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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 43673/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Francesco Crisafulli -Presidente dott. Francesco Frettoni - Giudice dott. Massimo Marasca - Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 43673 /2023 promossa da:
, n. il 10/10/1987 in SENEGAL, C.F. , Parte_1 C.F._1
CUI rappresentata e difesa dall'Avv. PARISIO NICOLA ed elettivamente domiciliato in VIA BARNABA TORTOLINI 30 00100 ROMA come da procura in atti
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto, previa Parte_1 declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura, il riconoscimento della protezione speciale.
L'Amministrazione è rimasta contumace.
In fatto Il 18 luglio 2022, cittadino senegalese, ha presentato Parte_1 all'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma una istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 commi 1.1 e 1.2 del
Decreto Legislativo n. 286 del 1998, come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito nella Legge n. 173 del 2020. A supporto della richiesta, ha Pt_1 allegato documentazione comprovante il suo buon livello di integrazione sociale, culturale e lavorativa in Italia.
Successivamente, la Questura di Roma ha fissato un appuntamento per il 12 giugno
2023 con la causale "ritirare il Permesso di Soggiorno". Tuttavia, in tale data, il permesso di soggiorno non è stato consegnato e non è stata fissata una nuova data, lasciando il richiedente in una situazione di incertezza. A fronte del mancato rilascio del permesso di soggiorno e in assenza di comunicazioni da parte della
Questura, tramite il suo legale, ha inviato una formale diffida ad Parte_1 adempiere alla Questura di Roma. Con tale diffida, si intimava alla Questura di concludere il procedimento amministrativo entro 10 giorni dalla notifica dell'atto, mediante l'adozione di un provvedimento espresso. In risposta alla diffida, in data 25 luglio 2023, la Questura di Roma si è limitata a comunicare che la pratica era in lavorazione e in attesa dell'esito degli accertamenti necessari per richiedere un parere alla Commissione. A causa della prolungata inerzia da parte della Questura di Roma, il 20 agosto 2023, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, ha presentato ricorso al
Tribunale Civile di Roma. Il ricorso, presentato ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., è diretto contro il , la Controparte_1 [...]
e la Questura di Roma. Controparte_2
Nel ricorso, chiede in via principale l'accertamento del suo diritto alla Pt_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2, T.U.I. ante riforma di cui al D.L. nr. 20/2023. Il ricorrente lamenta, in particolare, la violazione del termine di conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, che sta limitando fortemente la sua sfera privata e personale. Sottolinea, inoltre, di possedere i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, evidenziando il suo percorso di integrazione e la situazione nel suo paese di origine.
A sostegno del ricorso, vengono allegati diversi documenti, tra cui la documentazione relativa alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale formalizzata il 18 luglio 2022, la documentazione lavorativa comprovante l'integrazione lavorativa, l'atto di significazione e di costituzione in mora con invito-diffida a provvedere, una copia del passaporto del Senegal e il codice fiscale.
Dalla documentazione lavorativa e abitativa risulta che è stato Parte_1 impiegato in tre periodi. Ha lavorato presso dal 21 luglio Parte_2
2023 al 31 ottobre 2023 come addetto al lavaggio (operaio), con una retribuzione di
9.052,05 euro annui lordi, riproporzionata al part-time del 50%. In precedenza, tra il
27 marzo 2023 e il 28 aprile 2023, è stato impiegato come manovale edile da con una retribuzione oraria lorda di 9,64 Controparte_3 euro. A partire dal 4 gennaio 2024 fino al 30 giugno 2024, risulta assunto da
[...] come personale non Parte_3 qualificato delle attività industriali e professioni assimilate, con un inquadramento di livello qualificato e una retribuzione pari a 5.652 euro.
Per quanto riguarda l'abitazione, ha stipulato in data 13 dicembre Parte_1
2023 un contratto di locazione in qualità di conduttore di un immobile sito in Roma,
Via Grottaperfetta 26. L'importo dell'affitto ammonta a 150 euro mensili, a cui si aggiungono 100 euro di oneri condominiali, per una spesa totale di 250 euro mensili.
Successivamente all'udienza del 12-02-25 ha depositato documentazione lavorativa aggiornata. lavora come operaio. Il periodo di lavoro indicato nei Parte_1 documenti è dal 21/10/2024 al 21/12/2024 e dal 10/01/2025 al 28/02/2025. Il datore
Pag. 2 di 5 di lavoro è SAI SERVIZI ALLE IMPRESE SOC COOP. La sede legale del datore di lavoro si trova a Roma. Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa è Roma,
o in tutta la regione Lazio. Le mansioni svolte sono di manutentore.
La retribuzione è specificata nel documento "Buste paga
2024.pdf.p7m_247278768.pdf", dove sono indicati diversi elementi della retribuzione, come il minimo contrattuale di 7,31 euro all'ora.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale.
Risulta che la domanda è stata presentata prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi, nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023,
n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU. Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez.
I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e
c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_4 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania Persona_4 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; ES c. Persona_6
Pag. 3 di 5 Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Pt_4 Per_7 Per_8
( SS Oy e ED Oy c. Finlandia GC). Parte_5
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Nel caso di specie, il ricorrente, ha intrapreso un significativo Parte_1 percorso di integrazione in Italia. Proveniente dal Senegal, ha formalizzato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale il 18/07/2022. A sostegno della sua richiesta, ha allegato documentazione comprovante il suo buon livello di integrazione sociale, culturale e lavorativa. La significativa durata del soggiorno in Italia ha permesso al ricorrente di ricostruirsi una vita dignitosa. Il ricorrente ha intrapreso un proficuo percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativa. Attualmente, risulta impiegato presso la SAI Servizi alle Imprese Soc
Coop, con un contratto a tempo determinato. In particolare, ha lavorato come operaio dal 21/10/2024 al 21/12/2024 e dal 10/01/2025 al 28/02/2025, svolgendo mansioni di manutentore a Roma e nella regione Lazio. Risulta godere di un'abitazione in locazione. L'eventuale rimpatrio forzato comporterebbe un deleterio e profondo sradicamento da un contesto di vita stabile, dove il ricorrente si è pienamente integrato. Inoltre, durante il suo soggiorno in Italia, non ha subito condanne penali né Parte_1 provvedimenti di espulsione o respingimento differito.
Pertanto, si sottolinea come il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia debba essere considerato un elemento determinante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, in virtù dell'art. 8 della Convenzione EDU.In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 43673/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto di n.il 10/10/1987 a SENEGAL, C.F. Parte_1
alla protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti C.F._1 al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n°
25/2008 ;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Pag. 4 di 5 Così deciso alla camera di consiglio del 08/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Massimo Marasca Francesco Crisafulli
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 43673/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Francesco Crisafulli -Presidente dott. Francesco Frettoni - Giudice dott. Massimo Marasca - Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 43673 /2023 promossa da:
, n. il 10/10/1987 in SENEGAL, C.F. , Parte_1 C.F._1
CUI rappresentata e difesa dall'Avv. PARISIO NICOLA ed elettivamente domiciliato in VIA BARNABA TORTOLINI 30 00100 ROMA come da procura in atti
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto, previa Parte_1 declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura, il riconoscimento della protezione speciale.
L'Amministrazione è rimasta contumace.
In fatto Il 18 luglio 2022, cittadino senegalese, ha presentato Parte_1 all'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma una istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 commi 1.1 e 1.2 del
Decreto Legislativo n. 286 del 1998, come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito nella Legge n. 173 del 2020. A supporto della richiesta, ha Pt_1 allegato documentazione comprovante il suo buon livello di integrazione sociale, culturale e lavorativa in Italia.
Successivamente, la Questura di Roma ha fissato un appuntamento per il 12 giugno
2023 con la causale "ritirare il Permesso di Soggiorno". Tuttavia, in tale data, il permesso di soggiorno non è stato consegnato e non è stata fissata una nuova data, lasciando il richiedente in una situazione di incertezza. A fronte del mancato rilascio del permesso di soggiorno e in assenza di comunicazioni da parte della
Questura, tramite il suo legale, ha inviato una formale diffida ad Parte_1 adempiere alla Questura di Roma. Con tale diffida, si intimava alla Questura di concludere il procedimento amministrativo entro 10 giorni dalla notifica dell'atto, mediante l'adozione di un provvedimento espresso. In risposta alla diffida, in data 25 luglio 2023, la Questura di Roma si è limitata a comunicare che la pratica era in lavorazione e in attesa dell'esito degli accertamenti necessari per richiedere un parere alla Commissione. A causa della prolungata inerzia da parte della Questura di Roma, il 20 agosto 2023, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, ha presentato ricorso al
Tribunale Civile di Roma. Il ricorso, presentato ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., è diretto contro il , la Controparte_1 [...]
e la Questura di Roma. Controparte_2
Nel ricorso, chiede in via principale l'accertamento del suo diritto alla Pt_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2, T.U.I. ante riforma di cui al D.L. nr. 20/2023. Il ricorrente lamenta, in particolare, la violazione del termine di conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, che sta limitando fortemente la sua sfera privata e personale. Sottolinea, inoltre, di possedere i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, evidenziando il suo percorso di integrazione e la situazione nel suo paese di origine.
A sostegno del ricorso, vengono allegati diversi documenti, tra cui la documentazione relativa alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale formalizzata il 18 luglio 2022, la documentazione lavorativa comprovante l'integrazione lavorativa, l'atto di significazione e di costituzione in mora con invito-diffida a provvedere, una copia del passaporto del Senegal e il codice fiscale.
Dalla documentazione lavorativa e abitativa risulta che è stato Parte_1 impiegato in tre periodi. Ha lavorato presso dal 21 luglio Parte_2
2023 al 31 ottobre 2023 come addetto al lavaggio (operaio), con una retribuzione di
9.052,05 euro annui lordi, riproporzionata al part-time del 50%. In precedenza, tra il
27 marzo 2023 e il 28 aprile 2023, è stato impiegato come manovale edile da con una retribuzione oraria lorda di 9,64 Controparte_3 euro. A partire dal 4 gennaio 2024 fino al 30 giugno 2024, risulta assunto da
[...] come personale non Parte_3 qualificato delle attività industriali e professioni assimilate, con un inquadramento di livello qualificato e una retribuzione pari a 5.652 euro.
Per quanto riguarda l'abitazione, ha stipulato in data 13 dicembre Parte_1
2023 un contratto di locazione in qualità di conduttore di un immobile sito in Roma,
Via Grottaperfetta 26. L'importo dell'affitto ammonta a 150 euro mensili, a cui si aggiungono 100 euro di oneri condominiali, per una spesa totale di 250 euro mensili.
Successivamente all'udienza del 12-02-25 ha depositato documentazione lavorativa aggiornata. lavora come operaio. Il periodo di lavoro indicato nei Parte_1 documenti è dal 21/10/2024 al 21/12/2024 e dal 10/01/2025 al 28/02/2025. Il datore
Pag. 2 di 5 di lavoro è SAI SERVIZI ALLE IMPRESE SOC COOP. La sede legale del datore di lavoro si trova a Roma. Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa è Roma,
o in tutta la regione Lazio. Le mansioni svolte sono di manutentore.
La retribuzione è specificata nel documento "Buste paga
2024.pdf.p7m_247278768.pdf", dove sono indicati diversi elementi della retribuzione, come il minimo contrattuale di 7,31 euro all'ora.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale.
Risulta che la domanda è stata presentata prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi, nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023,
n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU. Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez.
I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e
c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_4 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania Persona_4 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; ES c. Persona_6
Pag. 3 di 5 Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Pt_4 Per_7 Per_8
( SS Oy e ED Oy c. Finlandia GC). Parte_5
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Nel caso di specie, il ricorrente, ha intrapreso un significativo Parte_1 percorso di integrazione in Italia. Proveniente dal Senegal, ha formalizzato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale il 18/07/2022. A sostegno della sua richiesta, ha allegato documentazione comprovante il suo buon livello di integrazione sociale, culturale e lavorativa. La significativa durata del soggiorno in Italia ha permesso al ricorrente di ricostruirsi una vita dignitosa. Il ricorrente ha intrapreso un proficuo percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativa. Attualmente, risulta impiegato presso la SAI Servizi alle Imprese Soc
Coop, con un contratto a tempo determinato. In particolare, ha lavorato come operaio dal 21/10/2024 al 21/12/2024 e dal 10/01/2025 al 28/02/2025, svolgendo mansioni di manutentore a Roma e nella regione Lazio. Risulta godere di un'abitazione in locazione. L'eventuale rimpatrio forzato comporterebbe un deleterio e profondo sradicamento da un contesto di vita stabile, dove il ricorrente si è pienamente integrato. Inoltre, durante il suo soggiorno in Italia, non ha subito condanne penali né Parte_1 provvedimenti di espulsione o respingimento differito.
Pertanto, si sottolinea come il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia debba essere considerato un elemento determinante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, in virtù dell'art. 8 della Convenzione EDU.In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 43673/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto di n.il 10/10/1987 a SENEGAL, C.F. Parte_1
alla protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti C.F._1 al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n°
25/2008 ;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Pag. 4 di 5 Così deciso alla camera di consiglio del 08/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Massimo Marasca Francesco Crisafulli
Pag. 5 di 5