Art. 4. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, complessivamente pari a lire 912 miliardi, ripartito in lire 304 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.