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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 918/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoreSS Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 913/2023, posta in deliberazione all'udienza del 21 gennaio 2025 tra:
ER OT, elettivamente domiciliato in Terni, Corso Tacito, n. 101, presso lo studio dell'avvocato Federica Biancifiori, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso introduttivo
-ricorrente
E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t.
per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1
Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati 18/20 -resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14 novembre 2023e ritualmente notificato ER OT ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t., e
[...] premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di dichiarare la natura professionale dell'infortunio occorso avendo contratto il Covid 19 in data 2 novembre 2020, e per l'effetto, condannare l CP_1 all'erogazione in suo favore dei benefici previdenziali previsti nella misura di legge, previo accertamento del nesso di causa tra l'evento denunciato e l postumi derivati comportanti una inabilità permanente del 16%, o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di giustizia.
A fondamento del ricorso ha dedotto di svolgere attività lavorativa di collaboratore familiare del proprietario del ristorante “Osteria del Trap” a Ferentillo e che in seguito ad infortunio sul lavoro, ha contratto la “malattia Covid-19”; che, in particolare, in data 02.11.2020, veniva redatto il primo certificato di infortunio sul lavoro dalla Dr.SS , dal quale è emerso “… dichiara di essersi Parte_1 infortunato sul lavoro il giorno 24-25 ottobre 2020 … contraeva infezione da Covid 19 attestata mediante esecuzione di test molecolare con risultato positivo. Esame obiettivo e diagnosi: febbre, tosse, dispnea da sforzo …”; che in data 07.11.2020, veniva ricoverato presso la Clinica delle Malattie Infettive – Azienda Ospedaliera
“Santa Maria” di Terni;
che successivamente ad altri acceratmenti ha presentato all' , sede di Terni, domanda per ottenere la relativa CP_1 prestazione prevista dalla legge, che assunse il n. 516396037 del 24.10.2020, e l'Ente, con provvedimento emesso in data 20.05.2021 comunicava che “Il caso viene definito negativamente perché non esiste nesso causale tra l'evento denunciato e la lesione accertata ...”; che A seguito di richiesta di visita medico-legale in sede di opposizione e l' con provvedimento n. 518049484 del 24.10.2020 CP_1 emesso in data 15.09.2022 dichiarava che “Valutata l'opposizione da lei presentata e riesaminati gli atti in possesso di questo istituto, sotto il profilo sanitario, si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso. Pertanto la sua domanda non può essere accolta”.
Si è costituito in giudizio l
[...]
Controparte_2
in persona del direttore pro tempore, e ha chiesto il
[...] rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto.
Escussi du testimoni di parte ricorrente, sul deposito di note autorizzate, la causa viene decisa con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. Come noto l'art. 2 dpr 30 giugno 1965 n. 1124 (TU infortuni) statuisce che “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.” Per poter qualificare un evento come infortunio sul lavoro è quindi neceSSria la presenza di due condizioni: la causa violenta e l'occasione di lavoro. E' stato precisato che “In tema di infortuni sul lavoro, l'azione violenta idonea a determinare, ex art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisce con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino causa nell'affaticamento, costituente normale conseguenza del lavoro” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23894 del 03/09/2021, Rv. 662120 - 01); e che “Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo - fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha caSSto la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di una assicurata, già infermiera professionale presso un centro di igiene mentale, volta a farsi riconoscere la natura di infortunio sul lavoro della forma virale HBV HCV da cui era risultata affetta, sull'assunto che mancasse la prova del nesso di causalità tra eventuali lesioni, da puntura di siringa o altro, e l'infezione contratta, laddove dal principio sopra enunciato discende l'irrilevanza di una specifica causa violenta)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6899 del 08/04/2004, Rv. 571954 – 01; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 20941 del 28/10/2004, Rv. 577883 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005, Rv. 582782 – 01;
). La Suprema Corte ha poi chiarito che “l'"occasione di lavoro" di cui all'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1224, ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali e socio - economiche in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite, in questo caso, del cosiddetto rischio elettivo” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6 del 05/01/2015, Rv. 634074 - 01). L'art. 42, comma 2, del d.l 17 marzo 2020, n. 14 “Misure di potenziamento del Sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all che assicura, ai sensi delle vigenti CP_1 disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni CP_1 nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti ((dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalita' per l'applicazione delle tariffe 2019")). La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.” La Circolare n. 13 del 3 aprile 2020 precisa che le affezioni CP_1 morbose da Coronavirus avvenute “in occasione di lavoro” sono riconducibili, come accade per le malattie infettive e parassitarie, all'infortunio sul lavoro e non alla malattia professionale. Con particolare riferimento alle strutture sanitarie, l' chiarisce CP_2 che per gli operatori sanitari e anche per il personale non sanitario operante negli ospedali ed a contatto con il pubblico o con l'utenza, il rischio di contagio, genericamente riguardante tutti i cittadini, è
“aggravato fino a diventare specifico”, con la conseguenza che per tali operatori vige una presunzione semplice di origine professionale:
“La norma di cui al citato articolo 42, secondo comma, chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro. In via preliminare si precisa che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l tutela tali affezioni morbose inquadrandole, per l'aspetto CP_1 assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall . CP_2
La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa spettante nei casi di contrazione di malattie CP_1 infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all CP_1
Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa CP_1
L'ambito della tutela ha riguardto innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza.
Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l'ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi "gravi precisi e concordanti" tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice. In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.
Le affezioni morbose da Covid-19 avvenute in occasione di lavoro sono riconducibili, pertanto, come accade per le malattie infettive e parassitarie, all'infortunio sul lavoro e non alla malattia professionale. L'infezione da Covid-19, dunque, se di origine professionale, viene trattata alla stregua di un infortunio sul lavoro, con conseguente riconoscimento delle prestazioni INAIL disciplinate dal TU n. 1124/1965 e dal D.Lgs. n. 38/2000. Ciò premesso, nel caso di specie la domanda del ricorrente non è suscettibile di accoglimento, non avendo assolto all'onere di allegazione e prova in ordine alla natura professionale dell'infortunio di cui è causa.
Va ritenuta dunque inoperante per il ricorrente, collaboratore familiare della proprietaria di un ristorante di Ferentillo, la presunzione semplice invocata e incombeva conseguentemente sullo stesso l'onere di dimostrare la natura professionale dell'infortunio di cui è causa;
onere al quale lo stesso ha mancato di assolvere, non essendo emersi dall'istruttoria espletata sufficienti elementi circostanziali di fatto idonei ad avvalorare - se non neceSSriamente la certezza di una specifica occasione di contagio - quantomeno una maggior probabilità di contrazione del virus in ambito lavorativo. E invero il teste ha dichiarato di essersi recato presso Testimone_1 il locale del ricorrente e di aver “…. parlato per circa due tre ore. Il ricorrente non è stato con me per tutto il tempo perché preparava le pietanze e intratteneva la conversazione anche presso altri tavoli” e di essere risultato positivo solo in data 6 novembre 2020.
Il teste ha dichiarato di aver contratto il Covid tre Testimone_2 giorni dopo la cena, ma nulla ha riferito di eventuali sintomi presenti a tale data.
Dalla memoria e dalla documentazione allegata è emerso che la CP_1 cena si sarebbe svolta in data 16.10.2020 e in data 19.10.2020 e i Test sono risultati positivi rispettivamente 14 giorni dopo la cena e circa un mese dopo la suddetta cena, mentre il ricorrente . è risultato positivo all'infezione da SARS-COVID 19 in data 31.10.2020 (data del test molecolare eseguito per la comparsa di sintomi, come riportato nell'anamnesi patologica prossima della cartella clinica relativa al ricovero presso l'ospedale di Terni del 7.11.2020), rispettivamente quindici giorni e dodici giorni dopo i riferiti contatti con i commensali che sarebbero risultati positivi al COVID-19.
In conclusione, alla luce di quanto sinora considerato, ritiene il giudice che le allegazioni a sostegno della domanda e gli elementi probatori offerti non siano sufficienti al fine di ritenere raggiunta la prova che il contagio di cui si discute sia avvenuto in occasione della prestazione lavorativa - anche ove ritenuto confermato quanto sostenuto in ricorso infatti non essendo in ogni caso possibile escludere ragionevolmente ulteriori e diverse occasioni di contagio non eccedenti quanto suscettibile di verificarsi in via ordinaria. Ancora, sulla base delle sole allegazioni attoree neppure è consentito escludere altre occasioni di possibile contagio, non essendo stati dedotti ulteriori elementi circostanziali (quali ad esempio le modalità di usuale spostamento del lavoratore con veicolo personale o mezzi di trasporto, o ancora se il medesimo fosse solito occuparsi delle spese alimentari quotidiane, o simili) al fine di avvalorare quantomeno la non probabilità che il contagio sia avvenuto al di fuori del contesto lavorativo.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, non avendo parte attrice assolto all'onere di allegazione e prova sulla steSS gravante in relazione ai fatti costitutivi della domanda azionata. La peculiarità e novità del caso trattato e le questioni giuridiche allo stesso sottese giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al n. 918/2023 R.G.. disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a)rigetta il ricorso b)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Terni, 21 gennaio 2025
Il giudice Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoreSS Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 913/2023, posta in deliberazione all'udienza del 21 gennaio 2025 tra:
ER OT, elettivamente domiciliato in Terni, Corso Tacito, n. 101, presso lo studio dell'avvocato Federica Biancifiori, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso introduttivo
-ricorrente
E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t.
per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1
Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati 18/20 -resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14 novembre 2023e ritualmente notificato ER OT ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t., e
[...] premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di dichiarare la natura professionale dell'infortunio occorso avendo contratto il Covid 19 in data 2 novembre 2020, e per l'effetto, condannare l CP_1 all'erogazione in suo favore dei benefici previdenziali previsti nella misura di legge, previo accertamento del nesso di causa tra l'evento denunciato e l postumi derivati comportanti una inabilità permanente del 16%, o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di giustizia.
A fondamento del ricorso ha dedotto di svolgere attività lavorativa di collaboratore familiare del proprietario del ristorante “Osteria del Trap” a Ferentillo e che in seguito ad infortunio sul lavoro, ha contratto la “malattia Covid-19”; che, in particolare, in data 02.11.2020, veniva redatto il primo certificato di infortunio sul lavoro dalla Dr.SS , dal quale è emerso “… dichiara di essersi Parte_1 infortunato sul lavoro il giorno 24-25 ottobre 2020 … contraeva infezione da Covid 19 attestata mediante esecuzione di test molecolare con risultato positivo. Esame obiettivo e diagnosi: febbre, tosse, dispnea da sforzo …”; che in data 07.11.2020, veniva ricoverato presso la Clinica delle Malattie Infettive – Azienda Ospedaliera
“Santa Maria” di Terni;
che successivamente ad altri acceratmenti ha presentato all' , sede di Terni, domanda per ottenere la relativa CP_1 prestazione prevista dalla legge, che assunse il n. 516396037 del 24.10.2020, e l'Ente, con provvedimento emesso in data 20.05.2021 comunicava che “Il caso viene definito negativamente perché non esiste nesso causale tra l'evento denunciato e la lesione accertata ...”; che A seguito di richiesta di visita medico-legale in sede di opposizione e l' con provvedimento n. 518049484 del 24.10.2020 CP_1 emesso in data 15.09.2022 dichiarava che “Valutata l'opposizione da lei presentata e riesaminati gli atti in possesso di questo istituto, sotto il profilo sanitario, si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso. Pertanto la sua domanda non può essere accolta”.
Si è costituito in giudizio l
[...]
Controparte_2
in persona del direttore pro tempore, e ha chiesto il
[...] rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto.
Escussi du testimoni di parte ricorrente, sul deposito di note autorizzate, la causa viene decisa con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. Come noto l'art. 2 dpr 30 giugno 1965 n. 1124 (TU infortuni) statuisce che “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.” Per poter qualificare un evento come infortunio sul lavoro è quindi neceSSria la presenza di due condizioni: la causa violenta e l'occasione di lavoro. E' stato precisato che “In tema di infortuni sul lavoro, l'azione violenta idonea a determinare, ex art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisce con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino causa nell'affaticamento, costituente normale conseguenza del lavoro” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23894 del 03/09/2021, Rv. 662120 - 01); e che “Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo - fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha caSSto la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di una assicurata, già infermiera professionale presso un centro di igiene mentale, volta a farsi riconoscere la natura di infortunio sul lavoro della forma virale HBV HCV da cui era risultata affetta, sull'assunto che mancasse la prova del nesso di causalità tra eventuali lesioni, da puntura di siringa o altro, e l'infezione contratta, laddove dal principio sopra enunciato discende l'irrilevanza di una specifica causa violenta)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6899 del 08/04/2004, Rv. 571954 – 01; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 20941 del 28/10/2004, Rv. 577883 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005, Rv. 582782 – 01;
). La Suprema Corte ha poi chiarito che “l'"occasione di lavoro" di cui all'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1224, ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali e socio - economiche in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite, in questo caso, del cosiddetto rischio elettivo” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6 del 05/01/2015, Rv. 634074 - 01). L'art. 42, comma 2, del d.l 17 marzo 2020, n. 14 “Misure di potenziamento del Sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all che assicura, ai sensi delle vigenti CP_1 disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni CP_1 nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti ((dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalita' per l'applicazione delle tariffe 2019")). La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.” La Circolare n. 13 del 3 aprile 2020 precisa che le affezioni CP_1 morbose da Coronavirus avvenute “in occasione di lavoro” sono riconducibili, come accade per le malattie infettive e parassitarie, all'infortunio sul lavoro e non alla malattia professionale. Con particolare riferimento alle strutture sanitarie, l' chiarisce CP_2 che per gli operatori sanitari e anche per il personale non sanitario operante negli ospedali ed a contatto con il pubblico o con l'utenza, il rischio di contagio, genericamente riguardante tutti i cittadini, è
“aggravato fino a diventare specifico”, con la conseguenza che per tali operatori vige una presunzione semplice di origine professionale:
“La norma di cui al citato articolo 42, secondo comma, chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro. In via preliminare si precisa che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l tutela tali affezioni morbose inquadrandole, per l'aspetto CP_1 assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall . CP_2
La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa spettante nei casi di contrazione di malattie CP_1 infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all CP_1
Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa CP_1
L'ambito della tutela ha riguardto innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza.
Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l'ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi "gravi precisi e concordanti" tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice. In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.
Le affezioni morbose da Covid-19 avvenute in occasione di lavoro sono riconducibili, pertanto, come accade per le malattie infettive e parassitarie, all'infortunio sul lavoro e non alla malattia professionale. L'infezione da Covid-19, dunque, se di origine professionale, viene trattata alla stregua di un infortunio sul lavoro, con conseguente riconoscimento delle prestazioni INAIL disciplinate dal TU n. 1124/1965 e dal D.Lgs. n. 38/2000. Ciò premesso, nel caso di specie la domanda del ricorrente non è suscettibile di accoglimento, non avendo assolto all'onere di allegazione e prova in ordine alla natura professionale dell'infortunio di cui è causa.
Va ritenuta dunque inoperante per il ricorrente, collaboratore familiare della proprietaria di un ristorante di Ferentillo, la presunzione semplice invocata e incombeva conseguentemente sullo stesso l'onere di dimostrare la natura professionale dell'infortunio di cui è causa;
onere al quale lo stesso ha mancato di assolvere, non essendo emersi dall'istruttoria espletata sufficienti elementi circostanziali di fatto idonei ad avvalorare - se non neceSSriamente la certezza di una specifica occasione di contagio - quantomeno una maggior probabilità di contrazione del virus in ambito lavorativo. E invero il teste ha dichiarato di essersi recato presso Testimone_1 il locale del ricorrente e di aver “…. parlato per circa due tre ore. Il ricorrente non è stato con me per tutto il tempo perché preparava le pietanze e intratteneva la conversazione anche presso altri tavoli” e di essere risultato positivo solo in data 6 novembre 2020.
Il teste ha dichiarato di aver contratto il Covid tre Testimone_2 giorni dopo la cena, ma nulla ha riferito di eventuali sintomi presenti a tale data.
Dalla memoria e dalla documentazione allegata è emerso che la CP_1 cena si sarebbe svolta in data 16.10.2020 e in data 19.10.2020 e i Test sono risultati positivi rispettivamente 14 giorni dopo la cena e circa un mese dopo la suddetta cena, mentre il ricorrente . è risultato positivo all'infezione da SARS-COVID 19 in data 31.10.2020 (data del test molecolare eseguito per la comparsa di sintomi, come riportato nell'anamnesi patologica prossima della cartella clinica relativa al ricovero presso l'ospedale di Terni del 7.11.2020), rispettivamente quindici giorni e dodici giorni dopo i riferiti contatti con i commensali che sarebbero risultati positivi al COVID-19.
In conclusione, alla luce di quanto sinora considerato, ritiene il giudice che le allegazioni a sostegno della domanda e gli elementi probatori offerti non siano sufficienti al fine di ritenere raggiunta la prova che il contagio di cui si discute sia avvenuto in occasione della prestazione lavorativa - anche ove ritenuto confermato quanto sostenuto in ricorso infatti non essendo in ogni caso possibile escludere ragionevolmente ulteriori e diverse occasioni di contagio non eccedenti quanto suscettibile di verificarsi in via ordinaria. Ancora, sulla base delle sole allegazioni attoree neppure è consentito escludere altre occasioni di possibile contagio, non essendo stati dedotti ulteriori elementi circostanziali (quali ad esempio le modalità di usuale spostamento del lavoratore con veicolo personale o mezzi di trasporto, o ancora se il medesimo fosse solito occuparsi delle spese alimentari quotidiane, o simili) al fine di avvalorare quantomeno la non probabilità che il contagio sia avvenuto al di fuori del contesto lavorativo.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, non avendo parte attrice assolto all'onere di allegazione e prova sulla steSS gravante in relazione ai fatti costitutivi della domanda azionata. La peculiarità e novità del caso trattato e le questioni giuridiche allo stesso sottese giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al n. 918/2023 R.G.. disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a)rigetta il ricorso b)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Terni, 21 gennaio 2025
Il giudice Michela Francorsi