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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
24 composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Vittoria DI SARIO - Presidente –
Dott. Guido ROSA - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliera est. –
all'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1408 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1
Agostini, elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Russo e Jolanda Palumbo, CP_1
elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2632/2022 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 22/03/2022
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di essere stato assunto dal 1.5.2014 al 6.4.2015 dalla con CP_1 Parte_1 contratto di lavoro a tempo determinato full time, prorogato fino al 6.10.2015, con mansioni di addetto alla reception ed inquadramento al VI livello del CCNL Pubblici Esercizi;
di avere lavorato, alle medesime condizioni sino al 31.7.2017 (senza contratto dal 7.10.2015 al 12.10.2015 e con contratto a tempo indeterminato part time dal 13.10.2015) per la P Hotel s.r.l. e successivamente, senza soluzione di continuità, dal 1.8.2017 sino al licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data
18.3.2018, per di avere svolto sino al 31.10.2015 le mansioni di receptionist Controparte_2 proprie del VI livello e dal 1.11.2015 mansioni superiori di responsabile reception inquadrabili nel superiore livello IV, ha agito in giudizio nei confronti della P Hotel srl e della per Parte_2 sentire “1) accertare e dichiarare, previa, ove occorra, la declaratoria di nullità di eventuali contratti qualificanti il rapporto di lavoro come autonomo, ovvero come parasubordinato o di collaborazione, che tra il sig. e le società convenute di cui in epigrafe è intercorso un rapporto di CP_1 lavoro subordinato dal 01.05.2014 al 31.03.2018, disciplinato dal CCNL Pubblici Esercizi (
Confesercenti); 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato dal 01.05.2014 al 31.10.2015 al livello VI del CCNL Pubblici Esercizi (Confesercenti) e dal 01.11.2015 al
31.03.2018 al VI livello del medesimo CCNL o del diverso livello che sarà di giustizia;
3) accertare
e dichiarare che vi è stato trasferimento di azienda e/o somministrazione irregolare di mano d'opera tra le due società come descritto in narrativa e comunque condannare le convenute di cui in epigrafe, in solido tra di loro o ciascuna per la sua parte anche ex art. 2112 c.c. e/o ex art.20-29 del D. lgs.
276/2003 oppure ex art. 1676 c.c. al pagamento in favore del ricorrente, della somma di € 76.056,48, come da specifica del conteggio unito al presente atto, che deve ritenersi parte integrante del presente ricorso, per i seguenti titoli: paga oraria, paga giornaliera, tredicesima mensilità, ratei di 13ma mensilità, ratei di 14esima mensilità, quattordicesima mensilità, ferie ore, festività, straordinario diurno al 30% e t.f.r. o, comunque, per ogni altra voce eventualmente indicata nel conteggio allegato, ovvero condannare le società convenute, in solido tra di loro o ciascuna per la sua parte, al pagamento in favore del ricorrente della diversa somma, anche maggiore, che dovesse comunque risultare dovuta all'esito del giudizio. Il tutto con riconoscimento della rivalutazione dal sorgere dei crediti al soddisfo e interessi su somme rivalutate (art. 429 c.p.c)”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il Tribunale, nella contumacia delle società convenute, ha così disposto: “ Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condanna P Hotel s.r.l. in solido con in persona dei Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti, al versamento in favore di di € 16.898,25, oltre CP_1 accessori come per legge;
condanna in persona del legale rappresentante, al Controparte_2 versamento in favore di di € 3.552,62, oltre accessori come per legge;
rigetta nel resto CP_1 il ricorso;
condanna le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, alla refusione in favore di parte ricorrente dei compensi di lite liquidati a carico di nella misura Controparte_2 di complessivi € 2.000,00 ed a carico di P Hotel nella misura di complessivi € 1.500,00, da distrarsi”.
Il primo giudice, all'esito dell'istruttoria espletata, ha ritenuto il ricorso in parte fondato argomentando che: i) la prova testimoniale aveva confermato che il ricorrente aveva lavorato presso la struttura alberghiera “Cervara Park Hotel”, in Roma, alle dipendenze prima della società P Hotel
s.r.l. sino al 31 luglio 2017 e dal 1°agosto 2017 in favore della con le mansioni Controparte_2 di addetto alla reception sino al 31.10.2015 e, successivamente sino al licenziamento del 18.3.2018, di responsabile della reception;
ii) parimenti confermata dalle deposizioni testimoniali era la circostanza allegata dal ricorrente di avere lavorato senza soluzione di continuità, con le stesse mansioni, luogo e colleghi di lavoro, alle dipendenze della dal 1°agosto 2017, Controparte_2 come documentato anche dalle buste paga in atti;
iii) in base al ccnl Pubblici Esercizi appartengono al VI livello, assegnato al ricorrente, i lavoratori che “…svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali”, mentre appartengono al IV livello, rivendicato dall'istante, coloro che “…in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”; iv) il aveva acquisito le conoscenze necessarie per ricoprire tale ruolo come CP_1 comprovato dal fatto che il medesimo operava in qualità di addetto al servizio di accoglienza clienti in favore della convenuta da circa un anno e mezzo;
v) riguardo alla ripartizione di responsabilità tra le società convenute, né dalla documentazione in atti né dalla prova testimoniale era emerso che vi fosse stata una interposizione fittizia di manodopera o un appalto genuino di servizi, avendo l'istruttoria comprovato che transitarono senza soluzione di continuità da i Parte_3 rapporti di lavoro del ricorrente e degli altri lavoratori, senza che vi fosse stato un cambio di organizzazione del lavoro, delle strutture o dell'avviamento, per cui doveva ritenersi accertato che fosse intervenuto tra le società convenute un trasferimento di azienda, con le garanzie ex art. 2112
c.c.; vi) la , in qualità di cessionaria, doveva rispondere in solido con anche dei CP_2 Pt_1 crediti vantati dal lavoratore nei confronti di quest'ultima fino al 31.7.2017 pari ad € 16.898,25 e, da sola, di quanto maturato dal 1.8.2017 per complessivi euro 3.552,62; vii) le spese di lite seguivano la soccombenza e andavano poste a carico delle società convenute in proporzione della soccombenza di ciascuna.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello la eccependo, in rito, la nullità della Parte_1 sentenza e di tutti gli atti processuali per mancata notifica del ricorso introduttivo, errata interpretazione degli artt. 415 c.p.c., 140 e 145 c.p.c. Nel merito ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere condannato la società appellante al pagamento di somme a titolo di differenze retributive, laddove il lavoratore e la società avevano sottoscritto in data 31 luglio 2017 un verbale di conciliazione sindacale “tombale”, e per avere erroneamente interpretato la fattispecie in esame come un'ipotesi di cessione di azienda.
Si è costituito in giudizio l'appellato , eccependo l'inammissibilità dell'appello per CP_1 violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., resistendo nel merito al gravame, chiedendone il rigetto.
La società nonostante la regolare notifica, ordinata dal Collegio per Controparte_2
l'integrazione del contraddittorio, è rimasta contumace in giudizio.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa, all'odierna udienza, è stata decisa come da separato dispositivo.
Preliminarmente rileva il Collegio che la non ha impugnato la sentenza di primo Controparte_2 grado, passata quindi in giudicato quanto alla posizione della detta società.
Ancora in via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dall'appellato di inammissibilità CP_1 dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art.
54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art.
342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n.
27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). La lettura del gravame, articolato nelle plurime censure mosse, smentisce l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
Ciò premesso, l'appello è in parte fondato per quanto di seguito espresso.
L'appellante eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per la mancata notifica del ricorso introduttivo e di tutti gli atti processuali, deducendo di avere ricevuto la richiesta di pagamento delle somme liquidate in sentenza e di essere così venuto a conoscenza della causa pendente con il CP_1
Afferma che dall'esame del ricorso di primo grado notificato, fornito dai difensori di controparte, era emerso che l'atto, unitamente al decreto di fissazione di udienza, era stato notificato in data 25.1.2021 presso la sede della società in Roma via Bogliasco n. 36, con esito negativo, essendo la sede della società in via di Tor Cervara n. 126. La notifica al legale rappresentante della s.r.l. era stata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso il domicilio in via Bogliasco n. 36 senza che la parte istante avesse allegato un certificato di residenza del legale rappresentante, notifica che non poteva comunque essere considerata andata a buon fine essendo il legale rappresentante residente all'estero (iscrizione AIRE del 4.4.2013).
La censura non è fondata.
L'originario ricorrente aveva depositato per l'udienza del 17 marzo 2021 la visura ordinaria della aggiornata al 18.1.2021, che indica la sede della società in Roma, via Bogliasco n. 36, Parte_1 dove l'ufficiale giudiziario ha tentato la notifica in data 25.1.2021, non effettuata per avere trovato chiuso e per l'assenza sul posto di persone idonee per legge alla ricezione dell'atto. Il successivo
26.1.2021 l'ufficiale giudiziario ha, quindi, effettuato la notifica ex art. 140 c.p.c. presso il domicilio del legale rappresentante, risultante dalla visura camerale, perfezionatasi il 13.2.2021 con avviso di giacenza di atto non ritirato entro il decimo giorno.
Notifica che deve ritenersi correttamente eseguita nell'unico indirizzo indicato dal legale rappresentante in Italia, su cui gravava l'onere di comunicare eventuali cambiamenti e che anche in questa fase di giudizio non ha prodotto alcun certificato di residenza a conforto delle allegazioni contenute nell'atto di appello.
Non è, pertanto, meritevole di accoglimento la doglianza con cui l'appellante ha lamentato la nullità della notifica e di tutti gli atti conseguenti, compresa la sentenza impugnata, per violazione del principio del contraddittorio.
Con il secondo motivo di impugnazione la società P Hotel s.r.l. lamenta l'erroneità della gravata sentenza per averla condannata al pagamento di somme rivendicate dal lavoratore a titolo di differenze retributive che, invece, avevano formato oggetto dell'accordo sindacale sottoscritto tra le parti dinanzi le associazioni di categoria in data 31.7.2017, prodotto solo con l'atto di appello, stante la contumacia della società in primo grado.
È noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “Nel rito del lavoro, il giudice di appello deve vagliare l'ammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante, già contumace in primo grado, ex art. 437 c.p.c. in base alla loro rilevanza e, cioè, all'indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo”. (da ultimo Cass. sez. L. ordinanza n. 19829 del 18/07/2024).
Per l'esattezza, nel rito del lavoro, il giudice deve vagliare l'ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello ex art. 437 c.p.c. sotto il profilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo. Ovviamente, detti documenti vanno presi in considerazione alla luce delle questioni oggetto del giudizio di primo grado e, poi, di quello di appello, requisito che nella specie, sussiste, in quanto lo stesso ricorrente aveva allegato al ricorso la lettera di messa in mora del 25.5.2018 con cui aveva inteso impugnare “ai sensi e per gli effetti degli art. 2943 e 2113 c.c. qualsiasi rinuncia o transazione eventualmente sottoscritta, ivi compreso il
Verbale di Conciliazione sottoscritto in data 31/07/2017” ( doc. 10 fascicolo primo grado CP_1
).
[...]
Nel verbale di conciliazione redatto in sede sindacale presso la sede della , Controparte_3 depositato dall'appellante, dopo aver premesso che il dipendente, , era stato assunto CP_1 dal giorno 13/10/2015 e cessato per dimissioni volontarie il 31/07/2017, che il dipendente aveva mostrato qualche riserva per ratei maturati al 31/07/2017 e al corretto inquadramento in riferimento alle effettive mansioni svolte, che la società ed il dipendente avevano manifestato la volontà di cercare un'intesa per contemperare i reciproci interessi e, contestualmente, estinguere e risolvere qualsivoglia controversia, in essere o che dovesse insorgere, con riferimento al rapporto di lavoro, eliminando l'alea di ogni ipotetico giudizio, testualmente si legge “1.4 La società, al solo fine di porre termine a contenzioso insorto e di prevenire ogni altro insorgendo, anche per qualsiasi ulteriore o diverso titolo,
e senza che ciò possa costituire riconoscimento o acquiescenza alle avverse rivendicazioni, offre al dipendente, a titolo di indennità transattiva a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsivoglia pretesa, la somma omnicomprensiva di Euro 4.247,68…1.5 Il lavoratore accetta l'offerta come sopra e con la sottoscrizione del presente verbale, rinuncia ad ogni pretesa a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, comunque inerente il rapporto di lavoro nonché al mutamento di contratto collettivo ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad ogni pretesa inerente: mutamento di livello, il diritto al pagamento delle differenze retributive sulle singole mensilità, delle differenze retributive sulla tredicesima e quattordicesima mensilità, delle differenze retributive per ore di lavoro supplementare e/o straordinario, delle maggiorazioni per lavoro notturno festivo e domenicale, nonché ogni altro emolumento o spettanza retributiva comunque maturata sino al 31/07/2017”.
Con la sottoscrizione del verbale di conciliazione le parti, avvertite sugli effetti della non impugnabilità del detto verbale ai sensi dell'art. 2113 c.c., si davano reciprocamente atto della estinzione totale della controversia e di ogni altra pretesa, a qualsiasi titolo avanzata, stante l'integrale soddisfazione da parte del lavoratore di ogni suo diritto senza avere null'altro a pretendere per nessuna ragione per l'intercorso rapporto di lavoro.
Si evince chiaramente dall'atto che il lavoratore era assistito dal rappresentante della
[...]
, , cui il primo aveva conferito mandato, e che aveva prestato effettiva CP_3 Controparte_4 ed idonea assistenza del lavoratore. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura (Cass. 23 ottobre 2013,
n. 24024; Cass. 4 settembre 2018, n. 21617);
2.2. premessa l'essenzialità dell'assistenza effettiva dell'esponente sindacale, idonea a sottrarre il lavoratore a quella condizione di inferiorità che, secondo la mens legis, potrebbe indurlo altrimenti ad accordi svantaggiosi, si ritiene sufficiente alla realizzazione di tale scopo l'idoneità dello stesso rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge;
posto che la compresenza del predetto e dello stesso lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l'adeguata assistenza del primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore (per il conferimento di un mandato implicito del lavoratore necessariamente sottostante all'attività svolta dal primo), in assenza di alcuna tempestiva deduzione ne' prova (dal dipendente di ciò onerato) che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta (Cass. 3 settembre 2003, n. 12858)” (Cass. ordinanza n. 16154 del 9/6/2021).
Ritiene la Corte che all'accordo in parola deve riconoscersi valenza di conciliazione intervenuta in sede sindacale con conseguente efficacia preclusiva, ai sensi del disposto dell'art. 2113, comma 4,
c.c., rispetto alle pretese azionate nel presente giudizio dal lavoratore nei confronti della Parte_1
Dall'accoglimento del motivo di appello resta assorbito ogni ulteriore motivo di gravame.
Alla luce delle argomentazioni espresse, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, deve dichiararsi inammissibile l'originaria domanda formulata da nei confronti della CP_1 Parte_1
In considerazione del tenore della decisione le spese di lite del doppio grado di giudizio sono integralmente compensate tra la e . Parte_1 CP_1
Nulla si dispone nei confronti della rimasta contumace in giudizio. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, dichiara inammissibile l'originaria domanda formulata da nei confronti della CP_1
Compensa integralmente tra e le spese del doppio grado di Parte_1 Parte_1 CP_1
giudizio. Nulla per le spese nei confronti della Controparte_5
Roma, lì 10 luglio 2025
La Consigliera estensore La Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott.ssa Vittoria Di Sario