo blocco di 335 fatture, comunicate all'ente il 13, 15 e 16 febbraio (doc. 7 ), ha ritenuto provato che le stesse erano state Parte_1 pagate in data 25/3/2016, a fronte di una scadenza a 30 giorni, rispettivamente, del 14, 16 e 17 marzo 2016, e, quindi, con un ritardo compreso tra 11, 13 e 14 giorni che dava diritto al pagamento degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/02;
- circa il secondo blocco di 72 fatture, comunicate all'ente nelle date del
9/3/2016 e 16/3/.2016 (doc. 10 ), con scadenza a 30 giorni, ha Parte_1 rilevato che erano state saldate nei termini, nelle date 8/4/2016 e
15/4/2016, rispettivamente;
- circa gli interessi anatocistici, ha statuito che questi erano dovuti a far data dalla notifica dell'atto di citazione (11/8/2020), ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
- circa il risarcimento del danno forfettario ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00, ha affermato che tale importo doveva essere moltiplicato per ciascuna delle 335 fatture in ordine alle quali è stato accertato il ritardo nel pagamento, per complessivi
€13.400,00.
La ha proposto appello, lamentando l'erroneità della Parte_1 sentenza in relazione ai seguenti aspetti:
7 1. erronea individuazione del numero delle fatture e dei giorni di ritardo;
2. erronea applicazione dell'art. 1283 cc;
3. erronea applicazione dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/02;
4. errata regolamentazione delle spese processuali.
oltre a chiedere il rigetto dell'appello principale, ha proposto Parte_2 appello incidentale, per i seguenti motivi:
a. indeterminatezza degli importi dovuti;
b. mancato accoglimento della domanda in relazione al secondo blocco di fatture;
c. erroneo calcolo del numero di fatture su cui applicare l'art.&
D.Lgs.231/02.
***
Appello principale.
Con il primo motivo di appello principale, la sostiene Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che gli interessi di mora, da calcolarsi in sede di precetto, riguardano n. 335 fatture per un ritardo compreso tra 11, 13 e 14 giorni. Secondo l'appellante, invece, dovevano essere escluse dal calcolo le note di credito e doveva essere calcolato correttamente il ritardo, compreso tra 8, 9 e 11 giorni.
Il motivo va accolto.
Nella sentenza impugnata si legge: “Quanto al primo blocco di 335 fatture, comunicate all'ente il 13, 15 e 16 febbraio (doc. 7), è provato che delle stesse sia stata deliberata la liquidazione con la determina 265/2015, e che le stesse sono state messe in pagamento con i mandati n. 1054 /1055 /1056 del 22.03.2016 e
1100 e 1101 del 25.03.2016 (doc. 29 convenuto). I mandati prodotti riportano le singole causali di pagamento e risultano regolarmente saldati in data 25.3.2016
(doc. 30 convenuto)” (v. punto 11, pag. 6 sentenza).
8 Il documento 7, prodotto dalla e preso a riferimento dal Parte_1 primo giudice, corrisponde all'elenco allegato all'atto di cessione del 30-
31/3/2016; in tale elenco sono ricomprese le fatture emesse in data 11 e 12 febbraio 2016 nonché 10 note di credito, queste da escludersi dal calcolo degli Cont interessi di mora (del resto, nel documento prodotto da sub 3, in primo grado, denominato “Dettaglio nota debito per interessi di mora”, tali note di Cont debito non sono nemmeno riportate). Ed è la stessa che riconosce in 304 le fatture di cui al doc. 7 della (al netto delle note credito che sono n. 10); Parte_1
a tale numero di fatture non può essere aggiunto quello delle fatture di cui al doc.
10 della in quanto si tratta di fatture pagate nei termini (v. sentenza Parte_1 pag. 7, punto 12).
Ne consegue che il calcolo degli interessi di mora deve essere effettuato per le fatture indicate nel doc. 7, preso a riferimento dal primo giudice, senza tenere conto delle note di credito, calcolando, come dies a quo, il giorno successivo alla scadenza dei 30 giorni dalla ricezione (ossia il 14 o il 16/3/2016), e, come dies ad quem, la data del pagamento (ossia il 25/3/2016: doc. 30 Provincia primo grado).
Con il secondo motivo di appello, la lamenta la errata applicazione Parte_1 dell'art. 1283 cc da parte del primo giudice che ha così disposto: “Sono poi dovuti dal convenuto, sugli interessi di mora calcolati alla stregua dei punti che precedono, gli interessi anatocistici a far data dalla notifica dell'atto di citazione (11.8.2020), ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12” (v. sentenza pag. 7, punto 14). Sostiene l'appellante che, in mancanza di un ritardo superiore a sei mesi, la norma invocata non poteva trovare applicazione.
Il motivo non può essere accolto.
9 La condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di capitalizzazione giova li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, da tale momento in poi produrranno (Cass. 1164/2017; 12043/2004; 4830/2004; Cass.
SU 10156/1998). Gli interessi, dunque, in tanto possono fungere da capitale e perciò produrre a loro volta interessi, in quanto, alla data della domanda, si siano accumulati per almeno sei mesi.
Ora, premesso che la domanda ex art. 1283 cc è stata formulata dalla in CP_2 modo chiaro e coerente con la norma invocata (v. conclusioni 18/3/23), va riscontrato che, alla data della domanda giudiziale (11/8/20), gli interessi moratori dovuti per i circa 11 (o 9) giorni di ritardo (ossia, dal 14-16 marzo
2016, data di scadenza delle fatture, al 25 marzo 2016, data del pagamento), si erano accumulati da ben più di sei mesi.
Sussiste, dunque, il presupposto per l'applicazione dell'art. 1283 cc.
Con il terzo motivo di appello, la si duole della condanna al Parte_1 pagamento di € 40,00 per ciascuna fattura, ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/02.
Secondo l'appellante, a prescindere dal fatto che il numero delle fatture era di
304 e non di 335, doveva considerarsi il comportamento non corretto del creditore che aveva richiesto il pagamento di un numero esorbitante di fatture tutte nello stesso momento, in difformità dalla prassi precedente, e la sostanziale unitarietà del rapporto che aveva generato un unico atto solutorio.
Il motivo è fondato.
L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, modificato dal D.Lgs. 192/2012, così dispone: “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva
10 la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per recupero del credito”.
La norma appena riportata, in recepimento della Direttiva Europea 2011/7/UE
(che ha modificato l'art. 3, primo comma, lett. e) della Direttiva 2000/35/CE), mira a fornire uno strumento di tutela per i creditori, prevedendo, come deterrente al ritardo nei pagamenti, un importo forfettario per le spese di recupero del credito, importo che deve intendersi riferito ad ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza. In questo senso, infatti, la Corte di
Giustizia si è più volte pronunciata e sulla questione relativa alle modalità di applicazione dell'importo di € 40,00 in caso di ritardo nei pagamenti riguardante una pluralità di fatture, ha ritenuto che il predetto importo non debba essere calcolato una sola volta per il credito complessivo oggetto del recupero, bensì, debba essere moltiplicato per ciascuna singola transazione commerciale, ancorché riconducibile ad un unico contratto (cfr. CdGE n. 585/20 del
20/10/2022; n. 78/22 del 4/5/23; n. 279/23 dell'11/7/24).
Tale interpretazione, tuttavia, non può prescindere dall'esame delle modalità concrete della singola fattispecie, in quanto una applicazione automatica potrebbe non essere coerente con la finalità della disciplina, volta a garantire la puntualità nei pagamenti funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa e non certo quello di favorire un indebito incremento del dovuto.
Ora, nel caso di specie, la richiesta di pagamento è avvenuta a seguito di una cessione massiva delle fatture da a , per cui il Pt_4 Controparte_2 conseguente invio delle fatture al debitore da parte della cessionaria era avvenuta in blocco, sulla base di un comportamento del creditore non corrispondente agli accordi contrattuali che prevedevano l'emissione mensile e che fino a quel momento erano stati rispettati. Un tale comportamento anomalo nella ordinaria e regolare sequenza dell'invio delle fatture, se pure non incide sulla effettiva
11 debenza degli interessi moratori in conseguenza del ritardo nel pagamento, certamente assume rilievo ai fini della entità della pretesa risarcitoria ex art. 6
D.Lgs. 231/02, non potendosi negare che l'invio in blocco di 368 fatture aveva reso l'operazione eccezionalmente unitaria, in difformità agli accordi contrattuali e con obiettiva difficoltà per il tempestivo e contestuale pagamento di tutte le fatture.
Pertanto, l'alterazione, imputabile al creditore, della regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazioni e la emissione mensile delle fatture, con accumulo delle stesse, inviate in un'unica soluzione ed alle quali è seguito il pagamento avvenuto in una unica data, pur ritardata (25/3/2016), giustifica la limitazione del risarcimento forfettario (€ 40,00) per una unica operazione di recupero.
L'accoglimento dell'appello principale giustifica la diversa regolamentazione delle spese in considerazione dell'esito complessivo della lite.
Appello incidentale.
Per quanto riguarda l'appello incidentale, va osservato che la lamenta: CP_2
- l'indeterminatezza dei criteri di quantificazione. In realtà, il criterio per la quantificazione degli interessi dovuti è determinabile attraverso il calcolo degli interessi di mora su ciascuna delle fatture riportate nel doc. 7, escluse le note di credito, per il numero di giorni (11 o 9) intercorrenti dalla scadenza al 25/3/2016;
- la mancata prova del pagamento. In realtà, i mandati di pagamento prodotti sono accompagnati anche dall'esito positivo del loro buon fine
(v. doc.29-30 Provincia primo grado);
- l'errato conteggio delle fatture. In realtà, l'elenco contenuto nella nota di debito prodotta da parte appellata comprende anche le 66 fatture (oltre a
6 note di credito) pagate nei termini, nonostante le stesse debbano essere escluse dal conteggio del dovuto.
12 Ne consegue che l'appello incidentale deve essere integralmente rigettato.
***
Per quanto sopra esposto, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma del punto a) della sentenza impugnata, deve essere riconosciuto Cont il diritto di al pagamento degli interessi di mora, da applicare sugli importi delle fatture di cui al doc.7 prodotto dalla in primo grado, Parte_1 escluse le note di credito;
il calcolo ex art. 4 D.Lgs. 231/02 deve essere effettuato dal giorno successivo alla scadenza di 30 giorni di ciascuna fattura, per il numero di giorni di ritardo fino al pagamento, avvenuto in data 25/3/2016, con conseguente condanna della al pagamento del relativo Parte_1 importo.
Fermo il punto b), deve essere, altresì, riformato il punto c) della sentenza impugnata laddove si condanna la al pagamento di Parte_1
€13.400,00 ex art. 6 D.Lgs. 231/02, anziché al pagamento di € 40,00 a quello stesso titolo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate, in considerazione della parziale reciproca soccombenza.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 659 emessa il 18/7/23 dal Tribunale di Rovigo, fermo il punto Cont b), condanna la al pagamento a favore di Parte_1 CP_1
[...]
- degli interessi di mora ex art. 4 D.Lgs 231/02, da calcolarsi sulle 304 fatture di cui al doc.7 prodotto dalla in primo grado, Parte_1
13 escluse le note di credito, per il numero di giorni di ritardo fino al
25/3/2016;
- di € 40,00 ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/02;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. compensa le spese tra le parti.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di in relazione all'appello incidentale. CP_1
Venezia, 30/9/25
Il Presidente
AT AR
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 157/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. AT AR Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 01/02/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. , rappresentata e difesa in Parte_1 P.IVA_1 giudizio dall'avv. Eliana Varvara e dall'avv. Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
GIÀ (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Andrea Davide P.IVA_2
Arnaldi, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado datato 11/8/20; appellato
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 659 emessa il 18/7/23 dal Tribunale di Rovigo (Giudice dott. Marco Pesoli).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'adita Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, accogliere l'appello proposto per i motivi e le ragioni suindicate e, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Rovigo, n.
659/2023 emessa il 18.07.2023, depositata in cancelleria il 20.07.2023 e non notificata, resa inter-partes nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1678/2020
R.G.:
Nel merito:
- 1) Previa rideterminazione del numero corretto delle fatture di acquisto pagate in ritardo, di cui al documento 7 di parte provinciale, erroneamente indicate in sentenza in numero 335, piuttosto che in numero 304;
- 2) Nonchè, previa rideterminazione dei giorni di ritardo erroneamente indicati rispettivamente in 11, 13 e 14 piuttosto che in 11, 9 e 8 giorni ridurre conseguentemente la condanna al pagamento degli interessi moratori;
- 3) Respingersi la domanda proposta da già Controparte_1 [...]
, relativa sia agli interessi anatocistici ai sensi Controparte_2 dell'art. 1283 c.c., perchè infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni e le ragioni indicate;
-4) Respingersi, inoltre, anche quella relativa ai 13.400,00 euro, a titolo di costi di recupero a causa del ritardato pagamento ai sensi dell'art 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs n. 192/12, in quanto risultano dovuti solo 40 euro per un unico ritardo o al più 120 euro per il decorso di tre scadenze
2 immediatamente successive, perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni e le ragioni indicate;
-5) In subordine, in ogni caso rigettare la domanda proposta da Controparte_1 già , rideterminando l'importo di 40 euro Controparte_2 per le 304 fatture, per un importo pari ad euro 12.160,00 (per quanto detto al punto sub. 1);
-6) Inoltre, rigettare la domanda relativa alla condanna delle spese di lite di primo grado, perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni e le ragioni indicate;
-7) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre contributi previdenziali ed assistenziali enti pubblici del presente grado di giudizio.
Per parte appellata:
Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE: respingere l'appello, le domande e le eccezioni avversarie tutte in quanto inammissibili per i motivi di cui in narrativa con tutte le opportune e conseguenti pronunce.
NEL MERITO:
➢ IN VIA PRINCIPALE, respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte da con l'Atto di citazione in appello notificato in Parte_1 data 01.02.2024 in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare (per la parte relativa Firmato ai capi ex adverso impugnati) la Sentenza n. 659/2023 emessa nel primo grado di giudizio in data 20.07.2023 dal Tribunale di Rovigo in relazione al procedimento r.g.
1678/2020 o, comunque, accogliere le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta Ecc.ma Corte;
3 ➢ IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE, riformare parzialmente la Sentenza
n. 659/2023 emessa nel primo grado di giudizio in data 20.07.2023 dal Tribunale di Rovigo in relazione al procedimento r.g. 1678/2020 nella parte in cui sono Cont state rigettate le domande proposte da aventi a oggetto la condanna di al pagamento della residua somma di cui alle Note Debito, Parte_1 degli interessi anatocistici nonché del risarcimento ex art. 6, comma 2, D.lgs.
231/2002 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di ad Controparte_1 ottenere il pagamento da parte di dei seguenti crediti Parte_1
(ovvero di ogni diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta) e, per l'effetto, condannare al relativo pagamento in favore di Parte_1
Controparte_1
- € 7.613,20 per residua somma di cui alle Note Debito prodotte oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta residua sorte capitale di cui alle Note Debito che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
oltre infine alla cifra pari a residui € 1.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle ulteriori residue fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo.
➢ IN VIA SUBORDINATA IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di CP_1
(già ad ottenere il pagamento da parte della
[...] Controparte_2
e, per l'effetto, condannare la al Parte_1 Parte_1
4 pagamento in favore di (già di Controparte_1 Controparte_2 ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a (già Controparte_1 [...]
per: Controparte_2
- importo a titolo di residui ulteriori interessi di mora oltre gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione oltre, infine al residuo importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato l'11/8/2020, Parte_2
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Rovigo, la
[...]
per sentire condannare la convenuta al pagamento degli Parte_1 interessi di mora, degli interessi anatocistici e del risarcimento ex art. 6, comma
2, del D.lgs. n. 231/02 per il ritardo nel pagamento di n. 368 fatture.
Si costituiva la chiedendo il rigetto delle domande. Parte_1
Con sentenza n. 659 del 18/7/23, il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente la domanda, accertando che la Parte_3
era tenuta al pagamento degli interessi di mora, ai sensi dell'art. 4,
[...]
5 comma 1 d.lgs 231/2002, su 335 fatture per 11, 13 e 14 giorni di mora, nonché al pagamento dei relativi interessi anatocistici, con decorrenza dall'11/8/2020 e, infine, al pagamento della somma di €13.400,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02. Condannava, quindi, la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della banca, liquidate nei minimi (€2.540,00) per la disagevole disamina delle ragioni attoree con abuso del rinvio per relationem a documenti esterni di non facile lettura.
Avverso la sentenza, la proponeva tempestivo appello, Parte_1
Cont mentre costituitasi, resisteva al gravame e proponeva a sua volta appello incidentale.
All'udienza del 23/9/25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti, richiamate le conclusioni come sopra trascritte e le difese svolte negli atti conclusivi depositati nei termini assegnati, chiedevano la rimessione della causa in decisione e la
Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
La vicenda consegue al fatto che , società che aveva sottoscritto apposita Pt_4 convenzione con la per la fornitura di energia elettrica dietro Parte_1 pagamento del corrispettivo da fatturare mensilmente, ha ceduto pro soluto in data 30/3/2016 a (ora i crediti Controparte_2 CP_1 derivanti dal predetto rapporto (v. doc. 4 primo grado banca). La banca cessionaria, riscontrato un ritardo nei pagamenti delle fatture, ha instaurato il presente contenzioso per ottenere il pagamento delle seguenti somme:
- € 7.935,85 per interessi moratori ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati a causa del tardivo pagamento dei crediti di cui la banca era cessionaria da altra società, oltre agli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 cc;
6 - € 14.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 368 fatture pagate in ritardo.
Nel contraddittorio fra le parti, il primo giudice ha accolto parzialmente la domanda sulla base delle seguenti argomentazioni:
- circa un primo blocco di 335 fatture, comunicate all'ente il 13, 15 e 16 febbraio (doc. 7 ), ha ritenuto provato che le stesse erano state Parte_1 pagate in data 25/3/2016, a fronte di una scadenza a 30 giorni, rispettivamente, del 14, 16 e 17 marzo 2016, e, quindi, con un ritardo compreso tra 11, 13 e 14 giorni che dava diritto al pagamento degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/02;
- circa il secondo blocco di 72 fatture, comunicate all'ente nelle date del
9/3/2016 e 16/3/.2016 (doc. 10 ), con scadenza a 30 giorni, ha Parte_1 rilevato che erano state saldate nei termini, nelle date 8/4/2016 e
15/4/2016, rispettivamente;
- circa gli interessi anatocistici, ha statuito che questi erano dovuti a far data dalla notifica dell'atto di citazione (11/8/2020), ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
- circa il risarcimento del danno forfettario ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00, ha affermato che tale importo doveva essere moltiplicato per ciascuna delle 335 fatture in ordine alle quali è stato accertato il ritardo nel pagamento, per complessivi
€13.400,00.
La ha proposto appello, lamentando l'erroneità della Parte_1 sentenza in relazione ai seguenti aspetti:
7 1. erronea individuazione del numero delle fatture e dei giorni di ritardo;
2. erronea applicazione dell'art. 1283 cc;
3. erronea applicazione dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/02;
4. errata regolamentazione delle spese processuali.
oltre a chiedere il rigetto dell'appello principale, ha proposto Parte_2 appello incidentale, per i seguenti motivi:
a. indeterminatezza degli importi dovuti;
b. mancato accoglimento della domanda in relazione al secondo blocco di fatture;
c. erroneo calcolo del numero di fatture su cui applicare l'art.&
D.Lgs.231/02.
***
Appello principale.
Con il primo motivo di appello principale, la sostiene Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che gli interessi di mora, da calcolarsi in sede di precetto, riguardano n. 335 fatture per un ritardo compreso tra 11, 13 e 14 giorni. Secondo l'appellante, invece, dovevano essere escluse dal calcolo le note di credito e doveva essere calcolato correttamente il ritardo, compreso tra 8, 9 e 11 giorni.
Il motivo va accolto.
Nella sentenza impugnata si legge: “Quanto al primo blocco di 335 fatture, comunicate all'ente il 13, 15 e 16 febbraio (doc. 7), è provato che delle stesse sia stata deliberata la liquidazione con la determina 265/2015, e che le stesse sono state messe in pagamento con i mandati n. 1054 /1055 /1056 del 22.03.2016 e
1100 e 1101 del 25.03.2016 (doc. 29 convenuto). I mandati prodotti riportano le singole causali di pagamento e risultano regolarmente saldati in data 25.3.2016
(doc. 30 convenuto)” (v. punto 11, pag. 6 sentenza).
8 Il documento 7, prodotto dalla e preso a riferimento dal Parte_1 primo giudice, corrisponde all'elenco allegato all'atto di cessione del 30-
31/3/2016; in tale elenco sono ricomprese le fatture emesse in data 11 e 12 febbraio 2016 nonché 10 note di credito, queste da escludersi dal calcolo degli Cont interessi di mora (del resto, nel documento prodotto da sub 3, in primo grado, denominato “Dettaglio nota debito per interessi di mora”, tali note di Cont debito non sono nemmeno riportate). Ed è la stessa che riconosce in 304 le fatture di cui al doc. 7 della (al netto delle note credito che sono n. 10); Parte_1
a tale numero di fatture non può essere aggiunto quello delle fatture di cui al doc.
10 della in quanto si tratta di fatture pagate nei termini (v. sentenza Parte_1 pag. 7, punto 12).
Ne consegue che il calcolo degli interessi di mora deve essere effettuato per le fatture indicate nel doc. 7, preso a riferimento dal primo giudice, senza tenere conto delle note di credito, calcolando, come dies a quo, il giorno successivo alla scadenza dei 30 giorni dalla ricezione (ossia il 14 o il 16/3/2016), e, come dies ad quem, la data del pagamento (ossia il 25/3/2016: doc. 30 Provincia primo grado).
Con il secondo motivo di appello, la lamenta la errata applicazione Parte_1 dell'art. 1283 cc da parte del primo giudice che ha così disposto: “Sono poi dovuti dal convenuto, sugli interessi di mora calcolati alla stregua dei punti che precedono, gli interessi anatocistici a far data dalla notifica dell'atto di citazione (11.8.2020), ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12” (v. sentenza pag. 7, punto 14). Sostiene l'appellante che, in mancanza di un ritardo superiore a sei mesi, la norma invocata non poteva trovare applicazione.
Il motivo non può essere accolto.
9 La condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di capitalizzazione giova li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, da tale momento in poi produrranno (Cass. 1164/2017; 12043/2004; 4830/2004; Cass.
SU 10156/1998). Gli interessi, dunque, in tanto possono fungere da capitale e perciò produrre a loro volta interessi, in quanto, alla data della domanda, si siano accumulati per almeno sei mesi.
Ora, premesso che la domanda ex art. 1283 cc è stata formulata dalla in CP_2 modo chiaro e coerente con la norma invocata (v. conclusioni 18/3/23), va riscontrato che, alla data della domanda giudiziale (11/8/20), gli interessi moratori dovuti per i circa 11 (o 9) giorni di ritardo (ossia, dal 14-16 marzo
2016, data di scadenza delle fatture, al 25 marzo 2016, data del pagamento), si erano accumulati da ben più di sei mesi.
Sussiste, dunque, il presupposto per l'applicazione dell'art. 1283 cc.
Con il terzo motivo di appello, la si duole della condanna al Parte_1 pagamento di € 40,00 per ciascuna fattura, ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/02.
Secondo l'appellante, a prescindere dal fatto che il numero delle fatture era di
304 e non di 335, doveva considerarsi il comportamento non corretto del creditore che aveva richiesto il pagamento di un numero esorbitante di fatture tutte nello stesso momento, in difformità dalla prassi precedente, e la sostanziale unitarietà del rapporto che aveva generato un unico atto solutorio.
Il motivo è fondato.
L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, modificato dal D.Lgs. 192/2012, così dispone: “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva
10 la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per recupero del credito”.
La norma appena riportata, in recepimento della Direttiva Europea 2011/7/UE
(che ha modificato l'art. 3, primo comma, lett. e) della Direttiva 2000/35/CE), mira a fornire uno strumento di tutela per i creditori, prevedendo, come deterrente al ritardo nei pagamenti, un importo forfettario per le spese di recupero del credito, importo che deve intendersi riferito ad ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza. In questo senso, infatti, la Corte di
Giustizia si è più volte pronunciata e sulla questione relativa alle modalità di applicazione dell'importo di € 40,00 in caso di ritardo nei pagamenti riguardante una pluralità di fatture, ha ritenuto che il predetto importo non debba essere calcolato una sola volta per il credito complessivo oggetto del recupero, bensì, debba essere moltiplicato per ciascuna singola transazione commerciale, ancorché riconducibile ad un unico contratto (cfr. CdGE n. 585/20 del
20/10/2022; n. 78/22 del 4/5/23; n. 279/23 dell'11/7/24).
Tale interpretazione, tuttavia, non può prescindere dall'esame delle modalità concrete della singola fattispecie, in quanto una applicazione automatica potrebbe non essere coerente con la finalità della disciplina, volta a garantire la puntualità nei pagamenti funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa e non certo quello di favorire un indebito incremento del dovuto.
Ora, nel caso di specie, la richiesta di pagamento è avvenuta a seguito di una cessione massiva delle fatture da a , per cui il Pt_4 Controparte_2 conseguente invio delle fatture al debitore da parte della cessionaria era avvenuta in blocco, sulla base di un comportamento del creditore non corrispondente agli accordi contrattuali che prevedevano l'emissione mensile e che fino a quel momento erano stati rispettati. Un tale comportamento anomalo nella ordinaria e regolare sequenza dell'invio delle fatture, se pure non incide sulla effettiva
11 debenza degli interessi moratori in conseguenza del ritardo nel pagamento, certamente assume rilievo ai fini della entità della pretesa risarcitoria ex art. 6
D.Lgs. 231/02, non potendosi negare che l'invio in blocco di 368 fatture aveva reso l'operazione eccezionalmente unitaria, in difformità agli accordi contrattuali e con obiettiva difficoltà per il tempestivo e contestuale pagamento di tutte le fatture.
Pertanto, l'alterazione, imputabile al creditore, della regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazioni e la emissione mensile delle fatture, con accumulo delle stesse, inviate in un'unica soluzione ed alle quali è seguito il pagamento avvenuto in una unica data, pur ritardata (25/3/2016), giustifica la limitazione del risarcimento forfettario (€ 40,00) per una unica operazione di recupero.
L'accoglimento dell'appello principale giustifica la diversa regolamentazione delle spese in considerazione dell'esito complessivo della lite.
Appello incidentale.
Per quanto riguarda l'appello incidentale, va osservato che la lamenta: CP_2
- l'indeterminatezza dei criteri di quantificazione. In realtà, il criterio per la quantificazione degli interessi dovuti è determinabile attraverso il calcolo degli interessi di mora su ciascuna delle fatture riportate nel doc. 7, escluse le note di credito, per il numero di giorni (11 o 9) intercorrenti dalla scadenza al 25/3/2016;
- la mancata prova del pagamento. In realtà, i mandati di pagamento prodotti sono accompagnati anche dall'esito positivo del loro buon fine
(v. doc.29-30 Provincia primo grado);
- l'errato conteggio delle fatture. In realtà, l'elenco contenuto nella nota di debito prodotta da parte appellata comprende anche le 66 fatture (oltre a
6 note di credito) pagate nei termini, nonostante le stesse debbano essere escluse dal conteggio del dovuto.
12 Ne consegue che l'appello incidentale deve essere integralmente rigettato.
***
Per quanto sopra esposto, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma del punto a) della sentenza impugnata, deve essere riconosciuto Cont il diritto di al pagamento degli interessi di mora, da applicare sugli importi delle fatture di cui al doc.7 prodotto dalla in primo grado, Parte_1 escluse le note di credito;
il calcolo ex art. 4 D.Lgs. 231/02 deve essere effettuato dal giorno successivo alla scadenza di 30 giorni di ciascuna fattura, per il numero di giorni di ritardo fino al pagamento, avvenuto in data 25/3/2016, con conseguente condanna della al pagamento del relativo Parte_1 importo.
Fermo il punto b), deve essere, altresì, riformato il punto c) della sentenza impugnata laddove si condanna la al pagamento di Parte_1
€13.400,00 ex art. 6 D.Lgs. 231/02, anziché al pagamento di € 40,00 a quello stesso titolo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate, in considerazione della parziale reciproca soccombenza.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 659 emessa il 18/7/23 dal Tribunale di Rovigo, fermo il punto Cont b), condanna la al pagamento a favore di Parte_1 CP_1
[...]
- degli interessi di mora ex art. 4 D.Lgs 231/02, da calcolarsi sulle 304 fatture di cui al doc.7 prodotto dalla in primo grado, Parte_1
13 escluse le note di credito, per il numero di giorni di ritardo fino al
25/3/2016;
- di € 40,00 ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/02;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. compensa le spese tra le parti.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di in relazione all'appello incidentale. CP_1
Venezia, 30/9/25
Il Presidente
AT AR
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