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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 3512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3512 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1087 /2023 RG
Alla udienza del 18 settembre 2025 , viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 17.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 1087 ruolo generale degli affari civili dell'anno
2023
TRA
Il sig. c.f. , (avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Massimiliano Raneli)
1 OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro TE
tempore, Codice Fiscale – Partita Iva , (avv. Alessandro Barbaro) P.IVA_1
OPPOSTA
IL G.O.P.
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
In accoglimento della spiegata opposizione, ritenuta integralmente fondata in fatto ed in diritto, revoca il D.I. opposto n° 4233/2022, emesso dal Tribunale
Civile di Palermo;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questa fase del giudizio;
rimanendo a carico dell'opposta quelle della fase monitoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata dalla odierna parte opponente, alla luce documentazione versata in atti da parte opposta, appare fondata e merita accoglimento.
Passando al merito della questione, occorre premettere che il presente procedimento monitorio opposto è stato introdotto da TE
, al fine di ottenere dal sig. odierno opponente,
[...] Parte_1
il pagamento dell'importo di € 53.850,51 euro, oltre agli interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo effettivo, per fornitura di energia, ritenuta non pagata, e determinata sulla scorta di ricalcolo relativo a consumi irregolari,
conseguenti alla manomissione del contatore , mediante apposizione di magnete.
2 Parte opponente sottolineava la carenza di elementi probatori utili a supportare la richiesta avversaria, stante che il monitorio è stato emesso su una fattura di ricalcolo dei consumi, effettuato unilateralmente da parte opposta,
quindi su un documento a formazione unilaterale. Pertanto chiedeva revocarsi il
DI opposto , in quanto infondato e non provato.
Parte opposta insisteva nella propria ingiunzione di pagamento, vantato in ragione del prelievo irregolare (perché alterato nella misurazione dei consumi per l'inserimento di un magnete nel contattore tale da sotto misurare sia l'energia che la potenza effettivamente prelevata) della fornitura elettrica per il periodo che va dall'1/3/2016 al 24/02/2021.
Passando al merito della vicenda per cui è giudizio, preliminarmente, come è
noto per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (fra le più recenti, Cass. Civ., sez. II, n. 13272/04; sez.
lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sent. 30.10.2001 n. 13533), nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece,
3 l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Nel merito, parte ingiunta, opponendosi al decreto ingiuntivo de quo, ha confutato la ricostruzione dei consumi, effettuata da Enel Distribuzione spa, e le risultanze di verifica tecnica, posta a fondamento delle fatture ingiunte.
Ora, secondo un assunto statuito dalla Suprema Corte ed oramai consolidato, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa a fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, però, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa.
La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella
4 pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ., sez. III, n.
8549/08).
In concreto, dunque, gli importi pretesi da Servizio Elettrico Nazionale ed indicati nella fattura di cui al D.I., sono pur sempre espressi da un atto di formazione esclusivamente unilaterale (la fattura, appunto), rispetto alla quale il cliente si trova in posizione di totale estraneità e soggezione.
Ciò posto, necessita evidenziare che la Suprema Corte in una decisione (Cfr.
Cass. Civ. n. 13605 del 21/05/2019) espressa in materia, disciplinando le singole fattispecie ed il riparto dell'onus probandi, ha evidenziato quanto segue:
“Il contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato
accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di
contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare
che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per
lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal
debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di
vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'”onus probandi” va così
regolata, nella ipotesi di: alterazione dell'apparecchio-contatore riferibile a
condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa).
….In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al
gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel
mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del
“quantum” in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato,
ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla
5 società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla
entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che
vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità,
dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente.(Cfr. Sentenza
Cassazione Civile n. 13605 del 21/05/2019)
Ed invero, posto il superiore e condiviso principio espresso dai Giudici di
Legittimità, è pur vero che trattandosi nel caso di specie di alterazione del contatore, la società erogatrice avrebbe dovuto fornire una prova più dettagliata
[... da cui desumere l'importo ingiunto, a seguito della ricostruzione effettuata da
. CP_2
In realtà si è semplicemente limitata ad allegare (al proprio fascicolo al PCT,) la ricostruzione eseguita dai tecnici accertatori, a seguito di verifica tecnica, senza consentire al debitore né in fase stragiudiziale né tanto meno giudiziale di effettuare un proprio riscontro informandolo dei calcoli statistici sulla entità dei
consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti
nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di
attività, volume di fatturato ecc., elementi tutti richiesti dalla Suprema Corte in fattispecie analoga in tema di riparto dell'onus probandi.
Ed ancora, appare assolutamente confacente alla fattispecie per cui è causa,
una recentissima decisione della Corte di Appello di Palermo ( Corte d'Appello di
Palermo, Sentenza n. 514/2025 del 01-04-2025) in cui i giudici del gravame hanno sottolineato che”, pur non essendo direttamente responsabile della
rilevazione dei consumi, la società fornitrice aveva l'onere di provare l'esistenza e
l'entità del proprio credito. A tal fine, non era sufficiente la mera allegazione del
6 verbale di accertamento e della ricostruzione dei consumi effettuata dalla società
di distribuzione.
La Corte ha evidenziato che i dati relativi ai consumi rilevati dal vecchio contatore e alla potenza tecnicamente prelevabile non erano utilizzabili ai fini della ricostruzione del danno, in quanto non raffrontabili con dati omologhi riferibili a periodi anteriori o successivi alla manomissione. Pertanto, la prova offerta dalla società si è rivelata insufficiente a dimostrare l'effettiva alterazione dei dati di consumo e l'entità del danno subito.
I giudici hanno precisato che non è ammissibile un addebito a titolo sanzionatorio, basato unicamente sul consumo potenziale e per l'intero periodo non coperto da prescrizione. Di conseguenza, in mancanza di una prova adeguata del danno, l'opposizione al decreto ingiuntivo è stata accolta. ( cfr.
Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 514/2025 del 01-04-2025)
Sulla scorta delle superiori premesse questo Giudice ritiene che la ricostruzione dei consumi e la successiva rifatturazione eseguita, quindi, viene minata alla base dall'assenza delle sopra dette informazioni.
Considerato che in caso di contestazione da parte dell'utente della bolletta, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova, non operando la presunzione di esatto funzionamento dei contatori, e considerato che il gestore del servizio ha il conseguente onere di provare la fondatezza della sua pretesa circa il quantum debeatur, in difetto di detta prova e di elementi di segno contrario a quelli più sopra riportati che inducano ad opinare diversamente,
l'interposta opposizione va, dunque, accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
7 La peculiarità delle questioni trattate legittima sotto il profilo dei giusti motivi l'integrale compensazione delle spese di questa fase del giudizio;
vanno poste a carico dell'opposta le spese della fase monitoria, liquidate come da decreto pure in atti
Così deciso, Pa,lì 18.09.2025
Il Gop Valentina Cimino
8
Alla udienza del 18 settembre 2025 , viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 17.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 1087 ruolo generale degli affari civili dell'anno
2023
TRA
Il sig. c.f. , (avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Massimiliano Raneli)
1 OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro TE
tempore, Codice Fiscale – Partita Iva , (avv. Alessandro Barbaro) P.IVA_1
OPPOSTA
IL G.O.P.
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
In accoglimento della spiegata opposizione, ritenuta integralmente fondata in fatto ed in diritto, revoca il D.I. opposto n° 4233/2022, emesso dal Tribunale
Civile di Palermo;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questa fase del giudizio;
rimanendo a carico dell'opposta quelle della fase monitoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata dalla odierna parte opponente, alla luce documentazione versata in atti da parte opposta, appare fondata e merita accoglimento.
Passando al merito della questione, occorre premettere che il presente procedimento monitorio opposto è stato introdotto da TE
, al fine di ottenere dal sig. odierno opponente,
[...] Parte_1
il pagamento dell'importo di € 53.850,51 euro, oltre agli interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo effettivo, per fornitura di energia, ritenuta non pagata, e determinata sulla scorta di ricalcolo relativo a consumi irregolari,
conseguenti alla manomissione del contatore , mediante apposizione di magnete.
2 Parte opponente sottolineava la carenza di elementi probatori utili a supportare la richiesta avversaria, stante che il monitorio è stato emesso su una fattura di ricalcolo dei consumi, effettuato unilateralmente da parte opposta,
quindi su un documento a formazione unilaterale. Pertanto chiedeva revocarsi il
DI opposto , in quanto infondato e non provato.
Parte opposta insisteva nella propria ingiunzione di pagamento, vantato in ragione del prelievo irregolare (perché alterato nella misurazione dei consumi per l'inserimento di un magnete nel contattore tale da sotto misurare sia l'energia che la potenza effettivamente prelevata) della fornitura elettrica per il periodo che va dall'1/3/2016 al 24/02/2021.
Passando al merito della vicenda per cui è giudizio, preliminarmente, come è
noto per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (fra le più recenti, Cass. Civ., sez. II, n. 13272/04; sez.
lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sent. 30.10.2001 n. 13533), nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece,
3 l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Nel merito, parte ingiunta, opponendosi al decreto ingiuntivo de quo, ha confutato la ricostruzione dei consumi, effettuata da Enel Distribuzione spa, e le risultanze di verifica tecnica, posta a fondamento delle fatture ingiunte.
Ora, secondo un assunto statuito dalla Suprema Corte ed oramai consolidato, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa a fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, però, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa.
La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella
4 pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ., sez. III, n.
8549/08).
In concreto, dunque, gli importi pretesi da Servizio Elettrico Nazionale ed indicati nella fattura di cui al D.I., sono pur sempre espressi da un atto di formazione esclusivamente unilaterale (la fattura, appunto), rispetto alla quale il cliente si trova in posizione di totale estraneità e soggezione.
Ciò posto, necessita evidenziare che la Suprema Corte in una decisione (Cfr.
Cass. Civ. n. 13605 del 21/05/2019) espressa in materia, disciplinando le singole fattispecie ed il riparto dell'onus probandi, ha evidenziato quanto segue:
“Il contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato
accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di
contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare
che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per
lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal
debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di
vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'”onus probandi” va così
regolata, nella ipotesi di: alterazione dell'apparecchio-contatore riferibile a
condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa).
….In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al
gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel
mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del
“quantum” in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato,
ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla
5 società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla
entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che
vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità,
dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente.(Cfr. Sentenza
Cassazione Civile n. 13605 del 21/05/2019)
Ed invero, posto il superiore e condiviso principio espresso dai Giudici di
Legittimità, è pur vero che trattandosi nel caso di specie di alterazione del contatore, la società erogatrice avrebbe dovuto fornire una prova più dettagliata
[... da cui desumere l'importo ingiunto, a seguito della ricostruzione effettuata da
. CP_2
In realtà si è semplicemente limitata ad allegare (al proprio fascicolo al PCT,) la ricostruzione eseguita dai tecnici accertatori, a seguito di verifica tecnica, senza consentire al debitore né in fase stragiudiziale né tanto meno giudiziale di effettuare un proprio riscontro informandolo dei calcoli statistici sulla entità dei
consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti
nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di
attività, volume di fatturato ecc., elementi tutti richiesti dalla Suprema Corte in fattispecie analoga in tema di riparto dell'onus probandi.
Ed ancora, appare assolutamente confacente alla fattispecie per cui è causa,
una recentissima decisione della Corte di Appello di Palermo ( Corte d'Appello di
Palermo, Sentenza n. 514/2025 del 01-04-2025) in cui i giudici del gravame hanno sottolineato che”, pur non essendo direttamente responsabile della
rilevazione dei consumi, la società fornitrice aveva l'onere di provare l'esistenza e
l'entità del proprio credito. A tal fine, non era sufficiente la mera allegazione del
6 verbale di accertamento e della ricostruzione dei consumi effettuata dalla società
di distribuzione.
La Corte ha evidenziato che i dati relativi ai consumi rilevati dal vecchio contatore e alla potenza tecnicamente prelevabile non erano utilizzabili ai fini della ricostruzione del danno, in quanto non raffrontabili con dati omologhi riferibili a periodi anteriori o successivi alla manomissione. Pertanto, la prova offerta dalla società si è rivelata insufficiente a dimostrare l'effettiva alterazione dei dati di consumo e l'entità del danno subito.
I giudici hanno precisato che non è ammissibile un addebito a titolo sanzionatorio, basato unicamente sul consumo potenziale e per l'intero periodo non coperto da prescrizione. Di conseguenza, in mancanza di una prova adeguata del danno, l'opposizione al decreto ingiuntivo è stata accolta. ( cfr.
Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 514/2025 del 01-04-2025)
Sulla scorta delle superiori premesse questo Giudice ritiene che la ricostruzione dei consumi e la successiva rifatturazione eseguita, quindi, viene minata alla base dall'assenza delle sopra dette informazioni.
Considerato che in caso di contestazione da parte dell'utente della bolletta, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova, non operando la presunzione di esatto funzionamento dei contatori, e considerato che il gestore del servizio ha il conseguente onere di provare la fondatezza della sua pretesa circa il quantum debeatur, in difetto di detta prova e di elementi di segno contrario a quelli più sopra riportati che inducano ad opinare diversamente,
l'interposta opposizione va, dunque, accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
7 La peculiarità delle questioni trattate legittima sotto il profilo dei giusti motivi l'integrale compensazione delle spese di questa fase del giudizio;
vanno poste a carico dell'opposta le spese della fase monitoria, liquidate come da decreto pure in atti
Così deciso, Pa,lì 18.09.2025
Il Gop Valentina Cimino
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