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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 11189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11189 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al
N RG 8736/2025 vertente tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, rappresentati e difesi disgiuntamente dagli Avv.ti
[...] Parte_8
EL IA ed ELbetta CE, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
in p. del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Politi Francesca CP_1
per procura in atti;
RESISTENTE
Nonché nei confronti di in p. del l.r.p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Scarlato in virtù di procura CP_2
generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Racc. 7313 Persona_1
RESISTENTE
1 OGGETTO: pagamento aumenti periodici di anzianità a seguito di contratto di apprendistato
Conclusioni
Per i ricorrenti: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa per tutti i motivi esposti in premessa nel merito accertare e dichiarare la nullità degli artt. 18 comma 11 CCNL Attività
Ferroviarie 2003 e dell'art. 7 Accordo sindacale 1.03.2006 nella parte in cui escludono in tutto o in parte dall'anzianità di servizio ai fini a.p.a. il periodo di apprendistato;
sempre nel merito, accertato che le somme corrisposte ai ricorrenti a titolo di regolarizzazione a.p.a. da parte di non sono satisfattive, e accertato che nessuna somma a CP_1
titolo di regolarizzazione a.p.a. è stata corrisposta ai sigg.ri e Parte_1 Parte_7 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1
delle differenze come richieste e dunque consistenti in:
a) euro 4.574,16 al sig. Parte_1
b) euro 2.512,29 al sig. ; Parte_2
c) euro 1.284,65 al sig. Pt_3
d) euro 2.536,00 al sig. Pt_4
e) euro 2.775,45 al sig. Pt_5
f) euro 2.712,97 al sig. Pt_6
g) euro 4.326,61 al sig. Parte_7
h) euro 1.396,72 al sig. ; Pt_8
o nella somma maggiore o minore che dovese risultare in corso di causa sempre al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali (se dovuti), oltre all'adeguamento delle somme accantonate a titolo di TFR, o al versamento dell'equivalente nel caso in cui sia stata esercitata dal lavoratore l'opzione del versamento in un fondo pensione complementare. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Sempre nel merito, in subordine e salvo gravame, nel caso in cui sia accertata
2 l'impossibilità di disporre la regolarizzazione e ricostruzione della posizione contributiva a causa della prescrizione dei contributi, condannare alla costituzione CP_1 presso l' della rendita vitalizia ex art. 13 L.1338/1962 pari alla quota di pensione CP_2
adeguata obbligatoria che spetterebbe ai ricorrenti in relazione ai contributi omessi dal luglio 2007 o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa, mediante il versamento della corrispondente riserva matematica. Con riserva di azione per il risarcimento dei danni ex art. 2116 c.c., nell'ipotesi in cui il diritto alla richiesta di costituzione della rendita dovesse essere ritenuto prescritto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze e rifusione del contributo unificato”.
Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: decidere sulle domande CP_1
proposte dalle parti e, in caso di accoglimento della domanda svolta da parte ricorrente, condannare, per i periodi non prescritti, il datore di lavoro al pagamento dei contributi, sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall'Istituto; in subordine, in ipotesi di riconoscimento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, subordinare lo stesso al pagamento all'Istituto della riserva matematica da parte del datore di lavoro, da calcolarsi ai sensi della vigente normativa, di cui l'Istituto riserva il relativo calcolo da effettuarsi in separata sede in via amministrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In via istruttoria, la difesa dell'Ente si associa alle richieste di parte ricorrente.”
Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: decidere sulle domande CP_2
proposte dalle parti e, in caso di accoglimento della domanda svolta da parte ricorrente, condannare, per i periodi non prescritti, il datore di lavoro al pagamento dei contributi, sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall'Istituto; in subordine, in ipotesi di riconoscimento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, subordinare lo stesso al pagamento all'Istituto della riserva matematica da parte del datore di lavoro, da calcolarsi ai sensi della vigente normativa, di cui l'Istituto riserva il relativo calcolo da effettuarsi in separata sede in via amministrativa.”
Motivi in fatto e diritto
3 1.Con ricorso depositato in via telematica il 10/03/2025 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati, hanno adito il Tribunale di Roma Sez. Lavoro, per ottenere il riconoscimento del periodo di apprendistato ai fini della maturazione degli Aumenti
Periodici di Anzianità (A.P.A.) e la conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive non corrisposte. I ricorrenti hanno dedotto, in particolare, di essere stati assunti nel periodo intercorrente tra marzo 2006 ed ottobre 2006 con contratti di apprendistato, trasformati successivamente in lavoro a tempo indeterminato con compiti di macchinista o capotreno. In diritto hanno dedotto che le disposizioni di cui all'art. 18 comma 11 CCNL Attività Ferroviarie 2003 e all'art. 7 Accordo sindacale 1.03.2006, nella parte in cui escludono o limitano il computo del periodo di apprendistato ai fini A.P.A., sono nulle per violazione di dell'art 19 L. 25/1955, che stabilisce : “ ..il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore”, norma ritenuta inderogabile dalla contrattazione collettiva nell'indirizzo espresso dalla Suprema
Corte di CA ( fra le altre Ordinanza n. 19653 dell'11 luglio 2023 ).
I ricorrenti hanno altresì depositato conteggi analitici delle differenze retributive richieste a partire dal 2010 ( allegati da 14 a 21) e formulato le domande accessorie relative all'accantonamento del T.F.R. e al versamento dei contributi omessi, anche in subordine tramite costituzione di rendita vitalizia.
2. tempestivamente costituitasi in giudizio, ha eccepito Controparte_1 preliminarmente la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi e, nel merito, ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, anche in considerazione degli aumenti già corrisposti a seguito della trasformazione dei contratti di lavoro di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3. L' tempestivamente costituitosi ha formulato le conclusioni sopra riportate ed CP_2
eccepito quanto alla domanda di costituzione di rendita vitalizia anche il difetto di procedibilità della domanda, in assenza di previa istanza amministrativa.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti hanno atto dell'impossibilità di raggiungere accordo conciliativo e la causa è stata trattenuta in decisione.
4 4. In relazione alla sollevata eccezione di prescrizione quinquennale del credito retributivo, si osserva che la stessa non merita di essere condivisa essendo tuttora in corso il rapporto di lavoro ed in ragione dell' orientamento espresso dalla Suprema Corte di
CA (richiamato dai ricorrenti in ricorso) secondo cui per tutti i rapporti di lavoro, ad eccezione del pubblico impiego, all'esito dell'entrata in vigore della Legge 92/2012 e del Decreto legislativo 23/2015 la prescrizione copre i crediti maturati soltanto nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della Legge 92/2012 e cioè si considerano prescritti i crediti del lavoratore maturati prima del luglio 2008. Poiché dai conteggi depositati dalle parti ricorrente, risultano prospettati crediti dal 2010, gli stessi non risultano prescritti. Si rileva inoltre che, analogo indirizzo in materia di prescrizione dei crediti da lavoro, è stato recentemente ribadito dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 979/2025 dell' 11/03/2025.
5. Nel merito, le domande di condanna al pagamento delle differenze retributive a titolo di A.P.A. sono fondate nell'an, atteso che il periodo di apprendistato deve essere computato per intero ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio utile per la maturazione degli A.P.A.
Le clausole collettive (art. 18 comma 11 CCNL Attività Ferroviarie 2003 e art. 7 Accordo sindacale 1.03.2006) che escludono o limitano il periodo di apprendistato devono infatti ritenersi nulle perché in contrasto con la citata disposizione imperativa, in linea con il principio statuito dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 36380 del 13 dicembre 2022, alle cui motivazioni per brevità si rinvia in assenza di argomenti nuovi o diversi prospettati da parte resistente. È stato infatti ivi ritenuto che: "Il periodo di apprendistato deve essere computato per intero ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio utile per la maturazione degli Aumenti Periodici di Anzianità (A.P.A.), essendo nulla per contrasto con norme imperative (quali l'art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015) la clausola collettiva che lo escluda o limiti."
6. Le domande sono altresì fondate nel quantum alla luce dei conteggi depositati da parte ricorrente, elaborati sulle buste paga prodotte dai ricorrenti e sull'importo previsto per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato nel CCNL applicato e sulla considerazione secondo cui i conteggi di parte ricorrente non sono stati specificamente
5 contestati da parte resistente con la produzione di conteggi alternativi, con la conseguenza che non è necessario disporre consulenza tecnica contabile. Si richiama a riguardo il principio per cui "Il lavoratore che agisca per conseguire differenze retributive ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, ma il datore di lavoro, che contesti i conteggi, deve operare una contestazione specifica e motivata degli stessi, non essendo sufficiente una generica riserva di disconoscimento" (Cass. Sez. Lav. n. 11677/2018 ).
7. deve pertanto essere condannata al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive richieste col ricorso ed indicate in dispositivo a titolo di A.P.A., oltre agli accessori di legge (rivalutazione monetaria e interessi legali) sulle singole somme dovute dalla data di maturazione del diritto al saldo.
Merita altresì di essere accolta la domanda relativa all'accantonamento del T.F.R. sugli importi richiesti dalle parti ricorrenti, in quanto conseguenza del riconoscimento delle differenze retributive.
8. La domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi omessi sugli importi oggetto di causa merita di essere accolta per il quinquennio anteriore alla notifica del ricorso all' perfezionatasi il 22.07.2025. CP_2
Pertanto, è condannata a versare all' i contributi omessi sulle Controparte_1 CP_2
somme riconosciute, pertinente al periodo non prescritto (quinquennio anteriore al
22.07.2025), oltre agli interessi al saggio legale.
9. In relazione alla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dell' di CP_2
costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962, la difesa svolta dall' ( “in CP_2 via preliminare si fa presente che all' non risulta essere stata presentata alcuna CP_2
domanda di rendita vitalizia né da parte del datore di lavoro né da parte dei lavoratori”) merita di essere condivisa in assenza, allo stato, di domanda amministrativa presentata dai ricorrenti, ex art. art.443 cpc e art. 7 comma 1 D. Lgs.124/93, con la conseguenza che la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
11. In relazione alle spese di lite si osserva che le stesse vengono poste a carico di parte in ragione della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in Controparte_1 ragione del valore complessivo della causa, della natura del giudizio, dell'attività
6 processuale svolta, con maggiorazione del 30% complessivo ex art. 2 comma 2 DM
147/22.
Meritano invece di essere interamente compensate le spese tra i ricorrenti e l atteso CP_2
l'esito processuale della richiesta di costituzione di rendita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposta dalle parti ricorrenti in epigrafe con ricorso depositato il 10 marzo 2025, ogni atra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
1. Accertata e dichiara la nullità parziale degli artt. 18 comma 11 CCNL Attività
Ferroviarie 2003 e 7 Accordo sindacale 1.03.2006 nella parte in cui escludono o limitano il computo del periodo di apprendistato ai fini degli A.P.A. e per l'effetto condanna al pagamento delle seguenti somme in favore dei ricorrenti, Controparte_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo:
a) euro 4.574,16 a Parte_1
b) euro 2.512,29 a;
Parte_2
c) euro 1.284,65 a;
Parte_3
d) euro 2.536,00 a . Pt_4 Pt_4
e) euro 2.775,45 a Parte_5
f) euro 2.712,97 a Parte_6
g) euro 4.326,61 a Parte_7
h) euro 1.396,72 a Parte_8
2. Condanna ad accantonare il T.F.R. dei ricorrenti maturato sulle Controparte_1 differenze retributive sopra indicate
3. Condanna a versare all' i contributi previdenziali omessi sulle Controparte_1 CP_2 somme sopra indicate per il periodo intercorso dal 22.07.2020 (quinquennio anteriore alla notifica del ricorso all' alla data della presente sentenza;
CP_2
7 4. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, Controparte_1
che liquida in complessivi Euro 3000 oltre rimborso contributo unico versato, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e C.P.A.
5. Dichiara improcedibile la domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. L.
1338/1962
6. Compensa integralmente le spese di lite tra i ricorrenti e l' CP_2
Si comunichi
Roma 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il Processo – dott. Lorenzo Maria
Gatta.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al
N RG 8736/2025 vertente tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, rappresentati e difesi disgiuntamente dagli Avv.ti
[...] Parte_8
EL IA ed ELbetta CE, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
in p. del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Politi Francesca CP_1
per procura in atti;
RESISTENTE
Nonché nei confronti di in p. del l.r.p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Scarlato in virtù di procura CP_2
generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Racc. 7313 Persona_1
RESISTENTE
1 OGGETTO: pagamento aumenti periodici di anzianità a seguito di contratto di apprendistato
Conclusioni
Per i ricorrenti: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa per tutti i motivi esposti in premessa nel merito accertare e dichiarare la nullità degli artt. 18 comma 11 CCNL Attività
Ferroviarie 2003 e dell'art. 7 Accordo sindacale 1.03.2006 nella parte in cui escludono in tutto o in parte dall'anzianità di servizio ai fini a.p.a. il periodo di apprendistato;
sempre nel merito, accertato che le somme corrisposte ai ricorrenti a titolo di regolarizzazione a.p.a. da parte di non sono satisfattive, e accertato che nessuna somma a CP_1
titolo di regolarizzazione a.p.a. è stata corrisposta ai sigg.ri e Parte_1 Parte_7 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1
delle differenze come richieste e dunque consistenti in:
a) euro 4.574,16 al sig. Parte_1
b) euro 2.512,29 al sig. ; Parte_2
c) euro 1.284,65 al sig. Pt_3
d) euro 2.536,00 al sig. Pt_4
e) euro 2.775,45 al sig. Pt_5
f) euro 2.712,97 al sig. Pt_6
g) euro 4.326,61 al sig. Parte_7
h) euro 1.396,72 al sig. ; Pt_8
o nella somma maggiore o minore che dovese risultare in corso di causa sempre al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali (se dovuti), oltre all'adeguamento delle somme accantonate a titolo di TFR, o al versamento dell'equivalente nel caso in cui sia stata esercitata dal lavoratore l'opzione del versamento in un fondo pensione complementare. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Sempre nel merito, in subordine e salvo gravame, nel caso in cui sia accertata
2 l'impossibilità di disporre la regolarizzazione e ricostruzione della posizione contributiva a causa della prescrizione dei contributi, condannare alla costituzione CP_1 presso l' della rendita vitalizia ex art. 13 L.1338/1962 pari alla quota di pensione CP_2
adeguata obbligatoria che spetterebbe ai ricorrenti in relazione ai contributi omessi dal luglio 2007 o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa, mediante il versamento della corrispondente riserva matematica. Con riserva di azione per il risarcimento dei danni ex art. 2116 c.c., nell'ipotesi in cui il diritto alla richiesta di costituzione della rendita dovesse essere ritenuto prescritto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze e rifusione del contributo unificato”.
Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: decidere sulle domande CP_1
proposte dalle parti e, in caso di accoglimento della domanda svolta da parte ricorrente, condannare, per i periodi non prescritti, il datore di lavoro al pagamento dei contributi, sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall'Istituto; in subordine, in ipotesi di riconoscimento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, subordinare lo stesso al pagamento all'Istituto della riserva matematica da parte del datore di lavoro, da calcolarsi ai sensi della vigente normativa, di cui l'Istituto riserva il relativo calcolo da effettuarsi in separata sede in via amministrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In via istruttoria, la difesa dell'Ente si associa alle richieste di parte ricorrente.”
Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: decidere sulle domande CP_2
proposte dalle parti e, in caso di accoglimento della domanda svolta da parte ricorrente, condannare, per i periodi non prescritti, il datore di lavoro al pagamento dei contributi, sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall'Istituto; in subordine, in ipotesi di riconoscimento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, subordinare lo stesso al pagamento all'Istituto della riserva matematica da parte del datore di lavoro, da calcolarsi ai sensi della vigente normativa, di cui l'Istituto riserva il relativo calcolo da effettuarsi in separata sede in via amministrativa.”
Motivi in fatto e diritto
3 1.Con ricorso depositato in via telematica il 10/03/2025 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati, hanno adito il Tribunale di Roma Sez. Lavoro, per ottenere il riconoscimento del periodo di apprendistato ai fini della maturazione degli Aumenti
Periodici di Anzianità (A.P.A.) e la conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive non corrisposte. I ricorrenti hanno dedotto, in particolare, di essere stati assunti nel periodo intercorrente tra marzo 2006 ed ottobre 2006 con contratti di apprendistato, trasformati successivamente in lavoro a tempo indeterminato con compiti di macchinista o capotreno. In diritto hanno dedotto che le disposizioni di cui all'art. 18 comma 11 CCNL Attività Ferroviarie 2003 e all'art. 7 Accordo sindacale 1.03.2006, nella parte in cui escludono o limitano il computo del periodo di apprendistato ai fini A.P.A., sono nulle per violazione di dell'art 19 L. 25/1955, che stabilisce : “ ..il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore”, norma ritenuta inderogabile dalla contrattazione collettiva nell'indirizzo espresso dalla Suprema
Corte di CA ( fra le altre Ordinanza n. 19653 dell'11 luglio 2023 ).
I ricorrenti hanno altresì depositato conteggi analitici delle differenze retributive richieste a partire dal 2010 ( allegati da 14 a 21) e formulato le domande accessorie relative all'accantonamento del T.F.R. e al versamento dei contributi omessi, anche in subordine tramite costituzione di rendita vitalizia.
2. tempestivamente costituitasi in giudizio, ha eccepito Controparte_1 preliminarmente la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi e, nel merito, ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, anche in considerazione degli aumenti già corrisposti a seguito della trasformazione dei contratti di lavoro di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3. L' tempestivamente costituitosi ha formulato le conclusioni sopra riportate ed CP_2
eccepito quanto alla domanda di costituzione di rendita vitalizia anche il difetto di procedibilità della domanda, in assenza di previa istanza amministrativa.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti hanno atto dell'impossibilità di raggiungere accordo conciliativo e la causa è stata trattenuta in decisione.
4 4. In relazione alla sollevata eccezione di prescrizione quinquennale del credito retributivo, si osserva che la stessa non merita di essere condivisa essendo tuttora in corso il rapporto di lavoro ed in ragione dell' orientamento espresso dalla Suprema Corte di
CA (richiamato dai ricorrenti in ricorso) secondo cui per tutti i rapporti di lavoro, ad eccezione del pubblico impiego, all'esito dell'entrata in vigore della Legge 92/2012 e del Decreto legislativo 23/2015 la prescrizione copre i crediti maturati soltanto nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della Legge 92/2012 e cioè si considerano prescritti i crediti del lavoratore maturati prima del luglio 2008. Poiché dai conteggi depositati dalle parti ricorrente, risultano prospettati crediti dal 2010, gli stessi non risultano prescritti. Si rileva inoltre che, analogo indirizzo in materia di prescrizione dei crediti da lavoro, è stato recentemente ribadito dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 979/2025 dell' 11/03/2025.
5. Nel merito, le domande di condanna al pagamento delle differenze retributive a titolo di A.P.A. sono fondate nell'an, atteso che il periodo di apprendistato deve essere computato per intero ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio utile per la maturazione degli A.P.A.
Le clausole collettive (art. 18 comma 11 CCNL Attività Ferroviarie 2003 e art. 7 Accordo sindacale 1.03.2006) che escludono o limitano il periodo di apprendistato devono infatti ritenersi nulle perché in contrasto con la citata disposizione imperativa, in linea con il principio statuito dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 36380 del 13 dicembre 2022, alle cui motivazioni per brevità si rinvia in assenza di argomenti nuovi o diversi prospettati da parte resistente. È stato infatti ivi ritenuto che: "Il periodo di apprendistato deve essere computato per intero ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio utile per la maturazione degli Aumenti Periodici di Anzianità (A.P.A.), essendo nulla per contrasto con norme imperative (quali l'art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015) la clausola collettiva che lo escluda o limiti."
6. Le domande sono altresì fondate nel quantum alla luce dei conteggi depositati da parte ricorrente, elaborati sulle buste paga prodotte dai ricorrenti e sull'importo previsto per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato nel CCNL applicato e sulla considerazione secondo cui i conteggi di parte ricorrente non sono stati specificamente
5 contestati da parte resistente con la produzione di conteggi alternativi, con la conseguenza che non è necessario disporre consulenza tecnica contabile. Si richiama a riguardo il principio per cui "Il lavoratore che agisca per conseguire differenze retributive ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, ma il datore di lavoro, che contesti i conteggi, deve operare una contestazione specifica e motivata degli stessi, non essendo sufficiente una generica riserva di disconoscimento" (Cass. Sez. Lav. n. 11677/2018 ).
7. deve pertanto essere condannata al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive richieste col ricorso ed indicate in dispositivo a titolo di A.P.A., oltre agli accessori di legge (rivalutazione monetaria e interessi legali) sulle singole somme dovute dalla data di maturazione del diritto al saldo.
Merita altresì di essere accolta la domanda relativa all'accantonamento del T.F.R. sugli importi richiesti dalle parti ricorrenti, in quanto conseguenza del riconoscimento delle differenze retributive.
8. La domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi omessi sugli importi oggetto di causa merita di essere accolta per il quinquennio anteriore alla notifica del ricorso all' perfezionatasi il 22.07.2025. CP_2
Pertanto, è condannata a versare all' i contributi omessi sulle Controparte_1 CP_2
somme riconosciute, pertinente al periodo non prescritto (quinquennio anteriore al
22.07.2025), oltre agli interessi al saggio legale.
9. In relazione alla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dell' di CP_2
costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962, la difesa svolta dall' ( “in CP_2 via preliminare si fa presente che all' non risulta essere stata presentata alcuna CP_2
domanda di rendita vitalizia né da parte del datore di lavoro né da parte dei lavoratori”) merita di essere condivisa in assenza, allo stato, di domanda amministrativa presentata dai ricorrenti, ex art. art.443 cpc e art. 7 comma 1 D. Lgs.124/93, con la conseguenza che la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
11. In relazione alle spese di lite si osserva che le stesse vengono poste a carico di parte in ragione della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in Controparte_1 ragione del valore complessivo della causa, della natura del giudizio, dell'attività
6 processuale svolta, con maggiorazione del 30% complessivo ex art. 2 comma 2 DM
147/22.
Meritano invece di essere interamente compensate le spese tra i ricorrenti e l atteso CP_2
l'esito processuale della richiesta di costituzione di rendita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposta dalle parti ricorrenti in epigrafe con ricorso depositato il 10 marzo 2025, ogni atra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
1. Accertata e dichiara la nullità parziale degli artt. 18 comma 11 CCNL Attività
Ferroviarie 2003 e 7 Accordo sindacale 1.03.2006 nella parte in cui escludono o limitano il computo del periodo di apprendistato ai fini degli A.P.A. e per l'effetto condanna al pagamento delle seguenti somme in favore dei ricorrenti, Controparte_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo:
a) euro 4.574,16 a Parte_1
b) euro 2.512,29 a;
Parte_2
c) euro 1.284,65 a;
Parte_3
d) euro 2.536,00 a . Pt_4 Pt_4
e) euro 2.775,45 a Parte_5
f) euro 2.712,97 a Parte_6
g) euro 4.326,61 a Parte_7
h) euro 1.396,72 a Parte_8
2. Condanna ad accantonare il T.F.R. dei ricorrenti maturato sulle Controparte_1 differenze retributive sopra indicate
3. Condanna a versare all' i contributi previdenziali omessi sulle Controparte_1 CP_2 somme sopra indicate per il periodo intercorso dal 22.07.2020 (quinquennio anteriore alla notifica del ricorso all' alla data della presente sentenza;
CP_2
7 4. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, Controparte_1
che liquida in complessivi Euro 3000 oltre rimborso contributo unico versato, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e C.P.A.
5. Dichiara improcedibile la domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. L.
1338/1962
6. Compensa integralmente le spese di lite tra i ricorrenti e l' CP_2
Si comunichi
Roma 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il Processo – dott. Lorenzo Maria
Gatta.
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