Articolo 4 della Legge 26 aprile 1986, n. 153
Articolo 3
Versione
27 maggio 1986
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, complessivamente pari a lire 912 miliardi, ripartito in lire 304 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 27 maggio 1986