TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/07/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12346 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 12346/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. ROSETTA BECHERI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. ROSETTA BECHERI;
Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in LE (BS) in data 02/09/2006 scegliendo il regime della separazione dei beni come da atto di matrimonio n.22, serie A, parte II, anno 2006 iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di LE , mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di LE (BS)
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi sita in Pralboino
(BS), Via Martina Zucchelli n. 32, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della Sig.ra che ivi abiterà con i figli;
Parte_2
3. I coniugi danno atto che il mutuo acceso nel mese di Marzo 2006 per l'acquisto della casa coniugale è stato estinto nel mese di Settembre 2018 con il versamento da parte del Sig. Pt_1 della somma di €.52.000,00 ricevuta in eredità dal padre;
si accordano che, in caso di
[...] alienazione dell'immobile, dovrà essere considerato quanto sopra nella divisione del ricavato;
4. Il Sig. è altresì proprietario esclusivo dell'immobile sito in Fonteno (Bg), Via Parte_1
Cappellania n. 5, casa di villeggiatura della famiglia;
i coniugi concordano che la Sig.ra Parte_2 unitamente ai figli potrà ivi recarsi per le vacanze estive o in altri periodi da concordare. Il Sig. si impegna a provvedere al pagamento delle utenze nei periodi di permanenza della Parte_1 moglie con i figli;
5. I genitori, al fine di tutelare il benessere e la sensibilità dei figli minori, si impegnano a non far conoscere il loro eventuale nuovo partner prima che siano decorsi due anni dalla separazione da parte dell'intestato Tribunale;
6. Confermare l'affidamento dei figli minori nato a Manerbio (Bs) in [...] Persona_1
07/07/2007, nata a [...] in data [...] e nata a Persona_2 CP_1
Manerbio (Bs) in data 08/10/2014 ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale sui figli sarà esercitata separatamente da ciascun genitore per gli atti di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva collocazione dei minori ed, invece, congiuntamente, per gli atti di straordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore importanza, quali in particolare l'orientamento religioso considerato che la Sig.ra si è convertita alla religione Parte_2 musulmana da circa 1 anno, la scelta di istituti e l'indirizzo scolastico, gli sport particolari o pericolosi, i viaggi all'estero, il cambio di residenza al di fuori della Provincia di Brescia, dovranno essere previamente concordate tra le parti;
7. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente anche se del caso con esperti di fiducia delle parti. Il padre terrà con sé i figli, anche tutti i giorni secondo le più ampie modalità da concordarsi fra i coniugi purché con preavviso ed in conformità alle esigenze degli stessi comunque un giorno di ogni settimana, da concordare, comprensivo della cena, alternando altresì i fine settimana dal Venerdì alla Domenica sera e nel fine settimana di competenza della madre una giorno infrasettimanale comprensivo della cena ed uno comprensivo del pernottamento;
entrambi i genitori trascorreranno con i figli una settimana durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre
e dal 30 Dicembre al 6 Gennaio), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); ogni altra principale festività dell'anno (1°
Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno e Festività del Patrono) sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, almeno tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive secondo modalità e tempi da concordarsi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 15 Maggio di ogni anno) a fini programmativi;
8. Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, dei figli, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai minori la crescita più sana e serena;
9. I genitori si impegnano a far sì che i figli conservino e coltivino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come espressamente previsto dall'art. 317 bis, I° comma cod.civ;
10. Confermare a carico del padre il versamento mensile a titolo di contributo nel mantenimento dei figli della somma di € 1.500,00, importo che il Sig. verserà alla Sig.ra tramite Pt_1 Parte_2 bonifico bancario alle coordinate bancarie già note entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, somma dovuta per 12 mensilità e soggetta automaticamente all'aggiornamento di anno in anno al
100% degli indici ISTAT;
11. I coniugi concordano che l'assegno unico universale a favore dei figli sarà percepito per l'intero dalla Sig.ra i benefici derivanti dalle detrazioni per i figli a carico rimarranno Parte_2 invece per l'intero in capo al padre;
12. I coniugi concordano altresì che nell'assegno di mantenimento non siano comprese le seguenti spese straordinarie in conformità al protocollo in uso all'intestato Tribunale e che di seguito si trascrive, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50 ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN dovrà essere indicato nella predetta richiesta: Spese per la salute: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV)farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
5 - spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II)corsi di specializzazione;
III)gite scolastiche con pernottamento;
IV)corsi di recupero e lezioni private;
V)alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne:- spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/ o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: -spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento;
13. Confermare a carico del Sig. il versamento mensile a titolo di contributo nel Parte_1 mantenimento della moglie dell'importo di € 100,00 entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
14. I genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche dei figli, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
15. Le parti nel pieno e consapevole esercizio della responsabilità genitoriale, ritengono l'accordo rispondente all'interesse dei figli e ritengono la loro audizione da parte del Tribunale manifestamente superflua e comunque contraria al loro interesse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/09/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LENO, BS (atto n. 22, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 778/2024 del 10/12/2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_2 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 26/06/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 12346/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. ROSETTA BECHERI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. ROSETTA BECHERI;
Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in LE (BS) in data 02/09/2006 scegliendo il regime della separazione dei beni come da atto di matrimonio n.22, serie A, parte II, anno 2006 iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di LE , mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di LE (BS)
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi sita in Pralboino
(BS), Via Martina Zucchelli n. 32, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della Sig.ra che ivi abiterà con i figli;
Parte_2
3. I coniugi danno atto che il mutuo acceso nel mese di Marzo 2006 per l'acquisto della casa coniugale è stato estinto nel mese di Settembre 2018 con il versamento da parte del Sig. Pt_1 della somma di €.52.000,00 ricevuta in eredità dal padre;
si accordano che, in caso di
[...] alienazione dell'immobile, dovrà essere considerato quanto sopra nella divisione del ricavato;
4. Il Sig. è altresì proprietario esclusivo dell'immobile sito in Fonteno (Bg), Via Parte_1
Cappellania n. 5, casa di villeggiatura della famiglia;
i coniugi concordano che la Sig.ra Parte_2 unitamente ai figli potrà ivi recarsi per le vacanze estive o in altri periodi da concordare. Il Sig. si impegna a provvedere al pagamento delle utenze nei periodi di permanenza della Parte_1 moglie con i figli;
5. I genitori, al fine di tutelare il benessere e la sensibilità dei figli minori, si impegnano a non far conoscere il loro eventuale nuovo partner prima che siano decorsi due anni dalla separazione da parte dell'intestato Tribunale;
6. Confermare l'affidamento dei figli minori nato a Manerbio (Bs) in [...] Persona_1
07/07/2007, nata a [...] in data [...] e nata a Persona_2 CP_1
Manerbio (Bs) in data 08/10/2014 ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale sui figli sarà esercitata separatamente da ciascun genitore per gli atti di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva collocazione dei minori ed, invece, congiuntamente, per gli atti di straordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore importanza, quali in particolare l'orientamento religioso considerato che la Sig.ra si è convertita alla religione Parte_2 musulmana da circa 1 anno, la scelta di istituti e l'indirizzo scolastico, gli sport particolari o pericolosi, i viaggi all'estero, il cambio di residenza al di fuori della Provincia di Brescia, dovranno essere previamente concordate tra le parti;
7. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente anche se del caso con esperti di fiducia delle parti. Il padre terrà con sé i figli, anche tutti i giorni secondo le più ampie modalità da concordarsi fra i coniugi purché con preavviso ed in conformità alle esigenze degli stessi comunque un giorno di ogni settimana, da concordare, comprensivo della cena, alternando altresì i fine settimana dal Venerdì alla Domenica sera e nel fine settimana di competenza della madre una giorno infrasettimanale comprensivo della cena ed uno comprensivo del pernottamento;
entrambi i genitori trascorreranno con i figli una settimana durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre
e dal 30 Dicembre al 6 Gennaio), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); ogni altra principale festività dell'anno (1°
Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno e Festività del Patrono) sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, almeno tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive secondo modalità e tempi da concordarsi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 15 Maggio di ogni anno) a fini programmativi;
8. Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, dei figli, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai minori la crescita più sana e serena;
9. I genitori si impegnano a far sì che i figli conservino e coltivino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come espressamente previsto dall'art. 317 bis, I° comma cod.civ;
10. Confermare a carico del padre il versamento mensile a titolo di contributo nel mantenimento dei figli della somma di € 1.500,00, importo che il Sig. verserà alla Sig.ra tramite Pt_1 Parte_2 bonifico bancario alle coordinate bancarie già note entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, somma dovuta per 12 mensilità e soggetta automaticamente all'aggiornamento di anno in anno al
100% degli indici ISTAT;
11. I coniugi concordano che l'assegno unico universale a favore dei figli sarà percepito per l'intero dalla Sig.ra i benefici derivanti dalle detrazioni per i figli a carico rimarranno Parte_2 invece per l'intero in capo al padre;
12. I coniugi concordano altresì che nell'assegno di mantenimento non siano comprese le seguenti spese straordinarie in conformità al protocollo in uso all'intestato Tribunale e che di seguito si trascrive, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50 ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN dovrà essere indicato nella predetta richiesta: Spese per la salute: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV)farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
5 - spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II)corsi di specializzazione;
III)gite scolastiche con pernottamento;
IV)corsi di recupero e lezioni private;
V)alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne:- spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/ o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: -spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento;
13. Confermare a carico del Sig. il versamento mensile a titolo di contributo nel Parte_1 mantenimento della moglie dell'importo di € 100,00 entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
14. I genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche dei figli, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
15. Le parti nel pieno e consapevole esercizio della responsabilità genitoriale, ritengono l'accordo rispondente all'interesse dei figli e ritengono la loro audizione da parte del Tribunale manifestamente superflua e comunque contraria al loro interesse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/09/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LENO, BS (atto n. 22, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 778/2024 del 10/12/2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_2 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 26/06/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio