TAR Roma, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 5429
TAR
Ordinanza collegiale 16 marzo 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 14 giugno 2023
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Sentenza 24 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 103 del D.L. 34/2020 e del D.M. 27/05/2020; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; contraddittorietà, illogicità e/o irragionevolezza; ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che, ai fini della domanda di emersione per lavoro domestico, debba considerarsi esclusivamente il reddito del datore di lavoro come persona fisica, non quello della società di cui era rappresentante legale. La certificazione unica del datore di lavoro ha evidenziato un reddito imponibile inferiore alla soglia richiesta di € 20.000. Il ricorrente non ha fornito elementi a sostegno della sussistenza dei requisiti reddituali in capo al suo datore di lavoro persona fisica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 5429
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5429
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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