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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1088/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore GALEOTA ANTONIO, Giudice RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3866/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 Egeo - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1. - 01287150591
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9276/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200010765000 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200010765000 IMU 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE impugna la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Roma, n. 9276 del 19.01.2024 che ha, in parte, dichiarato il difetto di giurisdizione e, per la parte restante, accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a debiti IMU per gli anni 2015 e 2016. L'appellante propone i seguenti motivi di impugnazione:
1. erroneità della sentenza per omesso esame di documenti decisivi: la Corte di primo grado ha accolto il ricorso di Resistente_1 basandosi sulla presunta mancata notifica degli avvisi di accertamento, nonostante il Comune di Latina avesse fornito documentazione attestante la regolare notifica;
2. regolare notifica degli avvisi di accertamento, tramite PEC, il 5 novembre 2020;
3. rigetto degli ulteriori motivi di opposizione: la Corte di primo grado ha già rigettato i motivi di opposizione di Resistente_1 , tra cui la nullità della comunicazione per inesistenza giuridica e la mancata indicazione del cespite immobiliare. Si costituisce in giudizio il Comune di Latina aderendo ai motivi di gravame dell'appellante e producendo documentazione integrativa attestante la notifica degli avvisi di accertamento. Si costituisce in giudizio la SA RL che controdeduce evidenziando:
l'inammissibilità dell'intervento del Comune in secondo grado;
i giudici di primo grado hanno ritenuta tardiva la chiamata in causa del Comune di Latina da parte di ADER, essendo avvenuta il 13/04/2023 (oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso del 26/10/2022 previsto dall'art. 23 D.Lgs. 546/92);
l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta (ricevute PEC in formato PDF anziché .eml o .msg, in violazione dell'art. 9 L. 53/94 e del CAD);
l'omessa prova della notifica dell'intimazione ex art. 50, co. 2, DPR 602/73;
l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. in relazione alla mancata notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Le parti depositano memorie e concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni difensive con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Il Comune di Latina, quale ente impositore degli avvisi di accertamento IMU nn. 657 e 659 per gli anni 2015 e 2016, ha interesse giuridico qualificato a intervenire nel presente giudizio, in quanto la decisione di annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca per asserita mancata notifica degli atti presupposti si riflette inevitabilmente sulla tutela del credito erariale comunale. L'intervento spiegato dal Comune, in questa sede di appello, risulta quindi ammissibile, essendo conforme alla ratio dell'art. 14, comma 3, D.Lgs. 546/92 e ai principi giurisprudenziali consolidati.
2. La produzione documentale dimostrativa della notifica degli avvisi di accertamento, prodotta in questo grado di giudizio deve ritenersi ammissibile. La disciplina e il regime transitorio dei “nova in appello”, è stata chiarita dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 36/2025 sul transitorio dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, che ha evidenziato l'applicazione coerente ai giudizi in cui il primo grado sia instaurato dopo l'entrata in vigore della riforma.
2.1. Il Comune di Latina ha prodotto la documentazione attestante la notifica degli avvisi mediante PEC del 05/11/2020. La società appellata ha contestato l'idoneità probatoria della documentazione prodotta dal Comune, deducendo che le ricevute di notifica PEC sarebbero state depositate in formato PDF anziché nei formati nativi .eml o .msg, in violazione dell'art. 9 L. 53/1994 e delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale. Sul punto, l'appellata richiama l'ordinanza Cass. n. 16189/2023 dell'08/06/2023, secondo cui
“ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (…), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “DatiAtto.xml”. L'obbligo di depositare le ricevute PEC in formato .eml o .msg è stato richiamato anche dalla recente Ordinanza della Cassazione n. 32316/2025. 2.2. Il principio affermato dalla giurisprudenza richiamata dall'appellata concerne l'onere di prova della notifica dell'atto introduttivo del giudizio (ricorso o appello) ai fini della verifica della tempestività della costituzione in giudizio e dell'instaurazione del contraddittorio. In tale contesto, il deposito delle ricevute PEC nei formati nativi .eml o .msg costituisce l'unico strumento idoneo a garantire l'autenticità, l'integrità e la verificabilità del contenuto dell'atto notificato e degli allegati, consentendo al giudice di accertare che l'atto pervenuto al destinatario corrisponda effettivamente a quello depositato in giudizio. Nel presente giudizio, invece, la questione non attiene alla prova della notifica dell'atto processuale introduttivo (ricorso o appello), bensì alla prova della notifica di atti amministrativi tributari (avvisi di accertamento IMU) quale fatto storico extraprocessuale dedotto come fondamento della pretesa impositiva. In tale diverso contesto, le modalità di prova della notifica seguono le regole generali del processo tributario e del diritto delle prove, non essendo direttamente applicabili le specifiche disposizioni sulla notifica telematica degli atti processuali di cui all'art. 9 L. 53/1994. 2.3. Nel processo tributario, la prova della notifica degli avvisi di accertamento può essere fornita mediante qualsiasi mezzo di prova ammesso dall'ordinamento, ivi compresa la produzione in giudizio di copie informatiche o estratti delle ricevute di notifica PEC, salvo il diritto della controparte di contestarne l'autenticità o chiederne il disconoscimento ai sensi degli artt. 2712 c.c. e 23 D.Lgs. 82/2005 (CAD). Nel caso di specie, l'appellata si è limitata a dedurre genericamente l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta dal Comune, senza tuttavia formulare uno specifico e circostanziato disconoscimento delle ricevute di notifica PEC prodotte, ai sensi dell'art. 2712 c.c. e dell'art. 23 CAD. La mera allegazione della mancanza di attestazione di conformità e firma digitale non equivale a disconoscimento formale della documentazione, tanto più che la società appellata non ha mai contestato di non aver effettivamente ricevuto gli avvisi di accertamento in data 05/11/2020. Inoltre, dalla documentazione versata in atti dal Comune risulta che gli avvisi di accertamento nn. 657 e 659 sono stati notificati mediante PEC all'indirizzo della società contribuente in data 05/11/2020, come attestato dalle ricevute di accettazione e consegna prodotte.
2.4. Tale circostanza trova riscontro nel fatto che la società appellata, nel ricorso introduttivo di primo grado, non ha mai contestato la mancata ricezione degli avvisi di accertamento, limitandosi a dedurne genericamente la mancata notifica senza fornire alcun elemento di prova contraria. In secondo grado, a fronte della produzione della documentazione probatoria da parte del Comune di Latina, l'appellata avrebbe dovuto formulare uno specifico disconoscimento delle ricevute PEC ai sensi dell'art. 2712 c.c., onere che non risulta essere stato assolto. Pertanto, deve ritenersi provata la regolare notifica degli avvisi di accertamento IMU nn. 657 e 659 in data 05/11/2020 mediante PEC.
3. Con il terzo motivo di appello, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione chiede la conferma del rigetto degli ulteriori motivi di opposizione già respinti dal primo giudice, relativi a: a) nullità della notifica da indirizzo PEC non autorizzato;
b) nullità per mancata indicazione del cespite immobiliare;
c) violazione dell'art. 50, co. 2, DPR 602/73. 3.1. Il primo giudice ha correttamente rigettato tale motivo richiamando Cass. ord. n. 6015/2023 del 28/02/2023, secondo cui è valida la notifica, ad opera dell'Agente della Riscossione, dei propri atti anche da indirizzo PEC di mittenza differente da quello presente nei pubblici registri. Tale orientamento è conforme ai principi di strumentalità delle forme processuali e di tutela dell'effettività del contraddittorio, atteso che ciò che rileva ai fini della validità della notifica è l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, non la provenienza formale da uno specifico indirizzo PEC. Nel caso di specie, non è contestato che la società appellata abbia ricevuto la comunicazione preventiva di ipoteca, potendo quindi esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Quindi, il rigetto del motivo formulato dalla ricorrente deve essere confermato.
3.2. Il primo giudice ha correttamente rilevato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, co.
2-bis, DPR 602/73 non ha finalità endoprocedimentale partecipativo-istruttoria, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'iscrizione ipotecaria, nonché finalità compulsoria di indurlo all'adempimento.
3.3. La mancata indicazione dell'immobile nel preavviso di ipoteca non costituisce causa di nullità, in quanto la legge non prevede alcun obbligo in tal senso e il contribuente ben conosce quali sono le sue proprietà immobiliari, essendo indifferente sapere su quale di esse verrà iscritta l'ipoteca. Nel caso di specie, la comunicazione preventiva conteneva l'elenco delle cartelle poste a base della stessa con i riferimenti agli importi da pagare, alle causali, ai periodi d'imposta e agli enti creditori, consentendo alla società contribuente di esercitare compiutamente il diritto di difesa. Il motivo è quindi correttamente respinto.
3.4. Il primo giudice ha correttamente rilevato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 DPR 602/73 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita a una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, DPR 602/73, la quale è prescritta solo per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass. ord. n. 37347/2021). Tale principio è pacifico nella giurisprudenza di legittimità e trova fondamento nella diversa natura giuridica dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'espropriazione forzata. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha legittimamente proceduto alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/73 senza necessità di preventiva intimazione ex art. 50, co. 2.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Liquida le spese del precedente grado di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in euro 2.500,00 e, per il presente grado di giudizio, in favore della stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione, in euro 2.000,00 e del Comune di Latina, in euro 1.000,00. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2026 IL PRESIDENTE RELATORE
UG AR NI
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore GALEOTA ANTONIO, Giudice RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3866/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 Egeo - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1. - 01287150591
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9276/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200010765000 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200010765000 IMU 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE impugna la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Roma, n. 9276 del 19.01.2024 che ha, in parte, dichiarato il difetto di giurisdizione e, per la parte restante, accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a debiti IMU per gli anni 2015 e 2016. L'appellante propone i seguenti motivi di impugnazione:
1. erroneità della sentenza per omesso esame di documenti decisivi: la Corte di primo grado ha accolto il ricorso di Resistente_1 basandosi sulla presunta mancata notifica degli avvisi di accertamento, nonostante il Comune di Latina avesse fornito documentazione attestante la regolare notifica;
2. regolare notifica degli avvisi di accertamento, tramite PEC, il 5 novembre 2020;
3. rigetto degli ulteriori motivi di opposizione: la Corte di primo grado ha già rigettato i motivi di opposizione di Resistente_1 , tra cui la nullità della comunicazione per inesistenza giuridica e la mancata indicazione del cespite immobiliare. Si costituisce in giudizio il Comune di Latina aderendo ai motivi di gravame dell'appellante e producendo documentazione integrativa attestante la notifica degli avvisi di accertamento. Si costituisce in giudizio la SA RL che controdeduce evidenziando:
l'inammissibilità dell'intervento del Comune in secondo grado;
i giudici di primo grado hanno ritenuta tardiva la chiamata in causa del Comune di Latina da parte di ADER, essendo avvenuta il 13/04/2023 (oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso del 26/10/2022 previsto dall'art. 23 D.Lgs. 546/92);
l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta (ricevute PEC in formato PDF anziché .eml o .msg, in violazione dell'art. 9 L. 53/94 e del CAD);
l'omessa prova della notifica dell'intimazione ex art. 50, co. 2, DPR 602/73;
l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. in relazione alla mancata notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Le parti depositano memorie e concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni difensive con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Il Comune di Latina, quale ente impositore degli avvisi di accertamento IMU nn. 657 e 659 per gli anni 2015 e 2016, ha interesse giuridico qualificato a intervenire nel presente giudizio, in quanto la decisione di annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca per asserita mancata notifica degli atti presupposti si riflette inevitabilmente sulla tutela del credito erariale comunale. L'intervento spiegato dal Comune, in questa sede di appello, risulta quindi ammissibile, essendo conforme alla ratio dell'art. 14, comma 3, D.Lgs. 546/92 e ai principi giurisprudenziali consolidati.
2. La produzione documentale dimostrativa della notifica degli avvisi di accertamento, prodotta in questo grado di giudizio deve ritenersi ammissibile. La disciplina e il regime transitorio dei “nova in appello”, è stata chiarita dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 36/2025 sul transitorio dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, che ha evidenziato l'applicazione coerente ai giudizi in cui il primo grado sia instaurato dopo l'entrata in vigore della riforma.
2.1. Il Comune di Latina ha prodotto la documentazione attestante la notifica degli avvisi mediante PEC del 05/11/2020. La società appellata ha contestato l'idoneità probatoria della documentazione prodotta dal Comune, deducendo che le ricevute di notifica PEC sarebbero state depositate in formato PDF anziché nei formati nativi .eml o .msg, in violazione dell'art. 9 L. 53/1994 e delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale. Sul punto, l'appellata richiama l'ordinanza Cass. n. 16189/2023 dell'08/06/2023, secondo cui
“ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (…), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “DatiAtto.xml”. L'obbligo di depositare le ricevute PEC in formato .eml o .msg è stato richiamato anche dalla recente Ordinanza della Cassazione n. 32316/2025. 2.2. Il principio affermato dalla giurisprudenza richiamata dall'appellata concerne l'onere di prova della notifica dell'atto introduttivo del giudizio (ricorso o appello) ai fini della verifica della tempestività della costituzione in giudizio e dell'instaurazione del contraddittorio. In tale contesto, il deposito delle ricevute PEC nei formati nativi .eml o .msg costituisce l'unico strumento idoneo a garantire l'autenticità, l'integrità e la verificabilità del contenuto dell'atto notificato e degli allegati, consentendo al giudice di accertare che l'atto pervenuto al destinatario corrisponda effettivamente a quello depositato in giudizio. Nel presente giudizio, invece, la questione non attiene alla prova della notifica dell'atto processuale introduttivo (ricorso o appello), bensì alla prova della notifica di atti amministrativi tributari (avvisi di accertamento IMU) quale fatto storico extraprocessuale dedotto come fondamento della pretesa impositiva. In tale diverso contesto, le modalità di prova della notifica seguono le regole generali del processo tributario e del diritto delle prove, non essendo direttamente applicabili le specifiche disposizioni sulla notifica telematica degli atti processuali di cui all'art. 9 L. 53/1994. 2.3. Nel processo tributario, la prova della notifica degli avvisi di accertamento può essere fornita mediante qualsiasi mezzo di prova ammesso dall'ordinamento, ivi compresa la produzione in giudizio di copie informatiche o estratti delle ricevute di notifica PEC, salvo il diritto della controparte di contestarne l'autenticità o chiederne il disconoscimento ai sensi degli artt. 2712 c.c. e 23 D.Lgs. 82/2005 (CAD). Nel caso di specie, l'appellata si è limitata a dedurre genericamente l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta dal Comune, senza tuttavia formulare uno specifico e circostanziato disconoscimento delle ricevute di notifica PEC prodotte, ai sensi dell'art. 2712 c.c. e dell'art. 23 CAD. La mera allegazione della mancanza di attestazione di conformità e firma digitale non equivale a disconoscimento formale della documentazione, tanto più che la società appellata non ha mai contestato di non aver effettivamente ricevuto gli avvisi di accertamento in data 05/11/2020. Inoltre, dalla documentazione versata in atti dal Comune risulta che gli avvisi di accertamento nn. 657 e 659 sono stati notificati mediante PEC all'indirizzo della società contribuente in data 05/11/2020, come attestato dalle ricevute di accettazione e consegna prodotte.
2.4. Tale circostanza trova riscontro nel fatto che la società appellata, nel ricorso introduttivo di primo grado, non ha mai contestato la mancata ricezione degli avvisi di accertamento, limitandosi a dedurne genericamente la mancata notifica senza fornire alcun elemento di prova contraria. In secondo grado, a fronte della produzione della documentazione probatoria da parte del Comune di Latina, l'appellata avrebbe dovuto formulare uno specifico disconoscimento delle ricevute PEC ai sensi dell'art. 2712 c.c., onere che non risulta essere stato assolto. Pertanto, deve ritenersi provata la regolare notifica degli avvisi di accertamento IMU nn. 657 e 659 in data 05/11/2020 mediante PEC.
3. Con il terzo motivo di appello, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione chiede la conferma del rigetto degli ulteriori motivi di opposizione già respinti dal primo giudice, relativi a: a) nullità della notifica da indirizzo PEC non autorizzato;
b) nullità per mancata indicazione del cespite immobiliare;
c) violazione dell'art. 50, co. 2, DPR 602/73. 3.1. Il primo giudice ha correttamente rigettato tale motivo richiamando Cass. ord. n. 6015/2023 del 28/02/2023, secondo cui è valida la notifica, ad opera dell'Agente della Riscossione, dei propri atti anche da indirizzo PEC di mittenza differente da quello presente nei pubblici registri. Tale orientamento è conforme ai principi di strumentalità delle forme processuali e di tutela dell'effettività del contraddittorio, atteso che ciò che rileva ai fini della validità della notifica è l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, non la provenienza formale da uno specifico indirizzo PEC. Nel caso di specie, non è contestato che la società appellata abbia ricevuto la comunicazione preventiva di ipoteca, potendo quindi esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Quindi, il rigetto del motivo formulato dalla ricorrente deve essere confermato.
3.2. Il primo giudice ha correttamente rilevato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, co.
2-bis, DPR 602/73 non ha finalità endoprocedimentale partecipativo-istruttoria, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'iscrizione ipotecaria, nonché finalità compulsoria di indurlo all'adempimento.
3.3. La mancata indicazione dell'immobile nel preavviso di ipoteca non costituisce causa di nullità, in quanto la legge non prevede alcun obbligo in tal senso e il contribuente ben conosce quali sono le sue proprietà immobiliari, essendo indifferente sapere su quale di esse verrà iscritta l'ipoteca. Nel caso di specie, la comunicazione preventiva conteneva l'elenco delle cartelle poste a base della stessa con i riferimenti agli importi da pagare, alle causali, ai periodi d'imposta e agli enti creditori, consentendo alla società contribuente di esercitare compiutamente il diritto di difesa. Il motivo è quindi correttamente respinto.
3.4. Il primo giudice ha correttamente rilevato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 DPR 602/73 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita a una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, DPR 602/73, la quale è prescritta solo per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass. ord. n. 37347/2021). Tale principio è pacifico nella giurisprudenza di legittimità e trova fondamento nella diversa natura giuridica dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'espropriazione forzata. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha legittimamente proceduto alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/73 senza necessità di preventiva intimazione ex art. 50, co. 2.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Liquida le spese del precedente grado di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in euro 2.500,00 e, per il presente grado di giudizio, in favore della stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione, in euro 2.000,00 e del Comune di Latina, in euro 1.000,00. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2026 IL PRESIDENTE RELATORE
UG AR NI