Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 74 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 8.1.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
14 Gennaio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 14/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 74/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: sollecito di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo;
T R A
(CF: ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'Avv. C. Pangallo;
Ricorrente
CONTRO
Romeo, in virtù di procura in atti;
Resistente NONCHÉ CONTRO
(già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. M. Randazzo,
[...] in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.01.2023, il ricorrente in epigrafe, ha formulato opposizione al sollecito di pagamento n. n. 2205732.21 - 12- 2022, notificata in data 21.12.2022, di € 9.646,83.
In particolare, ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici nonché per violazione dell'art. 7, l. 212/2000.
Nel merito, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle di pagamento n. 09420190021115543000 e n. 09420210014149809000, nonché degli interessi sanzionatori, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'annullamento dell'atto impugnato in virtù delle ragioni suesposte.
Si è costituita in giudizio l' che, oltre ad eccepire la carenza di interesse ad agire CP_1 evidenziando che il sollecito opposto non è autonomamente impugnabile stante l'assenza di una portata lesiva per il contribuente, ha sottolineato la tardività della domanda ex art. 617 c.p.c. la quale comporterebbe un aggiramento del disposto dell'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99.
Ha altresì evidenziato la regolarità formale del sollecito di pagamento il quale, oltre ad indicare i crediti contributivi richiesti al contribuente, risulta adeguatamente motivato.
Nel merito ha evidenziato l'attualità del credito contributivo rilevando di avere notificato al contribuente, tra gli anni 2014 e 2022, molteplici diffide e solleciti;
ha inoltre contestato l'eccezione di omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi sanzionatori data la sua genericità.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Si è costituita in giudizio, altresì, che, oltre ad eccepire Controparte_4
l'improponibilità della domanda atteso stante l'assenza del sollecito di pagamento dall'elenco degli atti autonomamente impugnabili ex art. 19 del codice del processo tributario, ha sollevato il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità per tardività del ricorso ex art. art. 24 del d.lgs. 46/99.
Nel merito, ha evidenziato la mancata integrazione della prescrizione dei crediti previdenziali.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
*******
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Orbene, ciò premesso, non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità formulata dall' posto che l'azione esercitata dal ricorrente, avverso un atto corrispondente ad un CP_1
sollecito di pagamento, è di accertamento negativo del credito. Sebbene il sollecito di pagamento oggetto di impugnazione non contenga una intimazione e un limite temporale di adempimento del debito, va nondimeno osservato come esso attesti la sussistenza di un credito contributivo alla cui esclusione è finalizzata l'azione di accertamento negativo, per tale motivo connotata da un precipuo interesse e, dunque, pacificamente esperibile.
Per le medesime ragioni giova altresì precisare che la doglianza dell' , secondo cui CP_1
l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, come detto, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Ciò posto, quanto all'omessa notifica delle cartelle di pagamento contenenti i crediti indicati nel sollecito di pagamento, la doglianza risulta smentita dalle allegazioni di e, in specie, dalle CP_1
notifiche effettuate a mezzo pec, rispettivamente il 19 settembre 2019 e l'1 giugno 2022, delle cartelle n. 09420190021115543000 e n. 09420210014149809000.
Tale dato fattuale consente di analizzare l'ulteriore eccezione di difetto di motivazione dell'atto oggetto di impugnazione.
Premesso che il sollecito di pagamento opposto contiene un riferimento specifico e dettagliato al debito esistente, sì da non potersi considerare generico o privo di motivazione, al contempo la provata notifica degli atti presupposti è sintomatica dell'avvenuta piena conoscenza di essi (cfr. ex multis
Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 11/04/2017, n. 9323; Cass. civ. Sez. V, Sent., 14.01.2015, n. 407).
La doglianza risulta dunque priva di fondamento.
In merito all'eccezione di prescrizione occorre osservare che il Regolamento generale di
è allineato alla previsione dell'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, che dispone CP_1
che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397). Applicando i principi suesposti al caso di specie, i crediti previdenziali, indicati nell'atto impugnato, non risultano prescritti stante la presenza di innumerevoli atti interruttivi della prescrizione (v. all. 11 “collazione diffide” di ), precedenti alla notifica delle cartelle sopra CP_1
citate, tra cui i provvedimenti di di risposta alle istanze di rateizzazione dei debiti maturati CP_1
formulate dal ricorrente.
In merito alla natura giuridica dell'istanza di rateizzazione presentata dal ricorrente, trattandosi di un atto ricognitivo del debito, privo di carattere negoziale, comprovante la consapevolezza da parte del ricorrente della sussistenza di un debito contributivo, non può negarsi efficacia interruttiva della prescrizione all'istanza menzionata.
Sul punto si è espressa recentemente la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord.,
15-07-2021, n. 20260) secondo il cui condivisibile orientamento, ai fini dell'interruzione della prescrizione risulta sufficiente l'istanza di rateizzazione, non rilevando l'effettuazione di pagamenti successivi.
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che "9. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10327 del 26/04/2017, Rv. 644036
01) ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, D.L.
n. 78 del 1998, ex art. 1, comma 2-ter, conv., con modif., dalla L. n. 176 del 1998, benchè corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura " un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate.(...). 13. Considerata, per altro verso, la natura non negoziale dell'atto ricognitivo del debito (da cui deriva l'effetto interruttivo della prescrizione), atteso che il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza (e non una dichiarazione negoziale) avente ad oggetto il diritto della controparte, dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione, non sussistono ostacoli per ravvisare tale effetto all'atto del patronato, essendosi peraltro già affermato da tempo (Sez. 3, Sentenza n. 813 del 25/03/1970, Rv. 346138 - 01) che l'ambito del mandato deve intendersi esteso a tutti gli atti il cui compimento e necessario per la sua attuazione, sicchè il mandatario con poteri di ordinaria amministrazione può validamente riconoscere un debito.
14. In tale contesto, deve ritenersi irrilevante la circostanza che il debitore non abbia dato seguito alle istanze di rateazione e non abbia pagato le rate, essendo decisiva la valutazione del contenuto obiettivo dell'atto di richiesta di rateazione (per il quale del resto nessuna contestazione è mai stata sollevata dal debitore in sede amministrativa) come riconoscimento del debito e non occorrendo il pagamento delle somme relative alle rate perchè l'effetto interruttivo della prescrizione si produca. L'infondatezza dell'eccezione afferente al credito principale rende, altresì, non accoglibile la medesima doglianza riguardante gli interessi.
Parimenti destituita di fondamento è il rilievo avente ad oggetto la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi dei, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, è indicato il percorso di calcolo.
Alla luce delle considerazioni espresse il ricorso non merita accoglimento.
Le spese di lite – da liquidarsi, stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti, ex art. 4, comma 1,
Dm 55/2014, modificato dal Dm 147/2022, come in dispositivo – vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in solido, in favore di e di CP_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., delle spese di lite che si liquidano in €.
[...]
2.695,00 per onorari oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 14/01/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo