Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attivita' cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonche' per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 631) che "Il Fondo unico per lo spettacolo di cui all' articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 , assume la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo".