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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/12/2025, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice LL RO, all'esito dell'udienza cartolare del 2.12.2015 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 240/2025 R.L. promossa da
, rappresentato e difeso per mandato in atti dall' avv.to Parte_1
LL RE;
ricorrente contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
OGGETTO: Indebito pensionistico
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.1.2025, il ricorrente come in epigrafe indicato conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'ente previdenziale onde sentire accertare l'illegittimità della richiesta di restituzione del 12.4.2023 della somma di € 1.296,96 in ipotesi indebitamente corrisposta sulla pensione cat. INVCIV n. 07397163, per il periodo dall'1/01/2023 al 30/04/2023 per superamento dei limiti reddituali, e per l'effetto condannare l' alla restituzione CP_2
della somma già eventualmente trattenuta a tale titolo, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno del ricorso deduceva la mancanza di dolo dell'interessato.
1 L' , si costituiva ritualmente in giudizio contestando la CP_1
fondatezza del ricorso di cui chiedeva, variamente argomentando, il rigetto
Il ricorso è fondato e deve essere accolto .
In materia di indebito assistenziale la Suprema Corte ha affermato che, “ Come già precisato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Rv. 651691 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del
30/06/2020, Rv. 658116 - 01), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. (così in motivazione Cass. n.5606 del 2023)
Nella specie, è documentalmente provato che con la domanda di ricostituzione reddituale del 15/12/2022 il ricorrente comunicava all' che aveva ricevuto per l'anno 2022 un reddito di € 6000,00 CP_2
da lavoro dipendente ed assimilati prestato in Italia, ed inoltre che avrebbe avuto per l'anno 2023 in via previsionale un reddito di €
6.000,00 sempre da lavoro dipendente ed assimilati prestato in Italia.
2 Ne deriva che alcun dolo può configurarsi in capo all'interessato in quanto l'Istituto già in data 15.12.2022 era a conoscenza dei redditi dell'assicurato, che tali redditi superavano i limiti di legge per il riconoscimento dell'assegno e, nonostante ciò, ha continuato ad erogare la prestazione in contestazione.
Ne deriva, alla luce dei principi sopra esposti, che la richiesta di restituzione dell' del 12.4.2023 per il periodo dall'1/01/2023 al CP_1
30/04/2023 deve ritenersi illegittima con conseguente insussistenza dell'indebito in contestazione.
L' va inoltre condannato alla restituzione delle somme CP_2
eventualmente trattenute a tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
- dichiara l'insussistenza dell'indebito di cui al provvedimento del
12.4.2023 e per l'effetto condanna l' in persona del l.r.p.t , alla CP_1
restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo;
- condanna altresì l' , in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle CP_1
spese di lite sostenute da , liquidate in complessivi euro Parte_1
1.100,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, 27.12.2025
Il Giudice
LL RO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice LL RO, all'esito dell'udienza cartolare del 2.12.2015 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 240/2025 R.L. promossa da
, rappresentato e difeso per mandato in atti dall' avv.to Parte_1
LL RE;
ricorrente contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
OGGETTO: Indebito pensionistico
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.1.2025, il ricorrente come in epigrafe indicato conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'ente previdenziale onde sentire accertare l'illegittimità della richiesta di restituzione del 12.4.2023 della somma di € 1.296,96 in ipotesi indebitamente corrisposta sulla pensione cat. INVCIV n. 07397163, per il periodo dall'1/01/2023 al 30/04/2023 per superamento dei limiti reddituali, e per l'effetto condannare l' alla restituzione CP_2
della somma già eventualmente trattenuta a tale titolo, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno del ricorso deduceva la mancanza di dolo dell'interessato.
1 L' , si costituiva ritualmente in giudizio contestando la CP_1
fondatezza del ricorso di cui chiedeva, variamente argomentando, il rigetto
Il ricorso è fondato e deve essere accolto .
In materia di indebito assistenziale la Suprema Corte ha affermato che, “ Come già precisato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Rv. 651691 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del
30/06/2020, Rv. 658116 - 01), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. (così in motivazione Cass. n.5606 del 2023)
Nella specie, è documentalmente provato che con la domanda di ricostituzione reddituale del 15/12/2022 il ricorrente comunicava all' che aveva ricevuto per l'anno 2022 un reddito di € 6000,00 CP_2
da lavoro dipendente ed assimilati prestato in Italia, ed inoltre che avrebbe avuto per l'anno 2023 in via previsionale un reddito di €
6.000,00 sempre da lavoro dipendente ed assimilati prestato in Italia.
2 Ne deriva che alcun dolo può configurarsi in capo all'interessato in quanto l'Istituto già in data 15.12.2022 era a conoscenza dei redditi dell'assicurato, che tali redditi superavano i limiti di legge per il riconoscimento dell'assegno e, nonostante ciò, ha continuato ad erogare la prestazione in contestazione.
Ne deriva, alla luce dei principi sopra esposti, che la richiesta di restituzione dell' del 12.4.2023 per il periodo dall'1/01/2023 al CP_1
30/04/2023 deve ritenersi illegittima con conseguente insussistenza dell'indebito in contestazione.
L' va inoltre condannato alla restituzione delle somme CP_2
eventualmente trattenute a tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
- dichiara l'insussistenza dell'indebito di cui al provvedimento del
12.4.2023 e per l'effetto condanna l' in persona del l.r.p.t , alla CP_1
restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo;
- condanna altresì l' , in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle CP_1
spese di lite sostenute da , liquidate in complessivi euro Parte_1
1.100,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, 27.12.2025
Il Giudice
LL RO
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