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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/07/2025, n. 10880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10880 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34230/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dr. MM MARTUCCI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 34230/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 18/7/2025 e promosso da:
C.F. e P.I. ), con sede legale in Tavagnacco (UD), frazione Parte_1 P.IVA_1 di Feletto, Via IV Novembre n. 102, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Galzignato del Foro di EV, (C.F.
), con studio sito in Montebelluna (TV), Corte Maggiore n.24/4, come da C.F._1 procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), con sede in Roma, via Tiburtina n. 1159, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emilio TA,
(C.F. ), in virtù di procura generale alle liti autenticata nella firma per C.F._2 atto del dott. notaio in Roma del 9/9/2013 e dall'avv. Marco Tullio Cataldo, Persona_1
(C.F. ), in virtù di nomina quale codifensore da parte dell'avv. Emilio C.F._3
TA, munito dalla suindicata procura dei necessari poteri, entrambi del Foro di Roma con studio in Roma, via A. Depretis n. 86
CONVENUTA
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie (contratti atipici)
CONCLUSIONI:
1 per l'attrice: “Nel merito: Accertato e dichiarato che ha esercitato il diritto postestativo di recesso, CP_1 CP_1 riconosciutole dall'art. XIX ncessione de quibus, in violazione della regola di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375 c.c., per tutti i motivi di cui in narrativa, condannare la convenuta a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno pat di € 4.833.043,6
[...] a maggiore o minore che dovesse riSUtare dovuta in corso di causa, oltre a interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., depositata il 24.11.2003, che qui integralmente si riportano: PROVA PER INTERPELLO E TESTIMONI Si chiede l'ammissione di prova per interpello e testi SUle seguenti circostanze: 1) vero che allorquando, a far data dal 24.03.2011, ha iniziato a svolgere Parte_1 l'attività di concessionaria dei marchi e de di PA (TV), Via CP_1 CP_2 Pietro Nenni n. 2, molti clienti “truffat ed cessionaria fallita, Controparte_3
, si sono a più riprese presentati presso la suindicata sede, chied
[...] ituzione di anticipi già versati?
2) Vero che allorquando presso la sede di PA (TV), Via Pietro Nenni n. 2, era ancora operativa la sono intervenute le Forze dell'Ordine per sedare le Controparte_3 minacce ver essa “truffati”?
3) Vero che a fronte degli episodi di cui ai precedenti capitoli, ha inviato in Controparte_1 loco un suo ere le problematiche sorte con i clienti “truffati” della
[...]
? Controparte_3
alla data del 24.03.2011, allorquando ha assunto la Parte_1 concessione di vendita dei marchi e lla precedente CP_1 CP_2 concessionaria fallita, , pr sede di PA (TV), Via Pietro Controparte_3 Nenni n. 2, vi fossero
5) Vero che per iniziare a svolgere l'attività di concessionaria dei marchi Parte_1 e sede di PA (TV), Via Pietro Nenni n. 2, ha dovuto ricercare e CP_1 CP_2 e ina di dipendenti?
6) Vero che a partire dal 2016, soprattutto nella persona del zone e quality Controparte_1 manager commerciale signor isodicamente anche nella persona del sales Parte_2 director dott. nte chiesto a di trasferire Persona_2 Parte_1 l'autosalone pe veicoli e (TV) in altro CP_1 CP_2 luogo, sollecitando il trasferimento in ), ma, strada nella quale sono situati gran parte dei saloni di vendita delle più importanti case automobilistiche?
7) Vero che, come riportato nel Report relativo alla “Visita Rete 14-15 luglio 2016” (cfr. slide n. 25 sub doc. 203), che si rammostra al teste, ha definito la sede di PA (TV) Controparte_1
“struttura adeguata ma «chiacchierata» e de concorrenza”?
8) Vero che ha ottemperato alla richiesta di trasferimento della propria sede, Parte_1 caldeggiata recedendo dal contratto di locazione relativo allo Controparte_1 stabilimento di ndo, in data 27.07.2016, la proprietà del compendio immobiliare sito in LO (TV), Via Roma (cfr. doc. 15)?
9) Vero che dopo che ha acquistato il compendio immobiliare di LO (TV) Parte_1 e prima che fosse avv ra di ristrutturazione, l'arch. , che per Persona_3 conto di stava curando la ristrutturazione, ha invi erigendo Parte_1 fabbricat conSUente di al fine di verificare se Persona_4 Controparte_1 lo stesso fosse idon nto? Controparte_1
10) Vero che l'arch. tto del nuovo fabbricato da adibire ad Persona_4 autosalone, ha richie cato ai marchi e uno spazio pari ai CP_1 CP_2 ¾ dell'intero nuovo autosalone riSUtante dal progetto?
11) Vero che preso atto che le dimensioni del nuovo fabbricato riSUtanti dal Parte_1 progetto invia erano insufficienti, ha chiesto ai propri tecnici di Persona_4
2 modificare il progetto ampliando gli spazi del realizzando intervento immobiliare e di trasmettere nuovamente il progetto così ampliato a ed in particolare al Controparte_1 relativo tecnico, arch. Persona_4 12) Vero che indi chiesto che venisse trasmesso all'arch. Controparte_1 Per_4 il nu te l'ampliamento, che lo ha approvato?
[...]
che quando i lavori di ristrutturazione, in esecuzione del progetto così ampliato, erano in corso di esecuzione e quando la struttura del fabbricato era già stata realizzata, il signor ed il dott. di si sono recati nel cantiere di Parte_2 Persona_2 Controparte_1 isionare il f rso
14) Vero che in occasione di tale visita il dott. ha chiesto al signor CP_4 Parte_2 ed al dott. quale porzione del f orso di costruzione Persona_2 dedicata a ei marchi e ? CP_1 CP_2
15) Vero che in quell'occasione il ed il dott. hanno scelto Parte_2 Persona_2 la porzione del nuovo fabbricato d autosalo e CP_1 CP_2 corrispondente a circa la metà dell'intero fabbricato, coincidente con te visibilità (parte SUD-EST)?
16) Vero che l'ubicazione della carrozzeria all'interno dell'area adibita ad officina ed i limiti dimensionali del relativo spazio, nel nuovo “Renault Store” di LO (TV), sono stati approvati, nell'estate 2016, dagli architetti di Controparte_1
17) Vero che per rendere attivo il servizio di o dell'area adibita ad officina, presso il nuovo “Renault Store” di LO (TV), ha richiesto a Controparte_1 Parte_1 di effettuare l'ordine di un lotto iniziale di at ?
[...] ero che nel 2018 ha effettuato l'ordine di cui al capitolo che precede, Parte_1 come riSUta dallo scam nza che si rammostra al teste (cfr. docc. 198, 199 e 200)?
19) Vero che si è lamentata del fatto che lo spazio utilizzato per la Controparte_1 prestazione di se idoneo ed ha sollecitato a risolvere la Parte_1 questione?
20) Vero che ha ottemperato alla richiesta di di maggiore Parte_1 Controparte_1 spazio per la vizio di carrozzeria, acquistand (cfr. doc. 79 e 80), anche gli immobili adiacenti al nuovo “Renault Store” di LO (TV)?
21) Vero che nelle persone del direttore d'area, signor e Controparte_1 Testimone_1 del responsa , dopo la realiz a Testimone_2 struttura, ha suggerito a il servizio di carrozzeria a personale Pt_1 Parte_1 dipendente della di AN TO (TV)? Parte_3
22) Vero che n tisi a Roma in data 07.12.2018 (doc. 204) e poi a LO (TV) in data 14.03.2019 (cfr. doc. 174), la Direzione ha imposto a Controparte_1 di implementare l'organigramma relativo sia e sia all'area Parte_1 ando i nominativi del personale da inserire nello stesso?
23) Vero che nel corso dell'incontro tenutosi a LO (TV) in data 14.03.2019, i vertici di hanno approvato le misure adottate da per porre rimedio Controparte_1 Parte_1 durante l'incontro tenutosi a Roma il 07. to l'odierna attrice a proseguire secondo le direttive concordate (cfr. docc. 201 e 174)?
24) Vero che il 06.02.2020 l'allora direttore generale della società finanziaria del “Gruppo Renault”, signor è venuto in visita presso il “Renault Store” di LO (TV), Testimone_3 insieme al dirett Finanziaria RCI Bank, che finanzia gli acquisti dei clienti di signor e si è congratulato con il dott. , legale Controparte_1 Tes_4 CP_4 l'andamento del rapporto con società Parte_1 finanziaria?
25) Dice il teste se dalla data dell'incontro tenutosi a LO (TV) il 14.03.2019 alla data di comunicazione del recesso da parte di (24.01.2022), quest'ultima abbia Controparte_1 posto in dubbio la continuità del rapporto Parte_1
26) Vero che nel novembre 2021, il signor bile delle vendite Testimone_5 dell'usato per conto di esso il “Renault Store” di Controparte_1
3 LO (TV), ha constatato che disponesse anche di uno spazio da adibire in Parte_1 futuro a vendita dell'usato, com vo contratto di Partnership previsto a livello europeo, chiedendo a la propria disponibilità e che aveva dato la Parte_1 Parte_1 sua disponibilità? 27) Vero che i signori , , Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Parte_4
, Testimone_9 Testimone_10 Parte_5 Parte_6 Parte_7 e
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_1 v ra e ? CP_1 CP_2 Si indicano a testi:
• dott. su tutti i capitoli;
Tes_11
• sign su tutti i capitoli;
• arch. sui capitoli 9, 10, 11 e 12; Testimone_6 Persona_3
• signor sui capitoli 16, 17, 18, Testimone_12 Par CONS A FFICIO Si chiede ammettersi conSU d'ufficio tecnico-contabile, affinché il C.T.U., sentite le parti e i loro eventuali conSUenti tecnici, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminati gli atti di causa, la documentazione prodotta e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., risponda ai seguenti quesiti: 1) Accerti e quantifichi il C.T.U. il riSUtato operativo degli esercizi sociali relativi agli anni 2022 e 2023, derivante dalla cessione di beni e dalle prestazioni di servizi effettuate da Parte_1 con i marchi e , acquisendo la documentazione contabile n
[...] CP_1 CP_2 etare i dati af ci;
2) Accerti e quantifichi il C.T.U. il costo del seguente personale dipendente di Parte_1 relativo all'anno 2022: , Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Parte_4
, Testimone_9 Testimone_10 Parte_5 Parte_6 Parte_7
[...] Parte_8 e are e modificare il quesito. Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte nella comparsa di costituzione e risposta e nella seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., per i motivi tutti già esposti in atti, chiedendo, per la denegata e non creduta ipotesi di loro ammissione, di essere abilitati a prova contraria con i testi come indicati nella terza memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 04.12.2023. In ogni caso Con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge.”
per la convenuta: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, nel merito, rigettare tutte le domande attrici in quanto destituite del benché minimo fondamento sia in fatto, sia in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese legali, oltre spese generali iva e c.p.a. come per legge, da liquidarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27/6/2023 la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al
[...] risarcimento del danno, da liquidarsi in € 4.833.043,69, oltre agli accessori di legge, previo accertamento della illegittimità del recesso esercitato dalla controparte in violazione delle regole di correttezza e buona fede, con vittoria delle spese di lite.
4 L'attrice, esercente attività di commercio, importazione ed esportazione di autoveicoli e di imbarcazioni da diporto nuovi ed usati, di commercio di accessori, componenti e ricambi per autoveicoli, nonché di carrozzeria anche per la produzione di allestimenti speciali, esponeva:
- che il 24/3/2011 aveva stipulato con la due contratti di concessione di Controparte_1 vendita a tempo indeterminato, aventi ad oggetto, rispettivamente, la distribuzione dei veicoli nuovi della gamma Renault e Dacia e delle relative parti di ricambio, nonché la fornitura dei servizi di riparazione e manutenzione di tali prodotti, nel territorio esclusivo comprensivo dei
Comuni di RE di AV (TV), NE (TV), LE SU SI (TV), CA (TV), ST
(TV), DA SU AV (TV), RG (TV), PA (TV), AN TO (TV), NO
(TV), IO (TV), AR D'IN (VE), UI di EV (TV), DE (TV), AN
IO di CA (TV), SIa (TV), EV (TV), LO (TV), RO CO (TV);
- che la versione aggiornata dei suddetti contratti era stata sottoscritta dalle parti il 30/4/2014 e che, con lettere inviate a mezzo p.e.c. il 24/1/2022, prot. n. 17/2022 e prot. n. 18/2022, la
[...] aveva comunicato alla il recesso dai suddetti rapporti, osservando CP_1 Parte_1 il termine di preavviso di 24 mesi previsto dall'art. XIX.
1.1 dei contratti, quindi efficace a far tempo dal 24/1/2024, ma la con comunicazione a mezzo p.e.c. del 15/3/2023, Parte_1 aveva contestato la legittimità del recesso per abuso del diritto e per violazione dei canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., deducendo che, in considerazione della condotta tenuta dalle parti in esecuzione dei contratti de quibus, aveva fatto legittimo affidamento su una durata minima contrattuale eccedente il 24/1/2024, diffidando la convenuta a risarcirle il danno;
- che, in particolare, la aveva imposto alla concessionaria l'osservanza di Controparte_1 rigorosi criteri di selezione qualitativi riguardanti sia le caratteristiche logistico-strutturali e organizzative degli showrooms, delle aeree di consegna dei veicoli, delle officine meccaniche e del servizio di carrozzeria, sia la formazione e il numero del personale addetto alla vendita e al postvendita, sia la c.d. identità visuale (insegne, bandiere, totem, grafismo in facciata) dei marchi in oggetto;
- che, nella prospettiva futura derivante dalla stipulazione del contratto a tempo indeterminato con la convenuta, la era stata autorizzata, rectius incentivata, dalla Parte_1 [...]
a recedere dal contratto di locazione relativo allo stabilimento in precedenza CP_1 utilizzato e ad acquistare, con contratto rep. n. 109.874 del 27/7/2016, la proprietà di un immobile più ampio sito in LO (TV), da ristrutturare in conformità alle richieste/indicazioni 5 della concedente medesima e da adibire ad autosalone (showroom con annessa officina) e a carrozzeria, con contestuale stipulazione di un contratto di mutuo con la
[...]
di complessivi € 2.000.000; Controparte_5
- di aver pattuito il termine della collaborazione con la Nuova Linea s.a.s. al 31/12/2017 e di aver avviato l'attività di carrozzeria all'interno dei propri locali, quindi, per sostenere i relativi costi, il
30/7/2018 la aveva stipulato un contratto di mutuo chirografario con Credito Parte_1
Cooperativo Friuli S.c. per complessivi € 1.000.000,00 e, con contratti di vendita rep. n. 113616
e rep. n. 113617 del 19/11/2018, aveva acquistato gli immobili siti in LO (TV), Via Roma
n. 145, adiacenti a quelli già acquistati il 27/7/2016, da adibire a servizio carrozzeria;
- che l'allestimento dei nuovi stabilimenti sopra descritti aveva reso necessari l'esecuzione di ingenti lavori di ristrutturazione dei relativi fabbricati e l'assunzione di nuovo personale, come impostole dalla direzione della convenuta negli incontri tenutisi a Roma il 7/12/2018 e a LO il 14/3/2019;
- che il “Renault Store” sito in LO era stato inaugurato a marzo 2019 e, come emergeva dalle Appendici annuali ai contratti di concessione relative agli anni 2020, 2021 e 2022, la le aveva imposto obiettivi annuali minimi di vendita dei veicoli nuovi e Controparte_1 delle parti di ricambio e l'1/4/2021 le aveva imposto la sottoscrizione della “Convenzione per la stipula di contratti di noleggio a lungo termine di veicoli” con la imponendole Controparte_6 obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti originariamente e, nel corso degli anni, aveva disposto modifiche ai contratti;
- che, in ragione di quanto sopra esposto, l'attrice aveva confidato SUla durata dei contratti inter partes almeno sino al 31/12/2027, data di scadenza del suddetto mutuo fondiario, pertanto il calcolo dei danni subiti dalla era stato fatto con riferimento agli anni 2024- Parte_1
2025-2026-2027, stante il ragionevole affidamento dell'odierna attrice SUla prosecuzione del rapporto per sei anni.
Tanto premesso, l'attrice deduceva l'arbitrarietà e la illegittimità del recesso operato dalla controparte in violazione delle regole della buona fede contrattuale, che le aveva cagionato ingenti danni a titolo di lucro cessante e danno emergente, a causa sia della perdita di fatturato e del mancato guadagno che le sarebbe derivato dalla legittima esecuzione del contratto da parte della sia degli investimenti inutilmente effettuati SU presupposto del Controparte_1 potenziamento delle vendite delle autovetture prodotte dalla controparte, comprensivo, quindi, del mancato guadagno per quattro anni, del rimborso delle rate del finanziamento dal 12/2/2024 6 al 12/2/2027, del costo relativo al personale destinato alla gestione dei marchi e CP_1 CP_2 nonché degli interessi contratti con il mutuo stipulato per finanziare l'attività di carrozzeria.
2. Con comparsa del 2/10/2023 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle avverse domande.
La convenuta deduceva:
- che, per l'esercizio delle sue attività di commercio di veicoli nuovi della gamma Renault e
Dacia e delle relative parti di ricambio e di fornitura dei servizi di riparazione e manutenzione di tali prodotti, si avvaleva di una rete di distribuzione selettiva organizzata su due livelli: il primo, composto dalla rete di concessionari legati direttamente alla in forza di Controparte_1 contratto di concessione di vendita e di assistenza (Rete Primaria o R1) ed il secondo composto dalla rete di Rivenditori/Officine/Carrozzerie Autorizzati (Rete Secondaria o Rete Autorizzata o
R2), operanti nello stesso territorio del concessionario di riferimento ed al quale sono legati in forza di un rapporto di sub-concessione nella forma rispettivamente di Contratto di Rivenditore
Autorizzato/Officina Autorizzata/Carrozzeria Autorizzata;
- che, per fare parte della Rete Primaria in qualità di concessionario, era necessario rispettare, per l'intera durata del contratto di concessione, i criteri di membro della Rete Primaria indicati nei
“Criteri Selezione Qualitativa Concessionari”, nonché ulteriori standard con il contratto di concessione, che garantivano l'erogazione – a tutti i membri della Rete - di beni e servizi in modalità standard in relazione al brand (i.e. e rappresentato;
CP_1 CP_2
- che i costi minimi sostenuti dai concessionari per rispettare i suindicati criteri e standard erano ripagati e superati dai benefici economici derivanti dallo svolgimento dell'attività di impresa;
- che l'autonomia gestionale del concessionario comprendeva le seguenti scelte aziendali: i)
l'esercizio dell'attività di carrozzeria direttamente o mediante subappalto a un soggetto terzo autorizzato dalla ii) la selezione del personale da assumere;
iii) la scelta se Controparte_1 coprire direttamente il territorio assegnato con proprie strutture dirette di vendita/assistenza o farlo in parte attraverso l'autonoma selezione e nomina di una propria rete secondaria
(contrariamente a quanto sostenuto da , l'autorizzazione della a tale Parte_1 CP_1 nomina non è discrezionale, ma legata alla previa verifica del rispetto dei relativi Criteri/standard del membro della Rete Secondaria da nominare); iv) l'assunzione di personale in misura superiore a quella minima stabilita dai criteri/standard; v) la scelta se acquistare o prendere in locazione l'immobile da destinare alla propria sede;
iv) lo svolgimento di altre attività non connesse al contratto di concessione;
7 - che, pertanto, i costi del concessionario erano di due tipi: a) quelli necessari al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di concessione, rappresentati sia dagli investimenti iniziali e sia dagli ordinari costi di gestione (per brevità definiti congiuntamente: “Investimenti Contrattuali”);
e b) quelli non necessari al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di concessione, sostenuti facoltativamente dal Concessionario nell'esercizio della propria autonomia gestionale;
- che il cui apparteneva la prima di divenire concessionaria CP_7 Parte_1
era stata operativa nel settore automotive nella regione Friuli-Venezia Giulia CP_8 CP_2 con diversi marchi e strutture multimarche ed all'epoca dell'introduzione della presente causa, disponeva di sei sedi distributive in Friuli-Venezia Giulia e TO presso le quali era Con Contr concessionaria per i marchi Subaru, Volvo, , CP_10 CP_11 CP_13
e XEV;
CP_14
- che la era stata nominata concessionaria e per il territorio di Parte_1 CP_1 CP_2
EV il 24/3/2011, a seguito della dichiarazione di fallimento della precedente concessionaria e per la medesima zona ( già , sicché aveva CP_1 CP_2 CP_3 CP_15 sottoscritto il contratto di locazione dell'immobile già sede della in Comune di CP_3
PA e, contestualmente, aveva acquistato dal Fallimento della le attrezzature e le CP_3 merci necessarie all'esercizio dell'officina, sicché aveva sostenuto investimenti iniziali di ammontare limitato, per complessivi € 175.000, oltre ai costi per adeguarsi ai criteri dettati dalla convenuta e, da marzo 2011 a luglio 2023, aveva conseguito un utile complessivo di €
5.369.325,00, sicché alla data del recesso della la aveva Controparte_1 Parte_1 già ammortizzato e compensato gli investimenti contrattuali sostenuti nel periodo di efficacia dei contratti di concessione e CP_1 CP_2
- che la sede sita in PA, in cui si era insediata la era sostanzialmente già Parte_1 idonea sia allo svolgimento dell'attività di concessionaria e sia allo svolgimento CP_1 CP_2 dell'attività di concessionaria Hyundai, disponendo di spazi sufficienti a consentire l'esposizione dei veicoli e Dacia e di quelli contraddistinti dal marchio Hyundai, sicché la concedente CP_1 non aveva mai chiesto alla controparte di dotarsi di una nuova sede, che era stata frutto di una scelta imprenditoriale dell'attrice, autorizzata dalla convenuta;
- che nel periodo dal 2011 al 2017 la aveva svolto l'attività di carrozzeria Parte_1 affidandola in subappalto alla Nuova Linea s.a.s., società appartenente alla Rete Renault e Dacia, ma, con comunicazione del 31/12/2017, per sua autonoma scelta collegata all'acquisto dei nuovi locali di LO, aveva risolto il rapporto contrattuale con la Nuova Linea s.a.s., omettendo però 8 di dare continuità al servizio di carrozzeria, pertanto la dopo vari solleciti, Controparte_1 il 6/11/2018 le aveva inviato una diffida a mezzo pec e, ciononostante, la Parte_1 aveva intrapreso il servizio di carrozzeria soltanto nel 2021, peraltro tramite personale della
, in violazione dei criteri dettati dalla concedente, evidenziando che, alla Parte_3 data del recesso della convenuta, il servizio di carrozzeria non era operativo;
- che la aveva operato numerosi cambi di personale, senza il rispetto dei Criteri Parte_1 della concedente;
- che le Appendici Annuali rientravano nell'ordinaria gestione contrattuale di tutti i
Concessionari e Dacia;
CP_1
- che la Convenzione aveva ad oggetto la vendita dai concessionari aderenti ad CP_6 [...]
(società del gruppo di veicoli da destinare ad un servizio di noleggio auto on CP_6 CP_1 line reso da quest'ultima società era stato offerto a tutti i concessionari, tra cui l'attrice, che ha aderito e che non ha subito al riguardo alcun aggravio;
- che alla base del recesso inviato dalla il 24/1/2022 vi erano sia gli scadenti Controparte_1 riSUtati della misurati negli ultimi anni SUla base dei principali parametri di Parte_1 valutazione delle performance (anche in termini qualitativi) dei Concessionari Renault e Dacia nella fase di vendita e in quella post-vendita, e sia le ripetute e gravi inadempienze agli obblighi contrattuali;
- che il termine di preavviso assegnato alla era vincolato dal passaggio, a far Parte_1 tempo dall'1/2/2024, dall'attuale contratto di concessione al nuovo contratto di partnership previsto a livello europeo per tutti i membri della Rete Renault e Dacia, pertanto un termine maggiore di preavviso avrebbe reso necessari ulteriori investimenti da parte della concessionaria.
La convenuta contestava, inoltre, l'an ed il quantum dei danni lamentati dalla controparte, concludendo come in epigrafe.
3. Esperiti gli incombenti preliminari, intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI
c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17/7/2025, sostituita dal deposito di note scritte ed all'esito, SUle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per le memorie conclusive.
Con la comparsa conclusionale l'attrice chiedeva la condanna della controparte al pagamento in proprio favore dell'indennizzo previsto dall'art. 7-ter, comma 1, lettera c) del D.L. 18 novembre
2022 n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023 n. 6, di cui la convenuta
9 eccepiva l'inammissibilità, al pari della produzione documentale attorea allegata alla comparsa conclusionale.
***
4. Sono inammissibili in quanto tardive la domanda proposta e la produzione documentale esperita dall'attrice con la comparsa conclusionale, dopo il maturate delle preclusioni assertive ed istruttorie, con un atto destinato alla mera illustrazione ed al compendio delle deduzioni già svolte, non potendosi introdurre nova di tipo assertivo o probatorio con la conclusionale.
Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono, invero, solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, SUle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (Cass. civ. n. 98 del 07/01/2016).
Si rileva al riguardo la novità della domanda proposta dalla con la conclusionale, Controparte_16 con cui si chiede la condanna della al pagamento in proprio favore Controparte_1 dell'indennizzo per il recesso previsto dall'art. 7-ter, comma 1, lettera c) del D.L. 18 novembre
2022 n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023 n. 6, trattandosi di pretesa avente petitum e causa petendi diversi da quelli introdotti con la domanda originaria, di natura risarcitoria, basata SUl'asserita abusività del recesso operato dalla convenuta dal contratto inter partes. Ne consegue l'inammissibilità della domanda proposta con la comparsa conclusionale.
5. Nel merito, relativamente alla causa petendi della domanda proposta in limine litis, la
[...] chiede accertarsi l'illegittimità del recesso della dal “Contratto Parte_1 Controparte_1 di concessione 2014” e dal “Contratto di concessione Dacia 2014” inter partes stipulati CP_1 il 30/4/2014, comunicato il 24/1/2022 con atti, rispettivamente, prot. n. 17/2022 e prot. n.
18/2022, per violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, evidenziando la sua sostanziale valenza come recesso ad libitum, con conseguente condanna della controparte al risarcimento del lucro cessante e del danno emergente.
La domanda è infondata.
E' documentale che parti, in data 30/4/2014, hanno stipulato i suddetti contratti, con cui la
[...]
è divenuta concessionaria della nell'ambito della selezione Parte_1 Controparte_1 quantitativa dei distributori dei prodotti distinti dai marchi e aventi ad oggetto la CP_1 CP_2 disciplina dei rapporti tra le parti relativamente alla vendita e all'assistenza nella rete organizzata dall'odierna convenuta per la vendita di autoveicoli, parti di ricambio ed accessori e per fornire ai clienti la relativa assistenza meccanica e di carrozzeria. Con tale contratto la Renault Italia 10 S.p.A. ha riconosciuto non in esclusiva alla il diritto di acquistare e vendere i Parte_1 modelli e le parti di ricambio ed accessori contraddistinti dai suddetti marchi, e di svolgere il servizio di assistenza agli autoveicoli di cui sopra nell'ambito territoriale comprensivo dei
Comuni di RE di AV (TV), NE (TV), LE SU SI (TV), CA (TV), ST
(TV), DA SU AV (TV), RG (TV), PA (TV), AN TO (TV), NO
(TV), IO (TV), AR D'IN (VE), UI di EV (TV), DE (TV), AN
IO di CA (TV), SIa (TV), EV (TV), LO (TV), RO CO (TV).
La qualifica di concessionaria Renault e Dacia assunta dall'attrice ha determinato l'obbligo corrispondente, da parte sua, del rispetto dei criteri indicati dalla concedente, fermo restando che la concessionaria ha mantenuto la sua autonomia giuridica e finanziaria, con assunzione della gestione delle suddette attività a proprio rischio, con la previsione di obiettivi minimi di vendita di veicoli nuovi che dovevano essere stabiliti annualmente su accordo delle parti e, in mancanza di accordo, ai sensi, rispettivamente, dell'art. XXXIII.1 e XXXII.1 dei suddetti contratti.
Gli accordi avevano durata indeterminata a far tempo dal 1°/5/2014, con esclusione di indennizzi o risarcimenti a favore della concessionaria in caso di cessazione dei rapporti e l'articolo XIX del contratto di concessione 2014 e l'art. XVIII del contratto di concessione regolano CP_1 CP_2 le ipotesi di cessazione anticipata per mutuo consenso o per recesso di una delle parti: in particolare, i suddetti articoli prevedevano la facoltà per entrambi i contraenti di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra parte con un preavviso di almeno ventiquattro mesi rispetto alla data di efficacia del recesso e con la previsione che la avrebbe potuto recedere dal contratto con preavviso di dodici mesi nel caso in cui CP_1 avesse inteso riorganizzare l'insieme o una parte apprezzabile della rete di concessionari.
Ciò posto, il contratto di concessione rientra nella categoria dei contratti di distribuzione integrati di durata, è stato stipulato tra due imprenditori ed è finalizzato alla vendita dei prodotti del fabbricante ed alla fornitura di servizi di assistenza tecnica post-vendita, attraverso il decentramento della funzione di vendita, al fine della massimizzazione delle vendite;
la giurisprudenza prevalente configura il contratto di concessione di vendita come contratto atipico o misto, sussumibile nell'ambito della somministrazione.
Orbene, l'intervenuto recesso comunicato all'attrice dalla convenuta è conforme alle prescrizioni contrattuali di cui ai citati articoli XIX e XVIII dei contratti, che prevedono la facoltà di recesso ad nutum con un preavviso di 24 mesi: quanto al primo aspetto, i contratti inter partes prevedevano tre tipologie di recesso dal rapporto: a) il recesso immediato senza preavviso (art. 11 XX del contratto di concessione e art. XIX contratto di concessione Dacia) in caso di CP_1 abbandono della gestione da parte del concessionario, vicende inerenti alla concessionaria che evidenziassero lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività ovvero in caso di specifiche violazioni contrattuali;
b) il recesso ordinario con preavviso di 24 mesi, c) il recesso con preavviso abbreviato di 12 mesi qualora la convenuta avesse inteso procedere ad una riorganizzazione dell'intera rete o di una sua parte rilevante.
Nella specie il recesso ad nutum dai contratti de quibus è stato comunicato dalla convenuta alla concessionaria il 24/1/2022, con preavviso di 24 mesi.
L'attrice deduce che il recesso dal contratto della controparte è avvenuto in violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto e configura sostanzialmente un'ipotesi di abuso del diritto, quindi conclude nel senso della sua illegittimità, con obbligo della controparte di risarcire i danni subiti.
La deduzione è priva di pregio.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che la recedibilità ad nutum dai rapporti di durata a tempo indeterminato è principio generale del nostro ordinamento e risponde all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio. Di conseguenza, nei rapporti di collaborazione continuativa a tempo indeterminato il recesso ad nutum costituisce una causa estintiva ordinaria, alternativa rispetto al recesso per giusta causa e alla risoluzione per inadempimento. Poiché il principio generale della recedibilità ad nutum non coinvolge interessi pubblici o generali, le parti possono derogarvi anche implicitamente, ma siffatta deroga deve investire direttamente la stessa facoltà di recesso ad nutum, e non è desumibile dalla mera disciplina pattizia del recesso per inadempimento (cfr. Cass. civ. n. 16269 del 19/8/2004).
Nondimeno, qualora un contratto preveda il diritto di recesso ad nutum in favore di una delle parti, il giudice del merito non può esimersi, per il semplice fatto che i contraenti hanno previsto espressamente quella clausola in virtù della loro libertà e autonomia contrattuale, dal valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto. La mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli art. 1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare, infatti, un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito. Consequenzialmente, accertato l'abuso, può sorgere il diritto al risarcimento dei danni subiti. Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve 12 pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici (cfr.
Cass. civ. n. 20106 del 18/9/2009).
Qualora un contratto preveda il diritto di recesso ad nutum in favore di una delle parti, il giudice del merito non può esimersi dal valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto, atteso che la mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli artt. 1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito. Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici (cfr. Cass. civ. n. 10324 del 29/05/2020).
Si ha abuso del diritto, in particolare, quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire riSUtati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso (cfr. Cass. civ. n. 20106 del 18/09/2009: in applicazione di tale principio, è stata cassata la decisione di merito la quale aveva ritenuto insindacabile la decisione del concedente di recedere ad nutum dal contratto di concessione di vendita, SU presupposto che tale diritto gli era espressamente riconosciuto dal contratto).
Il Supremo Collegio osserva che l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica e che la rilevanza di tale obbligo si esplica nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto 13 espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi.
Relativamente al rapporto tra buona fede e divieto di abuso del diritto, osserva la Suprema Corte che l'abuso del diritto è un criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva, osservando che, con il divieto dell'abuso, l'ordinamento pone anche una regola generale, nel senso di rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi, esercitati in violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva.
Quanto agli indici rivelatori dell'abuso, la Corte di cassazione ha escluso che, per la configurabilità di un “abuso del diritto”, occorra accertare una “volontà di nuocere” ed ha affermato che rileva invece la proporzionalità dei mezzi usati. In particolare deve riconoscersi che anche l'esercizio di un diritto di recesso ad nutum, se pur sfugga ad un controllo di tipo teleologico, non si sottrae invece ad un controllo in ordine al-le modalità con le quali il recesso riSUti esercitato. Non si sottrae, insomma, ad un controllo in base al canone della buona fede, che costituisce fondamentale criterio di valutazione del comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).
E' stato inoltre ritenuto che vi è differenza tra le due forme di sindacato, nel senso che mentre l'applicazione del criterio ispirato alla verifica dell'abuso del diritto implica un controllo
“causale” dell'atto di esercizio del diritto (perchè mira ad evitare che quest'atto di esercizio possa ipoteticamente essere stato posto in essere per conseguire uno scopo/riSUtato diverso e ulteriore rispetto alle utilità che l'ordinamento garantisce al titolare della situazione giuridica atti-va), nel caso, invece, in cui il controllo SUl'esercizio del diritto venga operato attraverso il canone della buona fede non si sindaca lo scopo per il quale tale esercizio è avvenuto (scopo che si deve immaginare corrispondente alla finalità per la quale è avvenuta l'attribuzione del diritto), ma si censurano piuttosto le modalità con le quali esso si è realizzato. Tali modalità possono essere tali da fare ritenere sleale la condotta del contraente, come ad esempio il recesso improvviso, esercitato nonostante il comportamento precedente del recedente abbia colposamente indotto nella controparte il legittimo affidamento circa la continuazione del rapporto. Dunque, attribuendo il giusto significato al principio elaborato dalla S.C. nella vicenda concreta appare chiaro che la pretesa fatta valere dai concessionari “revocati” va valutata accertando se il recesso comunicato dalla sia stato (nono-stante l'avvenuta intimazione CP_1 del “preavviso”) inaspettato e sorprendente, e se, quindi, la società concedente col proprio 14 comportamento abbia ingenerato il legittimo affidamento circa la continuazione del rapporto: in altre parole si tratta di verificare se abbia integrato una violazione del dovere di buona fede in sede esecutiva. Violazione il cui accertamento, da un lato, non è condizionato e circoscritto dalla necessità di riscontrare particolari circostanze qualificanti (ad es. il dolo, inteso come intenzione di nuocere), ma, dall'altro, deve limitarsi ad un controllo di tipo esclusivamente procedurale (il controllo SUle modalità dell'agire), che non può spingersi a sindacare i motivi (o lo “scopo”) per il quale il recesso (ad nutum) è stato posto in essere (cfr. App. Roma n. 691 del 5/2/2018).
Nella specie, il recesso della convenuta dai contratti stipulati con l'attrice non viola il canone di buona fede contrattuale in executivis, né configura gli estremi dell'abuso del diritto.
Ciò posto, il recesso è stato posto in essere dalla convenuta nel pieno rispetto delle previsioni contrattuali, in particolare dell'articolo XX del contratto di concessione e art. XIX CP_1 contratto di concessione Dacia, nonché della disciplina nazionale e comunitaria in materia di contratti di durata relativi alla vendita di autoveicoli, pertanto le domande attoree devono essere respinte, non essendo configurabile alcuna pretesa risarcitoria della Parte_1
In particolare, non ricorrono gli elementi sintomatici dell'abuso del diritto di recesso individuato dalla Corte d'Appello nella citata sentenza pronunziata inter partes: invero, in quel giudizio il preavviso di recesso era stato pari a dodici mesi e la durata dell'accordo era stata troppo breve per consentire ai concessionari di ammortizzare gli investimenti effettuati per adeguarsi ai Pt_10 dalla Al contrario, nella fattispecie il preavviso di recesso ha avuto durata
[...] Controparte_1 doppia, di ventiquattro mesi, e l'intera durata dei due rapporti in contestazione, iniziati il
24/3/2011, rinnovati il 30/4/2014 e cessati il 24/1/2024 per effetto del recesso comunicato dalla concedente, è stata di tale entità da consentire alla concessionaria di ammortizzare gli investimenti effettuati e di produrre un fatturato nettamente superiore al costo degli investimenti.
In particolare, la è subentrata alla di cui è stato dichiarato il Parte_1 CP_3 fallimento, quale concessionaria dei marchi e nel territorio di EV ed in CP_1 CP_2 particolare nell'immobile sito in PA (TV), via Pietro Nenni n. 2, dopo aver acquistato attrezzature e merci dal Fallimento della e dopo aver svolto l'attività di CP_3 concessionaria per la vendita di automobili in Friuli Venezia Giulia, con conseguente minor aggravio di investimenti necessari per adeguarsi ai criteri dettati dalla Controparte_1
In particolare, come dedotto dalla convenuta, l'attrice, nel periodo compreso tra marzo 2011 e luglio 2023, ha conseguito un utile complessivo di € 5.369.325,00, a fronte di investimenti iniziali necessari di € 175.000,00, dovendosi ritenere, come eccepito dalla Controparte_1 15 che la scelta del trasferimento della sede, in particolare di showroom ed officina da PA a
LL (TV) non è stato imposto né richiesto dalla concedente, ma è stato il frutto di una scelta imprenditoriale della concessionaria, al pari dell'acquisto della proprietà dell'immobile con contratto stipulato il 27/7/2016, rep. n. 109.874, anziché conseguirne la detenzione in leasing o in locazione, decisione che ha reso necessaria la stipulazione del contratto di mutuo ipotecario con la per l'importo complessivo di € Controparte_5
2.000.000 ed ulteriori esborsi per la ristrutturazione del compendio immobiliare. Anche la decisione della di assumere in proprio l'attività di carrozzeria, inizialmente Parte_1 affidata alla Nuova Linea s.a.s., autorizzata dalla è dipesa da una scelta Controparte_1 imprenditoriale dell'attrice, non necessaria per adeguarsi ai criteri dettati dalla convenuta ed in ragione della quale l'attrice ha sostenuto ingenti costi di ristrutturazione dell'immobile destinato a tale attività, per sostenere i quali ha stipulato di un contratto di mutuo chirografario di €
1.000.000 con Credito Cooperativo Friuli S.C..
Non vale in contrario osservare che il trasferimento della sede si sia reso necessario per evidenziare la soluzione di continuità tra l'attività dell'attrice e quella – fallimentare – della difettando al riguardo idonea prova che si sia trattato di una scelta fortemente CP_3 incentivata dalla concedente, pertanto, trattandosi di una scelta della stessa concessionaria, i motivi alla base della stessa appaiono irrilevanti ai fini del presente giudizio.
Non è, inoltre, condivisibile la prospettazione attorea, secondo cui vi sarebbero state plurime condotte da parte della concedente atte ad ingenerare nella concessionaria il legittimo affidamento SUla durata del contratto almeno fino al 2027.
In disparte quanto osservato SUla decisione assunta dall'attrice di trasferire la propria sede operativa, si rileva che: l'internalizzazione del servizio di carrozzeria è stata una scelta dell'attrice, non imposta né consigliata dalla concedente;
l'imposizione, da parte della CP_1 alla controparte di un aumento dell'organico del personale dipendente in occasione CP_1 degli incontri avvenuti tra le parti a Roma il 7/12/2018 e a LO il 14/3/2019 non è indicativa della volontà della concedente di proseguire il rapporto oltre la scadenza del preavviso del recesso, avuto riguardo al tempo intercorso tra la comunicazione del recesso, la sua operatività e le riunioni inter partes sopra menzionate;
le appendici annuali relative agli anni 2020, 2021 e
2022 con l'indicazione delle performance con gli obiettivi minimi da raggiungere rientrava nell'ordinaria esecuzione dei contratti inter partes, come in essi previsto, e richiamano le intese raggiunte tra le parti, quindi non provengono unilateralmente dalla concedente;
le modifiche 16 contrattuali, peraltro allegate in modo generico, non sono suscettibili di ingenerare nella concessionaria l'aspettativa di una maggiore durata del contratto rispetto a quella riSUtante dal recesso attoreo;
la convenzione per l'acquisto dai concessionari aderenti a CP_6 [...]
, società del gruppo di veicoli da destinare al servizio di noleggio è stata CP_6 CP_1 soltanto proposta dalla convenuta all'attrice e ad altri concessionari, senza alcuna incidenza SUla durata del contratto.
La domanda risarcitoria attorea deve essere, quindi respinta.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore degli avv.ti Emilio
TA ed dichiaratisi procuratori antistatari della convenuta, seguono la Persona_1 soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando SUle domande proposte con atto di citazione notificato in data 27/6/2023 dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, contrariis reiectis:
1. DICHIARA inammissibile la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo ex art. 7-ter del D.L. n. 176/2022, convertito con L. n. 6/2023;
2. RIGETTA le altre domande proposte dalla avverso la Parte_1 Controparte_1
3. CONDANNA la al pagamento in favore della controparte delle spese Parte_1 processuali, che liquida in € 35.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Emilio TA ed
[...]
dichiaratisi procuratori antistatari della convenuta. Per_1
Così deciso in Roma, li 19/7/2025.
Il Giudice
MM UC
17
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dr. MM MARTUCCI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 34230/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 18/7/2025 e promosso da:
C.F. e P.I. ), con sede legale in Tavagnacco (UD), frazione Parte_1 P.IVA_1 di Feletto, Via IV Novembre n. 102, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Galzignato del Foro di EV, (C.F.
), con studio sito in Montebelluna (TV), Corte Maggiore n.24/4, come da C.F._1 procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), con sede in Roma, via Tiburtina n. 1159, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emilio TA,
(C.F. ), in virtù di procura generale alle liti autenticata nella firma per C.F._2 atto del dott. notaio in Roma del 9/9/2013 e dall'avv. Marco Tullio Cataldo, Persona_1
(C.F. ), in virtù di nomina quale codifensore da parte dell'avv. Emilio C.F._3
TA, munito dalla suindicata procura dei necessari poteri, entrambi del Foro di Roma con studio in Roma, via A. Depretis n. 86
CONVENUTA
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie (contratti atipici)
CONCLUSIONI:
1 per l'attrice: “Nel merito: Accertato e dichiarato che ha esercitato il diritto postestativo di recesso, CP_1 CP_1 riconosciutole dall'art. XIX ncessione de quibus, in violazione della regola di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375 c.c., per tutti i motivi di cui in narrativa, condannare la convenuta a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno pat di € 4.833.043,6
[...] a maggiore o minore che dovesse riSUtare dovuta in corso di causa, oltre a interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., depositata il 24.11.2003, che qui integralmente si riportano: PROVA PER INTERPELLO E TESTIMONI Si chiede l'ammissione di prova per interpello e testi SUle seguenti circostanze: 1) vero che allorquando, a far data dal 24.03.2011, ha iniziato a svolgere Parte_1 l'attività di concessionaria dei marchi e de di PA (TV), Via CP_1 CP_2 Pietro Nenni n. 2, molti clienti “truffat ed cessionaria fallita, Controparte_3
, si sono a più riprese presentati presso la suindicata sede, chied
[...] ituzione di anticipi già versati?
2) Vero che allorquando presso la sede di PA (TV), Via Pietro Nenni n. 2, era ancora operativa la sono intervenute le Forze dell'Ordine per sedare le Controparte_3 minacce ver essa “truffati”?
3) Vero che a fronte degli episodi di cui ai precedenti capitoli, ha inviato in Controparte_1 loco un suo ere le problematiche sorte con i clienti “truffati” della
[...]
? Controparte_3
alla data del 24.03.2011, allorquando ha assunto la Parte_1 concessione di vendita dei marchi e lla precedente CP_1 CP_2 concessionaria fallita, , pr sede di PA (TV), Via Pietro Controparte_3 Nenni n. 2, vi fossero
5) Vero che per iniziare a svolgere l'attività di concessionaria dei marchi Parte_1 e sede di PA (TV), Via Pietro Nenni n. 2, ha dovuto ricercare e CP_1 CP_2 e ina di dipendenti?
6) Vero che a partire dal 2016, soprattutto nella persona del zone e quality Controparte_1 manager commerciale signor isodicamente anche nella persona del sales Parte_2 director dott. nte chiesto a di trasferire Persona_2 Parte_1 l'autosalone pe veicoli e (TV) in altro CP_1 CP_2 luogo, sollecitando il trasferimento in ), ma, strada nella quale sono situati gran parte dei saloni di vendita delle più importanti case automobilistiche?
7) Vero che, come riportato nel Report relativo alla “Visita Rete 14-15 luglio 2016” (cfr. slide n. 25 sub doc. 203), che si rammostra al teste, ha definito la sede di PA (TV) Controparte_1
“struttura adeguata ma «chiacchierata» e de concorrenza”?
8) Vero che ha ottemperato alla richiesta di trasferimento della propria sede, Parte_1 caldeggiata recedendo dal contratto di locazione relativo allo Controparte_1 stabilimento di ndo, in data 27.07.2016, la proprietà del compendio immobiliare sito in LO (TV), Via Roma (cfr. doc. 15)?
9) Vero che dopo che ha acquistato il compendio immobiliare di LO (TV) Parte_1 e prima che fosse avv ra di ristrutturazione, l'arch. , che per Persona_3 conto di stava curando la ristrutturazione, ha invi erigendo Parte_1 fabbricat conSUente di al fine di verificare se Persona_4 Controparte_1 lo stesso fosse idon nto? Controparte_1
10) Vero che l'arch. tto del nuovo fabbricato da adibire ad Persona_4 autosalone, ha richie cato ai marchi e uno spazio pari ai CP_1 CP_2 ¾ dell'intero nuovo autosalone riSUtante dal progetto?
11) Vero che preso atto che le dimensioni del nuovo fabbricato riSUtanti dal Parte_1 progetto invia erano insufficienti, ha chiesto ai propri tecnici di Persona_4
2 modificare il progetto ampliando gli spazi del realizzando intervento immobiliare e di trasmettere nuovamente il progetto così ampliato a ed in particolare al Controparte_1 relativo tecnico, arch. Persona_4 12) Vero che indi chiesto che venisse trasmesso all'arch. Controparte_1 Per_4 il nu te l'ampliamento, che lo ha approvato?
[...]
che quando i lavori di ristrutturazione, in esecuzione del progetto così ampliato, erano in corso di esecuzione e quando la struttura del fabbricato era già stata realizzata, il signor ed il dott. di si sono recati nel cantiere di Parte_2 Persona_2 Controparte_1 isionare il f rso
14) Vero che in occasione di tale visita il dott. ha chiesto al signor CP_4 Parte_2 ed al dott. quale porzione del f orso di costruzione Persona_2 dedicata a ei marchi e ? CP_1 CP_2
15) Vero che in quell'occasione il ed il dott. hanno scelto Parte_2 Persona_2 la porzione del nuovo fabbricato d autosalo e CP_1 CP_2 corrispondente a circa la metà dell'intero fabbricato, coincidente con te visibilità (parte SUD-EST)?
16) Vero che l'ubicazione della carrozzeria all'interno dell'area adibita ad officina ed i limiti dimensionali del relativo spazio, nel nuovo “Renault Store” di LO (TV), sono stati approvati, nell'estate 2016, dagli architetti di Controparte_1
17) Vero che per rendere attivo il servizio di o dell'area adibita ad officina, presso il nuovo “Renault Store” di LO (TV), ha richiesto a Controparte_1 Parte_1 di effettuare l'ordine di un lotto iniziale di at ?
[...] ero che nel 2018 ha effettuato l'ordine di cui al capitolo che precede, Parte_1 come riSUta dallo scam nza che si rammostra al teste (cfr. docc. 198, 199 e 200)?
19) Vero che si è lamentata del fatto che lo spazio utilizzato per la Controparte_1 prestazione di se idoneo ed ha sollecitato a risolvere la Parte_1 questione?
20) Vero che ha ottemperato alla richiesta di di maggiore Parte_1 Controparte_1 spazio per la vizio di carrozzeria, acquistand (cfr. doc. 79 e 80), anche gli immobili adiacenti al nuovo “Renault Store” di LO (TV)?
21) Vero che nelle persone del direttore d'area, signor e Controparte_1 Testimone_1 del responsa , dopo la realiz a Testimone_2 struttura, ha suggerito a il servizio di carrozzeria a personale Pt_1 Parte_1 dipendente della di AN TO (TV)? Parte_3
22) Vero che n tisi a Roma in data 07.12.2018 (doc. 204) e poi a LO (TV) in data 14.03.2019 (cfr. doc. 174), la Direzione ha imposto a Controparte_1 di implementare l'organigramma relativo sia e sia all'area Parte_1 ando i nominativi del personale da inserire nello stesso?
23) Vero che nel corso dell'incontro tenutosi a LO (TV) in data 14.03.2019, i vertici di hanno approvato le misure adottate da per porre rimedio Controparte_1 Parte_1 durante l'incontro tenutosi a Roma il 07. to l'odierna attrice a proseguire secondo le direttive concordate (cfr. docc. 201 e 174)?
24) Vero che il 06.02.2020 l'allora direttore generale della società finanziaria del “Gruppo Renault”, signor è venuto in visita presso il “Renault Store” di LO (TV), Testimone_3 insieme al dirett Finanziaria RCI Bank, che finanzia gli acquisti dei clienti di signor e si è congratulato con il dott. , legale Controparte_1 Tes_4 CP_4 l'andamento del rapporto con società Parte_1 finanziaria?
25) Dice il teste se dalla data dell'incontro tenutosi a LO (TV) il 14.03.2019 alla data di comunicazione del recesso da parte di (24.01.2022), quest'ultima abbia Controparte_1 posto in dubbio la continuità del rapporto Parte_1
26) Vero che nel novembre 2021, il signor bile delle vendite Testimone_5 dell'usato per conto di esso il “Renault Store” di Controparte_1
3 LO (TV), ha constatato che disponesse anche di uno spazio da adibire in Parte_1 futuro a vendita dell'usato, com vo contratto di Partnership previsto a livello europeo, chiedendo a la propria disponibilità e che aveva dato la Parte_1 Parte_1 sua disponibilità? 27) Vero che i signori , , Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Parte_4
, Testimone_9 Testimone_10 Parte_5 Parte_6 Parte_7 e
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_1 v ra e ? CP_1 CP_2 Si indicano a testi:
• dott. su tutti i capitoli;
Tes_11
• sign su tutti i capitoli;
• arch. sui capitoli 9, 10, 11 e 12; Testimone_6 Persona_3
• signor sui capitoli 16, 17, 18, Testimone_12 Par CONS A FFICIO Si chiede ammettersi conSU d'ufficio tecnico-contabile, affinché il C.T.U., sentite le parti e i loro eventuali conSUenti tecnici, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminati gli atti di causa, la documentazione prodotta e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., risponda ai seguenti quesiti: 1) Accerti e quantifichi il C.T.U. il riSUtato operativo degli esercizi sociali relativi agli anni 2022 e 2023, derivante dalla cessione di beni e dalle prestazioni di servizi effettuate da Parte_1 con i marchi e , acquisendo la documentazione contabile n
[...] CP_1 CP_2 etare i dati af ci;
2) Accerti e quantifichi il C.T.U. il costo del seguente personale dipendente di Parte_1 relativo all'anno 2022: , Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Parte_4
, Testimone_9 Testimone_10 Parte_5 Parte_6 Parte_7
[...] Parte_8 e are e modificare il quesito. Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte nella comparsa di costituzione e risposta e nella seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., per i motivi tutti già esposti in atti, chiedendo, per la denegata e non creduta ipotesi di loro ammissione, di essere abilitati a prova contraria con i testi come indicati nella terza memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 04.12.2023. In ogni caso Con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge.”
per la convenuta: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, nel merito, rigettare tutte le domande attrici in quanto destituite del benché minimo fondamento sia in fatto, sia in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese legali, oltre spese generali iva e c.p.a. come per legge, da liquidarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27/6/2023 la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al
[...] risarcimento del danno, da liquidarsi in € 4.833.043,69, oltre agli accessori di legge, previo accertamento della illegittimità del recesso esercitato dalla controparte in violazione delle regole di correttezza e buona fede, con vittoria delle spese di lite.
4 L'attrice, esercente attività di commercio, importazione ed esportazione di autoveicoli e di imbarcazioni da diporto nuovi ed usati, di commercio di accessori, componenti e ricambi per autoveicoli, nonché di carrozzeria anche per la produzione di allestimenti speciali, esponeva:
- che il 24/3/2011 aveva stipulato con la due contratti di concessione di Controparte_1 vendita a tempo indeterminato, aventi ad oggetto, rispettivamente, la distribuzione dei veicoli nuovi della gamma Renault e Dacia e delle relative parti di ricambio, nonché la fornitura dei servizi di riparazione e manutenzione di tali prodotti, nel territorio esclusivo comprensivo dei
Comuni di RE di AV (TV), NE (TV), LE SU SI (TV), CA (TV), ST
(TV), DA SU AV (TV), RG (TV), PA (TV), AN TO (TV), NO
(TV), IO (TV), AR D'IN (VE), UI di EV (TV), DE (TV), AN
IO di CA (TV), SIa (TV), EV (TV), LO (TV), RO CO (TV);
- che la versione aggiornata dei suddetti contratti era stata sottoscritta dalle parti il 30/4/2014 e che, con lettere inviate a mezzo p.e.c. il 24/1/2022, prot. n. 17/2022 e prot. n. 18/2022, la
[...] aveva comunicato alla il recesso dai suddetti rapporti, osservando CP_1 Parte_1 il termine di preavviso di 24 mesi previsto dall'art. XIX.
1.1 dei contratti, quindi efficace a far tempo dal 24/1/2024, ma la con comunicazione a mezzo p.e.c. del 15/3/2023, Parte_1 aveva contestato la legittimità del recesso per abuso del diritto e per violazione dei canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., deducendo che, in considerazione della condotta tenuta dalle parti in esecuzione dei contratti de quibus, aveva fatto legittimo affidamento su una durata minima contrattuale eccedente il 24/1/2024, diffidando la convenuta a risarcirle il danno;
- che, in particolare, la aveva imposto alla concessionaria l'osservanza di Controparte_1 rigorosi criteri di selezione qualitativi riguardanti sia le caratteristiche logistico-strutturali e organizzative degli showrooms, delle aeree di consegna dei veicoli, delle officine meccaniche e del servizio di carrozzeria, sia la formazione e il numero del personale addetto alla vendita e al postvendita, sia la c.d. identità visuale (insegne, bandiere, totem, grafismo in facciata) dei marchi in oggetto;
- che, nella prospettiva futura derivante dalla stipulazione del contratto a tempo indeterminato con la convenuta, la era stata autorizzata, rectius incentivata, dalla Parte_1 [...]
a recedere dal contratto di locazione relativo allo stabilimento in precedenza CP_1 utilizzato e ad acquistare, con contratto rep. n. 109.874 del 27/7/2016, la proprietà di un immobile più ampio sito in LO (TV), da ristrutturare in conformità alle richieste/indicazioni 5 della concedente medesima e da adibire ad autosalone (showroom con annessa officina) e a carrozzeria, con contestuale stipulazione di un contratto di mutuo con la
[...]
di complessivi € 2.000.000; Controparte_5
- di aver pattuito il termine della collaborazione con la Nuova Linea s.a.s. al 31/12/2017 e di aver avviato l'attività di carrozzeria all'interno dei propri locali, quindi, per sostenere i relativi costi, il
30/7/2018 la aveva stipulato un contratto di mutuo chirografario con Credito Parte_1
Cooperativo Friuli S.c. per complessivi € 1.000.000,00 e, con contratti di vendita rep. n. 113616
e rep. n. 113617 del 19/11/2018, aveva acquistato gli immobili siti in LO (TV), Via Roma
n. 145, adiacenti a quelli già acquistati il 27/7/2016, da adibire a servizio carrozzeria;
- che l'allestimento dei nuovi stabilimenti sopra descritti aveva reso necessari l'esecuzione di ingenti lavori di ristrutturazione dei relativi fabbricati e l'assunzione di nuovo personale, come impostole dalla direzione della convenuta negli incontri tenutisi a Roma il 7/12/2018 e a LO il 14/3/2019;
- che il “Renault Store” sito in LO era stato inaugurato a marzo 2019 e, come emergeva dalle Appendici annuali ai contratti di concessione relative agli anni 2020, 2021 e 2022, la le aveva imposto obiettivi annuali minimi di vendita dei veicoli nuovi e Controparte_1 delle parti di ricambio e l'1/4/2021 le aveva imposto la sottoscrizione della “Convenzione per la stipula di contratti di noleggio a lungo termine di veicoli” con la imponendole Controparte_6 obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti originariamente e, nel corso degli anni, aveva disposto modifiche ai contratti;
- che, in ragione di quanto sopra esposto, l'attrice aveva confidato SUla durata dei contratti inter partes almeno sino al 31/12/2027, data di scadenza del suddetto mutuo fondiario, pertanto il calcolo dei danni subiti dalla era stato fatto con riferimento agli anni 2024- Parte_1
2025-2026-2027, stante il ragionevole affidamento dell'odierna attrice SUla prosecuzione del rapporto per sei anni.
Tanto premesso, l'attrice deduceva l'arbitrarietà e la illegittimità del recesso operato dalla controparte in violazione delle regole della buona fede contrattuale, che le aveva cagionato ingenti danni a titolo di lucro cessante e danno emergente, a causa sia della perdita di fatturato e del mancato guadagno che le sarebbe derivato dalla legittima esecuzione del contratto da parte della sia degli investimenti inutilmente effettuati SU presupposto del Controparte_1 potenziamento delle vendite delle autovetture prodotte dalla controparte, comprensivo, quindi, del mancato guadagno per quattro anni, del rimborso delle rate del finanziamento dal 12/2/2024 6 al 12/2/2027, del costo relativo al personale destinato alla gestione dei marchi e CP_1 CP_2 nonché degli interessi contratti con il mutuo stipulato per finanziare l'attività di carrozzeria.
2. Con comparsa del 2/10/2023 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle avverse domande.
La convenuta deduceva:
- che, per l'esercizio delle sue attività di commercio di veicoli nuovi della gamma Renault e
Dacia e delle relative parti di ricambio e di fornitura dei servizi di riparazione e manutenzione di tali prodotti, si avvaleva di una rete di distribuzione selettiva organizzata su due livelli: il primo, composto dalla rete di concessionari legati direttamente alla in forza di Controparte_1 contratto di concessione di vendita e di assistenza (Rete Primaria o R1) ed il secondo composto dalla rete di Rivenditori/Officine/Carrozzerie Autorizzati (Rete Secondaria o Rete Autorizzata o
R2), operanti nello stesso territorio del concessionario di riferimento ed al quale sono legati in forza di un rapporto di sub-concessione nella forma rispettivamente di Contratto di Rivenditore
Autorizzato/Officina Autorizzata/Carrozzeria Autorizzata;
- che, per fare parte della Rete Primaria in qualità di concessionario, era necessario rispettare, per l'intera durata del contratto di concessione, i criteri di membro della Rete Primaria indicati nei
“Criteri Selezione Qualitativa Concessionari”, nonché ulteriori standard con il contratto di concessione, che garantivano l'erogazione – a tutti i membri della Rete - di beni e servizi in modalità standard in relazione al brand (i.e. e rappresentato;
CP_1 CP_2
- che i costi minimi sostenuti dai concessionari per rispettare i suindicati criteri e standard erano ripagati e superati dai benefici economici derivanti dallo svolgimento dell'attività di impresa;
- che l'autonomia gestionale del concessionario comprendeva le seguenti scelte aziendali: i)
l'esercizio dell'attività di carrozzeria direttamente o mediante subappalto a un soggetto terzo autorizzato dalla ii) la selezione del personale da assumere;
iii) la scelta se Controparte_1 coprire direttamente il territorio assegnato con proprie strutture dirette di vendita/assistenza o farlo in parte attraverso l'autonoma selezione e nomina di una propria rete secondaria
(contrariamente a quanto sostenuto da , l'autorizzazione della a tale Parte_1 CP_1 nomina non è discrezionale, ma legata alla previa verifica del rispetto dei relativi Criteri/standard del membro della Rete Secondaria da nominare); iv) l'assunzione di personale in misura superiore a quella minima stabilita dai criteri/standard; v) la scelta se acquistare o prendere in locazione l'immobile da destinare alla propria sede;
iv) lo svolgimento di altre attività non connesse al contratto di concessione;
7 - che, pertanto, i costi del concessionario erano di due tipi: a) quelli necessari al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di concessione, rappresentati sia dagli investimenti iniziali e sia dagli ordinari costi di gestione (per brevità definiti congiuntamente: “Investimenti Contrattuali”);
e b) quelli non necessari al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di concessione, sostenuti facoltativamente dal Concessionario nell'esercizio della propria autonomia gestionale;
- che il cui apparteneva la prima di divenire concessionaria CP_7 Parte_1
era stata operativa nel settore automotive nella regione Friuli-Venezia Giulia CP_8 CP_2 con diversi marchi e strutture multimarche ed all'epoca dell'introduzione della presente causa, disponeva di sei sedi distributive in Friuli-Venezia Giulia e TO presso le quali era Con Contr concessionaria per i marchi Subaru, Volvo, , CP_10 CP_11 CP_13
e XEV;
CP_14
- che la era stata nominata concessionaria e per il territorio di Parte_1 CP_1 CP_2
EV il 24/3/2011, a seguito della dichiarazione di fallimento della precedente concessionaria e per la medesima zona ( già , sicché aveva CP_1 CP_2 CP_3 CP_15 sottoscritto il contratto di locazione dell'immobile già sede della in Comune di CP_3
PA e, contestualmente, aveva acquistato dal Fallimento della le attrezzature e le CP_3 merci necessarie all'esercizio dell'officina, sicché aveva sostenuto investimenti iniziali di ammontare limitato, per complessivi € 175.000, oltre ai costi per adeguarsi ai criteri dettati dalla convenuta e, da marzo 2011 a luglio 2023, aveva conseguito un utile complessivo di €
5.369.325,00, sicché alla data del recesso della la aveva Controparte_1 Parte_1 già ammortizzato e compensato gli investimenti contrattuali sostenuti nel periodo di efficacia dei contratti di concessione e CP_1 CP_2
- che la sede sita in PA, in cui si era insediata la era sostanzialmente già Parte_1 idonea sia allo svolgimento dell'attività di concessionaria e sia allo svolgimento CP_1 CP_2 dell'attività di concessionaria Hyundai, disponendo di spazi sufficienti a consentire l'esposizione dei veicoli e Dacia e di quelli contraddistinti dal marchio Hyundai, sicché la concedente CP_1 non aveva mai chiesto alla controparte di dotarsi di una nuova sede, che era stata frutto di una scelta imprenditoriale dell'attrice, autorizzata dalla convenuta;
- che nel periodo dal 2011 al 2017 la aveva svolto l'attività di carrozzeria Parte_1 affidandola in subappalto alla Nuova Linea s.a.s., società appartenente alla Rete Renault e Dacia, ma, con comunicazione del 31/12/2017, per sua autonoma scelta collegata all'acquisto dei nuovi locali di LO, aveva risolto il rapporto contrattuale con la Nuova Linea s.a.s., omettendo però 8 di dare continuità al servizio di carrozzeria, pertanto la dopo vari solleciti, Controparte_1 il 6/11/2018 le aveva inviato una diffida a mezzo pec e, ciononostante, la Parte_1 aveva intrapreso il servizio di carrozzeria soltanto nel 2021, peraltro tramite personale della
, in violazione dei criteri dettati dalla concedente, evidenziando che, alla Parte_3 data del recesso della convenuta, il servizio di carrozzeria non era operativo;
- che la aveva operato numerosi cambi di personale, senza il rispetto dei Criteri Parte_1 della concedente;
- che le Appendici Annuali rientravano nell'ordinaria gestione contrattuale di tutti i
Concessionari e Dacia;
CP_1
- che la Convenzione aveva ad oggetto la vendita dai concessionari aderenti ad CP_6 [...]
(società del gruppo di veicoli da destinare ad un servizio di noleggio auto on CP_6 CP_1 line reso da quest'ultima società era stato offerto a tutti i concessionari, tra cui l'attrice, che ha aderito e che non ha subito al riguardo alcun aggravio;
- che alla base del recesso inviato dalla il 24/1/2022 vi erano sia gli scadenti Controparte_1 riSUtati della misurati negli ultimi anni SUla base dei principali parametri di Parte_1 valutazione delle performance (anche in termini qualitativi) dei Concessionari Renault e Dacia nella fase di vendita e in quella post-vendita, e sia le ripetute e gravi inadempienze agli obblighi contrattuali;
- che il termine di preavviso assegnato alla era vincolato dal passaggio, a far Parte_1 tempo dall'1/2/2024, dall'attuale contratto di concessione al nuovo contratto di partnership previsto a livello europeo per tutti i membri della Rete Renault e Dacia, pertanto un termine maggiore di preavviso avrebbe reso necessari ulteriori investimenti da parte della concessionaria.
La convenuta contestava, inoltre, l'an ed il quantum dei danni lamentati dalla controparte, concludendo come in epigrafe.
3. Esperiti gli incombenti preliminari, intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI
c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17/7/2025, sostituita dal deposito di note scritte ed all'esito, SUle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per le memorie conclusive.
Con la comparsa conclusionale l'attrice chiedeva la condanna della controparte al pagamento in proprio favore dell'indennizzo previsto dall'art. 7-ter, comma 1, lettera c) del D.L. 18 novembre
2022 n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023 n. 6, di cui la convenuta
9 eccepiva l'inammissibilità, al pari della produzione documentale attorea allegata alla comparsa conclusionale.
***
4. Sono inammissibili in quanto tardive la domanda proposta e la produzione documentale esperita dall'attrice con la comparsa conclusionale, dopo il maturate delle preclusioni assertive ed istruttorie, con un atto destinato alla mera illustrazione ed al compendio delle deduzioni già svolte, non potendosi introdurre nova di tipo assertivo o probatorio con la conclusionale.
Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono, invero, solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, SUle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (Cass. civ. n. 98 del 07/01/2016).
Si rileva al riguardo la novità della domanda proposta dalla con la conclusionale, Controparte_16 con cui si chiede la condanna della al pagamento in proprio favore Controparte_1 dell'indennizzo per il recesso previsto dall'art. 7-ter, comma 1, lettera c) del D.L. 18 novembre
2022 n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023 n. 6, trattandosi di pretesa avente petitum e causa petendi diversi da quelli introdotti con la domanda originaria, di natura risarcitoria, basata SUl'asserita abusività del recesso operato dalla convenuta dal contratto inter partes. Ne consegue l'inammissibilità della domanda proposta con la comparsa conclusionale.
5. Nel merito, relativamente alla causa petendi della domanda proposta in limine litis, la
[...] chiede accertarsi l'illegittimità del recesso della dal “Contratto Parte_1 Controparte_1 di concessione 2014” e dal “Contratto di concessione Dacia 2014” inter partes stipulati CP_1 il 30/4/2014, comunicato il 24/1/2022 con atti, rispettivamente, prot. n. 17/2022 e prot. n.
18/2022, per violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, evidenziando la sua sostanziale valenza come recesso ad libitum, con conseguente condanna della controparte al risarcimento del lucro cessante e del danno emergente.
La domanda è infondata.
E' documentale che parti, in data 30/4/2014, hanno stipulato i suddetti contratti, con cui la
[...]
è divenuta concessionaria della nell'ambito della selezione Parte_1 Controparte_1 quantitativa dei distributori dei prodotti distinti dai marchi e aventi ad oggetto la CP_1 CP_2 disciplina dei rapporti tra le parti relativamente alla vendita e all'assistenza nella rete organizzata dall'odierna convenuta per la vendita di autoveicoli, parti di ricambio ed accessori e per fornire ai clienti la relativa assistenza meccanica e di carrozzeria. Con tale contratto la Renault Italia 10 S.p.A. ha riconosciuto non in esclusiva alla il diritto di acquistare e vendere i Parte_1 modelli e le parti di ricambio ed accessori contraddistinti dai suddetti marchi, e di svolgere il servizio di assistenza agli autoveicoli di cui sopra nell'ambito territoriale comprensivo dei
Comuni di RE di AV (TV), NE (TV), LE SU SI (TV), CA (TV), ST
(TV), DA SU AV (TV), RG (TV), PA (TV), AN TO (TV), NO
(TV), IO (TV), AR D'IN (VE), UI di EV (TV), DE (TV), AN
IO di CA (TV), SIa (TV), EV (TV), LO (TV), RO CO (TV).
La qualifica di concessionaria Renault e Dacia assunta dall'attrice ha determinato l'obbligo corrispondente, da parte sua, del rispetto dei criteri indicati dalla concedente, fermo restando che la concessionaria ha mantenuto la sua autonomia giuridica e finanziaria, con assunzione della gestione delle suddette attività a proprio rischio, con la previsione di obiettivi minimi di vendita di veicoli nuovi che dovevano essere stabiliti annualmente su accordo delle parti e, in mancanza di accordo, ai sensi, rispettivamente, dell'art. XXXIII.1 e XXXII.1 dei suddetti contratti.
Gli accordi avevano durata indeterminata a far tempo dal 1°/5/2014, con esclusione di indennizzi o risarcimenti a favore della concessionaria in caso di cessazione dei rapporti e l'articolo XIX del contratto di concessione 2014 e l'art. XVIII del contratto di concessione regolano CP_1 CP_2 le ipotesi di cessazione anticipata per mutuo consenso o per recesso di una delle parti: in particolare, i suddetti articoli prevedevano la facoltà per entrambi i contraenti di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra parte con un preavviso di almeno ventiquattro mesi rispetto alla data di efficacia del recesso e con la previsione che la avrebbe potuto recedere dal contratto con preavviso di dodici mesi nel caso in cui CP_1 avesse inteso riorganizzare l'insieme o una parte apprezzabile della rete di concessionari.
Ciò posto, il contratto di concessione rientra nella categoria dei contratti di distribuzione integrati di durata, è stato stipulato tra due imprenditori ed è finalizzato alla vendita dei prodotti del fabbricante ed alla fornitura di servizi di assistenza tecnica post-vendita, attraverso il decentramento della funzione di vendita, al fine della massimizzazione delle vendite;
la giurisprudenza prevalente configura il contratto di concessione di vendita come contratto atipico o misto, sussumibile nell'ambito della somministrazione.
Orbene, l'intervenuto recesso comunicato all'attrice dalla convenuta è conforme alle prescrizioni contrattuali di cui ai citati articoli XIX e XVIII dei contratti, che prevedono la facoltà di recesso ad nutum con un preavviso di 24 mesi: quanto al primo aspetto, i contratti inter partes prevedevano tre tipologie di recesso dal rapporto: a) il recesso immediato senza preavviso (art. 11 XX del contratto di concessione e art. XIX contratto di concessione Dacia) in caso di CP_1 abbandono della gestione da parte del concessionario, vicende inerenti alla concessionaria che evidenziassero lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività ovvero in caso di specifiche violazioni contrattuali;
b) il recesso ordinario con preavviso di 24 mesi, c) il recesso con preavviso abbreviato di 12 mesi qualora la convenuta avesse inteso procedere ad una riorganizzazione dell'intera rete o di una sua parte rilevante.
Nella specie il recesso ad nutum dai contratti de quibus è stato comunicato dalla convenuta alla concessionaria il 24/1/2022, con preavviso di 24 mesi.
L'attrice deduce che il recesso dal contratto della controparte è avvenuto in violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto e configura sostanzialmente un'ipotesi di abuso del diritto, quindi conclude nel senso della sua illegittimità, con obbligo della controparte di risarcire i danni subiti.
La deduzione è priva di pregio.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che la recedibilità ad nutum dai rapporti di durata a tempo indeterminato è principio generale del nostro ordinamento e risponde all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio. Di conseguenza, nei rapporti di collaborazione continuativa a tempo indeterminato il recesso ad nutum costituisce una causa estintiva ordinaria, alternativa rispetto al recesso per giusta causa e alla risoluzione per inadempimento. Poiché il principio generale della recedibilità ad nutum non coinvolge interessi pubblici o generali, le parti possono derogarvi anche implicitamente, ma siffatta deroga deve investire direttamente la stessa facoltà di recesso ad nutum, e non è desumibile dalla mera disciplina pattizia del recesso per inadempimento (cfr. Cass. civ. n. 16269 del 19/8/2004).
Nondimeno, qualora un contratto preveda il diritto di recesso ad nutum in favore di una delle parti, il giudice del merito non può esimersi, per il semplice fatto che i contraenti hanno previsto espressamente quella clausola in virtù della loro libertà e autonomia contrattuale, dal valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto. La mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli art. 1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare, infatti, un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito. Consequenzialmente, accertato l'abuso, può sorgere il diritto al risarcimento dei danni subiti. Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve 12 pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici (cfr.
Cass. civ. n. 20106 del 18/9/2009).
Qualora un contratto preveda il diritto di recesso ad nutum in favore di una delle parti, il giudice del merito non può esimersi dal valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto, atteso che la mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli artt. 1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito. Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici (cfr. Cass. civ. n. 10324 del 29/05/2020).
Si ha abuso del diritto, in particolare, quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire riSUtati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso (cfr. Cass. civ. n. 20106 del 18/09/2009: in applicazione di tale principio, è stata cassata la decisione di merito la quale aveva ritenuto insindacabile la decisione del concedente di recedere ad nutum dal contratto di concessione di vendita, SU presupposto che tale diritto gli era espressamente riconosciuto dal contratto).
Il Supremo Collegio osserva che l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica e che la rilevanza di tale obbligo si esplica nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto 13 espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi.
Relativamente al rapporto tra buona fede e divieto di abuso del diritto, osserva la Suprema Corte che l'abuso del diritto è un criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva, osservando che, con il divieto dell'abuso, l'ordinamento pone anche una regola generale, nel senso di rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi, esercitati in violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva.
Quanto agli indici rivelatori dell'abuso, la Corte di cassazione ha escluso che, per la configurabilità di un “abuso del diritto”, occorra accertare una “volontà di nuocere” ed ha affermato che rileva invece la proporzionalità dei mezzi usati. In particolare deve riconoscersi che anche l'esercizio di un diritto di recesso ad nutum, se pur sfugga ad un controllo di tipo teleologico, non si sottrae invece ad un controllo in ordine al-le modalità con le quali il recesso riSUti esercitato. Non si sottrae, insomma, ad un controllo in base al canone della buona fede, che costituisce fondamentale criterio di valutazione del comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).
E' stato inoltre ritenuto che vi è differenza tra le due forme di sindacato, nel senso che mentre l'applicazione del criterio ispirato alla verifica dell'abuso del diritto implica un controllo
“causale” dell'atto di esercizio del diritto (perchè mira ad evitare che quest'atto di esercizio possa ipoteticamente essere stato posto in essere per conseguire uno scopo/riSUtato diverso e ulteriore rispetto alle utilità che l'ordinamento garantisce al titolare della situazione giuridica atti-va), nel caso, invece, in cui il controllo SUl'esercizio del diritto venga operato attraverso il canone della buona fede non si sindaca lo scopo per il quale tale esercizio è avvenuto (scopo che si deve immaginare corrispondente alla finalità per la quale è avvenuta l'attribuzione del diritto), ma si censurano piuttosto le modalità con le quali esso si è realizzato. Tali modalità possono essere tali da fare ritenere sleale la condotta del contraente, come ad esempio il recesso improvviso, esercitato nonostante il comportamento precedente del recedente abbia colposamente indotto nella controparte il legittimo affidamento circa la continuazione del rapporto. Dunque, attribuendo il giusto significato al principio elaborato dalla S.C. nella vicenda concreta appare chiaro che la pretesa fatta valere dai concessionari “revocati” va valutata accertando se il recesso comunicato dalla sia stato (nono-stante l'avvenuta intimazione CP_1 del “preavviso”) inaspettato e sorprendente, e se, quindi, la società concedente col proprio 14 comportamento abbia ingenerato il legittimo affidamento circa la continuazione del rapporto: in altre parole si tratta di verificare se abbia integrato una violazione del dovere di buona fede in sede esecutiva. Violazione il cui accertamento, da un lato, non è condizionato e circoscritto dalla necessità di riscontrare particolari circostanze qualificanti (ad es. il dolo, inteso come intenzione di nuocere), ma, dall'altro, deve limitarsi ad un controllo di tipo esclusivamente procedurale (il controllo SUle modalità dell'agire), che non può spingersi a sindacare i motivi (o lo “scopo”) per il quale il recesso (ad nutum) è stato posto in essere (cfr. App. Roma n. 691 del 5/2/2018).
Nella specie, il recesso della convenuta dai contratti stipulati con l'attrice non viola il canone di buona fede contrattuale in executivis, né configura gli estremi dell'abuso del diritto.
Ciò posto, il recesso è stato posto in essere dalla convenuta nel pieno rispetto delle previsioni contrattuali, in particolare dell'articolo XX del contratto di concessione e art. XIX CP_1 contratto di concessione Dacia, nonché della disciplina nazionale e comunitaria in materia di contratti di durata relativi alla vendita di autoveicoli, pertanto le domande attoree devono essere respinte, non essendo configurabile alcuna pretesa risarcitoria della Parte_1
In particolare, non ricorrono gli elementi sintomatici dell'abuso del diritto di recesso individuato dalla Corte d'Appello nella citata sentenza pronunziata inter partes: invero, in quel giudizio il preavviso di recesso era stato pari a dodici mesi e la durata dell'accordo era stata troppo breve per consentire ai concessionari di ammortizzare gli investimenti effettuati per adeguarsi ai Pt_10 dalla Al contrario, nella fattispecie il preavviso di recesso ha avuto durata
[...] Controparte_1 doppia, di ventiquattro mesi, e l'intera durata dei due rapporti in contestazione, iniziati il
24/3/2011, rinnovati il 30/4/2014 e cessati il 24/1/2024 per effetto del recesso comunicato dalla concedente, è stata di tale entità da consentire alla concessionaria di ammortizzare gli investimenti effettuati e di produrre un fatturato nettamente superiore al costo degli investimenti.
In particolare, la è subentrata alla di cui è stato dichiarato il Parte_1 CP_3 fallimento, quale concessionaria dei marchi e nel territorio di EV ed in CP_1 CP_2 particolare nell'immobile sito in PA (TV), via Pietro Nenni n. 2, dopo aver acquistato attrezzature e merci dal Fallimento della e dopo aver svolto l'attività di CP_3 concessionaria per la vendita di automobili in Friuli Venezia Giulia, con conseguente minor aggravio di investimenti necessari per adeguarsi ai criteri dettati dalla Controparte_1
In particolare, come dedotto dalla convenuta, l'attrice, nel periodo compreso tra marzo 2011 e luglio 2023, ha conseguito un utile complessivo di € 5.369.325,00, a fronte di investimenti iniziali necessari di € 175.000,00, dovendosi ritenere, come eccepito dalla Controparte_1 15 che la scelta del trasferimento della sede, in particolare di showroom ed officina da PA a
LL (TV) non è stato imposto né richiesto dalla concedente, ma è stato il frutto di una scelta imprenditoriale della concessionaria, al pari dell'acquisto della proprietà dell'immobile con contratto stipulato il 27/7/2016, rep. n. 109.874, anziché conseguirne la detenzione in leasing o in locazione, decisione che ha reso necessaria la stipulazione del contratto di mutuo ipotecario con la per l'importo complessivo di € Controparte_5
2.000.000 ed ulteriori esborsi per la ristrutturazione del compendio immobiliare. Anche la decisione della di assumere in proprio l'attività di carrozzeria, inizialmente Parte_1 affidata alla Nuova Linea s.a.s., autorizzata dalla è dipesa da una scelta Controparte_1 imprenditoriale dell'attrice, non necessaria per adeguarsi ai criteri dettati dalla convenuta ed in ragione della quale l'attrice ha sostenuto ingenti costi di ristrutturazione dell'immobile destinato a tale attività, per sostenere i quali ha stipulato di un contratto di mutuo chirografario di €
1.000.000 con Credito Cooperativo Friuli S.C..
Non vale in contrario osservare che il trasferimento della sede si sia reso necessario per evidenziare la soluzione di continuità tra l'attività dell'attrice e quella – fallimentare – della difettando al riguardo idonea prova che si sia trattato di una scelta fortemente CP_3 incentivata dalla concedente, pertanto, trattandosi di una scelta della stessa concessionaria, i motivi alla base della stessa appaiono irrilevanti ai fini del presente giudizio.
Non è, inoltre, condivisibile la prospettazione attorea, secondo cui vi sarebbero state plurime condotte da parte della concedente atte ad ingenerare nella concessionaria il legittimo affidamento SUla durata del contratto almeno fino al 2027.
In disparte quanto osservato SUla decisione assunta dall'attrice di trasferire la propria sede operativa, si rileva che: l'internalizzazione del servizio di carrozzeria è stata una scelta dell'attrice, non imposta né consigliata dalla concedente;
l'imposizione, da parte della CP_1 alla controparte di un aumento dell'organico del personale dipendente in occasione CP_1 degli incontri avvenuti tra le parti a Roma il 7/12/2018 e a LO il 14/3/2019 non è indicativa della volontà della concedente di proseguire il rapporto oltre la scadenza del preavviso del recesso, avuto riguardo al tempo intercorso tra la comunicazione del recesso, la sua operatività e le riunioni inter partes sopra menzionate;
le appendici annuali relative agli anni 2020, 2021 e
2022 con l'indicazione delle performance con gli obiettivi minimi da raggiungere rientrava nell'ordinaria esecuzione dei contratti inter partes, come in essi previsto, e richiamano le intese raggiunte tra le parti, quindi non provengono unilateralmente dalla concedente;
le modifiche 16 contrattuali, peraltro allegate in modo generico, non sono suscettibili di ingenerare nella concessionaria l'aspettativa di una maggiore durata del contratto rispetto a quella riSUtante dal recesso attoreo;
la convenzione per l'acquisto dai concessionari aderenti a CP_6 [...]
, società del gruppo di veicoli da destinare al servizio di noleggio è stata CP_6 CP_1 soltanto proposta dalla convenuta all'attrice e ad altri concessionari, senza alcuna incidenza SUla durata del contratto.
La domanda risarcitoria attorea deve essere, quindi respinta.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore degli avv.ti Emilio
TA ed dichiaratisi procuratori antistatari della convenuta, seguono la Persona_1 soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando SUle domande proposte con atto di citazione notificato in data 27/6/2023 dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, contrariis reiectis:
1. DICHIARA inammissibile la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo ex art. 7-ter del D.L. n. 176/2022, convertito con L. n. 6/2023;
2. RIGETTA le altre domande proposte dalla avverso la Parte_1 Controparte_1
3. CONDANNA la al pagamento in favore della controparte delle spese Parte_1 processuali, che liquida in € 35.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Emilio TA ed
[...]
dichiaratisi procuratori antistatari della convenuta. Per_1
Così deciso in Roma, li 19/7/2025.
Il Giudice
MM UC
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