Ordinanza collegiale 16 marzo 2023
Ordinanza cautelare 14 giugno 2023
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 5429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5429 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05429/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01725/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1725 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare degli effetti,
del decreto emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in data 21.11.2022, notificato al Sig. -OMISSIS-, anche all'indirizzo di posta elettronica certificata dello scrivente difensore, il 22.11.2022, con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare presentata in data 11.06.2020 dal Sig. -OMISSIS- in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, per i settori di attività di cui al comma 3, lettere b) e c), del medesimo articolo, e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 marzo 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 11 giugno 2020, -OMISSIS-, in qualità di datore di lavoro del ricorrente, ha inoltrato la domanda di emersione dal lavoro irregolare per cittadini extracomunitari, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Decreto – Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, per i settori di attività di cui al comma 3, lettere b) e c), del medesimo articolo (assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare).
In data 21.11.2022, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma ha emesso il decreto di rigetto della domanda di emersione, oggetto dell’odierno giudizio, osservando che “[…] VISTO il parere negativo espresso dalla I.T.L. nella fase consultiva di cui al capoverso precedente del presente atto, che testualmente si riporta: “a seguito di verifica effettuata presso l’Agenzia delle Entrate, il richiedente datore di lavoro non possiede un reddito imponibile non inferiore a € 20.000 in quanto unico percettore di reddito nell’ambito familiare, così come indicato in domanda e previsto dall’art. 9 comma 2 del Decreto Ministero Interno del 27/05/2020” […] ATTESO che all’interessato veniva notificata la richiesta di inoltro della documentazione descritta nel capoverso precedente, mediante l’inoltro della comunicazione prot. n. -OMISSIS- del 12/10/2021 ai domicili digitali eletti delle parti, contenente altresì l’avviso che, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, la mancata e/o parziale trasmissione della suddetta documentazione avrebbe comportato il rigetto della domanda; CONSIDERATE le osservazioni pervenute da parte del datore di lavoro in risposta al suddetto preavviso di rigetto, questo Sportello Unico ha provveduto a richiedere un nuovo parere da parte della I.T.L. in data 09/03/2022; VISTO il parere emesso della I.T.L. in data 13/06/2022, nuovamente negativo, che testualmente si riporta: “a seguito di verifica effettuata presso l’Agenzia delle Entrate, il richiedente datore di lavoro non possiede un reddito imponibile non inferiore a € 20.000 in quanto unico percettore di reddito nell’ambito familiare, così come indicato in domanda e previsto dall’art. 9 comma 2 del Decreto Ministero Interno del 27/05/2020” .
2. Dell’impugnato decreto il ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, lamentando:
I. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 103 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 e del Decreto 27 maggio 2020 adottato dal Ministero dell’Interno, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, la contraddittorietà, illogicità e/o irragionevolezza, ingiustizia manifesta . Il ricorrente ha evidenziato come, alla data di presentazione della domanda e come attestato nel corso del procedimento, il suo datore di lavoro fosse in possesso dei necessari requisiti reddituali. Inoltre, il ricorrente ha affermato di poter documentare il possesso del requisito abitativo, di aver goduto di una stabile e certa sistemazione abitativa e di avere sempre vissuto in condizioni di legalità e rispetto delle norme nazionali.
3. Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata, in data 7 marzo 2023, che ha versato nel fascicolo di causa memoria difensiva e gli atti del procedimento.
4. Con ordinanza del 14 giugno 2023, resa all’esito della camera di consiglio, l’istanza cautelare è stata respinta.
5. In vista dell’udienza di trattazione del merito l’Amministrazione ha depositato documenti ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.
All’udienza straordinaria del 13 marzo 2026, svoltasi da remoto, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
Il Collegio osserva che, nel caso di specie, la domanda di emersione è stata presentata dal -OMISSIS-, nell’interesse del ricorrente, in qualità di persona fisica datore di lavoro, proponendo la stipula di un contratto di lavoro subordinato di tipo domestico.
In tale ipotesi, l’art. 9, comma 2, del del Decreto Ministero Interno del 27/05/2020, dispone, per quanto di interesse nell’odierno giudizio, che “[..] Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito […].”
Orbene, nella fattispecie in esame l’Amministrazione era quindi tenuta a prendere in considerazione esclusivamente il reddito del -OMISSIS- quale persona fisica, non assumendo alcun rilievo quello imputabile alla S.r.l.s. di cui era il rappresentante legale. L’Amministrazione ha versato in atti la certificazione unica 2020 del -OMISSIS- dalla quale si evince chiaramente il mancato superamento della soglia reddituale sopra ricordata (reddito imponibile pari a 843,17 euro). Ne consegue che correttamente l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di emersione riferibile al ricorrente posto che quest’ultimo, neanche nel presente giudizio, ha fornito elementi a sostegno della tesi opposta, ossia della sussistenza dei requisiti reddituali in capo al suo datore di lavoro, avendo solamente fornito la dichiarazione dei redditi della società di cui quest’ultimo era rappresentante legale.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
2. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della particolarità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO RI, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IO RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.