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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/2024, n. 17173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17173 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18624/2022 R.G. proposto da: CAPITALITALIA SRL, in persona dell’amministratore e legale rappresentante EL AS, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI N. 7, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO PARROTTA ([...]) che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro MINISTERO DELLA DIFESA, -intimato- Civile Sent. Sez. 2 Num. 17173 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: PICARO VINCENZO Data pubblicazione: 21/06/2024 2 di 13 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.192/2022 depositata il 13.1.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.5.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Roma Capitalitalia SPA (d'ora in poi per brevità Capitalitalia), quale cessionaria dei crediti vantati nei confronti del Ministero della Difesa dalla Centro Artigiano Recupero Auto di IN EN S.N.C. (d'ora in poi per brevità Cara), iscritta negli elenchi prefettizi delle depositerie giudiziarie ex art. 8 del D.P.R. n.571/1982, per l'attività di custodia di 21 (rectius 20) veicoli a motore sottoposti a sequestro amministrativo tra il 2006 ed il 2009, chiedeva al Tribunale di Roma per il pagamento del compenso per il servizio reso e le spese processuali, l'emissione di decreto ingiuntivo per € 76.905,04, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 sulla sorte capitale, dal 31° giorno successivo alla ricezione delle richieste di pagamento. Avverso il decreto ingiuntivo n. 23938/14 del 23.10.2014, emesso dal Tribunale di Roma per il minor importo di € 65.598,11, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 e spese processuali, proponeva tempestiva opposizione il Ministero della Difesa, che per quanto ancora rileva, contestava la fondatezza e comunque l'eccessività della pretesa avversaria e la debenza degli interessi moratori, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di Roma, nella resistenza di Capitalitalia, con la sentenza n.24559/18 del 24.12.2018, accoglieva in parte l'opposizione e condannava il Ministero della Difesa al pagamento in favore di Capitalitalia della minor somma di € 59.428,18 (€48.711,63 per capitale ed € 10.716,55 per IVA) oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal 31° giorno successivo alle richieste di 3 di 13 pagamento pervenute alla Prefettura di Roma il 20.5.2013 e spese processuali della fase monitoria e del giudizio di opposizione, respingendo le maggiori pretese avanzate dalla cessionaria del credito. Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero della Difesa, che per quanto ancora rileva, contestava la debenza degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, sostenendo che andavano semmai applicati gli interessi legali previsti dal codice civile, e chiedeva la compensazione delle spese processuali di primo grado, mentre Capitalitalia chiedeva il rigetto dell'appello. Con la sentenza n. 192/2022 del 4.11.2021/13.1.2022 la Corte d'Appello di Roma accoglieva parzialmente l'appello, confermando l'importo liquidato in primo grado, ma attribuendo a Capitalitalia, con la decorrenza indicata dal Tribunale, i soli interessi legali sulla sorte capitale, anziché gli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, ed in considerazione della reciproca soccombenza, compensava per 1/3 le spese processuali del doppio grado, condannando il Ministero della Difesa a rifondere a Capitalitalia i residui 2/3, liquidati per il primo grado in € 3.500,00 e per il secondo grado in € 4.000,00. In particolare la sentenza di secondo grado, dopo avere confermato che non era stato realizzato un abusivo frazionamento del credito da parte di Capitalitalia, perché pur essendovi stata un'unica cessione di crediti in favore della stessa da parte del Cara, essa aveva solo modificato sul piano soggettivo i rapporti obbligatori, senza intaccare l'autonomia e la distinzione tra i contratti di deposito relativi ai singoli veicoli, che la depositeria giudiziaria aveva potuto concludere in quanto inclusa negli elenchi dei depositari annualmente autorizzati dalla Prefettura, escludeva la spettanza a Capitalitalia degli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 sui compensi riconosciuti nella sentenza di primo grado, ritenendo insussistente il requisito della transazione commerciale, che ne costituiva il presupposto. 4 di 13 Per giustificare il suo convincimento sulla mancanza di una transazione commerciale, l'impugnata pronuncia richiamava la sentenza della Corte di Cassazione n. 208/2020, relativa ad una fattispecie di noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche, considerando applicabile il principio da essa espresso anche nel caso in esame, di affidamenti in custodia di veicoli a motore sottoposti a sequestro amministrativo ad una depositeria giudiziaria inclusa nell'elenco annuale prefettizio dei depositi giudiziari dotati dei necessari requisiti ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 571/1982. Nella fattispecie esaminata, la sentenza n. 208/2020 della Corte di Cassazione, aveva parlato di spesa straordinaria di giustizia, rientrante nell'ambito di un procedimento penale, liquidata a favore di un ausiliario del giudice (anche se impresa commerciale) ricompreso nella previsione dell'art. 3 lettera n) del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (come ritenuto per lo stesso servizio anche da Cass. n.2017/2019), e sottratta alla libera contrattazione e all'evidenza pubblica, facendo derivare da ciò e dal mancato assoggettamento all'evidenza pubblica dell'affidamento a noleggio delle apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche da parte della Procura della Repubblica, l'inapplicabilità della direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.2.2011 a tutela della libertà di concorrenza, per assenza di una transazione commerciale, e l'inapplicabilità conseguente degli interessi ex D.Lgs. n.231/2002, previsti appunto per le transazioni commerciali. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato al Ministero della Difesa il 13.7.2022, Capitalitalia, affidandosi a due motivi, chiedendo la cassazione dell'impugnata sentenza con decisione nel merito, ed il Ministero della Difesa è rimasto intimato, mentre la Procura Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo motivo. 5 di 13 La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., e la Corte con ordinanza interlocutoria del 29.1.2024, all'esito della camera di consiglio del 24.1.2024, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la fissazione di pubblica udienza sulla questione della ricomprensione o meno, nella nozione di transazione commerciale ex art. 2 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, dei rapporti di custodia che si instaurano con i gestori delle depositerie giudiziarie ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 571/1982. La Procura Generale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente cassazione con rinvio dell'impugnata sentenza. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. All'esito della discussione in pubblica udienza del 23.5.2024, la causa é stata trattenuta in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 1 lettere A e B del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 29.7.1982 n.571. Si duole la ricorrente, che l'impugnata sentenza abbia sbrigativamente ritenuto applicabile nella presente causa, relativa alla custodia di veicoli a motore sottoposti a sequestro amministrativo e affidati dai Carabinieri alla depositeria giudiziara Cara, che era inclusa negli elenchi annuali prefettizi dei depositi giudiziari dotati dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per lo svolgimento dell'attività, la sentenza n. 208/2020 della Corte di Cassazione, relativa invece ad una fattispecie di noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad 6 di 13 intercettazioni telefoniche, palesemente diversa per tipologia e per regime giuridico. Sottolinea, infatti, la ricorrente, che la depositeria giudiziaria custode di veicoli a motore sottoposti a sequestro amministrativo ad essa affidati dai carabinieri operanti a norma dell'art. 8 del D.P.R. n. 571/1982 non era un ausiliare del giudice, in quanto non veniva nominata dal giudice ed il suo incarico era estraneo ad un processo giudiziario;
che il custode titolare della depositeria giudiziaria aveva diritto alla percezione dei compensi per il servizio svolto, secondo le tariffe determinate dalla Prefettura competente per territorio, sulla base dei contratti di custodia, che si perfezionavano a far data e secondo il contenuto dei verbali di affidamento dei veicoli da parte dei carabinieri operanti, e che obbligata al pagamento era l'Amministrazione alla quale apparteneva l'agente verbalizzante (Ministero della Difesa) fino al 30° giorno successivo all'eventuale confisca, mentre non aveva diritto al pagamento del compenso disposto ex art. 168 del D.P.R. n. 115/2002 dal giudice (o Pubblico Ministero) nominante a favore del suo ausiliario;
che le prestazioni di custodia dei veicoli a motore oggetto di sequestro amministrativo, erano previste dai contratti conclusi dal titolare della depositeria giudiziaria (nella specie il Cara) con l'Amministrazione di appartenenza degli agenti che avevano provveduto al sequestro amministrativo dei mezzi (nella specie il Ministero dell'Interno), rappresentati dai verbali di affidamento in custodia dei veicoli sequestrati, e l'Amministrazione stessa, che aveva agito iure privatorum, e non avvalendosi di procedure di evidenza pubblica, andava considerata a sua volta come imprenditrice ai fini dell'applicazione della direttiva 2011/7/UE. La ricorrente evidenzia poi che l'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002 oltre a fornire la definizione di Pubblica Amministrazione, descrive le transazioni commerciali come "i contratti, comunque denominati, 7 di 13 tra imprese ovvero tra imprese private e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo". Questa Suprema Corte riconosce che "In tema di interessi da ritardo di pagamento, la nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 231/2002 in assenza di espresse limitazioni, deve essere intesa in senso lato come ricomprendente tutte le prestazioni di servizio" (Cass. 28.2.2019 n.5803), e che il rapporto contrattuale tra il titolare della depositeria giudiziaria, affidataria dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da custodire, e l'Amministrazione si costituisce con i verbali di affidamento in custodia del singolo veicolo (in tal senso anche Cass. n. 1080/2021), per cui si tratta di contratti relativi a prestazione di servizi, che certamente rientrano nella nozione di "transazioni commerciali" del D. Lgs. n. 231/2002, e per i quali vanno riconosciuti gli interessi moratori di cui a quel decreto. Anzitutto si ritiene di non poter condividere il richiamo operato dall'impugnata sentenza alla pronuncia n. 208/2020 di questa Corte, relativa ad una fattispecie di noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche, che non è assimilabile alla fattispecie qui in esame di affidamento in custodia di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.571/1982, in esito a sequestro amministrativo. Nell'ipotesi del noleggio di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche, infatti, la Procura della Repubblica si era avvalsa, nell'ambito di un procedimento penale, della società che noleggiava quelle apparecchiature come di un proprio ausiliario, ai sensi dell'art. 3 lettera n) del D.P.R. n. 115/2002 (assimilabile quindi al perito, consulente tecnico, interprete e traduttore), avente diritto al pagamento del compenso ex art. 168 del D.P.R. n.115/2002, con decreto motivato emesso senza ritardo (vedi art. 168 bis dello stesso decreto) dalla stessa autorità giudiziaria che 8 di 13 aveva provveduto alla nomina dell'ausiliario, e per questo si era parlato di spese straordinarie di giustizia, escludendo l'applicabilità della direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.2.2011 a tutela della libertà di concorrenza, per assenza di una transazione commerciale. Sul punto, peraltro, si segnala che, recentissimamente, la questione se sia compatibile con la nozione di "transazione commerciale" della direttiva, l'esclusione di tale qualifica (seguita dall'orientamento di Cass.
8.7.2020 n.14242; Cass. n. 208/2020; Cass. 19.12.2019 n. 33765; Cass. n. 2079/2019; Cass. 11.2.2014 n. 3004) per le prestazioni di servizi effettuati dietro corrispettivo dai noleggiatori di apparecchiature per intercettazioni su richiesta delle Procure della Repubblica e la conseguente esclusione della disciplina degli interessi moratori prevista dalla direttiva 2000/35/CE, e poi dalla direttiva 2011/7/UE, attuate rispettivamente dal D. Lgs. n. 231/2002 e dal D. Lgs.
9.11.2012 n. 192 , è stata rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'ordinanza interlocutoria della sezione terza di questa Corte del 2.2.2024 n. 3181, che al pari dell'ordinanza n. 29595/2023 della prima sezione ha evidenziato che è stata aperta una procedura d'infrazione a carico dell'Italia per non avere ritenuto applicabile la direttiva 2011/7/UE, in danno delle aziende che noleggiano le proprie attrezzature per le intercettazioni alle Procure della Repubblica. Nel caso qui in esame, invece, anzitutto non è stato il giudice, o il Pubblico Ministero, nell'ambito di un procedimento penale ad affidare la custodia dei veicoli a motore, essendo stati i carabinieri ad operare il sequestro amministrativo dei veicoli e ad individuare la depositeria giudiziaria di zona autorizzata secondo gli elenchi annuali prefettizi. Pertanto, il titolare della depositeria giudiziaria non è qualificabile come ausiliario del giudice, e fino al 30° giorno successivo all'eventuale confisca del veicolo, deve essere pagato 9 di 13 per il servizio dall'Amministrazione di appartenenza (Ministero della Difesa) dei carabinieri che hanno sottoscritto i verbali di affidamento in custodia, in base alle tariffe prefettizie applicabili. Questa Corte ha, infatti, recentemente chiarito, sulla base delle indicazioni testuali dell'art. 8 del D.P.R. n. 571/1982, che "in tema di veicoli sequestrati, l'affidamento a un soggetto terzo, pubblico privato, del veicolo, risultante dal relativo verbale sottoscritto dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, determina la conclusione di un contratto di deposito produttivo di effetti giuridici vincolanti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza di detto pubblico ufficiale, senza che sia necessaria la successiva stipula di un nuovo contratto in forma scritta, ciò in ragione della specifica disciplina dettata per il sequestro che assicura la predeterminazione del custode, così consentendo al pubblico ufficiale che provvede all'adozione della misura di procedere al diretto affidamento" (vedi Cass.
3.5.2023 n. 11519); e già prima la sentenza n. 23458 del 17.11.2015 delle sezioni unite aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla base del fatto che “il rapporto instaurato tra l'amministrazione ed il privato per l'espletamento del servizio pubblico trova fondamento unicamente nel negozio posto in essere al momento del suo sorgere”, aggiungendo che l'attività di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo costituisce un servizio pubblico, ma la regolazione dei rapporti patrimoniali tra l'autorità ed il custode avviene secondo schemi esclusivamente privatistici ("tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode": art. 12, comma 3 del D.P.R. 29.7.1982 n. 571). La costituzione del vincolo obbligatorio mediante un accordo contrattuale tra l'Amministrazione di appartenenza dell’organo che procede al sequestro ed il titolare della depositeria giudiziaria, fa sì che la fattispecie in esame, pur con le sue peculiarità connesse alla natura pubblica del servizio espletato resta, comunque, nell'ambito 10 di 13 della materia contrattuale, e non può essere ricondotta alla normativa relativa agli ausiliari del giudice ed al D.P.R. n. 112/2005, per la quale si pone il problema di compatibilità della normativa nazionale con quella dell'Unione Europea. Un'ulteriore conferma di tale inquadramento è ricavabile dalla sentenza della Corte Costituzionale 22.5.2013 n. 92, che nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.L. n. 269/2003, che stravolgendo la disciplina del D.P.R. n. 571/1982, pretendeva, a fini di contenimento delle spese pubbliche di custodia dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, di imporre il trasferimento in proprietà dei veicoli stessi ai titolari delle depositerie giudiziarie dopo il decorso di un certo tempo, e l'acquisto di essi come rottami da parte delle depositerie medesime ad un prezzo forfettario, ha evidenziato l'esistenza di un rapporto convenzionale regolato iure privatorum tra pubblica amministrazione e titolari di aziende di deposito di vetture, secondo una specifica disciplina. Escluso quindi che il richiamo alla sentenza n. 208/2020 di questa Corte, possa offrire la soluzione al problema se il particolare rapporto contrattuale oggetto di causa possa o meno rientrare nella nozione di transazione commerciale, utilizzata dall'art. 2 del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, occorre ora soffermarsi su tale nozione. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 2.5.2024 n.11721; Cass. 10.8.2023 n. 24390; Cass. n. 5734/2019) la disciplina contenuta nel D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/CE (nella formulazione originaria, qui operante ratione temporis trattandosi di custodia di veicoli negli anni 2006-2009), trova applicazione per ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art. 1), per tale intendendosi “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione 11 di 13 di servizi, contro il pagamento di un prezzo" (art. 2), ed è volta a contrastare i "ritardi di pagamento", ovvero "l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali" (art. 2). Questa Corte ha anche riconosciuto che la nozione di “transazione commerciale” dell'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002, in assenza di espresse limitazioni, dev'essere intesa in senso lato, come ricomprendente tutte le prestazioni di servizio (Cass. 28.2.2019 n. 5803), sicché vi rientrano certamente anche i servizi di custodia di veicoli a motore sottoposti a sequestro amministrativo. Se quindi i contratti in esame certamente rientravano nella nozione oggettiva di “transazioni commerciali” dell'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002, resta da verificare se l'applicabilità di tale decreto, e quindi degli interessi previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto stesso, potesse trovare esclusione, sul piano soggettivo, nel fatto che una delle parti, il Ministero della Difesa, è una pubblica amministrazione, che per addivenire alla conclusione del contratto di affidamento in custodia non si era avvalsa di una procedura di evidenza pubblica, e ciò in quanto la direttiva 2000/35/CE faceva riferimento ad enti ed amministrazioni definiti dalle direttive sugli appalti pubblici, per cui per fugare ogni dubbio è intervenuta l'interpretazione autentica della direttiva 2011/7/UE, che all'art. 2 ha definito come “pubblica amministrazione”: qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE e all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, indipendentemente dall’oggetto o dal valore dell’appalto. In realtà già l'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE, definiva come "pubblica amministrazione", “le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità 12 di 13 d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici”, prescindendo quindi dal fatto che nel caso specifico la pubblica amministrazione avesse operato iure privatorum, o avvalendosi di poteri pubblici, o di procedure di evidenza pubblica, e l'art. 2 del D. Lgs.
9.11.2012 n. 192, che ha dato attuazione alla direttiva 2011/7/UE, definisce come “pubblica amministrazione” “le amministrazioni di cui all'articolo 3 comma 25 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al D. Lgs. 12.4.2006 n. 163”. Ogni residuo dubbio circa l'applicabilità della disciplina degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, relativa al ritardo nel pagamento dei compensi delle transazioni commerciali anche da parte delle pubbliche amministrazioni, a prescindere dal fatto che abbiano applicato norme di evidenza pubblica, o abbiano agito iure privatorum, è stato poi fugato dalla sentenza della grande sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 28.1.2020 n. 122, che proprio in riferimento allo Stato Italiano, ha chiarito che l'espressione amministrazioni aggiudicatrici dell'art. 2 paragrafo 1 lettera a) della direttiva 2004/17/CE non può essere riferita alle sole pubbliche amministrazioni che abbiano fatto ricorso all'evidenza pubblica, o che abbiano esercitato le prerogative dei pubblici poteri, e si deve applicare anche a quelle che abbiano operato iure privatorum, essendo volte le disposizioni delle direttive che si sono susseguite ad evitare ritardi nel pagamento delle imprese, o dei professionisti, anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, che potrebbero discendere dall'esistenza di 13 di 13 norme interne di favore della Pubblica Amministrazione, diverse da quelle applicabili nelle operazioni transfrontaliere, distorsive della concorrenza, anche a prescindere dal fatto che la Pubblica Amministrazione abbia agito su un piano paritario e non sovraordinato. Orbene il Ministero della Difesa, nell'affidare in custodia i veicoli, tramite i Carabinieri che avevano operato i sequestri amministrativi, al titolare della depositeria giudiziaria, che ha poi ceduto i suoi crediti alla ricorrente, ha operato su un piano di parità contrattuale, agendo appunto iure privatorum, ma questo non lo esime dal rispetto della disciplina dettata dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 sui tassi di interesse moratori applicabili per il ritardo nei pagamenti, valevoli anche per le transazioni commerciali intercorse tra imprenditori (o professionisti) e pubbliche amministrazioni, anche se operanti iure privatorum. Deve quindi concludersi nel senso della fondatezza del primo motivo, mentre il secondo motivo, relativo alla liquidazione delle spese processuali di secondo grado a seguito dell'accoglimento del primo motivo, deve ritenersi assorbito e la Corte d'Appello di Roma,
9.10.2002 n. 231, dei rapporti di custodia che si instaurano con i gestori delle depositerie giudiziarie ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 571/1982. La Procura Generale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente cassazione con rinvio dell'impugnata sentenza. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. All'esito della discussione in pubblica udienza del 23.5.2024, la causa é stata trattenuta in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 1 lettere A e B del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 29.7.1982 n.571. Si duole la ricorrente, che l'impugnata sentenza abbia sbrigativamente ritenuto applicabile nella presente causa, relativa alla custodia di veicoli a motore sottoposti a sequestro amministrativo e affidati dai Carabinieri alla depositeria giudiziara Cara, che era inclusa negli elenchi annuali prefettizi dei depositi giudiziari dotati dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per lo svolgimento dell'attività, la sentenza n. 208/2020 della Corte di Cassazione, relativa invece ad una fattispecie di noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad 6 di 13 intercettazioni telefoniche, palesemente diversa per tipologia e per regime giuridico. Sottolinea, infatti, la ricorrente, che la depositeria giudiziaria custode di veicoli a motore sottoposti a sequestro amministrativo ad essa affidati dai carabinieri operanti a norma dell'art. 8 del D.P.R. n. 571/1982 non era un ausiliare del giudice, in quanto non veniva nominata dal giudice ed il suo incarico era estraneo ad un processo giudiziario;
che il custode titolare della depositeria giudiziaria aveva diritto alla percezione dei compensi per il servizio svolto, secondo le tariffe determinate dalla Prefettura competente per territorio, sulla base dei contratti di custodia, che si perfezionavano a far data e secondo il contenuto dei verbali di affidamento dei veicoli da parte dei carabinieri operanti, e che obbligata al pagamento era l'Amministrazione alla quale apparteneva l'agente verbalizzante (Ministero della Difesa) fino al 30° giorno successivo all'eventuale confisca, mentre non aveva diritto al pagamento del compenso disposto ex art. 168 del D.P.R. n. 115/2002 dal giudice (o Pubblico Ministero) nominante a favore del suo ausiliario;
che le prestazioni di custodia dei veicoli a motore oggetto di sequestro amministrativo, erano previste dai contratti conclusi dal titolare della depositeria giudiziaria (nella specie il Cara) con l'Amministrazione di appartenenza degli agenti che avevano provveduto al sequestro amministrativo dei mezzi (nella specie il Ministero dell'Interno), rappresentati dai verbali di affidamento in custodia dei veicoli sequestrati, e l'Amministrazione stessa, che aveva agito iure privatorum, e non avvalendosi di procedure di evidenza pubblica, andava considerata a sua volta come imprenditrice ai fini dell'applicazione della direttiva 2011/7/UE. La ricorrente evidenzia poi che l'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002 oltre a fornire la definizione di Pubblica Amministrazione, descrive le transazioni commerciali come "i contratti, comunque denominati, 7 di 13 tra imprese ovvero tra imprese private e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo". Questa Suprema Corte riconosce che "In tema di interessi da ritardo di pagamento, la nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 231/2002 in assenza di espresse limitazioni, deve essere intesa in senso lato come ricomprendente tutte le prestazioni di servizio" (Cass. 28.2.2019 n.5803), e che il rapporto contrattuale tra il titolare della depositeria giudiziaria, affidataria dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da custodire, e l'Amministrazione si costituisce con i verbali di affidamento in custodia del singolo veicolo (in tal senso anche Cass. n. 1080/2021), per cui si tratta di contratti relativi a prestazione di servizi, che certamente rientrano nella nozione di "transazioni commerciali" del D. Lgs. n. 231/2002, e per i quali vanno riconosciuti gli interessi moratori di cui a quel decreto. Anzitutto si ritiene di non poter condividere il richiamo operato dall'impugnata sentenza alla pronuncia n. 208/2020 di questa Corte, relativa ad una fattispecie di noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche, che non è assimilabile alla fattispecie qui in esame di affidamento in custodia di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.571/1982, in esito a sequestro amministrativo. Nell'ipotesi del noleggio di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche, infatti, la Procura della Repubblica si era avvalsa, nell'ambito di un procedimento penale, della società che noleggiava quelle apparecchiature come di un proprio ausiliario, ai sensi dell'art. 3 lettera n) del D.P.R. n. 115/2002 (assimilabile quindi al perito, consulente tecnico, interprete e traduttore), avente diritto al pagamento del compenso ex art. 168 del D.P.R. n.115/2002, con decreto motivato emesso senza ritardo (vedi art. 168 bis dello stesso decreto) dalla stessa autorità giudiziaria che 8 di 13 aveva provveduto alla nomina dell'ausiliario, e per questo si era parlato di spese straordinarie di giustizia, escludendo l'applicabilità della direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.2.2011 a tutela della libertà di concorrenza, per assenza di una transazione commerciale. Sul punto, peraltro, si segnala che, recentissimamente, la questione se sia compatibile con la nozione di "transazione commerciale" della direttiva, l'esclusione di tale qualifica (seguita dall'orientamento di Cass.
8.7.2020 n.14242; Cass. n. 208/2020; Cass. 19.12.2019 n. 33765; Cass. n. 2079/2019; Cass. 11.2.2014 n. 3004) per le prestazioni di servizi effettuati dietro corrispettivo dai noleggiatori di apparecchiature per intercettazioni su richiesta delle Procure della Repubblica e la conseguente esclusione della disciplina degli interessi moratori prevista dalla direttiva 2000/35/CE, e poi dalla direttiva 2011/7/UE, attuate rispettivamente dal D. Lgs. n. 231/2002 e dal D. Lgs.
9.11.2012 n. 192 , è stata rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'ordinanza interlocutoria della sezione terza di questa Corte del 2.2.2024 n. 3181, che al pari dell'ordinanza n. 29595/2023 della prima sezione ha evidenziato che è stata aperta una procedura d'infrazione a carico dell'Italia per non avere ritenuto applicabile la direttiva 2011/7/UE, in danno delle aziende che noleggiano le proprie attrezzature per le intercettazioni alle Procure della Repubblica. Nel caso qui in esame, invece, anzitutto non è stato il giudice, o il Pubblico Ministero, nell'ambito di un procedimento penale ad affidare la custodia dei veicoli a motore, essendo stati i carabinieri ad operare il sequestro amministrativo dei veicoli e ad individuare la depositeria giudiziaria di zona autorizzata secondo gli elenchi annuali prefettizi. Pertanto, il titolare della depositeria giudiziaria non è qualificabile come ausiliario del giudice, e fino al 30° giorno successivo all'eventuale confisca del veicolo, deve essere pagato 9 di 13 per il servizio dall'Amministrazione di appartenenza (Ministero della Difesa) dei carabinieri che hanno sottoscritto i verbali di affidamento in custodia, in base alle tariffe prefettizie applicabili. Questa Corte ha, infatti, recentemente chiarito, sulla base delle indicazioni testuali dell'art. 8 del D.P.R. n. 571/1982, che "in tema di veicoli sequestrati, l'affidamento a un soggetto terzo, pubblico privato, del veicolo, risultante dal relativo verbale sottoscritto dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, determina la conclusione di un contratto di deposito produttivo di effetti giuridici vincolanti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza di detto pubblico ufficiale, senza che sia necessaria la successiva stipula di un nuovo contratto in forma scritta, ciò in ragione della specifica disciplina dettata per il sequestro che assicura la predeterminazione del custode, così consentendo al pubblico ufficiale che provvede all'adozione della misura di procedere al diretto affidamento" (vedi Cass.
3.5.2023 n. 11519); e già prima la sentenza n. 23458 del 17.11.2015 delle sezioni unite aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla base del fatto che “il rapporto instaurato tra l'amministrazione ed il privato per l'espletamento del servizio pubblico trova fondamento unicamente nel negozio posto in essere al momento del suo sorgere”, aggiungendo che l'attività di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo costituisce un servizio pubblico, ma la regolazione dei rapporti patrimoniali tra l'autorità ed il custode avviene secondo schemi esclusivamente privatistici ("tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode": art. 12, comma 3 del D.P.R. 29.7.1982 n. 571). La costituzione del vincolo obbligatorio mediante un accordo contrattuale tra l'Amministrazione di appartenenza dell’organo che procede al sequestro ed il titolare della depositeria giudiziaria, fa sì che la fattispecie in esame, pur con le sue peculiarità connesse alla natura pubblica del servizio espletato resta, comunque, nell'ambito 10 di 13 della materia contrattuale, e non può essere ricondotta alla normativa relativa agli ausiliari del giudice ed al D.P.R. n. 112/2005, per la quale si pone il problema di compatibilità della normativa nazionale con quella dell'Unione Europea. Un'ulteriore conferma di tale inquadramento è ricavabile dalla sentenza della Corte Costituzionale 22.5.2013 n. 92, che nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.L. n. 269/2003, che stravolgendo la disciplina del D.P.R. n. 571/1982, pretendeva, a fini di contenimento delle spese pubbliche di custodia dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, di imporre il trasferimento in proprietà dei veicoli stessi ai titolari delle depositerie giudiziarie dopo il decorso di un certo tempo, e l'acquisto di essi come rottami da parte delle depositerie medesime ad un prezzo forfettario, ha evidenziato l'esistenza di un rapporto convenzionale regolato iure privatorum tra pubblica amministrazione e titolari di aziende di deposito di vetture, secondo una specifica disciplina. Escluso quindi che il richiamo alla sentenza n. 208/2020 di questa Corte, possa offrire la soluzione al problema se il particolare rapporto contrattuale oggetto di causa possa o meno rientrare nella nozione di transazione commerciale, utilizzata dall'art. 2 del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, occorre ora soffermarsi su tale nozione. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 2.5.2024 n.11721; Cass. 10.8.2023 n. 24390; Cass. n. 5734/2019) la disciplina contenuta nel D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/CE (nella formulazione originaria, qui operante ratione temporis trattandosi di custodia di veicoli negli anni 2006-2009), trova applicazione per ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art. 1), per tale intendendosi “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione 11 di 13 di servizi, contro il pagamento di un prezzo" (art. 2), ed è volta a contrastare i "ritardi di pagamento", ovvero "l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali" (art. 2). Questa Corte ha anche riconosciuto che la nozione di “transazione commerciale” dell'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002, in assenza di espresse limitazioni, dev'essere intesa in senso lato, come ricomprendente tutte le prestazioni di servizio (Cass. 28.2.2019 n. 5803), sicché vi rientrano certamente anche i servizi di custodia di veicoli a motore sottoposti a sequestro amministrativo. Se quindi i contratti in esame certamente rientravano nella nozione oggettiva di “transazioni commerciali” dell'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002, resta da verificare se l'applicabilità di tale decreto, e quindi degli interessi previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto stesso, potesse trovare esclusione, sul piano soggettivo, nel fatto che una delle parti, il Ministero della Difesa, è una pubblica amministrazione, che per addivenire alla conclusione del contratto di affidamento in custodia non si era avvalsa di una procedura di evidenza pubblica, e ciò in quanto la direttiva 2000/35/CE faceva riferimento ad enti ed amministrazioni definiti dalle direttive sugli appalti pubblici, per cui per fugare ogni dubbio è intervenuta l'interpretazione autentica della direttiva 2011/7/UE, che all'art. 2 ha definito come “pubblica amministrazione”: qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE e all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, indipendentemente dall’oggetto o dal valore dell’appalto. In realtà già l'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE, definiva come "pubblica amministrazione", “le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità 12 di 13 d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici”, prescindendo quindi dal fatto che nel caso specifico la pubblica amministrazione avesse operato iure privatorum, o avvalendosi di poteri pubblici, o di procedure di evidenza pubblica, e l'art. 2 del D. Lgs.
9.11.2012 n. 192, che ha dato attuazione alla direttiva 2011/7/UE, definisce come “pubblica amministrazione” “le amministrazioni di cui all'articolo 3 comma 25 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al D. Lgs. 12.4.2006 n. 163”. Ogni residuo dubbio circa l'applicabilità della disciplina degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, relativa al ritardo nel pagamento dei compensi delle transazioni commerciali anche da parte delle pubbliche amministrazioni, a prescindere dal fatto che abbiano applicato norme di evidenza pubblica, o abbiano agito iure privatorum, è stato poi fugato dalla sentenza della grande sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 28.1.2020 n. 122, che proprio in riferimento allo Stato Italiano, ha chiarito che l'espressione amministrazioni aggiudicatrici dell'art. 2 paragrafo 1 lettera a) della direttiva 2004/17/CE non può essere riferita alle sole pubbliche amministrazioni che abbiano fatto ricorso all'evidenza pubblica, o che abbiano esercitato le prerogative dei pubblici poteri, e si deve applicare anche a quelle che abbiano operato iure privatorum, essendo volte le disposizioni delle direttive che si sono susseguite ad evitare ritardi nel pagamento delle imprese, o dei professionisti, anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, che potrebbero discendere dall'esistenza di 13 di 13 norme interne di favore della Pubblica Amministrazione, diverse da quelle applicabili nelle operazioni transfrontaliere, distorsive della concorrenza, anche a prescindere dal fatto che la Pubblica Amministrazione abbia agito su un piano paritario e non sovraordinato. Orbene il Ministero della Difesa, nell'affidare in custodia i veicoli, tramite i Carabinieri che avevano operato i sequestri amministrativi, al titolare della depositeria giudiziaria, che ha poi ceduto i suoi crediti alla ricorrente, ha operato su un piano di parità contrattuale, agendo appunto iure privatorum, ma questo non lo esime dal rispetto della disciplina dettata dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 sui tassi di interesse moratori applicabili per il ritardo nei pagamenti, valevoli anche per le transazioni commerciali intercorse tra imprenditori (o professionisti) e pubbliche amministrazioni, anche se operanti iure privatorum. Deve quindi concludersi nel senso della fondatezza del primo motivo, mentre il secondo motivo, relativo alla liquidazione delle spese processuali di secondo grado a seguito dell'accoglimento del primo motivo, deve ritenersi assorbito e la Corte d'Appello di Roma,