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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1190/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1190 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 12.2.2025, promossa da:
(C.F. ), con sede in Avezzano Parte_1 P.IVA_1
(AQ), Via Caruscino n.1), in persona del legale rappresentante Dott. , rappresentato e Parte_2 difeso disgiuntamente dagli Avv.ti Valerio DI GRAVIO e Filippo DE LUCA ed elettivamente domiciliati presso lo studio Di Gravio Avvocati Associati sito in Roma, Via Barnaba Oriani n. 85
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco pro-tempore, con sede in celano Controparte_1 P.IVA_2 piazza iv novembre, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato SIMONE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Avezzano (AQ) alla Via Sabotino n. 36
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Opposizione preventiva all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- L'opponente nelle proprie note ex art. 189, co. 1, n. 1) c.p.c. si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, che di seguito si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis: – IN VIA PRELIMINARE: sospendere – con decreto inaudita altera parte o in subordine fissando, a tal fine, specifica udienza di comparizione delle parti – per le ragioni su esposte, l'efficacia esecutiva del titolo azionato da con il precetto (i.e. sentenza Controparte_1
n. 924 del 9 febbraio 2022, resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma a definizione del procedimento contrassegnato da R.G. n. 6300/2017); –
NEL MERITO: accertare e dichiarare che i non ha diritto, per le ragioni di Controparte_1
1 cui in narrativa, di procedere esecutivamente nei confronti del C.A.M. –
[...]
con ogni consequenziale provvedimento di legge. Parte_1
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”;
- l'opposto nelle proprie note ex art. 189, co. 1, n. 1) c.p.c. ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Avezzano respingere l'opposizione a precetto d perché inammissibile Parte_1 ed infondata in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi. Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 171-ter c.p.c. n. 2, e in particolare si insiste sull'istanza di C.T.U.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo, il ha premesso di aver Parte_1 ricevuto la notificazione, in data 24.10.2023 e nell'interesse del , di un atto di Controparte_1 intimazione per la somma di € 1.144.525,91 in forza del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla sentenza n. 924/2022 del 9.2.2022, resa a definizione del procedimento n. 6300/2017 R.G. dal
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma per sorte capitale, spese di lite del giudizio di merito e del precetto e accessori.
L'opponente ha, quindi, contestato il diritto del di minacciare l'esecuzione Controparte_1 forzata allegando, in sostanza:
- come il sia stato ammesso ad una procedura di concordato preventivo omologato, Parte_1 nell'ambito della quale il ebbe a rilasciare dichiarazione di postergazione Controparte_1 pure in relazione al credito accertato nella sentenza di cui sopra, da considerarsi certamente crediti concorsuali, così essendo tale credito inesigibile essendo il concordato in fase di esecuzione;
- come, in subordine, ad ogni modo detto credito sarebbe da considerarsi esigibile nella misura e alle condizioni della proposta omologata (con falcidia e dilazione).
Ha, quindi, domandato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sulla quale si è pronunciato altro magistrato assegnatario, e concluso nel merito in conformità delle argomentazioni.
B. Si è costituito in giudizio il , contrastando i motivi d'opposizione per le ragioni di Controparte_1 seguito compendiate:
- come il credito accertato dalla sentenza costituente titolo esecutivo sia da considerarsi non concorsuale poiché successivo alla domanda di concordato, avendo spiegato il provvedimento giurisdizionale efficacia novativa anche in considerazione della previsione in punto di “actio iudicati”;
- come la dichiarazione di postergazione fosse sospensivamente condizionata a tre condizioni, meglio indicate nell'atto e appresso, delle quali due non risultano realizzate, non essendo peraltro il
[...]
titolare di partecipazioni nel CAM S.p.A. CP_1
2 Ha, dunque, concluso come sopra riportato.
C. Il compendio probatorio di causa ha natura esclusivamente documentale posto che le ulteriori richieste sono state disattese all'evidenza, come si conferma in questa sede, per superfluità ai fini della decisione.
1. La sentenza n. 924/2022 del 9.2.2022, resa a definizione del procedimento n. 6300/2017 R.G. dal
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma – Qualità di titolo esecutivo
Il ha intimato al il pagamento della somma di € 1.144.525,91 in Controparte_1 Parte_1 forza del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla sentenza n. 924/2022 del 9.2.2022, resa a definizione del procedimento n. 6300/2017 R.G. dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma, che ha così statuito “- in accoglimento del ricorso proposto da
[...]
nei confronti del condanna il medesimo CP_1 Parte_1
al pagamento della somma di € 978.963,27 oltre interessi legali dalle singole scadenze di Parte_1 ciascuna posta creditoria al soddisfo;
- rigetta le domande riconvenzionali de - condanna Pt_1
i alla rifusione delle spese di lite in favore de d che liquida in € 1.700,00 Pt_1 CP_1 CP_1 per esborsi ed € 24.908,00 per compenso oltre rimborso forfettario, Iva e Cap.”
Tra azione esecutiva e diritto sostanziale sussiste una indubbia connessione posto che l'esercizio della prima è diretta alla realizzazione del secondo ed il soddisfacimento del secondo induce l'inutilità della prima. Così, estinto il diritto sostanziale viene certamente meno il titolo esecutivo e, di conseguenza, il diritto di azione esecutiva. Il rilievo ha condotto ad una dicotomia di intendimenti circa la funzione e l'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione conducendo:
- taluni a ritenere la natura costitutiva della pronuncia, con effetto disgregativo del titolo esecutivo, quale fonte immediata e autonoma dell'azione esecutiva valorizzandone l'aspetto pubblicistico;
- talaltri a qualificare l'opposizione in termini di giudizio di accertamento negativo. Nell'ambito di questa seconda teoria si può distinguere ulteriormente tra quanti considerino oggetto del giudizio il diritto di procedere ad esecuzione forzata in termini di inesistenza dell'azione di esecuzione e non già del credito, quale rapporto sostanziale e quanti, invece, conferiscano rilievo pure a tale rapporto.
Richiamato il profilo posto in evidenza all'inizio, va rilevato come il “diritto di procedere ad esecuzione forzata”, che pure è expressis verbis indicato dall'art. 615 c.p.c. quale termine di riferimento della contestazione dell'opponente, sia essenzialmente composito: non potrebbe minacciarsi l'esecuzione se non in forza di un titolo ritenuto dalla legge idoneo (titolo esecutivo) ma tale titolo non basta dovendo persistere pure il diritto sostanziale che l'azione esecutiva da intraprendersi deve assicurare. Il titolo, quindi, è condizione necessaria ma non sempre sufficiente per procedere in executivis tanto che la sua esistenza e permanenza è presupposto dell'azione esecutiva stessa, dovendo dunque essere
3 verificata d'ufficio anche in sede di opposizione (Cass. Sez. 3, 13.7.2011, n. 15363) e pure a prescindere dai motivi di opposizione (Cass. Sez. L, 28.7.2011, n. 16610)nell'ambito di un dovere di controllo che, in ambito pre-esecutivo non può essere inferiore a quello riconosciuto al Giudice dell'Esecuzione..
Posto che l'esistenza di un titolo esecutivo è fatto costitutivo del diritto non viene affatto in considerazione l'art. 101 c.p.c. posto che tale norma intende solamente rimediare a decisioni c.d.
“della terza via”, le quali siano fondate sul questioni rilevate d'ufficio idonee che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi non presi in considerazione dalle parti (Cass. Sez. 6 - 5, 29.9.2015,
Ord. 19372). Nessun rilievo è necessario ove l'osservanza di una certa norma si possibile alla parte che sia dotata una minima diligenza processuale e che deve prestarvi attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la conclusione cui perviene il giudice. Del resto lo stesso art. 101 c.p.c. viene in rilievo solo rispetto a eccezioni e non già ai fatti costitutivi della pretesa, altrimenti l'intero edificio processuale delle preclusioni ne rimarrebbe scompaginato e, anzi, sconvolto: la parte attrice che ha errato nella delimitazione del thema probandum in relazione al fatto costitutivo non può, in definitiva, giovarsi del suo errore confidando in un “recupero” attraverso tale norma (Cass. Sez. 1, 10.12.2024, Ord. 31689).
L'onere di provare l'esistenza di un titolo esecutivo efficace grava sull'opposto mentre in relazione ai fatti estintivi o modificativi della pretesa sostanziale fatta valere dal creditore è l'opponente a sopportare le conseguenze sfavorevoli della mancata prova (Cass. Sez. 3, 13.5.2022, n. 15376).
Inoltre la fondatezza della opposizione all'esecuzione deve essere valutata con riguardo alla notificazione dell'atto di precetto, non potendo attribuirsi rilievo alla eventuale sopravvenienza delle condizioni formali per procedere ad esecuzione forzata (Cass. Sez. 3, 22.9.2006, n. 20634).
Nel caso di specie e, in via dirimente deve negarsi, a parere di questo Tribunale, che la sentenza predetta abbia la qualità di titolo esecutivo. L'art. 205 R.D. 1775/1933, costituente certamente norma speciale in relazione all'art. 282 c.p.c. prevede che “Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza. L'esecuzione provvisoria non può essere accordata nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Le sentenze emesse dal Tribunale Superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell'articolo 554 del
Codice di procedura civile (al tempo vigente); il ricorso per Cassazione non ne sospende l'esecuzione”.
Nel caso di specie si tratta di decisione di primo grado e nel dispositivo non vi è alcuna statuizione di provvisoria esecuzione né, tantomeno, consta certificazione di cancelleria di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. (applicabile analogicamente in caso di specifica previsione di altro plesso giurisdizionale – v. Cass. Sez. 5, 7.2.2019, n. 3621), dovendo questa essere specifica ed espressa, né
4 è ammissibile altra forma di prova del giudicato o suo equipollente, quale la non contestazione (Cass.
SS.UU. 7701/2016).
Consegue, quindi, come debba ritenersi insussistente il diritto del di procedere Controparte_1 ad esecuzione forzata. Ad ogni modo si procederà, appresso, ad esaminare la complessiva e complessa vicenda.
2. Effetti del giudicato - Conseguenze nel caso di specie
Tornando ad evidenziarsi, in primo luogo, come faccia difetto la prova del passaggio in giudicato formale, di seguito si procederà comunque ad illustrare principi valevoli per il caso detta prova pur constasse.
Premesso che l'accertamento è l'unità minima e immancabile dell'attività giurisdizionale, in primo luogo occorre interrogarsi circa gli effetti del giudicato in relazione al diritto (di credito) accertato e, in particolare, se la sentenza dia luogo a un fenomeno di novazione oggettivo, in punto di titolo o causa dell'obbligazione.
Ove si tenga conto che l'attività di giudizio, come è stato efficacemente detto, parte dalla conoscenza del passato, nel presente, proiettandosì nel futuro sì da costituire un ponte che congiunge (ius, iungere) le sponde del primo a quelle del terzo, mal si attaglia riconoscere alla stessa la capacità di procurare la disposizione del rapporto sostanziale sebbene le parti possano artificiosamente servirsi del processo (o meglio dell'attività assertiva e probatoria regolata dal principio dispositivo) per conseguire effetti pratici che, talora, non potrebbero neppure ottenere in via negoziale (processi indiretti e, segnatamente, fraudolenti).
Il dato positivo impone, poi, di ritenere che la natura di lex specialis derivante dal giudicato formale
(art. 2909 c.c.) sia elemento caratterizzante la sua autorità essendosi pure rinverdita la distinzione tra esecutività ed autorità quale speciale attributo (Cass. SS.UU., 29.7.2021, n. 21763). Come si vede, un simile effetto non è affatto necessariamente implicato in un preteso fenomeno novativo ma sta a significare che il rapporto giuridico dedotto in lite e ricompreso nei limiti oggettivi del giudicato oramai esiste nella maniera accertata, essendo precluso scalfirne la portata se non in conseguenza di fatti giuridici sopravvenuti rispetto al referente cronologico della decisione.
Proprio tale ultima considerazione, anzi, consente di ritenere che i fenomeni sostanziali rilevanti continuino ad investire propriamente il rapporto sostanziale e la fonte di uguale natura.
Si potrebbe sostenere, invero, che il giudicato abbia efficacia novativa muovendo dal disposto dell'art. 2953 c.c., secondo cui “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”. Per stabilire se da tale enunciato possa
5 trarsi la pretesa conclusione occorre svolgere alcune considerazioni quanto all'istituto della prescrizione.
In primo luogo, occorre chiarire se la prescrizione attenga al diritto sostanziale ovvero al distinto diritto soggettivo pubblico di azione. Se si considerasse il solo disposto dell'art. 2934 co. I, c.c., secondo cui “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”, dovrebbe concludersi che la prescrizione operi sul diritto soggettivo privato, diremmo sostanziale. La norma, però, si trova in un sistema che deve, nel complesso, risultare coerente. L'art. 2940 c.c. dispone che “non è ammessa ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”: da tale norma si desume come il pagamento non possa dirsi indebito, mancando diritto alla ripetizione in favore del solvens atteso che, una volta realizzatosi lo stato finale per effetto dell'adempimento, verrebbe meno la stessa ragione dell'istituto in quanto quell'attività giuridica che l'ordinamento intendeva evitare
(liberando il debitore) si sarebbe oramai compiuta e, assicurando la ripetizione, se ne produrrebbe una ancora maggiore. Del resto, fenomeno di autentica estinzione del diritto d'azione si ha nella ipotesi di esdebitazione dell'imprenditore commerciale sottoposto a fallimento (ora liquidazione giudiziale): questa comporta, infatti, la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale (art. 278 D.Lgs. 14/2019). Resta, quindi, escluso per i creditori concorsuali, anche non concorrenti nei limiti di quanto ecceda la percentuale attribuita a quelli di pari rango, l'azione in giudizio contro il debitore, pur conservandosi integro il diritto, tanto da poter essere attuato nei confronti di coobbligati in solido e fideiussori.
Deve, poi, rilevarsi come il compimento del termine di prescrizione attribuisca al soggetto avente interesse contrario a quello titolare della situazione giuridica, il diritto di provocarne l'estinzione mediante atto di volontà. Del resto, tale ricostruzione è confortata dalla Relazione al codice civile del Ministro Guardasigilli, che al punto 1201 chiarisce: “…Dato infatti che la prescrizione non opera automaticamente, ma solo in quanto sia opposta, non può dirsi che l'accipiens abbia ricevuto un pagamento non dovutogli”. In ciò sta la spiegazione dell'affermazione per cui la prescrizione deve essere opposta dal debitore (art. 2938 c.c.), che deve quindi esercitare un proprio diritto a provocare l'effetto estintivo. Tale diritto, a differenza di quanto avviene in genere per ogni altro diritto di cui si può disporre per il caso che venga ad esistenza, può essere rinunziato solo una volta che sia sorto per compimento del termine di prescrizione (v. art. 2937
c.c.).
La norma si spiega per ragioni di opportunità: laddove fosse consentita la rinunzia preventiva al diritto di opporre la prescrizione, ogni titolare della situazione potenzialmente coinvolta nel fenomeno, si tutelerebbe acquisendola dal debitore sin dal sorgere del rapporto e ciò
6 vanificherebbe lo stesso istituto della prescrizione, inteso ad evitare la perpetuazione di diritti e crediti, pur nell'inerzia del titolare.
Così, ove non sia opposta, il diritto non potrebbe dirsi estinto e, quindi, si spiega l'irrilevanza dell'incapacità del solvens medesimo secondo la regola generale in tema di adempimento (art. 1191 c.c.) ed a differenza di quanto stabilito dagli art. 1933 e 2034 c.c. Ed infatti la Corte di
Cassazione, in una risalente pronunzia, ha affermato che “il pagamento del debito prescritto – sempreché non sia stata già eccepita la prescrizione – non costituisce adempimento di obbligazione naturale, ma adempimento di obbligazione civile…esso è perciò atto non negoziale e non è impugnabile dal debitore a causa della propria incapacità (art. 1191 c.c.) non richiedendo,
a differenza dell'esecuzione di obbligazione naturale, la capacità di agire” (Cass. Civ., Sez. I,
8.8.1978, n. 3856).
Peraltro, laddove la prescrizione riguardasse il diritto di azione e non già quello sostanziale non si spiegherebbe la regola della non rilevabilità ex officio, essendo le norme in tema di azione in giudizio poste a tutela di interessi pubblici. Del resto, invece, ove si tratti di obbligazioni naturali, sfornite di azione in giudizio, non vi è dubbio che il giudice debba rilevare l'assenza di azione perché si tratta di rapporti che possono solo attuarsi per spontanea attività dei soggetti, senza tutela dello Stato ai fini della loro attuazione. Se la prescrizione non è stata opposta (anche fuori dal processo e senza incorrere nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.), il diritto come detto non potrà dirsi estinto e il giudice dovrà valutare il pieno merito della domanda.
Per le superiori considerazioni deve, quindi, concludersi che l'art. 2953 c.c. non regoli il decorso del termine prescrizione di un diritto nuovo quanto piuttosto un peculiare effetto derivante dal giudicato che, una volta prodottosi, uniforma a quello ordinario (art. 2946 c.c.) il regime prescrizionale che, eventualmente, fosse stato più breve. Del resto se si trattasse di diritto nuovo non troverebbe spiegazione (e necessità) il fenomeno interruttivo permanente delineato dall'art. 2945, co. 2 c.c. che, dunque, si paleserebbe norma superflua.
Nel caso di specie, quindi, i crediti accertati con la sentenza di cui al punto 1 si riferiscono al periodo 2008-2011 essendosi reso il accollante dei debiti per rimborso mutui contratti Parte_1 dal giusta convenzione del 20.3.2007, e la sentenza non ha perciò Controparte_1 determinato il sorgere di un nuovo credito per effetto della sua giuridica esistenza del provvedimento, dunque con la pubblicazione (Cass. Sez. 6 - 1, 18.5.2022, Ord. 16038).
3. La natura della statuizione sulle spese di lite – Conseguenze nel caso di specie
A questo punto occorre interrogarsi circa la natura della statuizione sulle spese di lite contenuta in sentenza al fine di stabilire se questa abbia efficacia costitutiva della relativa obbligazione.
7 Il fondamento dell'obbligo del rimborso delle spese processuali deve essere ricercato, più che nella soccombenza, nel principio di causalità, del quale la soccombenza è solo uno degli indici rivelatori, poiché è evidente che la parte soccombente si identifica con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa accertata come infondata, ha dato causa al processo. Dall'individuazione del fondamento dell'obbligo del rimborso delle spese processuali nel principio di causalità discende che detto obbligo sorge nel momento in cui la parte, che sarà riconosciuta soccombente, ha dato causa all'instaurazione del processo, anche se l'accertamento di esso e la determinazione del suo contenuto postulando, rispettivamente, l'accertamento che la parte obbligata ha con il suo comportamento dato causa alla lite e l'individuazione delle singole spese ripetibili, non possono aver luogo che con la sentenza definitiva del giudizio, alla quale, per il capo relativo alle spese, deve essere riconosciuta natura dichiarativa e non già costitutiva o di accertamento costitutivo (Cass. Sez. 1, 11.3.1972, n. 697).
Nel caso di specie, dunque, le spese di lite liquidate nella sentenza costituenti titolo esecutivo non possono ritenersi sorte per effetto della sentenza stessa, avendo invece causa e fonte nella condotta processuale tenuta nell'anno 2017, che vi ha dato luogo per quanto sopra esposto.
4. Il concordato preventivo omologato – Effetti
L'art. 168 R.D. 267/1942, ratione temporis applicabile, prevedeva un effetto protettivo automatico derivante dalla sola pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo stabilendo che da quel momento, fino alla definitiva omologazione, i creditori per titolo o causa anteriore, non potessero iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Cosicché i creditori così identificati in base alla anteriorità del credito non possono esercitare l'azione esecutiva né, tantomeno, preannunciarla mediante notificazione del precetto e, ove ciò accadesse il debitore potrebbe di certo reagire mediante opposizione all'esecuzione (v. App. Milano,
8.7.2014) e, nondimeno, il giudice dell'esecuzione, nell'ambito dei suoi poteri officiosi potrebbe legittimamente rilevare il difetto delle condizioni formali per procedere in executivis. L'omologazione del concordato preventivo determina la chiusura della fase giudiziale e la cessazione di tali effetti nonché dello spossessamento attenuato, avviando la fase di esecuzione il credito, subita la modifica nei termini indicati dalla proposta, dovrà essere soddisfatto alle condizioni (qualitative, quantitative e cronologiche) verificandosi il c.d. “effetto esdebitatorio”. Altro effetto di rilievo dell'omologazione del concordato è la separazione patrimoniale, con conseguente limitazione al principio di universalità della responsabilità patrimoniale: il patrimonio viene vincolato in via esclusiva al soddisfacimento dei creditori anteriori, restando insensibile ai creditori posteriori (effetto analogo alla cessione dei beni ai creditori ex artt. 1977 ss. c.c.); ciò secondo le previsioni della proposta e, beninteso, non in relazione
8 al concordato in continuità aziendale diretta nei quali i flussi finanziari generati dall'attività d'impresa non possono ritenersi sottratti alle pretese dei creditori posteriori. ll 6.3.2018 il bbe a depositare ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, Parte_1 con riserva di deposito di piano e proposta (c.d. “concordato in bianco”). All'esito dell'assegnazione del termine per provvedervi e di successiva proroga venne, dunque, presentato il piano con previsione della continuità aziendale e la proposta di concordato sottoposta ai creditori che prevedeva, in sostanza:
- il pagamento integrale dei crediti prededucibili alla scadenza nonché dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2571-bis, nn. 1, 2 e 5 c.c. entro 12 mesi dalla omologazione;
- il pagamento parziale dei debiti previdenziali assistiti dal privilegio generale di cui all'art. 2753 c.c. entro 12 mesi dall'omologazione definitiva del concordato;
- il pagamento parziale dei creditori chirografari, tali in origine o per la parte dei crediti privilegiati degradata in chirografo per incapienza, con suddivisioni in tre classi con trattamento differenziato in punto di falcidie e tempistiche;
- nessuna forma di pagamento, nel periodo di piano, in favore dei Comuni, soci e non del , Parte_1 che avessero reso la dichiarazione di postergazione volontaria dei propri crediti verso il Parte_1
La durata dell'esecuzione del concordato è pari a cinque anni e sei mesi dalla omologazione.
All'esito dell'approvazione da parte dei creditori, il concordato venne omologato da questo Tribunale con provvedimento del 13.2.2020 all'esito del rigetto di alcune opposizioni, così chiudendo la procedura di concordato e avviandolo alla fase di esecuzione, tuttora in corso.
Ai sensi dell'art. 184 R.D. 267/1942, ratione temporis applicabile, il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161 che, tuttavia, conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Nel caso di specie non vi è alcun dubbio, dunque, che il concordato sia vincolante per il CP_1
in relazione a tutti i crediti di cui al titolo esecutivo. Ciò, in particolare, pure per le spese di
[...] lite in quanto, secondo le argomentazioni sopra svolte, il fatto generatore dell'obbligazione solamente accertata in sentenza ha causa anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese che non possono, dunque, considerarsi prededucibili (v. Trib. Reggio Emilia 25.3.2013,
n. 8692).
5. La dichiarazione del – Natura e qualificazione - Effetti Controparte_1
La postergazione volontaria è l'effetto giuridico di un atto negoziale, certamente consentito ex art. 2741 c.c., col quale al fine di favorire la soluzione concordataria, si determina una garanzia di natura economica per gli altri creditori che, dunque, ne sono avvantaggiati posto che si opera la riduzione del
9 passivo concorsuale: il creditore postergato sarà soddisfatto solamente in base a quanto risulterà costituire il residuo attivo dopo il soddisfacimento di tutti gli altri creditori
Occorre, quindi, tenere distinta la dichiarazione di postergazione da altri atti giuridici, comportante effetti invero diversi e, in particolare:
- dal pactum de non petendo ad tempus che vale a determinare l'inesigibilità temporanea del credito;
- dalla remissione condizionata, che è atto abdicativo subordinato al verificarsi di un evento dedotto in condizione, sia essa sospensiva o risolutiva.
Nel caso di specie il , ha reso “dichiarazione di postergazione” sul presupposto Controparte_1 di dover evitare il trattamento concordatario del credito e la relativa elevata falcidia, dichiarando di postergare - con riferimento all'intero credito vantato nei confronti del e maturato nel Parte_1 periodo precedente al 5.3.2018, al netto della compensazione con un controcredito del Parte_1 sebbene contestato, costituente “presupposto essenziale” – condizionata alla omologazione (v. deliberazione Giunta Comunale n. 201 del 13.10.2018; deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del
3.9.2019). Più specificamente, la deliberazione del Consiglio Comunale, dando atto dell'iter processuale che aveva pure condotto alla introduzione del giudizio dinnanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma subordinava la dichiarazione alle seguenti condizioni:
Come si vede, a mezzo della predetta dichiarazione, l'opposto ha inteso, da un punto di vista funzionale:
10 - soddisfare il proprio credito mediante compensazione con un debito verso il per Parte_1 somministrazioni, sebbene contestato nel quantum, così attuando un meccanismo satisfattivo e non solutorio per quantità di crediti corrispondenti, soddisfacendosi – come consentito- con favore rispetto agli altri creditori concorsuali;
- evitare la falcidia del residuo credito, così dovendo escludersi che, invero si tratti di fenomeno di postergazione dovendo, invece, qualificarsi la dichiarazione in termini di pactum de non petendo posto che il credito resta integro, non essendo la misura influenzata dalla esistenza di un residuo attivo ma essendo solo differita nel tempo (quello di esecuzione del concordato) la esigibilità.
Sotto il profilo degli effetti, la condizione costituita dalla avvenuta omologazione si è certamente avverata.
L'opposto ha dedotto, invece, come le condizioni sub b) e d) non possano dirsi avverate, così non potendo il nvocare detta postergazione, evidenziando come il non Parte_1 Controparte_1 sia socio dell'opponente; circostanza, invero irrilevante, viste le previsioni della proposta. Sul punto, con le memorie ex art. 171 ter, co. 1 n. 1) c.p.c. – fisiologicamente destinate all'attività difensiva in effetti compiuta - il ha eccepito come dette condizioni debbano invero considerarsi Parte_1 avverate in forza della finzione di cui all'art. 1359 c.c. posto che l'attore ha provveduto, secondo buona fede, a rimettere in data 25.9.2019 (all.9 parte opponente) una “bozza di riconciliazione saldi contabili da visionare e se condivisa da rispedire firmata al presente indirizzo PEC”, rimasta priva di riscontro.
In base a tali allegazioni è evidente come – in disparte l'opportunità di condizionare una dichiarazione di tal fatta per le conseguenze che ne derivano (in caso di inefficacia trattamento falcidiato, al 26% in quattro tranches entro 60 mesi, senza avere neppure esercitato il diritto di voto) – le condizioni sospensive in questione (quella di cui al punto c) influenzata dal punto b)) debbano ritenersi avverate per essere mancate per fatto imputabile alla parte che ha interesse contrario al suo avveramento, cioè
l'opposta, che in questa sede invoca, infatti, il mancato verificarsi delle stesse.
Ciò pur volendo tralasciare la questione se la rinuncia all'esercizio del diritto di voto possa essere intesa nel senso di rinuncia unilaterale all'evento dedotto in condizione, laddove questa fosse apposta nell'esclusivo interesse dell'opposto.
Ne consegue come il pactum de non petendo debba ritenersi efficace e oggettivamente esteso tanto al credito accertato in sentenza che alle spese di lite.
6. Conclusioni
Fermo restando il rilevato difetto di titolo esecutivo, dalle superiori argomentazioni discenderebbe, dunque, come il credito per il quale venne minacciata l'esecuzione sarebbe, comunque, inesigibile non essendo decorso il termine per l'esecuzione del concordato. L'opposizione preventiva all'esecuzione deve, quindi, essere integralmente accolta, con declaratoria di nullità del precetto
11 intimato il 24.10.2023 posto che solamente l'eccessività della somma oggetto di intimazione rispetto a quella effettivamente esigibile non produce la nullità integrale dell'atto ma solo inefficacia parziale
(Cass. Sez. 1, 22.7.2024, Ord. 20238).
7. Spese di lite del presente giudizio
Quanto alle spese di lite, in difetto delle situazioni di cui all'art. 92 c.p.c., deve farsi applicazione del regolare criterio della soccombenza. Il valore di causa è dato dalla somma precettata nella sua interezza (Cass. Sez. 6 - 3, 30.11.2021, Ord. 37581). In considerazione della semplicità delle difese e del compendio istruttorio integralmente documentale, devono applicarsi i parametri di cui al D.M.
55/2014 ss.mm.ii ai valori minimi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE integralmente l'opposizione preventiva all'esecuzione proposta dal e, per Parte_1
l'effetto, dichiara nullo il precetto intimato dal il 24.10.2023; Controparte_1
- CONDANNA il alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 18.977,00 per compensi oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA
(22%).
Così deciso, in data 14 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1190 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 12.2.2025, promossa da:
(C.F. ), con sede in Avezzano Parte_1 P.IVA_1
(AQ), Via Caruscino n.1), in persona del legale rappresentante Dott. , rappresentato e Parte_2 difeso disgiuntamente dagli Avv.ti Valerio DI GRAVIO e Filippo DE LUCA ed elettivamente domiciliati presso lo studio Di Gravio Avvocati Associati sito in Roma, Via Barnaba Oriani n. 85
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco pro-tempore, con sede in celano Controparte_1 P.IVA_2 piazza iv novembre, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato SIMONE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Avezzano (AQ) alla Via Sabotino n. 36
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Opposizione preventiva all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- L'opponente nelle proprie note ex art. 189, co. 1, n. 1) c.p.c. si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, che di seguito si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis: – IN VIA PRELIMINARE: sospendere – con decreto inaudita altera parte o in subordine fissando, a tal fine, specifica udienza di comparizione delle parti – per le ragioni su esposte, l'efficacia esecutiva del titolo azionato da con il precetto (i.e. sentenza Controparte_1
n. 924 del 9 febbraio 2022, resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma a definizione del procedimento contrassegnato da R.G. n. 6300/2017); –
NEL MERITO: accertare e dichiarare che i non ha diritto, per le ragioni di Controparte_1
1 cui in narrativa, di procedere esecutivamente nei confronti del C.A.M. –
[...]
con ogni consequenziale provvedimento di legge. Parte_1
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”;
- l'opposto nelle proprie note ex art. 189, co. 1, n. 1) c.p.c. ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Avezzano respingere l'opposizione a precetto d perché inammissibile Parte_1 ed infondata in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi. Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 171-ter c.p.c. n. 2, e in particolare si insiste sull'istanza di C.T.U.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo, il ha premesso di aver Parte_1 ricevuto la notificazione, in data 24.10.2023 e nell'interesse del , di un atto di Controparte_1 intimazione per la somma di € 1.144.525,91 in forza del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla sentenza n. 924/2022 del 9.2.2022, resa a definizione del procedimento n. 6300/2017 R.G. dal
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma per sorte capitale, spese di lite del giudizio di merito e del precetto e accessori.
L'opponente ha, quindi, contestato il diritto del di minacciare l'esecuzione Controparte_1 forzata allegando, in sostanza:
- come il sia stato ammesso ad una procedura di concordato preventivo omologato, Parte_1 nell'ambito della quale il ebbe a rilasciare dichiarazione di postergazione Controparte_1 pure in relazione al credito accertato nella sentenza di cui sopra, da considerarsi certamente crediti concorsuali, così essendo tale credito inesigibile essendo il concordato in fase di esecuzione;
- come, in subordine, ad ogni modo detto credito sarebbe da considerarsi esigibile nella misura e alle condizioni della proposta omologata (con falcidia e dilazione).
Ha, quindi, domandato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sulla quale si è pronunciato altro magistrato assegnatario, e concluso nel merito in conformità delle argomentazioni.
B. Si è costituito in giudizio il , contrastando i motivi d'opposizione per le ragioni di Controparte_1 seguito compendiate:
- come il credito accertato dalla sentenza costituente titolo esecutivo sia da considerarsi non concorsuale poiché successivo alla domanda di concordato, avendo spiegato il provvedimento giurisdizionale efficacia novativa anche in considerazione della previsione in punto di “actio iudicati”;
- come la dichiarazione di postergazione fosse sospensivamente condizionata a tre condizioni, meglio indicate nell'atto e appresso, delle quali due non risultano realizzate, non essendo peraltro il
[...]
titolare di partecipazioni nel CAM S.p.A. CP_1
2 Ha, dunque, concluso come sopra riportato.
C. Il compendio probatorio di causa ha natura esclusivamente documentale posto che le ulteriori richieste sono state disattese all'evidenza, come si conferma in questa sede, per superfluità ai fini della decisione.
1. La sentenza n. 924/2022 del 9.2.2022, resa a definizione del procedimento n. 6300/2017 R.G. dal
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma – Qualità di titolo esecutivo
Il ha intimato al il pagamento della somma di € 1.144.525,91 in Controparte_1 Parte_1 forza del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla sentenza n. 924/2022 del 9.2.2022, resa a definizione del procedimento n. 6300/2017 R.G. dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma, che ha così statuito “- in accoglimento del ricorso proposto da
[...]
nei confronti del condanna il medesimo CP_1 Parte_1
al pagamento della somma di € 978.963,27 oltre interessi legali dalle singole scadenze di Parte_1 ciascuna posta creditoria al soddisfo;
- rigetta le domande riconvenzionali de - condanna Pt_1
i alla rifusione delle spese di lite in favore de d che liquida in € 1.700,00 Pt_1 CP_1 CP_1 per esborsi ed € 24.908,00 per compenso oltre rimborso forfettario, Iva e Cap.”
Tra azione esecutiva e diritto sostanziale sussiste una indubbia connessione posto che l'esercizio della prima è diretta alla realizzazione del secondo ed il soddisfacimento del secondo induce l'inutilità della prima. Così, estinto il diritto sostanziale viene certamente meno il titolo esecutivo e, di conseguenza, il diritto di azione esecutiva. Il rilievo ha condotto ad una dicotomia di intendimenti circa la funzione e l'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione conducendo:
- taluni a ritenere la natura costitutiva della pronuncia, con effetto disgregativo del titolo esecutivo, quale fonte immediata e autonoma dell'azione esecutiva valorizzandone l'aspetto pubblicistico;
- talaltri a qualificare l'opposizione in termini di giudizio di accertamento negativo. Nell'ambito di questa seconda teoria si può distinguere ulteriormente tra quanti considerino oggetto del giudizio il diritto di procedere ad esecuzione forzata in termini di inesistenza dell'azione di esecuzione e non già del credito, quale rapporto sostanziale e quanti, invece, conferiscano rilievo pure a tale rapporto.
Richiamato il profilo posto in evidenza all'inizio, va rilevato come il “diritto di procedere ad esecuzione forzata”, che pure è expressis verbis indicato dall'art. 615 c.p.c. quale termine di riferimento della contestazione dell'opponente, sia essenzialmente composito: non potrebbe minacciarsi l'esecuzione se non in forza di un titolo ritenuto dalla legge idoneo (titolo esecutivo) ma tale titolo non basta dovendo persistere pure il diritto sostanziale che l'azione esecutiva da intraprendersi deve assicurare. Il titolo, quindi, è condizione necessaria ma non sempre sufficiente per procedere in executivis tanto che la sua esistenza e permanenza è presupposto dell'azione esecutiva stessa, dovendo dunque essere
3 verificata d'ufficio anche in sede di opposizione (Cass. Sez. 3, 13.7.2011, n. 15363) e pure a prescindere dai motivi di opposizione (Cass. Sez. L, 28.7.2011, n. 16610)nell'ambito di un dovere di controllo che, in ambito pre-esecutivo non può essere inferiore a quello riconosciuto al Giudice dell'Esecuzione..
Posto che l'esistenza di un titolo esecutivo è fatto costitutivo del diritto non viene affatto in considerazione l'art. 101 c.p.c. posto che tale norma intende solamente rimediare a decisioni c.d.
“della terza via”, le quali siano fondate sul questioni rilevate d'ufficio idonee che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi non presi in considerazione dalle parti (Cass. Sez. 6 - 5, 29.9.2015,
Ord. 19372). Nessun rilievo è necessario ove l'osservanza di una certa norma si possibile alla parte che sia dotata una minima diligenza processuale e che deve prestarvi attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la conclusione cui perviene il giudice. Del resto lo stesso art. 101 c.p.c. viene in rilievo solo rispetto a eccezioni e non già ai fatti costitutivi della pretesa, altrimenti l'intero edificio processuale delle preclusioni ne rimarrebbe scompaginato e, anzi, sconvolto: la parte attrice che ha errato nella delimitazione del thema probandum in relazione al fatto costitutivo non può, in definitiva, giovarsi del suo errore confidando in un “recupero” attraverso tale norma (Cass. Sez. 1, 10.12.2024, Ord. 31689).
L'onere di provare l'esistenza di un titolo esecutivo efficace grava sull'opposto mentre in relazione ai fatti estintivi o modificativi della pretesa sostanziale fatta valere dal creditore è l'opponente a sopportare le conseguenze sfavorevoli della mancata prova (Cass. Sez. 3, 13.5.2022, n. 15376).
Inoltre la fondatezza della opposizione all'esecuzione deve essere valutata con riguardo alla notificazione dell'atto di precetto, non potendo attribuirsi rilievo alla eventuale sopravvenienza delle condizioni formali per procedere ad esecuzione forzata (Cass. Sez. 3, 22.9.2006, n. 20634).
Nel caso di specie e, in via dirimente deve negarsi, a parere di questo Tribunale, che la sentenza predetta abbia la qualità di titolo esecutivo. L'art. 205 R.D. 1775/1933, costituente certamente norma speciale in relazione all'art. 282 c.p.c. prevede che “Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza. L'esecuzione provvisoria non può essere accordata nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Le sentenze emesse dal Tribunale Superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell'articolo 554 del
Codice di procedura civile (al tempo vigente); il ricorso per Cassazione non ne sospende l'esecuzione”.
Nel caso di specie si tratta di decisione di primo grado e nel dispositivo non vi è alcuna statuizione di provvisoria esecuzione né, tantomeno, consta certificazione di cancelleria di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. (applicabile analogicamente in caso di specifica previsione di altro plesso giurisdizionale – v. Cass. Sez. 5, 7.2.2019, n. 3621), dovendo questa essere specifica ed espressa, né
4 è ammissibile altra forma di prova del giudicato o suo equipollente, quale la non contestazione (Cass.
SS.UU. 7701/2016).
Consegue, quindi, come debba ritenersi insussistente il diritto del di procedere Controparte_1 ad esecuzione forzata. Ad ogni modo si procederà, appresso, ad esaminare la complessiva e complessa vicenda.
2. Effetti del giudicato - Conseguenze nel caso di specie
Tornando ad evidenziarsi, in primo luogo, come faccia difetto la prova del passaggio in giudicato formale, di seguito si procederà comunque ad illustrare principi valevoli per il caso detta prova pur constasse.
Premesso che l'accertamento è l'unità minima e immancabile dell'attività giurisdizionale, in primo luogo occorre interrogarsi circa gli effetti del giudicato in relazione al diritto (di credito) accertato e, in particolare, se la sentenza dia luogo a un fenomeno di novazione oggettivo, in punto di titolo o causa dell'obbligazione.
Ove si tenga conto che l'attività di giudizio, come è stato efficacemente detto, parte dalla conoscenza del passato, nel presente, proiettandosì nel futuro sì da costituire un ponte che congiunge (ius, iungere) le sponde del primo a quelle del terzo, mal si attaglia riconoscere alla stessa la capacità di procurare la disposizione del rapporto sostanziale sebbene le parti possano artificiosamente servirsi del processo (o meglio dell'attività assertiva e probatoria regolata dal principio dispositivo) per conseguire effetti pratici che, talora, non potrebbero neppure ottenere in via negoziale (processi indiretti e, segnatamente, fraudolenti).
Il dato positivo impone, poi, di ritenere che la natura di lex specialis derivante dal giudicato formale
(art. 2909 c.c.) sia elemento caratterizzante la sua autorità essendosi pure rinverdita la distinzione tra esecutività ed autorità quale speciale attributo (Cass. SS.UU., 29.7.2021, n. 21763). Come si vede, un simile effetto non è affatto necessariamente implicato in un preteso fenomeno novativo ma sta a significare che il rapporto giuridico dedotto in lite e ricompreso nei limiti oggettivi del giudicato oramai esiste nella maniera accertata, essendo precluso scalfirne la portata se non in conseguenza di fatti giuridici sopravvenuti rispetto al referente cronologico della decisione.
Proprio tale ultima considerazione, anzi, consente di ritenere che i fenomeni sostanziali rilevanti continuino ad investire propriamente il rapporto sostanziale e la fonte di uguale natura.
Si potrebbe sostenere, invero, che il giudicato abbia efficacia novativa muovendo dal disposto dell'art. 2953 c.c., secondo cui “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”. Per stabilire se da tale enunciato possa
5 trarsi la pretesa conclusione occorre svolgere alcune considerazioni quanto all'istituto della prescrizione.
In primo luogo, occorre chiarire se la prescrizione attenga al diritto sostanziale ovvero al distinto diritto soggettivo pubblico di azione. Se si considerasse il solo disposto dell'art. 2934 co. I, c.c., secondo cui “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”, dovrebbe concludersi che la prescrizione operi sul diritto soggettivo privato, diremmo sostanziale. La norma, però, si trova in un sistema che deve, nel complesso, risultare coerente. L'art. 2940 c.c. dispone che “non è ammessa ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”: da tale norma si desume come il pagamento non possa dirsi indebito, mancando diritto alla ripetizione in favore del solvens atteso che, una volta realizzatosi lo stato finale per effetto dell'adempimento, verrebbe meno la stessa ragione dell'istituto in quanto quell'attività giuridica che l'ordinamento intendeva evitare
(liberando il debitore) si sarebbe oramai compiuta e, assicurando la ripetizione, se ne produrrebbe una ancora maggiore. Del resto, fenomeno di autentica estinzione del diritto d'azione si ha nella ipotesi di esdebitazione dell'imprenditore commerciale sottoposto a fallimento (ora liquidazione giudiziale): questa comporta, infatti, la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale (art. 278 D.Lgs. 14/2019). Resta, quindi, escluso per i creditori concorsuali, anche non concorrenti nei limiti di quanto ecceda la percentuale attribuita a quelli di pari rango, l'azione in giudizio contro il debitore, pur conservandosi integro il diritto, tanto da poter essere attuato nei confronti di coobbligati in solido e fideiussori.
Deve, poi, rilevarsi come il compimento del termine di prescrizione attribuisca al soggetto avente interesse contrario a quello titolare della situazione giuridica, il diritto di provocarne l'estinzione mediante atto di volontà. Del resto, tale ricostruzione è confortata dalla Relazione al codice civile del Ministro Guardasigilli, che al punto 1201 chiarisce: “…Dato infatti che la prescrizione non opera automaticamente, ma solo in quanto sia opposta, non può dirsi che l'accipiens abbia ricevuto un pagamento non dovutogli”. In ciò sta la spiegazione dell'affermazione per cui la prescrizione deve essere opposta dal debitore (art. 2938 c.c.), che deve quindi esercitare un proprio diritto a provocare l'effetto estintivo. Tale diritto, a differenza di quanto avviene in genere per ogni altro diritto di cui si può disporre per il caso che venga ad esistenza, può essere rinunziato solo una volta che sia sorto per compimento del termine di prescrizione (v. art. 2937
c.c.).
La norma si spiega per ragioni di opportunità: laddove fosse consentita la rinunzia preventiva al diritto di opporre la prescrizione, ogni titolare della situazione potenzialmente coinvolta nel fenomeno, si tutelerebbe acquisendola dal debitore sin dal sorgere del rapporto e ciò
6 vanificherebbe lo stesso istituto della prescrizione, inteso ad evitare la perpetuazione di diritti e crediti, pur nell'inerzia del titolare.
Così, ove non sia opposta, il diritto non potrebbe dirsi estinto e, quindi, si spiega l'irrilevanza dell'incapacità del solvens medesimo secondo la regola generale in tema di adempimento (art. 1191 c.c.) ed a differenza di quanto stabilito dagli art. 1933 e 2034 c.c. Ed infatti la Corte di
Cassazione, in una risalente pronunzia, ha affermato che “il pagamento del debito prescritto – sempreché non sia stata già eccepita la prescrizione – non costituisce adempimento di obbligazione naturale, ma adempimento di obbligazione civile…esso è perciò atto non negoziale e non è impugnabile dal debitore a causa della propria incapacità (art. 1191 c.c.) non richiedendo,
a differenza dell'esecuzione di obbligazione naturale, la capacità di agire” (Cass. Civ., Sez. I,
8.8.1978, n. 3856).
Peraltro, laddove la prescrizione riguardasse il diritto di azione e non già quello sostanziale non si spiegherebbe la regola della non rilevabilità ex officio, essendo le norme in tema di azione in giudizio poste a tutela di interessi pubblici. Del resto, invece, ove si tratti di obbligazioni naturali, sfornite di azione in giudizio, non vi è dubbio che il giudice debba rilevare l'assenza di azione perché si tratta di rapporti che possono solo attuarsi per spontanea attività dei soggetti, senza tutela dello Stato ai fini della loro attuazione. Se la prescrizione non è stata opposta (anche fuori dal processo e senza incorrere nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.), il diritto come detto non potrà dirsi estinto e il giudice dovrà valutare il pieno merito della domanda.
Per le superiori considerazioni deve, quindi, concludersi che l'art. 2953 c.c. non regoli il decorso del termine prescrizione di un diritto nuovo quanto piuttosto un peculiare effetto derivante dal giudicato che, una volta prodottosi, uniforma a quello ordinario (art. 2946 c.c.) il regime prescrizionale che, eventualmente, fosse stato più breve. Del resto se si trattasse di diritto nuovo non troverebbe spiegazione (e necessità) il fenomeno interruttivo permanente delineato dall'art. 2945, co. 2 c.c. che, dunque, si paleserebbe norma superflua.
Nel caso di specie, quindi, i crediti accertati con la sentenza di cui al punto 1 si riferiscono al periodo 2008-2011 essendosi reso il accollante dei debiti per rimborso mutui contratti Parte_1 dal giusta convenzione del 20.3.2007, e la sentenza non ha perciò Controparte_1 determinato il sorgere di un nuovo credito per effetto della sua giuridica esistenza del provvedimento, dunque con la pubblicazione (Cass. Sez. 6 - 1, 18.5.2022, Ord. 16038).
3. La natura della statuizione sulle spese di lite – Conseguenze nel caso di specie
A questo punto occorre interrogarsi circa la natura della statuizione sulle spese di lite contenuta in sentenza al fine di stabilire se questa abbia efficacia costitutiva della relativa obbligazione.
7 Il fondamento dell'obbligo del rimborso delle spese processuali deve essere ricercato, più che nella soccombenza, nel principio di causalità, del quale la soccombenza è solo uno degli indici rivelatori, poiché è evidente che la parte soccombente si identifica con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa accertata come infondata, ha dato causa al processo. Dall'individuazione del fondamento dell'obbligo del rimborso delle spese processuali nel principio di causalità discende che detto obbligo sorge nel momento in cui la parte, che sarà riconosciuta soccombente, ha dato causa all'instaurazione del processo, anche se l'accertamento di esso e la determinazione del suo contenuto postulando, rispettivamente, l'accertamento che la parte obbligata ha con il suo comportamento dato causa alla lite e l'individuazione delle singole spese ripetibili, non possono aver luogo che con la sentenza definitiva del giudizio, alla quale, per il capo relativo alle spese, deve essere riconosciuta natura dichiarativa e non già costitutiva o di accertamento costitutivo (Cass. Sez. 1, 11.3.1972, n. 697).
Nel caso di specie, dunque, le spese di lite liquidate nella sentenza costituenti titolo esecutivo non possono ritenersi sorte per effetto della sentenza stessa, avendo invece causa e fonte nella condotta processuale tenuta nell'anno 2017, che vi ha dato luogo per quanto sopra esposto.
4. Il concordato preventivo omologato – Effetti
L'art. 168 R.D. 267/1942, ratione temporis applicabile, prevedeva un effetto protettivo automatico derivante dalla sola pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo stabilendo che da quel momento, fino alla definitiva omologazione, i creditori per titolo o causa anteriore, non potessero iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Cosicché i creditori così identificati in base alla anteriorità del credito non possono esercitare l'azione esecutiva né, tantomeno, preannunciarla mediante notificazione del precetto e, ove ciò accadesse il debitore potrebbe di certo reagire mediante opposizione all'esecuzione (v. App. Milano,
8.7.2014) e, nondimeno, il giudice dell'esecuzione, nell'ambito dei suoi poteri officiosi potrebbe legittimamente rilevare il difetto delle condizioni formali per procedere in executivis. L'omologazione del concordato preventivo determina la chiusura della fase giudiziale e la cessazione di tali effetti nonché dello spossessamento attenuato, avviando la fase di esecuzione il credito, subita la modifica nei termini indicati dalla proposta, dovrà essere soddisfatto alle condizioni (qualitative, quantitative e cronologiche) verificandosi il c.d. “effetto esdebitatorio”. Altro effetto di rilievo dell'omologazione del concordato è la separazione patrimoniale, con conseguente limitazione al principio di universalità della responsabilità patrimoniale: il patrimonio viene vincolato in via esclusiva al soddisfacimento dei creditori anteriori, restando insensibile ai creditori posteriori (effetto analogo alla cessione dei beni ai creditori ex artt. 1977 ss. c.c.); ciò secondo le previsioni della proposta e, beninteso, non in relazione
8 al concordato in continuità aziendale diretta nei quali i flussi finanziari generati dall'attività d'impresa non possono ritenersi sottratti alle pretese dei creditori posteriori. ll 6.3.2018 il bbe a depositare ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, Parte_1 con riserva di deposito di piano e proposta (c.d. “concordato in bianco”). All'esito dell'assegnazione del termine per provvedervi e di successiva proroga venne, dunque, presentato il piano con previsione della continuità aziendale e la proposta di concordato sottoposta ai creditori che prevedeva, in sostanza:
- il pagamento integrale dei crediti prededucibili alla scadenza nonché dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2571-bis, nn. 1, 2 e 5 c.c. entro 12 mesi dalla omologazione;
- il pagamento parziale dei debiti previdenziali assistiti dal privilegio generale di cui all'art. 2753 c.c. entro 12 mesi dall'omologazione definitiva del concordato;
- il pagamento parziale dei creditori chirografari, tali in origine o per la parte dei crediti privilegiati degradata in chirografo per incapienza, con suddivisioni in tre classi con trattamento differenziato in punto di falcidie e tempistiche;
- nessuna forma di pagamento, nel periodo di piano, in favore dei Comuni, soci e non del , Parte_1 che avessero reso la dichiarazione di postergazione volontaria dei propri crediti verso il Parte_1
La durata dell'esecuzione del concordato è pari a cinque anni e sei mesi dalla omologazione.
All'esito dell'approvazione da parte dei creditori, il concordato venne omologato da questo Tribunale con provvedimento del 13.2.2020 all'esito del rigetto di alcune opposizioni, così chiudendo la procedura di concordato e avviandolo alla fase di esecuzione, tuttora in corso.
Ai sensi dell'art. 184 R.D. 267/1942, ratione temporis applicabile, il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161 che, tuttavia, conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Nel caso di specie non vi è alcun dubbio, dunque, che il concordato sia vincolante per il CP_1
in relazione a tutti i crediti di cui al titolo esecutivo. Ciò, in particolare, pure per le spese di
[...] lite in quanto, secondo le argomentazioni sopra svolte, il fatto generatore dell'obbligazione solamente accertata in sentenza ha causa anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese che non possono, dunque, considerarsi prededucibili (v. Trib. Reggio Emilia 25.3.2013,
n. 8692).
5. La dichiarazione del – Natura e qualificazione - Effetti Controparte_1
La postergazione volontaria è l'effetto giuridico di un atto negoziale, certamente consentito ex art. 2741 c.c., col quale al fine di favorire la soluzione concordataria, si determina una garanzia di natura economica per gli altri creditori che, dunque, ne sono avvantaggiati posto che si opera la riduzione del
9 passivo concorsuale: il creditore postergato sarà soddisfatto solamente in base a quanto risulterà costituire il residuo attivo dopo il soddisfacimento di tutti gli altri creditori
Occorre, quindi, tenere distinta la dichiarazione di postergazione da altri atti giuridici, comportante effetti invero diversi e, in particolare:
- dal pactum de non petendo ad tempus che vale a determinare l'inesigibilità temporanea del credito;
- dalla remissione condizionata, che è atto abdicativo subordinato al verificarsi di un evento dedotto in condizione, sia essa sospensiva o risolutiva.
Nel caso di specie il , ha reso “dichiarazione di postergazione” sul presupposto Controparte_1 di dover evitare il trattamento concordatario del credito e la relativa elevata falcidia, dichiarando di postergare - con riferimento all'intero credito vantato nei confronti del e maturato nel Parte_1 periodo precedente al 5.3.2018, al netto della compensazione con un controcredito del Parte_1 sebbene contestato, costituente “presupposto essenziale” – condizionata alla omologazione (v. deliberazione Giunta Comunale n. 201 del 13.10.2018; deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del
3.9.2019). Più specificamente, la deliberazione del Consiglio Comunale, dando atto dell'iter processuale che aveva pure condotto alla introduzione del giudizio dinnanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma subordinava la dichiarazione alle seguenti condizioni:
Come si vede, a mezzo della predetta dichiarazione, l'opposto ha inteso, da un punto di vista funzionale:
10 - soddisfare il proprio credito mediante compensazione con un debito verso il per Parte_1 somministrazioni, sebbene contestato nel quantum, così attuando un meccanismo satisfattivo e non solutorio per quantità di crediti corrispondenti, soddisfacendosi – come consentito- con favore rispetto agli altri creditori concorsuali;
- evitare la falcidia del residuo credito, così dovendo escludersi che, invero si tratti di fenomeno di postergazione dovendo, invece, qualificarsi la dichiarazione in termini di pactum de non petendo posto che il credito resta integro, non essendo la misura influenzata dalla esistenza di un residuo attivo ma essendo solo differita nel tempo (quello di esecuzione del concordato) la esigibilità.
Sotto il profilo degli effetti, la condizione costituita dalla avvenuta omologazione si è certamente avverata.
L'opposto ha dedotto, invece, come le condizioni sub b) e d) non possano dirsi avverate, così non potendo il nvocare detta postergazione, evidenziando come il non Parte_1 Controparte_1 sia socio dell'opponente; circostanza, invero irrilevante, viste le previsioni della proposta. Sul punto, con le memorie ex art. 171 ter, co. 1 n. 1) c.p.c. – fisiologicamente destinate all'attività difensiva in effetti compiuta - il ha eccepito come dette condizioni debbano invero considerarsi Parte_1 avverate in forza della finzione di cui all'art. 1359 c.c. posto che l'attore ha provveduto, secondo buona fede, a rimettere in data 25.9.2019 (all.9 parte opponente) una “bozza di riconciliazione saldi contabili da visionare e se condivisa da rispedire firmata al presente indirizzo PEC”, rimasta priva di riscontro.
In base a tali allegazioni è evidente come – in disparte l'opportunità di condizionare una dichiarazione di tal fatta per le conseguenze che ne derivano (in caso di inefficacia trattamento falcidiato, al 26% in quattro tranches entro 60 mesi, senza avere neppure esercitato il diritto di voto) – le condizioni sospensive in questione (quella di cui al punto c) influenzata dal punto b)) debbano ritenersi avverate per essere mancate per fatto imputabile alla parte che ha interesse contrario al suo avveramento, cioè
l'opposta, che in questa sede invoca, infatti, il mancato verificarsi delle stesse.
Ciò pur volendo tralasciare la questione se la rinuncia all'esercizio del diritto di voto possa essere intesa nel senso di rinuncia unilaterale all'evento dedotto in condizione, laddove questa fosse apposta nell'esclusivo interesse dell'opposto.
Ne consegue come il pactum de non petendo debba ritenersi efficace e oggettivamente esteso tanto al credito accertato in sentenza che alle spese di lite.
6. Conclusioni
Fermo restando il rilevato difetto di titolo esecutivo, dalle superiori argomentazioni discenderebbe, dunque, come il credito per il quale venne minacciata l'esecuzione sarebbe, comunque, inesigibile non essendo decorso il termine per l'esecuzione del concordato. L'opposizione preventiva all'esecuzione deve, quindi, essere integralmente accolta, con declaratoria di nullità del precetto
11 intimato il 24.10.2023 posto che solamente l'eccessività della somma oggetto di intimazione rispetto a quella effettivamente esigibile non produce la nullità integrale dell'atto ma solo inefficacia parziale
(Cass. Sez. 1, 22.7.2024, Ord. 20238).
7. Spese di lite del presente giudizio
Quanto alle spese di lite, in difetto delle situazioni di cui all'art. 92 c.p.c., deve farsi applicazione del regolare criterio della soccombenza. Il valore di causa è dato dalla somma precettata nella sua interezza (Cass. Sez. 6 - 3, 30.11.2021, Ord. 37581). In considerazione della semplicità delle difese e del compendio istruttorio integralmente documentale, devono applicarsi i parametri di cui al D.M.
55/2014 ss.mm.ii ai valori minimi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE integralmente l'opposizione preventiva all'esecuzione proposta dal e, per Parte_1
l'effetto, dichiara nullo il precetto intimato dal il 24.10.2023; Controparte_1
- CONDANNA il alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 18.977,00 per compensi oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA
(22%).
Così deciso, in data 14 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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