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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 20/02/2026, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1650/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
BA AL, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4306/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16331/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 24/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD00117_2023 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7323/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.16331/2023, depositata il 24-11-2023, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 Spa avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva così motivato.
“…
Ricorrente_1 spa, con ricorso depositato in data 07.07.2023 nei confronti della Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, impugnava l'avviso di accertamento richiamato in epigrafe relativo al mancato versamento dei tributi ivi indicati eccependo la illegittimità dell'accertamento per erroneità del metodo di accertamento utilizzato, per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, 40 e 41 bis del DPR 600/1973 e l'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di prova … Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che chiedeva che fosse rigettato il ricorso con vittoria di spese.
…
Il ricorso è infondato. Rileva la Corte che la parte ricorrente asserisce che l'avviso di accertamento così come emesso ai fini Ires ai sensi degli art. 39, 1 comma, 40 e 41 bis del DPR n. 600/1973 sarebbe a suo dire illegittimo per erroneità del tipo di accertamento utilizzato. Tale assunto però è destituito di fondamento. L'accertamento parziale disciplinato normativamente dall'art.41 bis del DPR600/73 è strumento diretto esclusivamente a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile e non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli articoli 38 e 39 del DPR n. 600/1973 e 54 e 55 del DPR n. 633/1972. Trattasi dunque di una modalità procedurale che segue le regole classiche dell'accertamento tributario, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare. (Sent. Cass. Civ. n 34518 del 27 dicembre 2019). Inoltre, l'utilizzo dell'accertamento parziale è nella disponibilità degli uffici anche quando a essi pervenga una segnalazione o processo verbale di constatazione della Guardia di finanza (Cassazione n. 23729/2013) che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba essere subordinato a una particolare semplicità della segnalazione pervenuta.
La ricorrente lamenta, poi, come l'Agenzia nella redazione dell'avviso di accertamento così come i militari della GDF nella fase di verifica e di verbalizzazione non abbia tenuto in considerazione l'intero assetto normativo, riconoscendo alla ricorrente solo i c.d. cali naturali, nella misura del 3% così come previsto dal DM 55/200 e non invece i c.d. cali tecnici. Difatti a suo dire i cali naturali sarebbero cumulabili con i cali c. d. tecnici e dovevano essere presi in considerazione ai fini dell'esatto calcolo delle giacenze. A supporto delle proprie argomentazioni indica la Direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/20043 relativa agli strumenti di misura che definisce i requisiti ai quali i sistemi di misura debbono conformarsi, la Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25/02/1992, il D.Lgs 504/1995 “c.d. TUA”; il Regolamento (CEE) n. 2454/93 capitolo 2 ed il DM 55/200 art 1, allega inoltre l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19150/2016 resa nel giudizio tra Società_2 e l'Agenzia delle Entrate per controversia relativa al 2006-2007 con la quale la Corte di Cassazione aveva riconosciuto l'errore metodologico e di valutazione in cui erano incorsi i Militari della G.D.F. in sede di verifica i quali inspiegabilmente avevano tenuto in considerazione solo il calo naturale di giacenza del GPL e non anche il calo tecnico rinveniente per definizione da ogni attività di stoccaggio e/o manipolazione nonché imbottigliamento del GPL. In considerazione della richiamata normativa a dire del ricorrente al calo naturale riconosciuto dall'Ufficio nella misura del 3% si sarebbe dovuto sommare il c.d. calo tecnico nella misura del 2% così come previsto dalla Tabella B del DM n. 55/2000. In realtà dal combinato disposto della suddetta normativa e dei Regolamenti CEE è facilmente riscontrabile che: l'art. 1 comma 4 del D.M. 55/200 prevede la possibilità di considerare i cali tecnici e non l'obbligo della loro valutazione, per la quale devono difatti ricorrere determinati presupposti;
è necessaria una richiesta (art. 862 del Reg. CEE) che deve essere avanzata all'autorità doganale;
la parte deve fornire la prova che le perdite accertate sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto e che essa non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta;
i tassi forfetari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfetario stabilito per la merce in oggetto (art. 864). Ebbene nel caso di specie, dal PVC richiamato nell'avviso di accertamento, non emerge alcuna richiesta di parte in sede di verifica, né alcuna osservazione ai verbali è stata fatta dalla società, mentre invero emerge che i verificatori hanno riscontrato che la società ha posto in essere comportamenti in netto contrasto con quanto prescritto dall'art.862 del Regolamento CEE
n.2454/93, essendosi difatti essa resa responsabile delle seguenti violazioni: come descritto a pag 5 del PVC del 2018 (allegato n.2 al PVC del 2022) i verificatori non hanno potuto rilevare “la densità e la temperatura del prodotto stoccato nelle cisterne in quanto la parte era in possesso di un termodensimetro non funzionante ed il personale presente non era in grado di eseguire le operazioni del caso;
irregolare tenuta dei registri di carico e scarico del GPL;
omessa comunicazione di trasferimento di prodotti energetici tra due depositi commerciali (pag 23 del PVC del 2018); constatazione di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Successivamente la parte ricorrente ha contestato l'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di competenza funzionale in relazione alle accise. Sul punto dal tenore letterario dell'avviso di accertamento, come ampiamente rappresentato nel p.v.c., in sede di verifica è stata riscontrata una deficienza di GPL uso combustione oltre il calo legale, stabilito con D.M. 55/2000 anche ai fini della presunzione di cessioni e di acquisti. La suddetta deficienza, per un ammontare di kg 186.354, risulta derivante dal raffronto tra le risultanze dei registri di carico e scarico acquisiti in sede di apertura della verifica e la giacenza effettiva, riportata nella comunicazione di chiusura inviata all'Agenzia delle Dogane di Catanzaro. Al fine di determinare i maggiori ricavi derivanti dalla suddetta differenza inventariale di GPL, si è tenuto conto del prezzo praticato dalla società nell'ultima cessione avvenuta nell'anno 2017, aumentato della maggiore accisa gravante sul prodotto. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2, 2 comma lett a) del D.lgs 504/95, l'accisa è esigibile anche quando l'ammanco risulta superiore alla misura consentita. Per la differenza in ammanco, come stabilito dall'art.47, 1 c. del citato decreto, si applica l'aliquota più elevata gravante sul prodotto. Tenuto conto che l'accisa gravante sul GPL uso combustione - pari a € 0,190/kg - è più agevolata rispetto a quella gravante su GPL per autotrazione- pari a € 0,2678/kg- al fine di determinare l'imposta evasa si è sottratto dall'accisa più elevata quella già corrisposta in maniera agevolata, con una differenza per kg. pari a € 0,0778 (€ 0,2678 -
€ 0,190), ottenendo in tal modo un ammontare dell'accisa evasa sulla deficienza riscontrata, pari a
€ 14.498,34 (€ 0,0778 x KG 186.354). Ebbene l'accisa è stata correttamente inclusa nel calcolo della base imponibile in conformità al dettato normativo interno sopra esplicitato ed a quello comunitario (art. 78, paragrafo 1, lett. a Direttiva 2006/112/CE).
Così come correttamente ha operato l'agente tributario nella determinazione dei ricavi omessi pari ad
€ 4.909,20 derivanti da controllo incrociato con la società Società_3 SR oltre IVA pari ad € 490,92.
Difatti, come ampiamente descritto nel p.v.c pag. 5-7, dall'esame della contabilità è emerso che, a fronte del DAS n. 102 del 14/04/2017 emesso dalla Società_2 s.r.l (oggi Ricorrente_1 SPA) per la cessione nei confronti del cliente Società_3 SR di complessivi kg 6.000 di GPL, contenuti in n.120 bombole da Kg 10 e n.320 bombole da kg 15, non è stata emessa fattura. Considerato il prezzo di vendita praticato dalla società nei confronti di altro cliente (fatt. 191/A del 29/04/2017- ditta ind.le Società_4, per cessioni avvenute in data 14/04/2017) per bombole della stessa capacità, che è risultato pari a: GPL in bombole da 10 KG € 8,182, più iva al 10% e GPL bombole da 15 kg , € 12,273 più iva al 10%, si è proceduto alla quantificazione dei ricavi conseguiti per i quali non è stata emessa fattura nei confronti della predetta società in € 4.909,20 (€ 981,84 per quelle da 10 KG e € 3.927,36 per quelle da 15 kg), come di seguito calcolato:
€ 8,182 * n. 120 bombole da 10 kg = € 981,84 più IVA € 12,273* n. 320 bombole da 15 kg = € 3.927,36 più IVA Sulle suddette operazioni è stata evasa una imposta IVA pari a € 490,92, calcolata all'aliquota del 10%.
Così come alcun appunto può essere mosso all'Ufficio sulla irregolare fatturazione di operazioni imponibili per l'ammontare di € 66.109,15 con applicazione di aliquota IVA del 10% invece che di quella dovuta pari al 22%, con una maggiore iva dovuta pari ad € 7.933,09 per le operazioni effettuate con la ditta ind.le Società_8 di Nominativo_3. Tale irregolare fatturazione è emersa in seguito al controllo incrociato effettuato nei confronti di tale ditta ind.le Società_8 di Nominativo_3, cliente della Società_2 SR (ora Ricorrente_1 spa). Da tale controllo incrociato difatti è stato riscontrato, sia per l'anno 2017 che per l'anno
2018, che i DAS allegati alle fatture, emessi per la cessione di GPL in bombole di diversa capacità, riportavano quali mezzi di trasporto utilizzati per vendite di GPL in bombole, numeri di targhe corrispondenti ad autocisterne (per il 2017 ciò avveniva per 15 DAS su 18, gli altri tre non riportavano indicazione di alcuna targa). In merito a ciò, il signor Nominativo_3, confermava di aver acquistato sempre e solo GPL in bombole per i quantitativi indicati nelle fatture;
che le targhe dei mezzi indicati nei DAS effettivamente corrispondevano tutte ad autocisterne adatte a trasporto di GPL sfuso;
che in realtà i trasporti erano avvenuti con automezzo IVECO 130 targato Targa_1 a lui intestato, idoneo al trasporto in bombole;
che i rapporti con la Società_2 s.r.l si erano interrotti nel mese di marzo 2018 (cfr p.v.c pag.6/7). I militari verbalizzanti hanno tuttavia appurato che pur volendo ritenere veritiero quanto affermato da Nominativo_3 in merito all'utilizzo del proprio mezzo per il trasporto della merce, ciò veniva contraddetto dal fatto che i quantitativi trasportabili con lo stesso non corrispondevano a quelli riportati nei documenti, che risultavano abbondantemente superiori a quelli trasportabili (massimo di c.a.
3.100 KG di GPL in bombole), tenuto conto anche del peso delle bombole vuote. Per tali motivazioni gli stessi concludevano nel senso che i trasporti fossero avvenuti effettivamente con i mezzi le cui targhe risultavano dai DAS (autocisterne) e ciò, anche nel caso dei tre documenti risultati privi di indicazione della targa, e che, pertanto, la società avesse venduto
GPL sfuso anziché in bombole, come invece indicato dalla parte. Veniva riscontrata la coincidenza degli importi riportati sulle fatture con quelli riportati sugli assegni emessi. Alla luce di tali riscontri, tenuto conto che il GPL in bombole è assoggettato ad una aliquota IVA del 10%, mentre quello sfuso all'aliquota del 22%, ne deriva che la società Società_2 s.r.l., nell'anno di imposta 2017 ha fatturato alla ditta ind.le Società_8 di Nominativo_3, cessioni di kg 81.240 di GPL in bombole per un imponibile di € 66.109,15, con una IVA pari a € 6.610,92, calcolata con l'aliquota agevolata del 10%. In realtà, per quanto innanzi esposto, avendo la GPL venduto GPL sfuso e non in bombole, la società avrebbe dovuto correttamente applicare l'aliquota IVA ordinaria del 22%, con una IVA dovuta corrispondente a € 14.544,01 (€ 66.109,15 *22%), con una differenza di IVA non versata e da recuperare a tassazione per l'ammontare di € 7.933,09.
Alcun recupero è stato effettuato dall'Ufficio nell'avviso di accertamento impugnato circa le operazioni intrattenute dalla Società_2 SR (oggi Ricorrente_1 spa) con la società Società_6 SR e con la ditta ind.le Società_7; dunque, alcuna contestazione può essere mossa da parte ricorrente a tal proposito.
Così come di nessun pregio risulta essere l'eccezione secondo la quale l'Agenzia avrebbe applicato erroneamente l'art.39, comma 1, lett. d) del DPR n. 600/73. Difatti gli elementi emersi dal processo verbale di constatazione redatto in data 24/03/2022 dalla G.D F. - Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Roma
- III Gruppo Tutela Entrate - Sezione Accise e Oli minerali, che richiama ed ha tra gli allegati a sua volta il pvc redatto in data 10/12/2018 dalla G.di F. di Cosenza Nucleo P.E.F., risultano più che idonei ad essere qualificati quali presunzioni gravi, precise e concordanti e controparte né in sede di verifica, né in sede di procedimento di adesione con lo scrivente Ufficio, né nella presente sede contenziosa ha fornito elementi a supporto delle proprie ragioni supportati da un qualsivoglia valore probatorio.
Tutto quanto premesso il ricorso deve essere rigettato. Le spese della procedura seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come da dispositivo.
….
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società ricorrente, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) erroneità della sentenza impugnata in merito alla dedotta illegittimità dell'avviso di accertamento per erroneità del metodo di accertamento utilizzato;
violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1,
40 e 41 bis del dpr 600/1973; 2) erroneità della sentenza impugnata in merito ai maggiori ricavi per euro
183.894,13 derivanti dalle asserite differenze inventariali;
3) erroneità della sentenza impugnata in merito alla dedotta illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di competenza funzionale in relazione alle accise;
4) erroneità della sentenza impugnata in merito ai ricavi omessi pari ad € 4.909,20 derivanti da controllo incrociato con la società Società_3 SR oltre iva pari ad € 490,92: 5) erroneità della sentenza impugnata in merito all'irregolare fatturazione di operazioni imponibili per l'ammontare di € 66.109,15 con applicazione di aliquota iva del 10% invece che di quella dovuta pari al 22%, con una maggiore iva dovuta pari ad € 7.933,09; 6) erroneità della sentenza impugnata in ordine alle operazioni con le società Società_7
e Società_6 SR;
7) erroneità della sentenza impugnata in merito all'illegittimità dell'avviso di accertamento in relazione alla falsa applicazione art. 39, comma 1, lett d), del dpr n. 600/1973; 8) erroneità della sentenza della CGT di I° grado per difetto di pronuncia e riproposizione dei motivi non esaminati dalla
CGT di I° grado (illegittimità dell' avviso di accertamento per difetto assoluto di prova;
violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992). Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 12-9-2024, preso atto che la società appellante era stata posta in liquidazione giudiziale il processo era stato interrotto.
Con atto del 18-12-2024 il processo era stato riassunto dalla Società_1 S.P.A.
N. 317/2024 – TRIBUNALE DI ROMA, che si era riportata ai motivi di appello già presentati.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli, rappresentando che analoghi accertamenti per le annualità 2018 e 2019 erano stati confermati dalla Corte di Giustizia di I grado di Napoli;
in relazione al primo pendeva impugnazione, mentre la sentenza relativa all'annualità 2019 era passata in cosa giudicata;
aveva concluso chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
In data 21-11-2025 parte ricorrente aveva depositato la sentenza n.4555/2025 emessa da questa C.G.T. di
II grado (depositata in data 24-6-2025) relativa alle medesime contestazione per l'annualità 2018.
All'odierna udienza sono comparsi il difensore di parte appellante -in collegamento da remoto- e il rappresentante dell'Ufficio appellato che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
Alle considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, integralmente riportate in narrativa e alle quali, per brevità si fa espresso rinvio, in quanto pienamente condivise da questa Corte, perché logiche, coerenti e aderenti alla corretta interpretazione delle questioni di fatto e di diritto esaminate della Corte provinciale, deve ulteriormente osservarsi quanto segue.
A) Il motivo sub 1) è palesemente privo di fondamento. Sul punto la Corte non può che riportasi a quanto affermato sulla medesima questione -da altro Collegio- nella sentenza n.4555 avente oggetto il medesimo accertamento (annualità 2018) che aveva rigettato il medesimo motivo di doglianza. “…
-1. Sulla dedotta erroneità del metodo di accertamento utilizzato in violazione falsa applicazione degli artt.39, 1 comma, 40 e 41 bis del Dpr n. 600/73, si rileva che l'accertamento parziale, disciplinato normativamente dall'art 41 bis del DPR 600/73 è strumento diretto esclusivamente a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile e non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli articoli 38 e 39 del DPR n. 600/1973 e 54 e 55 del DPR n. 633/1972. È in definitiva una modalità procedurale che segue le regole classiche dell'accertamento tributario, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare. Ai sensi del predetto articolo 41-bis, “senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, qualora dalle attività istruttorie […], nonché dalle segnalazioni […], risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile […] possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili ovvero la maggior imposta da versare …”.
L 'utilizzo dell'accertamento parziale è nella disponibilità degli uffici anche quando a essi pervenga una segnalazione o processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza (Cassazione n. 23729/2013) che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba essere subordinato a una particolare semplicità della segnalazione pervenuta. In conclusione, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, senza pregiudizio dell'ulteriore attività accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, possono procedere con l'accertamento parziale che non è, dunque, circoscritto all'accertamento del reddito d'impresa o solo a talune delle categorie di redditi di cui all'articolo 6 del Tuir né, del resto, e la relativa prova potrà essere raggiunta anche attraverso le presunzioni legali. Nel caso di specie inoltre non riceve valore la circostanza che in fase di adesione l'Ufficio avrebbe formulato una proposta di adesione alla contribuente con una rideterminazione delle imposte, in quanto la procedura adesiva, avente quale ultima finalità quella deflattiva del contenzioso, non assume di per sè alcun valore probatorio in caso di successivo esito negativo della procedura e conseguenziale ricorso da parte del contribuente …”.
E' pacifico in giurisprudenza che l'accertamento parziale dell'IVA e delle imposte dirette è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza a qualsiasi titolo di attendibili posizioni debitorie e non richiedano, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di valutazioni ulteriori rispetto al mero recepimento del contenuto della segnalazione della Guardia di finanza, che fornisca elementi idonei a far ritenere la sussistenza di introiti non dichiarati, sicché, nel confronto con gli altri strumenti accertativi, risulta qualitativamente diverso poiché si vale di una sorta di "automatismo argomentativo", per modo che il confezionamento dell'atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione, senza necessità ulteriore approfondimento (in tali esatti termini,
Sez. 5, Sentenza n. 2633 del 10/02/2016; Rv. 638908 - 01).
Ancora, si è affermato che L'accertamento parziale, che è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare
(Sez. 5 - , Ordinanza n. 28681 del 07/11/2019; Rv. 655548 - 01).
La Suprema Corte nella motivazione della sentenza n.2633/2016 cit. aveva perspicuamente chiarito che
“… l'accertamento parziale, pur potendo fare perno sulle medesime acquisizioni istruttorie che sono talora alla radice del primo [l'accertamento ordinario, analitico o induttivo], risulta tuttavia qualitativamente diverso, poiché esso si vale, come si è affermato (Cass. n.13799/14), di una sorta di "automatismo argomentativo" indotto da quelle fonti di conoscenza, per modo che il confezionamento dell'atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione, senza che si renda necessario, perciò, dar corso ad ulteriori attività di approfondimento che sono appannaggio di regola degli accertamenti più complessi. Il presupposto dell'accertamento parziale non è dunque quello del "notevole grado di certezza degli elementi segnalati" … ma è esclusivamente il dato formale estrinseco che la comunicazione degli elementi a fondamento della pretesa provengano da organi od enti distinti ed esterni dall'Amministrazione finanziaria procedente, indipendentemente dalla maggiore o minore complessità delle indagini che hanno portato alla acquisizione di tali elementi. E' stato a questo proposito affermato che in tema di accertamento dell'IVA, l'Ufficio ha facoltà di procedere all'accertamento parziale, previsto dall'art. 54, comma quinto, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, quando ad esso pervenga una segnalazione della Guardia di finanza che fornisca elementi idonei a far ritenere la sussistenza di introiti non dichiarati, non essendo l'utilizzazione di tale strumento subordinata ad una particolare semplicità delle indagini compiute. (Cass. 13 febbraio 2009, n. 3566; 19 ottobre 2007, n. 21941; 12 maggio 2006, n. 11057). …”. Nella vicenda esaminata da questa pronuncia era stata annullata la sentenza della C.T.R. che aveva annullato l'accertamento impugnato ponendo a base dell'accertamento parziale il "notevole grado di certezza degli elementi segnalati".
Nel caso di specie, l'Ufficio si era limitato a recepire il contenuto del p.v.c. della G.d.F. senza svolgere alcun a ulteriore attività istruttoria.
B) Anche il motivo sub 2) è privo di fondamento.
In primo luogo, è evidente che non si possa tenere conto della comunicazione di chiusura dell'esercizio finanziario 2017 inviata alla Dogana di Catanzaro il 12-12-2018, successivamente alla consegna del p.v.c. del 10-12-2018 con il quale venivano contestate le differenze inventariali relative all'anno 2017.
Appare, quindi, incomprensibile l'affermazione che si sarebbe dovuto tenere conto del calo tecnico (da sommare al calo naturale riconosciuto) essendo stato adempiuto l'obbligo della comunicazione all'Ufficio delle Dogane, ancorché, come si è detto, all'atto della verifica detta comunicazione non esisteva.
Analogo motivo di gravame era stato respinto per l'annualità 2018 (sentenza n.4555/2025 cit.).
“… -3.In merito alla eccezione dell'appellante, concernente illegittimità della sentenza impugnata in merito ai maggiori ricavi derivanti dalle asserite differenze inventariali, si evidenzia quanto segue: -il DPR n. 441 del 1997 “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto” all' art 5 prevede “ 1. Con decreti del Ministro delle finanze si provvede: a) a stabilire per specifici beni soggetti a cali e sfridi le percentuali di cali naturali e di sfridi usuali consentite per superare le presunzioni di cui al presente decreto;
…”. Ebbene tali percentuali sono stabilite dal D.M. 55/2000 “Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale ed accise”, …
L'appellante nei propri atti richiama il Regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.
La lettura combinata dei predetti testi normativi di riferimento consente di riscontrare che:- L'art. 1 comma 4 del D.M. 55/200 prevede la possibilità di considerare i cali tecnici e non l'obbligo della loro valutazione, per la quale devono difatti ricorrere determinati presupposti;
- E' necessaria una richiesta (art. 862 del Reg. CEE) che deve essere avanzata all'autorità doganale;
- La parte deve fornire la prova che le perdite accertate sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto e che essa non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta;
- I tassi forfetari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfetario stabilito per la merce in oggetto (art. 864).
In ragione di tali disposizioni si rileva che, nel caso di specie, dal PVC richiamato nell'avviso di accertamento, non emergono richieste di parte in sede di verifica, né alcuna osservazione ai verbali è stata fatta dalla società - Come descritto a pag 5 del PVC del 2018 (allegato n.2 al PVC del 2022) i verificatori non hanno potuto rilevare “la densità e la temperatura del prodotto stoccato nelle cisterne in quanto la parte era in possesso di un termodensimetro non funzionante ed il personale presente non era in grado di eseguire le operazioni del caso;
… Alla luce delle circostanze testé rilevate, al fine di quantificare il GPL stoccato all'interno dei due serbatoi, in contraddittorio con la parte i verificatori prendono a base la temperatura di 15°C…”; Si rileva che come previsto dall'art 1 comma 3 del DM 55/2000 i “cali tecnici” sono perdite di peso o di volume dipendenti da manipolazioni a cui le merci siano state sottoposte durante la permanenza in depositi o in altri luoghi, ovvero in dipendenza del loro trasporto, invece le differenze inventariali riscontrate dai verificatori riguardano il prodotto stoccato nei depositi della società e dunque tali tipologie di cali non sono applicabili al caso concreto.
Per quanto riguarda la deficienza ammessa di GPL (stoccato si ricordi all'interno dei serbatoi) il calcolo di tolleranza è stato effettuato in armonia con le disposizioni dettate dal D.M. 55/2000, per cui l'Agenzia risulta aver operato correttamente. Infine, sul punto, si rileva che l'ordinanza della Corte di Cassazione richiamata e prodotta da controparte n.19150/2016 ha ammesso la cumulabilità dei cali naturali con i cali tecnici, attribuendo tuttavia l'onere della prova in capo al soggetto richiedente l'applicazione del beneficio in questione: onere non soddisfatto nel caso concreto …”
Si tratta di argomentazione che pienamente si condividono, siccome logiche e coerenti e aderenti alla lettera e alla ratio delle norme interpretate e non svalutate dal quanto affermato dall'appellante nei motivi di gravame.
C) Il motivo sub 3) è infondato.
Anche per questo motivo è sufficiente richiamare la motivazione con la quale altro Collegio aveva respinto l'identico motivo di gravame per l'annualità 2018.
“… - 4. Con altro motivo di appello è contestata la sentenza impugnata per illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di competenza funzionale in relazione alle accise.
In merito a tale motivo di appello la Corte rileva come in realtà l'accisa non sia stata recuperata a tassazione, ma correttamente utilizzata nel calcolo della base imponibile di imposte di competenza propria dell'Agenzia delle Entrate;
ciò in quanto dal tenore letterario dell'avviso di accertamento, in sede di verifica è stata riscontrata una deficienza di GPL uso combustione oltre il calo legale, stabilito con D.M. 55/2000 anche ai fini della presunzione di cessioni e di acquisti. La suddetta deficienza, per un ammontare di kg 131.997, risulta derivante dal raffronto tra le risultanze dei registri di carico e scarico acquisiti in sede di apertura della verifica, e la giacenza effettiva, riportata nella comunicazione di chiusura inviata all'Agenzia delle Dogane di Catanzaro. Al fine di determinare i maggiori ricavi derivanti dalla suddetta differenza inventariale di GPL è stato considerato il prezzo praticato dalla società, nell'ultima cessione avvenuta nell'anno 2017, aumentato della maggiore accisa gravante sul prodotto. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2, 2 comma lett. a) del D. Lgs
504/95, l'accisa è esigibile anche quando l'ammanco risulta superiore alla misura consentita: per la differenza in ammanco, come stabilito dall'art. 47, 1 c. del citato decreto, si applica l'aliquota più elevata gravante sul prodotto. Tenuto conto che l'accisa gravante sul GPL uso combustione - pari a € 0,190/kg – è agevolata rispetto a quella gravante su GPL per autotrazione- pari a € 0,2678/kg- al fine di determinare l'imposta evasa si è sottratto dall' accisa più elevata quella già corrisposta in maniera agevolata, con una differenza per kg pari a € 0,0778 (€ 0,2678 - € 0,190), ottenendo in tal modo un ammontare dell'accisa evasa sulla deficienza riscontrata, pari a € 10.269,37 (€ 0,0778 x KG 131.997). Di conseguenza l'accisa è stata correttamente inclusa nel calcolo della base imponibile in conformità al dettato normativo anche comunitario (art. 78, paragrafo 1, lett. a Direttiva 2006/112/CE) …”.
Appare, in definita, correta e immune da censure la motivazione con la quale la Corte di primo grado aveva rigettato il motivo di ricorso, identico, a quello di gravame.
D) Anche il motivo sub 4) è infondato. All'atto della verifica (il pvc, come si è detto, reca la data del 10-12-2018) era stato accertato che nei confronti della Società_3 (das del 14-4-2017) non era stata emessa alcuna fattura. Lo stesso appellante dichiara che la fattura è stata emessa il 31-12-2018 e non si riesce a comprendere quale valore possa avere una sorta di regolarizzazione successiva alla contestazione. Sarebbe come dire che un ragazzino sorpreso con le mani della marmellata se le vada poi a lavare, affermando candidamente di non poterle avere nella marmellata perché ora sono pulite.
E) Il motivo sub 5) è francamente incomprensibile, avendo la G.d.F. chiarito che il veicolo indicato dall'acquirente Società_8 (diversa dall'autocisterna indicata nel DAS) non era in grado di trasportare il numero di bombole piene corrispondente al quantitativo di gas indicato nel DAS;
era, quindi, ragionevole ritenere che il veicolo utilizzato fosse proprio l'autocisterna la cui targa era indicata nel DAS e che il gas acquistato fosse sfuso e non in bombole, per cui andava applicata l'aliquota maggiore prevista per il primo.
Non risulta che rispetto a questa operazione sia stata anche contestate l'effettuazione di una operazione oggettivamente inesistente.
F) Il motivo sub 6) è inammissibile, posto che nessuna contestazione era stata formulata con riferimento in ordine alle operazioni con le società Società_7 e Società_6 SR.
G) Anche i motivi sub 7) e 8) sono incomprensibili, tenuto conto che gli elementi indiziari evidenziati per ciascun episodio appaiono sicuramente sufficienti a configurare presunzioni gravi, precise e concordanti e idonei a provare i fatti contestati. Peraltro, il motivo sub 8 è inammissibile: essendo la questione esaminata e ritenuta infondata dalla Corte di primo grado. essa non andava solo riproposta ai sensi dell'art.56 D.L.vo
546/92, ma dove costituire oggetto di specifico motivo di gravame.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 3.500,00 oltre accessori
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
BA AL, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4306/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16331/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 24/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD00117_2023 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7323/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.16331/2023, depositata il 24-11-2023, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 Spa avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva così motivato.
“…
Ricorrente_1 spa, con ricorso depositato in data 07.07.2023 nei confronti della Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, impugnava l'avviso di accertamento richiamato in epigrafe relativo al mancato versamento dei tributi ivi indicati eccependo la illegittimità dell'accertamento per erroneità del metodo di accertamento utilizzato, per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, 40 e 41 bis del DPR 600/1973 e l'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di prova … Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che chiedeva che fosse rigettato il ricorso con vittoria di spese.
…
Il ricorso è infondato. Rileva la Corte che la parte ricorrente asserisce che l'avviso di accertamento così come emesso ai fini Ires ai sensi degli art. 39, 1 comma, 40 e 41 bis del DPR n. 600/1973 sarebbe a suo dire illegittimo per erroneità del tipo di accertamento utilizzato. Tale assunto però è destituito di fondamento. L'accertamento parziale disciplinato normativamente dall'art.41 bis del DPR600/73 è strumento diretto esclusivamente a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile e non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli articoli 38 e 39 del DPR n. 600/1973 e 54 e 55 del DPR n. 633/1972. Trattasi dunque di una modalità procedurale che segue le regole classiche dell'accertamento tributario, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare. (Sent. Cass. Civ. n 34518 del 27 dicembre 2019). Inoltre, l'utilizzo dell'accertamento parziale è nella disponibilità degli uffici anche quando a essi pervenga una segnalazione o processo verbale di constatazione della Guardia di finanza (Cassazione n. 23729/2013) che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba essere subordinato a una particolare semplicità della segnalazione pervenuta.
La ricorrente lamenta, poi, come l'Agenzia nella redazione dell'avviso di accertamento così come i militari della GDF nella fase di verifica e di verbalizzazione non abbia tenuto in considerazione l'intero assetto normativo, riconoscendo alla ricorrente solo i c.d. cali naturali, nella misura del 3% così come previsto dal DM 55/200 e non invece i c.d. cali tecnici. Difatti a suo dire i cali naturali sarebbero cumulabili con i cali c. d. tecnici e dovevano essere presi in considerazione ai fini dell'esatto calcolo delle giacenze. A supporto delle proprie argomentazioni indica la Direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/20043 relativa agli strumenti di misura che definisce i requisiti ai quali i sistemi di misura debbono conformarsi, la Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25/02/1992, il D.Lgs 504/1995 “c.d. TUA”; il Regolamento (CEE) n. 2454/93 capitolo 2 ed il DM 55/200 art 1, allega inoltre l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19150/2016 resa nel giudizio tra Società_2 e l'Agenzia delle Entrate per controversia relativa al 2006-2007 con la quale la Corte di Cassazione aveva riconosciuto l'errore metodologico e di valutazione in cui erano incorsi i Militari della G.D.F. in sede di verifica i quali inspiegabilmente avevano tenuto in considerazione solo il calo naturale di giacenza del GPL e non anche il calo tecnico rinveniente per definizione da ogni attività di stoccaggio e/o manipolazione nonché imbottigliamento del GPL. In considerazione della richiamata normativa a dire del ricorrente al calo naturale riconosciuto dall'Ufficio nella misura del 3% si sarebbe dovuto sommare il c.d. calo tecnico nella misura del 2% così come previsto dalla Tabella B del DM n. 55/2000. In realtà dal combinato disposto della suddetta normativa e dei Regolamenti CEE è facilmente riscontrabile che: l'art. 1 comma 4 del D.M. 55/200 prevede la possibilità di considerare i cali tecnici e non l'obbligo della loro valutazione, per la quale devono difatti ricorrere determinati presupposti;
è necessaria una richiesta (art. 862 del Reg. CEE) che deve essere avanzata all'autorità doganale;
la parte deve fornire la prova che le perdite accertate sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto e che essa non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta;
i tassi forfetari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfetario stabilito per la merce in oggetto (art. 864). Ebbene nel caso di specie, dal PVC richiamato nell'avviso di accertamento, non emerge alcuna richiesta di parte in sede di verifica, né alcuna osservazione ai verbali è stata fatta dalla società, mentre invero emerge che i verificatori hanno riscontrato che la società ha posto in essere comportamenti in netto contrasto con quanto prescritto dall'art.862 del Regolamento CEE
n.2454/93, essendosi difatti essa resa responsabile delle seguenti violazioni: come descritto a pag 5 del PVC del 2018 (allegato n.2 al PVC del 2022) i verificatori non hanno potuto rilevare “la densità e la temperatura del prodotto stoccato nelle cisterne in quanto la parte era in possesso di un termodensimetro non funzionante ed il personale presente non era in grado di eseguire le operazioni del caso;
irregolare tenuta dei registri di carico e scarico del GPL;
omessa comunicazione di trasferimento di prodotti energetici tra due depositi commerciali (pag 23 del PVC del 2018); constatazione di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Successivamente la parte ricorrente ha contestato l'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di competenza funzionale in relazione alle accise. Sul punto dal tenore letterario dell'avviso di accertamento, come ampiamente rappresentato nel p.v.c., in sede di verifica è stata riscontrata una deficienza di GPL uso combustione oltre il calo legale, stabilito con D.M. 55/2000 anche ai fini della presunzione di cessioni e di acquisti. La suddetta deficienza, per un ammontare di kg 186.354, risulta derivante dal raffronto tra le risultanze dei registri di carico e scarico acquisiti in sede di apertura della verifica e la giacenza effettiva, riportata nella comunicazione di chiusura inviata all'Agenzia delle Dogane di Catanzaro. Al fine di determinare i maggiori ricavi derivanti dalla suddetta differenza inventariale di GPL, si è tenuto conto del prezzo praticato dalla società nell'ultima cessione avvenuta nell'anno 2017, aumentato della maggiore accisa gravante sul prodotto. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2, 2 comma lett a) del D.lgs 504/95, l'accisa è esigibile anche quando l'ammanco risulta superiore alla misura consentita. Per la differenza in ammanco, come stabilito dall'art.47, 1 c. del citato decreto, si applica l'aliquota più elevata gravante sul prodotto. Tenuto conto che l'accisa gravante sul GPL uso combustione - pari a € 0,190/kg - è più agevolata rispetto a quella gravante su GPL per autotrazione- pari a € 0,2678/kg- al fine di determinare l'imposta evasa si è sottratto dall'accisa più elevata quella già corrisposta in maniera agevolata, con una differenza per kg. pari a € 0,0778 (€ 0,2678 -
€ 0,190), ottenendo in tal modo un ammontare dell'accisa evasa sulla deficienza riscontrata, pari a
€ 14.498,34 (€ 0,0778 x KG 186.354). Ebbene l'accisa è stata correttamente inclusa nel calcolo della base imponibile in conformità al dettato normativo interno sopra esplicitato ed a quello comunitario (art. 78, paragrafo 1, lett. a Direttiva 2006/112/CE).
Così come correttamente ha operato l'agente tributario nella determinazione dei ricavi omessi pari ad
€ 4.909,20 derivanti da controllo incrociato con la società Società_3 SR oltre IVA pari ad € 490,92.
Difatti, come ampiamente descritto nel p.v.c pag. 5-7, dall'esame della contabilità è emerso che, a fronte del DAS n. 102 del 14/04/2017 emesso dalla Società_2 s.r.l (oggi Ricorrente_1 SPA) per la cessione nei confronti del cliente Società_3 SR di complessivi kg 6.000 di GPL, contenuti in n.120 bombole da Kg 10 e n.320 bombole da kg 15, non è stata emessa fattura. Considerato il prezzo di vendita praticato dalla società nei confronti di altro cliente (fatt. 191/A del 29/04/2017- ditta ind.le Società_4, per cessioni avvenute in data 14/04/2017) per bombole della stessa capacità, che è risultato pari a: GPL in bombole da 10 KG € 8,182, più iva al 10% e GPL bombole da 15 kg , € 12,273 più iva al 10%, si è proceduto alla quantificazione dei ricavi conseguiti per i quali non è stata emessa fattura nei confronti della predetta società in € 4.909,20 (€ 981,84 per quelle da 10 KG e € 3.927,36 per quelle da 15 kg), come di seguito calcolato:
€ 8,182 * n. 120 bombole da 10 kg = € 981,84 più IVA € 12,273* n. 320 bombole da 15 kg = € 3.927,36 più IVA Sulle suddette operazioni è stata evasa una imposta IVA pari a € 490,92, calcolata all'aliquota del 10%.
Così come alcun appunto può essere mosso all'Ufficio sulla irregolare fatturazione di operazioni imponibili per l'ammontare di € 66.109,15 con applicazione di aliquota IVA del 10% invece che di quella dovuta pari al 22%, con una maggiore iva dovuta pari ad € 7.933,09 per le operazioni effettuate con la ditta ind.le Società_8 di Nominativo_3. Tale irregolare fatturazione è emersa in seguito al controllo incrociato effettuato nei confronti di tale ditta ind.le Società_8 di Nominativo_3, cliente della Società_2 SR (ora Ricorrente_1 spa). Da tale controllo incrociato difatti è stato riscontrato, sia per l'anno 2017 che per l'anno
2018, che i DAS allegati alle fatture, emessi per la cessione di GPL in bombole di diversa capacità, riportavano quali mezzi di trasporto utilizzati per vendite di GPL in bombole, numeri di targhe corrispondenti ad autocisterne (per il 2017 ciò avveniva per 15 DAS su 18, gli altri tre non riportavano indicazione di alcuna targa). In merito a ciò, il signor Nominativo_3, confermava di aver acquistato sempre e solo GPL in bombole per i quantitativi indicati nelle fatture;
che le targhe dei mezzi indicati nei DAS effettivamente corrispondevano tutte ad autocisterne adatte a trasporto di GPL sfuso;
che in realtà i trasporti erano avvenuti con automezzo IVECO 130 targato Targa_1 a lui intestato, idoneo al trasporto in bombole;
che i rapporti con la Società_2 s.r.l si erano interrotti nel mese di marzo 2018 (cfr p.v.c pag.6/7). I militari verbalizzanti hanno tuttavia appurato che pur volendo ritenere veritiero quanto affermato da Nominativo_3 in merito all'utilizzo del proprio mezzo per il trasporto della merce, ciò veniva contraddetto dal fatto che i quantitativi trasportabili con lo stesso non corrispondevano a quelli riportati nei documenti, che risultavano abbondantemente superiori a quelli trasportabili (massimo di c.a.
3.100 KG di GPL in bombole), tenuto conto anche del peso delle bombole vuote. Per tali motivazioni gli stessi concludevano nel senso che i trasporti fossero avvenuti effettivamente con i mezzi le cui targhe risultavano dai DAS (autocisterne) e ciò, anche nel caso dei tre documenti risultati privi di indicazione della targa, e che, pertanto, la società avesse venduto
GPL sfuso anziché in bombole, come invece indicato dalla parte. Veniva riscontrata la coincidenza degli importi riportati sulle fatture con quelli riportati sugli assegni emessi. Alla luce di tali riscontri, tenuto conto che il GPL in bombole è assoggettato ad una aliquota IVA del 10%, mentre quello sfuso all'aliquota del 22%, ne deriva che la società Società_2 s.r.l., nell'anno di imposta 2017 ha fatturato alla ditta ind.le Società_8 di Nominativo_3, cessioni di kg 81.240 di GPL in bombole per un imponibile di € 66.109,15, con una IVA pari a € 6.610,92, calcolata con l'aliquota agevolata del 10%. In realtà, per quanto innanzi esposto, avendo la GPL venduto GPL sfuso e non in bombole, la società avrebbe dovuto correttamente applicare l'aliquota IVA ordinaria del 22%, con una IVA dovuta corrispondente a € 14.544,01 (€ 66.109,15 *22%), con una differenza di IVA non versata e da recuperare a tassazione per l'ammontare di € 7.933,09.
Alcun recupero è stato effettuato dall'Ufficio nell'avviso di accertamento impugnato circa le operazioni intrattenute dalla Società_2 SR (oggi Ricorrente_1 spa) con la società Società_6 SR e con la ditta ind.le Società_7; dunque, alcuna contestazione può essere mossa da parte ricorrente a tal proposito.
Così come di nessun pregio risulta essere l'eccezione secondo la quale l'Agenzia avrebbe applicato erroneamente l'art.39, comma 1, lett. d) del DPR n. 600/73. Difatti gli elementi emersi dal processo verbale di constatazione redatto in data 24/03/2022 dalla G.D F. - Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Roma
- III Gruppo Tutela Entrate - Sezione Accise e Oli minerali, che richiama ed ha tra gli allegati a sua volta il pvc redatto in data 10/12/2018 dalla G.di F. di Cosenza Nucleo P.E.F., risultano più che idonei ad essere qualificati quali presunzioni gravi, precise e concordanti e controparte né in sede di verifica, né in sede di procedimento di adesione con lo scrivente Ufficio, né nella presente sede contenziosa ha fornito elementi a supporto delle proprie ragioni supportati da un qualsivoglia valore probatorio.
Tutto quanto premesso il ricorso deve essere rigettato. Le spese della procedura seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come da dispositivo.
….
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società ricorrente, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) erroneità della sentenza impugnata in merito alla dedotta illegittimità dell'avviso di accertamento per erroneità del metodo di accertamento utilizzato;
violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1,
40 e 41 bis del dpr 600/1973; 2) erroneità della sentenza impugnata in merito ai maggiori ricavi per euro
183.894,13 derivanti dalle asserite differenze inventariali;
3) erroneità della sentenza impugnata in merito alla dedotta illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di competenza funzionale in relazione alle accise;
4) erroneità della sentenza impugnata in merito ai ricavi omessi pari ad € 4.909,20 derivanti da controllo incrociato con la società Società_3 SR oltre iva pari ad € 490,92: 5) erroneità della sentenza impugnata in merito all'irregolare fatturazione di operazioni imponibili per l'ammontare di € 66.109,15 con applicazione di aliquota iva del 10% invece che di quella dovuta pari al 22%, con una maggiore iva dovuta pari ad € 7.933,09; 6) erroneità della sentenza impugnata in ordine alle operazioni con le società Società_7
e Società_6 SR;
7) erroneità della sentenza impugnata in merito all'illegittimità dell'avviso di accertamento in relazione alla falsa applicazione art. 39, comma 1, lett d), del dpr n. 600/1973; 8) erroneità della sentenza della CGT di I° grado per difetto di pronuncia e riproposizione dei motivi non esaminati dalla
CGT di I° grado (illegittimità dell' avviso di accertamento per difetto assoluto di prova;
violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992). Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 12-9-2024, preso atto che la società appellante era stata posta in liquidazione giudiziale il processo era stato interrotto.
Con atto del 18-12-2024 il processo era stato riassunto dalla Società_1 S.P.A.
N. 317/2024 – TRIBUNALE DI ROMA, che si era riportata ai motivi di appello già presentati.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli, rappresentando che analoghi accertamenti per le annualità 2018 e 2019 erano stati confermati dalla Corte di Giustizia di I grado di Napoli;
in relazione al primo pendeva impugnazione, mentre la sentenza relativa all'annualità 2019 era passata in cosa giudicata;
aveva concluso chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
In data 21-11-2025 parte ricorrente aveva depositato la sentenza n.4555/2025 emessa da questa C.G.T. di
II grado (depositata in data 24-6-2025) relativa alle medesime contestazione per l'annualità 2018.
All'odierna udienza sono comparsi il difensore di parte appellante -in collegamento da remoto- e il rappresentante dell'Ufficio appellato che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
Alle considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, integralmente riportate in narrativa e alle quali, per brevità si fa espresso rinvio, in quanto pienamente condivise da questa Corte, perché logiche, coerenti e aderenti alla corretta interpretazione delle questioni di fatto e di diritto esaminate della Corte provinciale, deve ulteriormente osservarsi quanto segue.
A) Il motivo sub 1) è palesemente privo di fondamento. Sul punto la Corte non può che riportasi a quanto affermato sulla medesima questione -da altro Collegio- nella sentenza n.4555 avente oggetto il medesimo accertamento (annualità 2018) che aveva rigettato il medesimo motivo di doglianza. “…
-1. Sulla dedotta erroneità del metodo di accertamento utilizzato in violazione falsa applicazione degli artt.39, 1 comma, 40 e 41 bis del Dpr n. 600/73, si rileva che l'accertamento parziale, disciplinato normativamente dall'art 41 bis del DPR 600/73 è strumento diretto esclusivamente a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile e non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli articoli 38 e 39 del DPR n. 600/1973 e 54 e 55 del DPR n. 633/1972. È in definitiva una modalità procedurale che segue le regole classiche dell'accertamento tributario, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare. Ai sensi del predetto articolo 41-bis, “senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, qualora dalle attività istruttorie […], nonché dalle segnalazioni […], risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile […] possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili ovvero la maggior imposta da versare …”.
L 'utilizzo dell'accertamento parziale è nella disponibilità degli uffici anche quando a essi pervenga una segnalazione o processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza (Cassazione n. 23729/2013) che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba essere subordinato a una particolare semplicità della segnalazione pervenuta. In conclusione, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, senza pregiudizio dell'ulteriore attività accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, possono procedere con l'accertamento parziale che non è, dunque, circoscritto all'accertamento del reddito d'impresa o solo a talune delle categorie di redditi di cui all'articolo 6 del Tuir né, del resto, e la relativa prova potrà essere raggiunta anche attraverso le presunzioni legali. Nel caso di specie inoltre non riceve valore la circostanza che in fase di adesione l'Ufficio avrebbe formulato una proposta di adesione alla contribuente con una rideterminazione delle imposte, in quanto la procedura adesiva, avente quale ultima finalità quella deflattiva del contenzioso, non assume di per sè alcun valore probatorio in caso di successivo esito negativo della procedura e conseguenziale ricorso da parte del contribuente …”.
E' pacifico in giurisprudenza che l'accertamento parziale dell'IVA e delle imposte dirette è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza a qualsiasi titolo di attendibili posizioni debitorie e non richiedano, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di valutazioni ulteriori rispetto al mero recepimento del contenuto della segnalazione della Guardia di finanza, che fornisca elementi idonei a far ritenere la sussistenza di introiti non dichiarati, sicché, nel confronto con gli altri strumenti accertativi, risulta qualitativamente diverso poiché si vale di una sorta di "automatismo argomentativo", per modo che il confezionamento dell'atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione, senza necessità ulteriore approfondimento (in tali esatti termini,
Sez. 5, Sentenza n. 2633 del 10/02/2016; Rv. 638908 - 01).
Ancora, si è affermato che L'accertamento parziale, che è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare
(Sez. 5 - , Ordinanza n. 28681 del 07/11/2019; Rv. 655548 - 01).
La Suprema Corte nella motivazione della sentenza n.2633/2016 cit. aveva perspicuamente chiarito che
“… l'accertamento parziale, pur potendo fare perno sulle medesime acquisizioni istruttorie che sono talora alla radice del primo [l'accertamento ordinario, analitico o induttivo], risulta tuttavia qualitativamente diverso, poiché esso si vale, come si è affermato (Cass. n.13799/14), di una sorta di "automatismo argomentativo" indotto da quelle fonti di conoscenza, per modo che il confezionamento dell'atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione, senza che si renda necessario, perciò, dar corso ad ulteriori attività di approfondimento che sono appannaggio di regola degli accertamenti più complessi. Il presupposto dell'accertamento parziale non è dunque quello del "notevole grado di certezza degli elementi segnalati" … ma è esclusivamente il dato formale estrinseco che la comunicazione degli elementi a fondamento della pretesa provengano da organi od enti distinti ed esterni dall'Amministrazione finanziaria procedente, indipendentemente dalla maggiore o minore complessità delle indagini che hanno portato alla acquisizione di tali elementi. E' stato a questo proposito affermato che in tema di accertamento dell'IVA, l'Ufficio ha facoltà di procedere all'accertamento parziale, previsto dall'art. 54, comma quinto, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, quando ad esso pervenga una segnalazione della Guardia di finanza che fornisca elementi idonei a far ritenere la sussistenza di introiti non dichiarati, non essendo l'utilizzazione di tale strumento subordinata ad una particolare semplicità delle indagini compiute. (Cass. 13 febbraio 2009, n. 3566; 19 ottobre 2007, n. 21941; 12 maggio 2006, n. 11057). …”. Nella vicenda esaminata da questa pronuncia era stata annullata la sentenza della C.T.R. che aveva annullato l'accertamento impugnato ponendo a base dell'accertamento parziale il "notevole grado di certezza degli elementi segnalati".
Nel caso di specie, l'Ufficio si era limitato a recepire il contenuto del p.v.c. della G.d.F. senza svolgere alcun a ulteriore attività istruttoria.
B) Anche il motivo sub 2) è privo di fondamento.
In primo luogo, è evidente che non si possa tenere conto della comunicazione di chiusura dell'esercizio finanziario 2017 inviata alla Dogana di Catanzaro il 12-12-2018, successivamente alla consegna del p.v.c. del 10-12-2018 con il quale venivano contestate le differenze inventariali relative all'anno 2017.
Appare, quindi, incomprensibile l'affermazione che si sarebbe dovuto tenere conto del calo tecnico (da sommare al calo naturale riconosciuto) essendo stato adempiuto l'obbligo della comunicazione all'Ufficio delle Dogane, ancorché, come si è detto, all'atto della verifica detta comunicazione non esisteva.
Analogo motivo di gravame era stato respinto per l'annualità 2018 (sentenza n.4555/2025 cit.).
“… -3.In merito alla eccezione dell'appellante, concernente illegittimità della sentenza impugnata in merito ai maggiori ricavi derivanti dalle asserite differenze inventariali, si evidenzia quanto segue: -il DPR n. 441 del 1997 “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto” all' art 5 prevede “ 1. Con decreti del Ministro delle finanze si provvede: a) a stabilire per specifici beni soggetti a cali e sfridi le percentuali di cali naturali e di sfridi usuali consentite per superare le presunzioni di cui al presente decreto;
…”. Ebbene tali percentuali sono stabilite dal D.M. 55/2000 “Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale ed accise”, …
L'appellante nei propri atti richiama il Regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.
La lettura combinata dei predetti testi normativi di riferimento consente di riscontrare che:- L'art. 1 comma 4 del D.M. 55/200 prevede la possibilità di considerare i cali tecnici e non l'obbligo della loro valutazione, per la quale devono difatti ricorrere determinati presupposti;
- E' necessaria una richiesta (art. 862 del Reg. CEE) che deve essere avanzata all'autorità doganale;
- La parte deve fornire la prova che le perdite accertate sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto e che essa non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta;
- I tassi forfetari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfetario stabilito per la merce in oggetto (art. 864).
In ragione di tali disposizioni si rileva che, nel caso di specie, dal PVC richiamato nell'avviso di accertamento, non emergono richieste di parte in sede di verifica, né alcuna osservazione ai verbali è stata fatta dalla società - Come descritto a pag 5 del PVC del 2018 (allegato n.2 al PVC del 2022) i verificatori non hanno potuto rilevare “la densità e la temperatura del prodotto stoccato nelle cisterne in quanto la parte era in possesso di un termodensimetro non funzionante ed il personale presente non era in grado di eseguire le operazioni del caso;
… Alla luce delle circostanze testé rilevate, al fine di quantificare il GPL stoccato all'interno dei due serbatoi, in contraddittorio con la parte i verificatori prendono a base la temperatura di 15°C…”; Si rileva che come previsto dall'art 1 comma 3 del DM 55/2000 i “cali tecnici” sono perdite di peso o di volume dipendenti da manipolazioni a cui le merci siano state sottoposte durante la permanenza in depositi o in altri luoghi, ovvero in dipendenza del loro trasporto, invece le differenze inventariali riscontrate dai verificatori riguardano il prodotto stoccato nei depositi della società e dunque tali tipologie di cali non sono applicabili al caso concreto.
Per quanto riguarda la deficienza ammessa di GPL (stoccato si ricordi all'interno dei serbatoi) il calcolo di tolleranza è stato effettuato in armonia con le disposizioni dettate dal D.M. 55/2000, per cui l'Agenzia risulta aver operato correttamente. Infine, sul punto, si rileva che l'ordinanza della Corte di Cassazione richiamata e prodotta da controparte n.19150/2016 ha ammesso la cumulabilità dei cali naturali con i cali tecnici, attribuendo tuttavia l'onere della prova in capo al soggetto richiedente l'applicazione del beneficio in questione: onere non soddisfatto nel caso concreto …”
Si tratta di argomentazione che pienamente si condividono, siccome logiche e coerenti e aderenti alla lettera e alla ratio delle norme interpretate e non svalutate dal quanto affermato dall'appellante nei motivi di gravame.
C) Il motivo sub 3) è infondato.
Anche per questo motivo è sufficiente richiamare la motivazione con la quale altro Collegio aveva respinto l'identico motivo di gravame per l'annualità 2018.
“… - 4. Con altro motivo di appello è contestata la sentenza impugnata per illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di competenza funzionale in relazione alle accise.
In merito a tale motivo di appello la Corte rileva come in realtà l'accisa non sia stata recuperata a tassazione, ma correttamente utilizzata nel calcolo della base imponibile di imposte di competenza propria dell'Agenzia delle Entrate;
ciò in quanto dal tenore letterario dell'avviso di accertamento, in sede di verifica è stata riscontrata una deficienza di GPL uso combustione oltre il calo legale, stabilito con D.M. 55/2000 anche ai fini della presunzione di cessioni e di acquisti. La suddetta deficienza, per un ammontare di kg 131.997, risulta derivante dal raffronto tra le risultanze dei registri di carico e scarico acquisiti in sede di apertura della verifica, e la giacenza effettiva, riportata nella comunicazione di chiusura inviata all'Agenzia delle Dogane di Catanzaro. Al fine di determinare i maggiori ricavi derivanti dalla suddetta differenza inventariale di GPL è stato considerato il prezzo praticato dalla società, nell'ultima cessione avvenuta nell'anno 2017, aumentato della maggiore accisa gravante sul prodotto. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2, 2 comma lett. a) del D. Lgs
504/95, l'accisa è esigibile anche quando l'ammanco risulta superiore alla misura consentita: per la differenza in ammanco, come stabilito dall'art. 47, 1 c. del citato decreto, si applica l'aliquota più elevata gravante sul prodotto. Tenuto conto che l'accisa gravante sul GPL uso combustione - pari a € 0,190/kg – è agevolata rispetto a quella gravante su GPL per autotrazione- pari a € 0,2678/kg- al fine di determinare l'imposta evasa si è sottratto dall' accisa più elevata quella già corrisposta in maniera agevolata, con una differenza per kg pari a € 0,0778 (€ 0,2678 - € 0,190), ottenendo in tal modo un ammontare dell'accisa evasa sulla deficienza riscontrata, pari a € 10.269,37 (€ 0,0778 x KG 131.997). Di conseguenza l'accisa è stata correttamente inclusa nel calcolo della base imponibile in conformità al dettato normativo anche comunitario (art. 78, paragrafo 1, lett. a Direttiva 2006/112/CE) …”.
Appare, in definita, correta e immune da censure la motivazione con la quale la Corte di primo grado aveva rigettato il motivo di ricorso, identico, a quello di gravame.
D) Anche il motivo sub 4) è infondato. All'atto della verifica (il pvc, come si è detto, reca la data del 10-12-2018) era stato accertato che nei confronti della Società_3 (das del 14-4-2017) non era stata emessa alcuna fattura. Lo stesso appellante dichiara che la fattura è stata emessa il 31-12-2018 e non si riesce a comprendere quale valore possa avere una sorta di regolarizzazione successiva alla contestazione. Sarebbe come dire che un ragazzino sorpreso con le mani della marmellata se le vada poi a lavare, affermando candidamente di non poterle avere nella marmellata perché ora sono pulite.
E) Il motivo sub 5) è francamente incomprensibile, avendo la G.d.F. chiarito che il veicolo indicato dall'acquirente Società_8 (diversa dall'autocisterna indicata nel DAS) non era in grado di trasportare il numero di bombole piene corrispondente al quantitativo di gas indicato nel DAS;
era, quindi, ragionevole ritenere che il veicolo utilizzato fosse proprio l'autocisterna la cui targa era indicata nel DAS e che il gas acquistato fosse sfuso e non in bombole, per cui andava applicata l'aliquota maggiore prevista per il primo.
Non risulta che rispetto a questa operazione sia stata anche contestate l'effettuazione di una operazione oggettivamente inesistente.
F) Il motivo sub 6) è inammissibile, posto che nessuna contestazione era stata formulata con riferimento in ordine alle operazioni con le società Società_7 e Società_6 SR.
G) Anche i motivi sub 7) e 8) sono incomprensibili, tenuto conto che gli elementi indiziari evidenziati per ciascun episodio appaiono sicuramente sufficienti a configurare presunzioni gravi, precise e concordanti e idonei a provare i fatti contestati. Peraltro, il motivo sub 8 è inammissibile: essendo la questione esaminata e ritenuta infondata dalla Corte di primo grado. essa non andava solo riproposta ai sensi dell'art.56 D.L.vo
546/92, ma dove costituire oggetto di specifico motivo di gravame.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 3.500,00 oltre accessori