Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/06/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1720/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Alessandro Albert;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 24.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno precisato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
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1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Arenzano (GE) il 10.5.2008 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I coniugi estingueranno ogni posizione di conto corrente in comune suddividendo il residuo in pari quota;
3) a mero titolo di componimento bonario dei reciproci rapporti nell'ambito della presente separazione e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la IG.ra si obbliga a trasferire al IG. , entro e non Parte_1 Parte_2
2 oltre sei mesi dall'omologa della separazione, quota pari ad un mezzo di proprietà esclusiva dell'appartamento già casa coniugale, sito in Genova, via Cordanieri, 2 A interno 3, contraddistinto al Nceu del Comune di Genova sez. Pra, foglio 14, particella 699 (già 280), subalterno 24, zc 2, categoria A/3, classe 5, vani 6,5, superficie catastale mq. 124, escluse aree scoperte, rendita catastale euro 772,10, ed a sua volta il IG. si obbliga a Parte_2
trasferire alla IG.ra , entro lo stesso termine, quota pari ad un mezzo di Parte_1
proprietà esclusiva del box sito in Genova, via della Torrazza civico 2B (con accesso dal civico
34), e contraddistinto al Nceu del Comune di Genova, sez. Prà, foglio 8, mappale 1189, sub.
43, z.c. 2, cat. C/6, cl. 5, mq 15, rendita catastale euro 166,56, previo svincolo dalla pertinenzialità all'appartamento di via Cordanieri sopra menzionato, ed il IG. Parte_2
si obbliga inoltre a corrispondere alla IG.ra , contestualmente al Parte_1
trasferimento del compendio immobiliare, la somma di euro 110.000,00 (centodiecimila/00), se del caso mediante accensione di mutuo ipotecario;
4) le parti dichiarano che con le suestese condizioni hanno regolato ogni loro rapporto patrimoniale e che null'altro hanno reciprocamente a pretendere l'uno nei confronti dell'altro
a qualsiasi titolo o ragione anche prima d'ora mai fatti valere”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 14, parte II, serie C, anno 2008), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di conIGlio del 30.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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