Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) e' elevato da lire 200 milioni a lire 400 milioni a decorrere dall'esercizio 1962-63.
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) e' elevato da lire 200 milioni a lire 400 milioni a decorrere dall'esercizio 1962-63.