Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00138/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, titolare dell’impresa individuale B&B -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Durano e Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Marino Guadalupi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l''annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 16 gennaio 2025, adottato dal Dirigente S.U.A.P. del Comune di Brindisi e notificato a mezzo p.e.c. in pari data, con cui è stato intimato alla ricorrente il divieto di prosecuzione dell’attività di “ Apertura Bed & Breakfast a conduzione imprenditoriale ” con contestale archiviazione della S.C.I.A. 17 aprile 2021 acquisita al prot. SUAP n. -OMISSIS-;
- di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riferimento all’eventuale adozione nelle more di un provvedimento negativo sulla istanza di autotutela presentata con nota trasmessa all’A.C. a mezzo p.e.c. del 4 marzo 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. CA CO e uditi per le parti i difensori Avv. L. Durano per la parte ricorrente, Avv. L. De Franco, in sostituzione dell'Avv. M.M. Guadalupi, per l'A.C. resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 12 marzo 2025 e depositato in data 13 marzo 2025, la ricorrente – che gestisce un B&B in forma imprenditoriale nell’unità immobiliare sita in Brindisi alla Via -OMISSIS- - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 16 gennaio 2025, adottato dal Dirigente S.U.A.P. del Comune di Brindisi e notificato a mezzo p.e.c. in pari data, con cui è stato intimato alla ricorrente il divieto di prosecuzione dell’attività di “ Apertura Bed & Breakfast a conduzione imprenditoriale ” con contestale archiviazione della S.C.I.A. 17 aprile 2021 acquisita al prot. SUAP n. -OMISSIS-, nonché di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riferimento all’eventuale adozione nelle more di un provvedimento negativo sulla istanza di autotutela presentata con nota trasmessa all’A.C. a mezzo p.e.c. del 4 marzo 2025.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione degli articoli art. 19 e 21 nonies della Legge n. 241/1990 – Carenza di potere, difetto di presupposti – Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 8 bis e 19 commi 3 della Legge n. 241/1990 -Difetto di motivazione – Irrazionalità manifesta
II - Violazione e falsa applicazione dell’art.4 comma 5, art. 9 e art. 13 della Legge Regionale n. 27 del 7 agosto 2013. Violazione artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per manifesta irrazionalità e contraddittorietà dell’azione ammnistrativa, per difetto di presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
L’8 aprile 2025, si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, chiedendo che il ricorso, venga dichiarato improponibile, inammissibile e comunque venga rigettato.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, pubblicata il 10 aprile 2025, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Considerato che, alla stregua di una delibazione sommaria propria della presente fase cautelare del giudizio, va disattesa l’eccezione preliminare di carenza di interesse sollevata dal Comune resistente ed appaiono fondate le principali censure formulate nel ricorso avverso il provvedimento impugnato, incentrate sulla patente violazione dell’art. 19, commi 3 e 4, della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e degli artt. 4, 9 e 13 della Legge Regionale Pugliese n. 27/2013, in quanto il contestato divieto di prosecuzione dell’attività di Bed & Breakfast di che trattasi è stato adottato dalla P.A. ben dopo il termine di 60 giorni previsti dall’articolo 19 comma 3 della Legge n. 241/1990 e senza attivare un procedimento di autotutela ai sensi dall’articolo 19 comma 4 della medesima Legge n. 241/1990, nonché al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 9 comma 3 della L.R. della Puglia n. 27/2013 e senza seguire il procedimento delineato dall’art. 9 comma 2 della medesima L.R. della Puglia n. 27/2013. Rilevato, inoltre, che dalla documentazione (peraltro) tardivamente depositata dall’Amministrazione Comunale resistente non emerge l’avvenuta presentazione di una nuova S.C.I.A. per l’avvio dell’attività imprenditoriale in questione (di cui, inoltre, il provvedimento impugnato non fa alcun cenno), posto che l’allegata nota (prot. n. -OMISSIS- del 6 dicembre 2024) presentata dalla ricorrente non sembra costituire una nuova S.C.I.A. per l’apertura/inizio dell’attività, la stessa facendo, invece, riferimento sia nel “codice pratica” che nei documenti allegati alla precedente S.C.I.A. del 17 aprile 2021. Ritenuto, altresì, esistente il pregiudizio grave e irreparabile allegato dalla parte ricorrente “.
Ha sospeso, quindi, l’efficacia del provvedimento impugnato, e ha fissato, per la trattazione nel merito del ricorso, l'udienza pubblica del 28 gennaio 2026.
Il 19 dicembre 2025, la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il 07 gennaio 2026, il Comune di Brindisi ha depositato delle memorie di replica, chiedendo che il ricorso, venga dichiarato improponibile, inammissibile e comunque venga rigettato.
Nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026, il difensore di parte ricorrente ha chiesto disporsi lo stralcio delle memorie di replica depositati dal Comune di Brindisi in data 07 gennaio 2026, in quanto tardive. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. Premesso, preliminarmente, che va disposto lo stralcio delle memorie di replica depositata dal Comune di Brindisi in data 07 gennaio 2026, in quanto tardive, il ricorso è fondato nel merito e deve, pertanto, essere accolto, risultando assorbenti le censure compendiate nei due pluriarticolati motivi di ricorso, con le quali si contestata l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di “ Apertura Bed & Breakfast a conduzione imprenditoriale ” con contestale archiviazione della S.C.I.A. 17 aprile 2021 acquisita al Prot. SUAP n. -OMISSIS-, adottato con prot. n. -OMISSIS- del 16 gennaio 2025 dal S.U.A.P. del Comune di Brindisi, per violazione degli articoli art. 19 e 21 nonies della Legge n. 241/1990, nonché per violazione e falsa applicazione dell’art.4 comma 5, dell’art. 9 e dell’art. 13 della Legge Regionale della Puglia n. 27 del 7 agosto 2013.
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, con la quale si è rilevata la sussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris (oltre che del periculum in mora), con la articolata motivazione sopra riportata. A tanto vi è solo da aggiungere quanto segue.
La Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avente per oggetto “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ”, ai commi terzo e quarto dell’articolo 19, rubricato “ Segnalazione certificata di inizio attività – Scia ”, stabilisce che:
“ 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa.
L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. ”
La Legge Regionale della Puglia n. 27 del 7 agosto 2013, avente per oggetto “" Disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B) ”, dal canto suo, all’articolo 9, rubricato “ Procedure comunali di verifica, diffida, sospensione e divieto dell’attività ricettiva ”, prevede che:
“ 1. Ferme restando le competenze dell’Autorità di pubblica sicurezza, il Comune territorialmente competente effettua la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente legge.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, nel caso di accertamento di violazioni della presente legge, il Comune diffida il titolare dell’attività, con atto scritto e motivato, a rimuoverne le cause entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quali, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell’attività per un periodo necessario alla rimozione dell’irregolarità, e comunque non superiore a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, qualora persista l’irregolarità contestata, il Comune dispone, con atto scritto e motivato, notificato all’interessato, il divieto di prosecuzione dell’attività di B&B.
3. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività di B&B nei seguenti altri casi:
a. perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del TUPS, approvato con r.d. 773/1931;
b. inosservanza dell’obbligo di astensione dall’attività ricettiva per tutto il periodo di sospensione comminato ai sensi del comma 2;
c. inosservanza dell’obbligo di dimora/domicilio dichiarato nella SCIA, di cui agli articoli 2 e 3;
d. applicazione di almeno tre provvedimenti di sospensione negli ultimi ventiquattro mesi.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, non è consentito presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività per i trentasei mesi successivi alla data di notificazione del provvedimento di divieto di prosecuzione.
5. I provvedimenti di sospensione e di divieto di prosecuzione dell’attività, adottati dal Comune, ai sensi del presente articolo, sono comunicati, contestualmente, all’Agenzia regionale Pugliapromozione .”
Al riguardo, osserva questo Tribunale che, come affermato da pacifica e condivisibile giurisprudenza, il controllo del contenuto della segnalazione e l’accertamento della eventuale carenza dei requisiti e dei presupposti, con l’adozione di eventuali provvedimenti conformativi o inibitori, deve essere effettuato dall’Amministrazione nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività, mentre - una volta decorso il termine perentorio di cui al primo periodo del soprarichiamato art. 19, terzo comma, Legge 7 agosto 1990, n. 241 - l’esercizio dei poteri spettanti all’Amministrazione in ordine agli effetti giuridici della segnalazione certificata è subordinato ai medesimi presupposti dell’annullamento d’ufficio, disciplinato dall’art. 21-nonies della medesima legge, ovvero nel rispetto del relativo termine e nella sussistenza di una ragione di illegittimità, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico concreto (Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1667; sez. VII, 27 settembre 2023, n. 8553).
Inoltre, come si evince chiaramente dalla lettura dell’articolo 9 della Legge Regionale della Puglia n. 27 del 7 agosto 2013, con specifico riferimento all’attività ricettiva di Bed and Breakfast, le procedure comunali di verifica, diffida, sospensione e divieto dell’attività ricettiva, all’accertamento di violazioni di legge da parte del titolare dell’attività, l’Amministrazione comunale è tenuto dapprima a diffidare lo stesso a rimuoverne le cause entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quali, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell’attività per un periodo necessario alla rimozione dell’irregolarità, con il divieto di prosecuzione dell’attività di B&B che, invece, può essere imposto qualora persista l’irregolarità contestata o negli altri casi previsti dal comma 3 della norma citata.
Tanto premesso in termini generali, questo Tribunale ritiene che – nel caso di specie – sussiste la denunciata violazione dell’art. 19 (“ Segnalazione certificata di inizio attività – Scia ”), comma 3, della Legge n. 241/1990 e ss.mm., in quanto - da un lato - l’impugnato provvedimento del S.U.A.P. del Comune di Brindisi, del 16 gennaio 2025, è stato adottato ben oltre il prescritto termine di 60 giorni dalla presentazione della S.C.I.A. del 17 aprile 2021, e ciò anche tenuto conto che, come già rilevato in sede cautelare, dalla documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione Comunale resistente non emerge l’avvenuta presentazione di una nuova S.C.I.A. per l’avvio dell’attività imprenditoriale in questione (di cui, inoltre, il provvedimento impugnato non fa alcun cenno), posto che - l’allegata nota prot. n. -OMISSIS- del 6 dicembre 2024 - presentata dalla ricorrente, non può essere qualificata nei termini di una nuova S.C.I.A. per l’apertura/inizio dell’attività, la stessa facendo, invece, riferimento, sia nel “codice pratica” che nei documenti allegati, alla precedente S.C.I.A. del 17 aprile 2021; e - dall’altro lato - nel provvedimento comunale gravato non vi è alcun riferimento alle condizioni stabilite dall’art. 21-nonies della medesima Legge n. 241/1990 per giustificare l’esercizio del potere di autotutela ex art. 19, comma 4, della Legge n. 241/1990, nonché al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 9, comma 2 e 3 della Legge Regionale della Puglia n. 27/2013.
In particolare, nel predetto provvedimento comunale, non solo non vi è alcun riferimento alle condizioni stabilite dal sopracitato art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, ma, anzi, si fa espresso riferimento esclusivamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività del 17 aprile 2021, e ciò, peraltro, al netto del fatto che, riguardo alla Nota espressa del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio e alla Nota del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute, che hanno formato – come si legge nell’impugnato provvedimento comunale – parti integranti e sostanziali del provvedimento di divieto de quo, la ricorrente avesse risolto le irregolarità contestate con la rimozione del soppalco all’interno della Camera n. 3, e con il pagamento della sanzione (nella misura ridotta di € 667,00) e la predisposizione di una piantina adeguata e conforme allo stato dei luoghi, a seguito di verbale di accertamento e di contestazione di violazione amministrativa in data 13 gennaio 2025 del Comando di Polizia locale della Città di Brindisi, per violazione dell’art. 13, comma 5, della Legge Regionale n. 27/2013, con la conseguenza che l’impugnato provvedimento si rivela illegittimo e deve, quindi, essere annullato.
3. Per tutto quanto sinteticamente esposto, da ritenersi assorbente di ogni altra questione, il ricorso deve essere accolto e va disposto, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 16 gennaio 2025 adottato dal Dirigente SUAP del Comune di Brindisi e notificato a mezzo p.e.c. in pari data, con cui è stato intimato alla ricorrente il divieto di prosecuzione dell’attività di “ Apertura Bed & Breakfast a conduzione imprenditoriale ” con contestale archiviazione della S.C.I.A. 17 aprile 2021 acquisita al Prot. SUAP n. -OMISSIS-.
4. Le spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso il 16 gennaio 2025 dal SUAP del Comune di Brindisi nei confronti della parte ricorrente.
Condanna il Comune di Brindisi in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre gli accessori di legge, per tutte le fasi del presente giudizio, in applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, e ss.mm..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA OR, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
CA CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA CO | IA OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.