Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00132/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00802/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 802 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona dell’amministratore di sostegno -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio eletto presso lo studio SO ZI in Lecce, piazzetta Montale n. 2;
Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Tagliente, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
nei confronti
per l’annullamento
- del verbale in data 19.4.2024 con la quale l’U.V.M. dell’ASL di Taranto stabiliva che “ l’Ente Civico provvederà ad integrare la retta a titolo di anticipazione, atteso che la sig.ra -OMISSIS-risulta comproprietaria per la quota del 50% di un immobile sito in Taranto e che la stessa ha ottenuto il riconoscimento del beneficio di accompagnamento dal 23/10/2023 ”;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio fruito dalla sig.ra -OMISSIS--OMISSIS-presso la R.S.A. “-OMISSIS-”, in gestione alla Fondazione “-OMISSIS-”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto e dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 il dott. OL SA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 15.6.2024 e depositato il 28.6.2025, la ricorrente ha dedotto, per quanto di interesse:
- che -OMISSIS--OMISSIS-è soggetto disabile grave, totalmente invalida e non autosufficiente;
- che la stessa, per il tramite dei servizi socio-sanitari, veniva ricoverata a decorrere dal 29.9.2023 presso la Residenza Sanitaria Assistenziale “-OMISSIS-”, situata nel Comune di Taranto;
- che, in data 21.9.2023, il figlio della degente, -OMISSIS-, inoltrava al Comune un’istanza avente per oggetto la richiesta di integrazione, da parte del medesimo Ente locale, delle spese di ricovero da sostenere presso la R.S.A. sopra indicata;
- che successivamente, in data 19.4.2024, si svolgeva, mediante videoconferenza, la valutazione multidimensionale della -OMISSIS-(alla quale partecipava anche il figlio della stessa, medio tempore nominato amministratore di sostegno della madre), nel cui verbale si dava atto, tra l’altro, che “ l’Ente Civico provvederà ad integrare la retta a titolo di anticipazione, atteso che la signora risulta comproprietaria del 50% di un immobile sito in Taranto e che la stessa ha ottenuto il riconoscimento del beneficio di accompagnamento dal 23/10/2023, di cui attende però ancora la liquidazione compresi gli arretrati ”;
- che il -OMISSIS- inoltrava presso il Comune di Taranto istanza del 1.5.2024, chiedendo all’Ente di definire la propria compartecipazione alle spese di degenza sostenute da -OMISSIS--OMISSIS-per l’anno 2024;
- che tale richiesta, nonostante un’ulteriore diffida inoltrata in data 23.5.2024, rimaneva priva di riscontro.
Con il presente giudizio, parte ricorrente impugna innanzi a questo Tribunale il citato verbale della Unità Valutativa Multidimensionale (U.V.M.) dell’A.S.L. di Taranto del 19.4.2024, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi di doglianza:
I. “ VIOLAZIONE DI LEGGE artt. 3, 32, 38, 53, 97 e 117 co. 2 lett. m) Cost.; Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 14) e Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21); D.P.C.M. 159/2013; art 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; art. 5, co. 2, D.P.C.M. 14.2.2001; artt. 6, 8, 18 e 25 L. 328/2000; L.R.V. 1/2004; ECCESSO DI POTERE: sviamento, carenza di motivazione e di istruttoria; violazione principio di non discriminazione della persona disabile; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ”;
II. “ VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE di LEGGE: DPCM n. 159/2013; artt. 3, 36, 38, 53 e 97 Cost.; art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; artt. 2, 3, 4, 6, 22 L. 328/2000; art. 1 L. 118/1971; art. 1 L. 18/1980; art. 1 L. 104/1992; ECCESSO DI POTERE: insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, illogicità manifesta, violazione principio di proporzionalità; carenza di motivazione, difetto di istruttoria ”;
III. “ VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE di LEGGE: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; artt. 3, 36, 38 e 53 Cost.; art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; artt. 2, 3, 6, 22 L. 328/2000; artt. 3, 46 D.Lgs 917/1986; art. 34 D.Lgs 601/1973; art. 1 L. 118/1971; art. 1 L. 18/1980; art. 1 L. 104/1992; art. 4 L. 328/2000; ECCESSO DI POTERE: insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto, sviamento, illogicità, violazione principio di dignità, autonomia ed indipendenza della persona disabile; difetto di istruttoria; irragionevolezza manifesta ”;
IV. “ VIOLAZIONE DI LEGGE: L. 419/1998, D.Lgs. 502/1992, L. 328/2000, DPCM 14.02.2001, DPCM 159/2013, artt. 3, 23, 32, 97 e 117, co. 2 lett m) Cost.; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. 18/2009; ECCESSO DI POTERE: sviamento, insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto, violazione principi di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, responsabilità ed unicità; motivazione generica ed insufficiente ”.
2. Si sono costituiti nel presente giudizio A.S.L. Taranto in data 16.5.2025 e il Comune di Taranto il 7.11.2025 per resistere al ricorso azionato da controparte.
Nella propria memoria, l’A.S.L., oltre a contestare la fondatezza nel merito delle pretese di ricorso, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale adìto, nonché l’inammissibilità delle medesime pretese avanzate dalla parte per carenza di interesse alla proposizione dell’azione nei confronti dell’Azienda sanitaria convenuta.
3. Depositate dalle parti ulteriori memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., all’esito dell’udienza pubblica del 12.1.2026, previo avviso alle parti di possibili profili di inammissibilità del ricorso, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Preliminarmente, è necessario esaminare l’eccezione sollevata da A.S.L. Taranto circa il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto al contenzioso per cui si procede (in tal senso, si veda Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2015).
4.1. L’eccezione è infondata.
Si osserva invero che, nel caso di specie, la situazione giuridica che viene in rilievo nell’odierno giudizio si correla alla fruizione, da parte di -OMISSIS--OMISSIS-, di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie residenziali per l’anno 2024 implicanti una possibile compartecipazione alle spese ad opera di A.S.L. Taranto.
Più precisamente, parte attrice impugna in questa sede un atto amministrativo - ossia il verbale prot. n. -OMISSIS- del 19.4.2024 adottato dalla Unità Valutativa Multidimensionale dell’A.S.L. di Taranto - da cui si evincerebbe l’intenzione del Comune di Taranto di farsi sì parzialmente carico dei costi della retta di degenza dell’assistita, ma soltanto in via anticipata, facendo dunque salva la possibile futura ripetizione degli importi erogati a tale titolo.
La qualificazione della posizione soggettiva della ricorrente va, dunque, effettuata tenendo conto della sussistenza di un potere, attribuito al Comune competente, di fare corretta applicazione dei criteri di riparto dei costi di degenza tra collettività e privato, secondo le direttrici elaborate a livello legislativo, regolamentare e amministrativo, conformanti in via generale il contenuto di tale potere di ripartizione.
Ne discende che la situazione soggettiva dedotta nell’odierno giudizio deve essere qualificata, in accordo con consolidata giurisprudenza, come interesse legittimo, essendo “ insuperabile il dato che si tratta di una situazione ‘discrezionalmente conformata’ a monte dall’Amministrazione, al fine di conciliare l’interesse del privato a sostenere i costi della prestazione assistenziale (sia con riguardo alla sua componente sanitaria, siccome riconducibile ai Livelli Essenziali di Assistenza, sia con riferimento a quella sociale) in misura compatibile con la sua capacità economica e quello pubblico a non addossare alla collettività costi che il beneficiario della medesima prestazione, in ragione delle sue disponibilità reddituali e patrimoniali, sia in grado di sostenere autonomamente ” (così Cons. Stato, III, n. 2295/2022).
D’altro canto, in disparte ogni valutazione circa la possibile riconducibilità della vicenda di causa nell’ambito della giurisdizione esclusiva delineata dall’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., “ oggetto del ricorso non è la ‘pretesa di ottenere dal Comune la compartecipazione alla retta’, bensì la dedotta violazione delle norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia ” (Id., VI, n. 778/2025) ai soli fini di una caducazione dell’atto amministrativo in gravame.
Se ne conclude che l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da A.S.L. Taranto non risulta meritevole di condivisione, ravvisandosi invece nella vicenda de qua la giurisdizione del giudice amministrativo (nei medesimi termini, sempre di recente, si vedano anche, tra le molte, T.A.R. Veneto, III, nn. 2380/2025 e 130/2025).
5. Ciò chiarito, il ricorso è inammissibile in ragione della natura non provvedimentale dell’atto impugnato da parte ricorrente.
Invero, la pretesa azionata in questa sede, come appena evidenziato, ha per oggetto esclusivamente la domanda annullatoria del verbale n. -OMISSIS- del 19.4.2024 adottato dalla Unità Valutativa Multidimensionale dell’A.S.L. di Taranto, in particolare nella parte in cui viene specificato che “ l’Ente Civico provvederà ad integrare la retta a titolo di anticipazione, atteso che la sig.ra -OMISSIS-risulta comproprietaria per la quota del 50% di un immobile sito in Taranto e che la stessa ha ottenuto il riconoscimento del beneficio di accompagnamento dal 23/10/2023 ”.
Il fatto che il verbale de quo non costituisca un provvedimento amministrativo, direttamente lesivo e immediatamente impugnabile, si ricava, ad avviso di questo Collegio, da plurimi elementi.
Depone in tale direzione, in primo luogo, la natura stessa dell’atto gravato, costituito da un “verbale”, vale a dire un atto meramente ricognitivo, come tale non lesivo in via immediata, né espressivo di una reale volontà di un’Amministrazione.
Porta alla medesima conclusione, in secondo luogo, la circostanza che il verbale in questione non risulta atto formalmente adottato dal Comune di Taranto - Ente compartecipante alle spese di degenza della ricorrente - quanto piuttosto dall’A.S.L. Taranto o, per meglio dire, dall’Unità Valutativa Multidimensionale costituita presso tale Ente.
Ancora, non v’è alcun positivo riscontro che l’atto in esame - e, più puntualmente, l’inciso in contestazione “ l’Ente Civico provvederà ad integrare la retta a titolo di anticipazione ” in esso contenuto - sia da ricondurre a un organo dell’Amministrazione comunale, ossia a un soggetto effettivamente titolare del potere di esprimere all’esterno la volontà dell’Ente, considerato che, tra i componenti dell’U.V.M., compare soltanto il nominativo di un assistente sociale del Comune.
In definitiva, non risulta che il verbale de quo sia idoneo a incidere negativamente, in termini immediati, sulla sfera giuridica della -OMISSIS-, l’atto gravato in questa sede rappresentando evidentemente un atto privo di portata provvedimentale, in quanto non immediatamente lesivo, e, dunque, non suscettibile di autonoma impugnazione, con conseguente insussistenza radicale, in capo all’odierna parte istante, di un interesse attuale e concreto alla sua caducazione.
6. Le considerazioni che precedono comportano, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso promosso, assorbita per l’effetto ogni ulteriore eccezione - anche di rito - sollevata dalle controparti nelle rispettive difese.
7. In punto di spese di lite, si ravvisano eccezionali ragioni per disporne l’integrale compensazione tra tutti i contendenti, considerato in particolare che la pronuncia assunta dal Tribunale è stata adottata sulla base di un rilievo ufficioso di questo Collegio.
8. In disparte l’esito del contenzioso, va comunque confermata l’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato - già disposta in via provvisoria con decreto della competente Commissione istituita presso questo Tribunale n. -OMISSIS-, pubblicato il 25.9.2024 - attesa la ritenuta insussistenza, nella vicenda di causa, dei presupposti delineati dal combinato disposto degli artt. 74, comma 2, e 136, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 per procedere alla revoca del predetto patrocinio, tenuto conto dell’astratta potenzialità lesiva dell’atto gravato al momento dell’introduzione del presente giudizio.
9. Vanno pertanto liquidate in favore del difensore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso professionale spettante per l’attività difensiva svolta nel presente procedimento in misura pari a complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge, in applicazione delle tariffe (dimezzate) previste dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss.mm, ponendo le relative somme a carico dell’Erario e ordinandone il pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo dichiara inammissibile;
b) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
c) conferma l’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
d) liquida in favore del difensore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso professionale spettante per l’attività difensiva svolta nel presente giudizio in misura pari a complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, ponendo le relative somme a carico dell’Erario e ordinandone il pagamento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO MA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
OL SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL SA | TO MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.